CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2014

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
   a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
   b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, dei segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone tisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 30 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di Pag. 35cui all'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3. del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del eredito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 nonché, nel limite massimo di 50 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, attraverso quota parte delle maggiori entrati derivanti dall'attuazione del successivo comma 7-bis.
  7-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvalo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
   a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi Pag. 36d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
   b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo i quello in corso al 31 dicembre 2015.».

  1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente comma può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
1. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: protezione e restauro, con le parole: protezione, restauro, promozione e valorizzazione.
1. 3. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: per interventi di manutenzione, protezione, inserire le seguenti: valorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con l'ausilio delle nuove tecnologie.
1. 41. Basso.

  Al comma 1 dopo le parole: e restauro di beni culturali pubblici, aggiungere le seguenti: anche sotto forma di sponsorizzazione.
1. 42. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: beni culturali pubblici, aggiungere le seguenti: e dei giardini, aperti alla pubblica fruizione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali.
1. 47. Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

  Al comma 1, sostituire le parole: di appartenenza pubblica, con le seguenti: appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 55. Orfini.

  Al comma 1, dopo le parole: per il sostegno, aggiungere le seguenti: all'attività di valorizzazione.
1. 32. Rampelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «appartenenza pubblica», aggiungere le seguenti: «e privata»;
   b) dopo le parole: «istituzioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «e private».
*1. 40. Tancredi, Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «appartenenza pubblica», aggiungere le seguenti: «e privata»;
   b) dopo le parole: «istituzioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «e private».
*1. 48. Schirò.

  Al comma 1, dopo le parole: appartenenza pubblica, aggiungere le seguenti: nonché delle fondazioni, degli enti e degli Pag. 37istituti di natura privata che detengano archivi o beni di comprovato interesse pubblico,.
1. 44. Santerini, Schirò.

  Al comma 1, dopo le parole: appartenenza pubblica, aggiungere le seguenti: nonché privata che esplicano un servizio privato di utilità sociale ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.
1. 27. Tidei.

  Al comma 1, dopo le parole: per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli enti senza scopo di lucro che gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, dichiarati tali ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso.
1. 25. Donati, Basso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli istituti italiani di cultura all'estero e gli organi periferici del Ministero degli affari esteri»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali», aggiungere le seguenti: «anche residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito complessivamente prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito e che i medesimi soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza,».
1. 16. Garavini, Ghizzoni, Berlinghieri, Malpezzi, Cimbro, Fedi, La Marca, Porta.

  Al comma 1, dopo le parole: strutture, aggiungere le seguenti: per il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei.
1. 45. Galgano, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Tinagli.

  Al comma 1, dopo le parole: enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: e private.
1. 33. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: pubbliche, aggiungere le seguenti: e private non profit.
1. 46. Vargiu, Molea, Vezzali.

  Al comma 1 dopo le parole: o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: o anche di enti di diritto privato in controllo pubblico o di Onlus con finalità culturali.
1. 22. Manzi, Blazina.

  Al comma 1, dopo le parole: delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: o di società, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi finalità culturali.
1. 31. Cani, Tidei.

  Al comma 1, dopo le parole: fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungerle seguenti: nonché di associazioni o fondazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) punto 9 e all'articolo 10 comma 4 del decreto-legislativo n. 460 del 1997.
1. 29. Rampi.

  Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere Pag. 38le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
*1. 28. Rampi, Donati, Manzi.

  Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
*1. 39. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
*1. 43. Bombassei, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
*1. 51. Abrignani.

  Al comma 1 dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
*1. 26. Donati.

  Al comma 1, dopo le parole: nello spettacolo, aggiungere le seguenti: nonché soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione da attività culturali.
1. 4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: attività nello spettacolo aggiungere le seguenti: nonché le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti di natura giuridica privata senza scopo di lucro che abbiano nello statuto la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali.
1. 24. Malisani, Zampa, Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ivi comprese le istituzioni museali ed espositive dedicate all'arte contemporanea rispettivamente gestite dallo Stato, dalle regioni, dalle province oppure dai comuni, nonché da soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che esercitano attività specifica e documentata nell'ambito dell'arte contemporanea.
1. 5. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Pag. 39

  Al comma 1, dopo le parole: nello spettacolo, aggiungere le seguenti: nonché in favore di istituti scolastici e università pubblici o per la realizzazione di master.
1. 49. Schirò, Santerini.

