CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   rilevato che:
    il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;
    in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);
    la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);
    con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo Pag. 368nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);
    numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;
    l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;
    l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziate a tal fine siano stabiliti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;
    l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;
    parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;
    per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;
    peraltro, non c’è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
    inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina Pag. 369del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
   rilevato che:
    l'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;
    peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (»determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;
    inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;
   rilevato infine che:
    l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;
    la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;
   2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;
   3) all'articolo 11, si preveda un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici; Pag. 370
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;
   b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni, e le modalità di tenuta degli elenchi) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;
   c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   d) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;
   e) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
   f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;
   g) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;
   h) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi.

Pag. 371

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
   rilevato che:
    il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;
    in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);
    la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);
    con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo Pag. 372nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);
    numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    rilevato che:
    l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;
    l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;
    l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziate a tal fine siano stabiliti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;
    l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;
    parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;
    per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;
    peraltro, non c’è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
    inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina Pag. 373del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
   rilevato che:
    l'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;
    peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (»determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;
    inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;
   rilevato che:
    l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;
    la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);
   rilevato infine che:
    in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare necessario – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali in itinere, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;Pag. 374
    2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;
    3) all'articolo 11, comma 1, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;
    4) al medesimo articolo 11, si preveda altresì un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;
    b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce – oltre ai titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni – anche le modalità di tenuta e aggiornamento dei predetti elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziate) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;
    c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
    d) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
    e) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;
    f) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;
   g) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta Pag. 375le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;
    h) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.