  Al comma 1, lettera a), le parole: 65 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento, e al medesimo comma 1, lettera b), le parole: 50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento.
1. 34. Rampelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: in ciascuno dei due periodi di imposta, con le seguenti: in ciascuno dei tre periodi di imposta;
   b) sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «81,9 milioni», «88,20 milioni», «84,60 milioni», «75,20 milioni», rispettivamente con: «85,9 milioni», «92,20 milioni», «88,60 milioni», «79,20 milioni»;
   b) al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: «quanto» fino a: «l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 87,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 74,20 milioni di euro per l'anno 2019,».
1. 17. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
1. 6. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito di imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, per le medesime finalità anche ai soggetti giuridici privati ai quali sia stata affidata in concessione la gestione di beni culturali ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  Conseguentemente,
   all'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La concessione può riferirsi anche alla gestione integrale di uno o più beni. In tali casi essa non può essere inferiore a 20 anni. Nell'atto di concessione sono definiti, tra l'altro, gli oneri concessori, tali da assicurare un'adeguata redditività all'amministrazione concedente, i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché le modalità di esercizio dei poteri di proposta, impulso e controllo spettanti al titolare dell'attività, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi definiti ai sensi del comma 4.
1. 38. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle persone fisiche e agli enti non Pag. 40commerciali, con le seguenti: alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle ONLUS private.
1. 35. Rampelli.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1. 57. Le Relatrici.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, sostituire, rispettivamente, le parole: 47,8; 81,9; 88,20; 84,60 e 75,20, con le seguenti: 50,5; 93,8; 106,4; 99,2; 80,4, nonché, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire, rispettivamente, le parole: 6 milioni; 3,4 milioni; 4,4 milioni; 7,6 milioni e 5 milioni, con le seguenti: 8,7; 15,3; 22,6; 22,2; 10,2.
1. 37. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana.

  Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 20 per cento e sostituire le parole: 5 per mille, con le seguenti: 8 per mille.

  Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «81,9 milioni», «88,20 milioni», «84,60 milioni», «75,20 milioni» rispettivamente con: «84,9 milioni», «92,70 milioni», «88,20 milioni», «76,50 milioni»; 
   b) al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «quanto» fino a «l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 80,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 71,5 milioni di euro per l'anno 2019».
1. 19. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.

Pag. 41

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.
1. 18. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità, per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con gli enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
  2-ter. I consorzi volontari di tutela di cui al comma 2-bis, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo comma 1-bis, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
  2-quater. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2-bis, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali competenti.
1. 7. Dallai, Parrini, Donati, Sani.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'elenco dei beni culturali pubblici che necessitano degli interventi di cui al comma 1, secondo le priorità definite dagli enti medesimi, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel periodo di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. 23. Malisani, Zampa, Ascani.

  Al comma 5, dopo le parole: mese di riferimento, aggiungere le seguenti: e garantiscono la destinazione delle liberalità allo scopo indicato dal donante.
1. 56. Carocci, Zampa, Ascani.

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: in un apposito portale in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle modalità di fruizione al pubblico, evidenziando il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito.
1. 20. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

Pag. 42

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile.
1. 15. Bray, Rampi.

  Al comma 5, dopo le parole: nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
1. 8. Catalano.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta.
1. 36. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora la donazione sia finalizzata ad uno specifico intervento, i cui costi complessivi risultino superiori alla donazione medesima, il soggetto beneficiario è tenuto a dame apposita evidenza contabile e a predisporre un coerente programma di utilizzazione delle risorse ricevute, anche individuando specifici progetti di raccolta fondi.
1. 21. Bossa.

  Sopprimere il comma 6.
1. 50. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 6, sostituire le parole: apposite strutture dedicate a favorire, con le seguenti: le start up accreditate presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismi, che si occuperanno di raccogliere i fondi tra il pubblico, applicando una commissione sulla donazione, stabilita attraverso apposita convenzione stipulata con l'Associazione Bancaria Italiana.

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: le elargizioni liberali tra privati e.
1. 30. Mucci, Prodani, Vallascas, Crippa, Petraroli, Fantinati, Della Valle, Da Villa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'acquisto per donazione da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei d'arte contemporanea pubblici, sia a gestione statale, comunale, provinciale e/o regionale di opere d'arte contemporanea rientranti in un periodo temporale inferiore ai 50 anni e per importi non superiori ai 200.000 euro, si applica il medesimo credito di imposta di cui al comma 1, con le modalità di cui al presente articolo.
1. 53. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari ai cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 106, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza Pag. 43pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici, di finanza pubblica concordati in sede europea.
  7-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 7-bis.
1. 10. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
1. 13. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta percento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
1. 11. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Pag. 44

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le acutizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 12. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter), pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari a 50 milioni di euro l'anno pur ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 14. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Marcon, Piras, Duranti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di al presente articolo, nonché ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate.
1. 9. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.
1. 54. Carocci, Tullo, Zampa, Ascani.
(Inammissibile)

Pag. 45

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, eventualmente non utilizzato nell'anno corrispondente, è riutilizzato per le stesse finalità nell'anno successivo.
1. 52. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo i musei interattivi dotati di apparecchi televisivi e di monitor multimediali, qualora 1'accesso al museo o alla mostra sia gratuito per il pubblico.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 01. Molea, Vezzali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Raccolta di fondi relativa al progetto «Adotta un monumento»).

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri, con proprio decreto stabilisce ed elabora una piattaforma di crowdfunding verticale espressamente dedicata al progetto denominato «Adotta un monumento».
  2. Il Mibact provvede a effettuare un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale censimento si compone di un elenco – messo a disposizione e consultabile on-line sul portale del Mibact – volto in particolare a individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione.
  3. Singoli cittadini o comunità – sia residenti sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, interessati alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio, aderiscono al progetto «adottando» il monumento mediante erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene.
  4. Fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le seguenti modalità di attuazione del presente articolo:
   a) l'accoglimento da parte del Mibact, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, delle eventuali proposte di adozione ricevute su beni o monumenti che sono rese note in modo dettagliato, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;
   b) le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale di cui al presente articolo.
1. 02. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero Pag. 46dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. La piattaforma nazionale telematica è gestita dal medesimo Ministero, che, sulla base delle richieste delle amministrazioni periferiche e degli altri enti e soggetti legittimati a ricevere le erogazioni medesime, redige e aggiorna l'elenco dei beni e degli istituti che necessitano di interventi, corredato delle schede tecniche redatte dai soggetti richiedenti, nelle quali sono indicati i dati relativi alla natura del bene o dell'istituto, al progetto o attività da finanziare e alla spesa prevista. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e affinché sia consentita la tracciabilità sia delle somme erogate sia della loro destinazione, nel portale sono altresì indicati e periodicamente aggiornati i dati relativi all'ammontare complessivo delle erogazioni, alla loro destinazione e utilizzazione e allo stato di attuazione del progetto.
  2. Chiunque intende effettuare una erogazione liberale attraverso il portale di cui al comma 1, può indicarne la destinazione a uno o più beni o istituti compresi nell'elenco. Per ciascuna erogazione è rilasciata automaticamente una ricevuta in forma elettronica, che costituisce documento per la fruizione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1. A decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione del portale, tutte le erogazioni liberali di cui all'articolo 1 sono effettuate attraverso di esso.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si definiscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Per la realizzazione della piattaforma, di cui al comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro con proprio decreto adotta le variazioni compensative fra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.
1. 03. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Mucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione di eventi culturali).

  1. Almeno una volta al mese è disposta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'apertura notturna o diurna gratuita, su tutto il territorio nazionale, di musei, biblioteche, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.
  2. L'organizzazione e la realizzazione di tali iniziative ed eventi possono essere finanziate anche attraverso erogazioni liberali, alle quali, in quanto finalizzate alla promozione di attività e beni di natura culturale, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro, con proprio decreto, adotta le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.
1. 04. D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca.
(Inammissibile)

Pag. 47

ART. 2.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: 1. Fermo restando il rispetto del protocollo di legalità, sottoscritto il 5 aprile 2012 tra la prefettura – UTG di Napoli e la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

  Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole:, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.
2. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis). Nell'esercizio dei poteri attribuitigli ai sensi della precedente lettera a), il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
    1. Pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
    2. Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
    3. Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
    4. Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;
    5. Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltole a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
    6. Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.
2. 52. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 53. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 39. Matarrese.

Pag. 48

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 49. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 17. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni di euro, con le seguenti: 1,5 milioni.
2. 13. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni, con le seguenti: 2 milioni.
2. 50. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: qualora le stazioni appaltanti ricorrano alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo superiori ad 1 milione di euro ed inferiori a 3,5 milioni di euro, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara;.
2. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso la lettera di invito e l'elenco degli operatori invitati, trasmessi all'Osservatorio ai sensi del predetto articolo 204, comma 1, nonché l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati sul sito della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;.
2. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere d'invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande progetto Pompei».
2. 46. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;.
2. 34. Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*2. 2. Bray, Rampi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*2. 8. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) in deroga all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano le disposizioni in materia di controllo a campione del possesso dei Pag. 49requisiti; in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del predetto Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento.
2. 29. Orfini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti:, non superiore a 15 giorni.
2. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: di dieci giorni.
2. 30. Pes.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
  d) la consegna d'urgenza dei lavori, prevista dall'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 153, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, può essere autorizzata subito dopo che l'aggiudicazione provvisoria è divenuta definitiva; l'acquisito accertamento del mancato possesso dei requisiti comporterà la revoca dell'aggiudicazione, dell'avvenuta consegna d'urgenza dei lavori nonché la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, ove stipulato, e si procederà all'aggiudicazione e all'affidamento contrattuale alla seconda classificata, con pagamento delle sole spese sostenute dall'affidatario escluso e con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; è sempre consentita la consegna di lavori in via d'urgenza di cui all'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo 11, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;.
2. 28. Orfini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h).
2. 41. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 35. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

Pag. 50

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il Direttore generale di progetto, aggiungere le seguenti: – previo parere vincolante dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) –.
2. 33. Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: , per grave inadempimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. 55. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;.
2. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 6. Bray, Rampi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 9. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 19. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 54. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 3 e 4.
2. 36. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 37. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 56. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: di progettista o.
2. 20. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 3. Bray, Rampi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 38. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 51

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 47. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la misura della garanzia a corredo dell'offerta è del cinque per cento.
2. 4. Bray, Rampi.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.
2. 5. Bray, Rampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

  Conseguentemente all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere la seguente lettera: d) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190,.
2. 22. Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 12, con la parola: 18.
2. 26. Orfini.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . I membri di detto Comitato di gestione sono scelti tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da significative esperienze di lavoro maturate in questo ambito. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a divulgare sul proprio sito Internet i curricula delle persone selezionate.
2. 23. Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 40. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non comportino varianti urbanistiche.
2. 21. De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d) al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, Pag. 52con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
*2. 25. Orfini, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

  Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d) al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
*2. 27. Orfini.

  Sopprimere il comma 5.
2. 10. Allasia, Prataviera.

  Al comma 5, sostituire le parole: 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, con le seguenti: 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 30 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 1.200.000 euro,.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 2, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per fanno 2015, nei limiti di 800.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17;
   apportare all'articolo 17 le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017;
    2) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: b) quanto a 41,8 milioni di euro Pag. 53per l'anno 2015 con le seguenti: b) quanto a 42,1 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 48. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 5, dopo le parole «da non più di 20 unità di personale» aggiungere le seguenti «, da selezionare tra architetti, geologi, archeologi, ingegneri civili e personale dotato di capacità amministrativa, di elevata professionalità, comprovata competenza e riconosciuta indipendenza.».
2. 43. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.
2. 7. Bray, Rampi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per monitorare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al line di rispettare i principi della trasparenza amministrativa, è costituita la piattaforma web «OpenPompei», gestita secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, tramite la quale vengono pubblicati i dati dell'andamento lavori, quelli relativi ai finanziamenti e le informazioni turistiche e storiche del sito.
2. 1. Catalano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula convenzioni con le Università al fine di favorire stage curriculari o post lauream di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso.
2. 42. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale.
  6-ter. La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.
2. 11. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Pag. 54

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale.
2. 31. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria dei sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.
2. 32. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge del 7 ottobre 2013, n. 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nonché un esperto di geologia».
2. 45. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge, dell'8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere, in fine, le seguenti parole «nonché alle commissioni parlamentari competenti».
2. 44. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di contrastare fenomeni di illegalità e di infiltrazione mafiosa e di ottemperare al meglio al Protocollo di legalità siglato tra la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Prefettura — UTG di Napoli in data 5 aprile 2012, il Direttore Generale di Progetto, in accordo con la Prefettura — UTG di Napoli e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, stila un apposito elenco di imprese. Tali imprese, fermo restando il rispetto del Protocollo di legalità di cui al periodo precedente, sono invitate a rotazione alla procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Sul sito internet della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia viene reso pubblico l'elenco di cui al presente comma.
2. 51. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

Pag. 55

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Allasia, Prataviera.

  Sopprimere i commi 1 e 3.

  Conseguentemente al comma 2, le parole: il commissario di cui al comma 1, sono sostituite dalle seguenti: il soprintendente.
3. 6. Galgano, Molea, Antimo Cesaro, Tinagli, Vezzali.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
3. 13. Petrenga, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale., con le seguenti: con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

  Conseguentemente al comma 2, lettera d), sostituire le parole: restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale, con le seguenti: restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.
3. 10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente,
   al comma 2 sostituire le parole da: Ferme restando, fino a: consegnatario unico, con le seguenti: La soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli della Reggia di Caserta assume i compiti di capofila dei soggetti oggi operanti nella Reggia di Caserta, consegnataria unica.

  Sopprimere il comma 3;
   aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alle finalità di cui al Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
3. 8. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Artini, Tofalo, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone.

  Al comma 1, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, con: Presidente della Repubblica.
3. 11. Prodani, Pinna, Mucci.

  Al comma l, sostituire le parole da: Il commissario è nominato, fino ad: altre amministrazioni statali, con le seguenti: Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità di detto incarico, il commissario è nominato tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.
3. 4. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Marzana, D'Uva.

Pag. 56

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza, inserire le seguenti: di gestione dei beni culturali.
3. 7. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: anche.
3. 2. Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al commissario viene affiancato, quale organo consultivo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, comprese eventuali cooperative, associazioni e organizzazioni della società civile e locale, al fine di monitorare proposte e progetti circa le iniziative che concernono la destinazione culturale del sito e il suo utilizzo.
3. 3. Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: educativa e museale, aggiungere le seguenti parole: stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso e contemporaneamente definire la destinazione d'uso degli spazi che saranno liberati con relativi progetti di adeguamento e valorizzazione.
3. 12. Petrenga, Palmieri.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: nel rispetto, fino a: e successive modificazioni; e sostituire le parole: 50.000 euro, con le seguenti: 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate alle finalità di cui al Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
3. 9. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena» quale Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa).

  1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.
  2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.
  3. Il presente articolo si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come «Itinerario culturale del Consiglio Pag. 57d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.
  4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:
   a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;
   b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;
   c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
   d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
   e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;
   f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;
   g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;
   h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;
   i) attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;
   l) attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma l è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità del presente articolo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  6. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione europea Pag. 58delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal presente articolo.
  7. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.
  8. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.
  9 I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui al comma 6.
  10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma l, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'alinea con la seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 3-bis, 6. comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10, e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 93,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente:
   c) quanto a 46,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 88,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 77,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. 01. Dallai, Fregolent, Sani, Mazzoli, Mongiello, Senaldi, Zanin, Terrosi, Maestri, Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione della necropoli punico-romana di Cagliari e del sistema nuragico sardo).

  1. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, è istituito, su iniziativa del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un Comitato di coordinamento Ministero-regione-comune di Cagliari con la finalità di definire un Piano organico di interventi di tutela e valorizzazione della «Necropoli punico-romana di Cagliari». In tale ambito, fatte salve le competenze amministrative e operative di ciascuno dei predetti soggetti istituzionali, sono unitariamente valutate le necessarie misure funzionali alla salvaguardia della Necropoli e alla Istituzione, ai fini della sua valorizzazione, di un «Parco Archeologico» alla cui gestione si provvede sulla base di specifica normativa regionale, adottata dalla Giunta Regionale previa intesa con il Ministero e con il Comune di Cagliari. Alle spese relative al funzionamento del Comitato di Coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, dai rispettivi Bilanci, alle ordinarie Pag. 59attività di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte.
  2. Il sistema costituito dai nuraghi presenti nel territorio della regione autonoma della Sardegna è considerato un unico bene culturale, pertanto è sottoposto a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le risorse destinate dalla regione sarda nel proprio Bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con i Ministeri dei beni culturali e dell'economia, non computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.
  3. La Regione è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ad attivare, ai fini della attuazione del presente articolo, un progetto occupazionale a tempo determinato di durata triennale per giovani laureati fino a 35 anni. Il presente progetto opera nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.
3. 02. Capelli.
(Inammissibile)

  Dopo articolo 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa pari ad un milione di euro in favore del polo archeologico e museale di Sibari quale contributo straordinario per fronteggiare le emergenze dovute agli eventi calamitosi che hanno colpito l'area archeologica.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
3. 03. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sito archeologico di Metaponto a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nel corso dell'autunno inverno 2013-2014 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2014.
  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
3. 04. Burtone.
(Inammissibile)

Pag. 60

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 19. Polidori, Marti, Giammanco.

  Sopprimerlo.
*4. 13. Prodani, Mucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, e rinominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter», ed è sostituito dai seguenti:
  1-ter. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente sulle postazioni regolarmente autorizzate dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente disposizione. È vietata ogni altra forma di commercio su aree pubbliche ed è altresì vietato, nelle predette aree, il rilascio di nuove concessioni di posteggio.
  1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e d'intesa con gli enti locali, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei comuni a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.
  1-quinquies. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.
  1-sexies. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.
4. 26. Brunetta, Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1-bis, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, Pag. 61n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è rinominato «1-ter» ed è sostituito dal seguente:
  1-ter. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei Comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.;
   b) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
  1-quater. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.
  1-quinquies. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.
*4. 14. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1-bis, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è rinominato «1-ter» ed è sostituito dal seguente:
  1-ter. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente Pag. 62rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei Comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.
   b) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
  1-quater. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.
  1-quinquies. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.
*4. 23. Abrignani, Giammanco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è sostituito dai seguenti:
  «1-ter. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio è consentito esclusivamente per le attività autorizzate e negli spazi e posteggi dati in concessione dal comune sulla base delle norme di settore e delle pertinenti deliberazioni.
  1-quater. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali, provvedono, in relazione alle aree di cui al comma 1, alla ricognizione degli eventuali provvedimenti di divieto già adottati alla conseguente rilevazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le predette esigenze sono soggette, da parte dei comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ipotesi, in presenza di concessioni di posteggio relative al commercio su aree pubbliche, il comune propone al titolare il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività e solo Pag. 63dopo l'accettazione o il rifiuto da parte dell'interessato provvede alla revoca della concessione di suolo pubblico.
  1-quinquies. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio nelle aree di cui al comma 1, individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione dei posteggio e dell'autorizzazione.
  1-sexies. Chiunque eserciti il commercio nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di suolo pubblico o nelle forme non consentite è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce. Per ogni altra violazione inerente il mancato rispetto delle deliberazioni comunali concernenti l'esercizio del commercio sulle aree di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500.».
4. 10. Polidori, Marti, Abrignani, Giammanco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma 1-bis, come inserito dall'articolo del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma 1-ter: «Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, i comuni, di concerto con le sopraintendenze regionali, possono vietare il commercio senza posteggio itinerante. Non possono essere oggetto di divieto le attività sia in sede fissa di somministrazione di tavoli all'aperto e le attività su area pubblica che siano state riconosciute in attuazione di precedenti decreti del ministero dei beni culturali e dai comuni, né possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività sia in sede fissa e all'aperto che su area pubblica. Laddove i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni ritengano di autorizzare aperture di attività commerciali e simili nelle zone oggetto di eventuali spostamenti di attività su area pubblica, le nuove attività non potranno essere comunque autorizzate all'interno dei monumenti e nelle zone antistanti e circostanti le aree monumentali.
4. 22. Polidori, Abrignani, Giammanco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di Pag. 64conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma 1-bis, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma 1-ter: «Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, deve ritenersi non compatibile con le esigenze del presente comma la presenza nei centri storici delle città e nelle aree di pregio monumentale di commercianti su area pubblica itineranti senza posteggio ed abusivi. I comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili, con particolare riguardo ad ulteriori attività ambulanti senza posteggio, ed a contrastare le attività commerciali abusive. I comuni ed i competenti uffici territoriali del Ministero, nell'ambito della redazione dei periodici piani di commercio, fatte salve le concessioni adottate in esecuzione di decreti di tutela della aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in caso di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa che sia equivalente in termini di potenziale remuneratività, detto posteggio deve essere assegnato in via prioritaria nella stessa o in analoga zona commerciale, possibilmente in conformità con le scelte dell'operatore. Analoga priorità o possibilità di svolgere attività commerciale deve essere riconosciuta per future concessioni all'operatore o ai gruppi di operatori interessati da provvedimenti di spostamento o di revoca qualora si creino aree o strutture commerciali nelle vicinanze delle aree di particolare pregio oggetto di limitazioni e vincoli. Non possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica.
4. 21. Polidori, Giammanco.

  Al comma 1, comma 1-ter, dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, sostituire le parole: In particolare i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni avviano procedimenti di riesame, con le seguenti: In particolare i comuni, sulla base delle indicazioni e prescrizioni dei competenti uffici territoriali del Ministero, avviano procedimenti di riesame.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di inerzia dei comuni, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione delle indicazioni e prescrizioni senza che siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente periodo, i competenti uffici territoriali del Ministero adottano le necessarie misure.
4. 8. Tancredi, Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, nel comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, dopo le parole: i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, aggiungere la seguente: congiuntamente.
4. 6. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle autorizzazioni e delle concessioni, con le seguenti: delle nuove autorizzazioni e concessioni.
4. 17. Polidori, Marti, Giammanco.

Pag. 65

  Al comma 1, dopo le parole: non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, inserire le seguenti: nei soli casi in cui si rilevino delle irregolarità fiscali e contributive legate all'esercizio dell'attività.
4. 5. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: anche in deroga a eventuali disposizioni regionali, fino alla fine del periodo.
4. 4. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga a con le parole: nel rispetto di e sostituire le parole: nonché in deroga ai con le parole: nel rispetto dei.
4. 24. Mucci.

  Al comma 1, nel comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: possono essere stabilite anche le prescrizioni che si ritengono necessarie per il decoro dell'attività in concessione o per rendere l'esposizione e la cessione dei beni o delle merci compatibile con l'area o il bene oggetto di tutela.
4. 7. Tancredi, Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: in caso di revoca del titolo, al titolare deve essere garantito il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività.
4. 16. Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, al comma 1, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria.
4. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: in termini di potenziale remuneratività.
4. 27. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è aggiunto il seguente:
  1-quater. È sempre disposto il sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario e eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica.
4. 9. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire l'omogenea tutela del decoro dei siti culturali all'interno delle aree urbane, con particolare riguardo alle forme di commercio ambulante autorizzato, in concessione c abusivo, rientrano tra le aree di interesse storico e Pag. 66architettonico definite con le modalità di cui al comma 1, anche quelle di peculiare pregio e attrattiva turistica individuate dalle amministrazioni comunali su motivata richiesta di associazioni cittadine o regionali di commercianti, di artigiani, dello spettacolo e di tour operator.
4. 25. Petrenga, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È istituita la piattaforma web «OpenCultura», gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, nella quale verranno raccolti tutti i dati relativi al patrimonio storico e artistico ed etno-antropologico italiano.
4. 2. Catalano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela del patrimonio culturale della Nazione, all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «siano rappresentate da testimonianze materiali e» sono soppresse.
4. 3. Bray, Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il presente articolo non si applica alle attività storiche e tradizionali, già riconosciute dagli enti locali.
4. 20. Polidori, Marti, Giammanco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione del presente articolo è sospesa fino all'avvio delle procedure selettive per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che saranno indette in esecuzione della direttiva n. 2006/123/CE e in conformità dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato-Regioni.
4. 12. Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il presente articolo non si applica nei confronti degli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, i quali abbiano fatto ricorso a finanziamenti per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
4. 11. Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della posizione italiana in ambito UNESCO nonché la progettazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti e negli elementi UNESCO italiani).

  1. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale e naturale, ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184, e della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale intangibile, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano, con decreto interministeriale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e la Commissione Nazionale Pag. 67Italiana per l'UNESCO, sentite le principali associazioni di categoria del settore turistico, percorsi di valorizzazione dei siti dichiarati patrimonio dell'Umanità UNESCO nonché degli elementi iscritti nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO.
  2. I percorsi di valorizzazione di cui al comma 1 prevedono itinerari turistici organici e multifunzionali, finalizzati a consentire un facile accesso sia al patrimonio tangibile che al patrimonio intangibile del sito UNESCO considerato. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina un referente nazionale con il compito di assicurare anche l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nella misura massima di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 gravano sul Fondo di cui al comma successivo.
  3. Al fine di rafforzare la posizione dell'Italia in ambito UNESCO e garantire un effettivo ed efficace coordinamento in ambito nazionale ed internazionale nel settore della promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale dichiarato patrimonio dell'Umanità, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri, il «Fondo per iniziative e progetti in ambito UNESCO» pari ad euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 le cui risorse sono stanziate, sulla base di criteri e modalità definite d'intesa con il Ministero, in favore di centri di ricerca specializzati, consorzi universitari, soggetti pubblici competenti per materia, a cui è affidato anche il compito di supportare le comunità locali nella predisposizione delle candidature nelle Liste e nei programmi dell'UNESCU.
  4. Al fine di sostenere la candidatura italiana nel Comitato esecutivo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dell'UNESCO per il periodo 2014-2018 e potenziare la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3, individua uno o più esperti secondo le modalità di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai quali è affidata la responsabilità di iniziative in supporto alla candidatura italiana.
  5. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, in qualità di autorità nazionale competente a coordinare le politiche in ambito UNESCO, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle forze di polizia giudiziaria al fine di contrastare fenomeni connessi all'utilizzo illecito, abusivo o inappropriato dei riconoscimenti, dei marchi, delle denominazioni, degli acronimi o dei luoghi dell'UNESCO. A tal fine, il direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è integrato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un rappresentante ciascuno dei Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dei Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai quali non sono riconosciuti compensi, rimborsi o indennità.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
4. 01. Bray, Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alla legge 20 febbraio 2006 n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, dopo le parole: «16 novembre 1972» aggiungere: «e dalla Convenzione Pag. 68per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale firmata a Parigi il 17 ottobre 2003»;
   b) l'articolo 4 comma 1, lettera d), è così sostituito: d) alla valorizzazione dei siti Unesco, alla diffusione della loro conoscenza, alla riqualificazione dei siti materiali e all'attuazione per quelli immateriali; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

  2. Conseguentemente si provvede entro trenta giorni dalla dati di entrata in vigore del presente decreto ad adeguare ogni ulteriore normativa secondaria ed in particolare la circolare n. 6 dell'8 marzo 2012 del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale come segue:
   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «sono infine soletti responsabili della tutela e/o gestione, per quanto attiene ai Siti Unesco riconosciuti come beni immateriali, i soggetti di diritto privato (associazioni e/o fondazioni ancorché non riconosciute, società ecc.) la cui maggioranza del capitale sia costituita dalle Comunità che abbiano sottoscritto la candidatura del sito immateriale».
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «i soggetti responsabili di siti riconosciuti come rete dall'Unesco possono presentare progetti sia singolarmente sia unitariamente, per attività non concorrenti».
4. 02. Russo, Petrenga.
(Inammissibile)

Pag. 69

ART. 5.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,
5. 28. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alle fondazioni di cui al medesimo comma aggiungere le seguenti: per il triennio successivo alla conversione in legge del presente decreto-legge.
5. 24. Bossa.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
  0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un piano di risanamento» aggiungere le parole: «, ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori».
*5. 20. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
  0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un piano di risanamento» aggiungere le parole: «, ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori».
*5. 50. Bossa.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
  0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi» aggiungere le seguenti: «alla data della definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma».
5. 21. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, previa della lettera a), inserire la seguente:
  0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «... , entro i tre esercizi finanziari successivi sono aggiunte le seguenti: «alla definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al comma 1,»
5. 51. Bossa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, aggiungere le seguenti: che non implementino strumenti di riduzione della produttività.
5. 46. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mentre restano confermati mantenendo validità per quanto concerne i piani di risanamento e gli accordi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i criteri direttivi indicati al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, nonché, per i medesimi piani ed accordi, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997 secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 citato.
5. 41. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Pag. 70

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  13. Per il personale eventualmente eccedente all'esito della rideterminazione delle dotazioni di organiche di cui al comma 1, compiuta ai sensi di quanto stabilito al comma 2 in materia di accordi con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione del dell'articolo 2, comma 11 lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. In caso di ulteriori eccedenze, le fondazioni di cui al comma 1 avviano processi di mobilità guidata per la ricollocazione del personale tecnico e amministrativo dipendente a tempo indeterminato presso la società Ales S.p.A. o, previa specifica convenzione, presso le pubbliche amministrazioni del territorio di riferimento, ivi comprese le società e gli enti partecipati dalle stesse amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle prerogative professionali dei lavoratori. Il trasferimento dei dipendenti tecnici e amministrativi delle fondazioni presso la società Ales S.p.A. o presso le predette pubbliche amministrazioni avviene in base alle esigenze produttive e nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai bilanci di quest'ultime e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di un apposito elenco predisposto dalle fondazioni. I processi di trasferimento in parola sono disposti previo esame delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, che deve concludersi comunque entro trenta giorni, e previa prova di idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, mediante uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
5. 49. Carocci, Orfini, Tullo, Zampa, Ascani, Basso.

  Al comma 1, sostituire la lettera con la seguente:
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, analogamente al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio 2014, 2015, 2016 quanto previsto al comma 1 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008 n. 133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che risulti ancora eccedente, è inserito dalla Fondazione in un elenco di «disponibilità» e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, è comandato pro-tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. Quanto sopra fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.
5. 38. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Pag. 71

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito aggiungere le seguenti: degli accordi di cui al  comma 2 inerenti la.
5. 23. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
5. 15. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunque denominato, aggiungere le seguenti: Analogamente, a tutto il personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133.
*5. 9. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunque denominato, aggiungere le seguenti: Analogamente, a tutto il personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133.
*5. 25. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunque denominato inserire le seguenti:, consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS.
5. 10. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo.
5. 43. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13 sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo comando presso la società Ales S.p.A del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale comandato mantiene titolarità e diritti maturati nel rapporto di lavoro in capo alla Fondazione di appartenenza con la possibilità di rientro a fronte del rideterminarsi di fabbisogni professionali compatibili.
5. 37. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, sarà inserito dalla fondazione in un elenco di disponibilità e, su richiesta della società ALES spa, in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, potrà essere comandato pro-tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, Pag. 72presso la struttura richiedente. La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco. Quanto sopra fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.
5. 12. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: ancora eccedente aggiungere le seguenti:
  «sarà inserito dalla Fondazione in un elenco di «disponibilità» e, su richiesta della società Ales spa».
5. 26. Bossa.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: nelle posizioni disponibili, inserire le seguenti: e nel rispetto delle professionalità acquisite.
5. 14. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  potrà essere comandato pro-tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente.
  La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle PA.
  Resta fermo il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.
5. 27. Bossa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A. è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 1,2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per Vanno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 5, comma 1,6, comma 2, 7, comma 3, 8,9, 10 e 15, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 85,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 76,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,;
   ed al medesimo comma 1 dell'articolo 17, apportare le seguenti ulteriori modifiche:
    a) alla lettera a), sostituire le parole: quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014, e le parole: e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;Pag. 73
    b) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: quanto a 42,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 84,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 78 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019;.
5. 22. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A. è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.»
5. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base»;
*5. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base»;
*5. 31. Carocci.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base»;
*5. 7. Abrignani.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: indennità di contingenza, inserire le seguenti:; tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base.
5. 17. Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, lettera f) con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retributive Pag. 74inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.
*5. 39. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f) con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.
*5. 34. Bossa.

  Al comma 1, lettera f) con la seguente:
   f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.
*5. 11. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera f) dopo la parola: contingenza aggiungere le seguenti: Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base.
5. 33. Tidei.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del DL 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.
*5. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto Pag. 75del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del DL 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.
*5. 35. Bossa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche devono essere tutelati rilanciati i corpi di ballo.».
5. 48. Rampelli.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
*5. 44. Petrenga, Palmieri.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 4. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:
  In relazione alle particolari esigenze di gestione, per le Fondazioni i cui Comuni e Regioni abbiano ricostruito nel tempo o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, è disposto il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento.
5. 47. Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo di 80 mila euro lordi Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, con parte consistente di indennità di risultato, basato su parametri oggettivi di qualità della produzione. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. 13. Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non dare vita a condizioni di oligopolio, con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni i Sovrintendenti in carica che ricoprano altri ruoli apicali in strutture partecipate da soggetti pubblici o enti locali devono optare immediatamente per una sola di queste.
5. 53. Rampelli.

Pag. 76

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal precedente comma e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa parere delle commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni dovranno attenersi.
5. 19. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sopprimere il comma 6.
*5. 45. Palmieri, Petrenga.

  Sopprimere il comma 6.
*5. 6. Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. All'articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge del 8 agosto 2013 n. 91, convertito con la legge del 7 ottobre 2013 n. 112, aggiungere in fine le seguenti parole: alle commissioni parlamentari competenti.
5. 52. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis pari a 15 milioni di euro all'anno si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma 6-quater.
  6-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamenti di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale: e pari all'1 per cento del fatturato lino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale: 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale: 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: ad esclusione del comma 6 con le seguenti: ad esclusione dei commi 6 e 6-bis.
5. 3. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conio fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fine ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni li cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.Pag. 77
  6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa Depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dai Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi monitori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contralto tipo.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-quinquies.
  6-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisivi in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale: e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale: 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale. 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.
5. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.
  6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, CDP predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
5. 30. Carocci.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.Pag. 78
  6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, CDP predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora lente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
5. 8. Abrignani, Basso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le Fondazioni lirico-sinfoniche si estende l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il mancato perseguimento di tali obblighi, determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
5. 16. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al relativo onere si provvede mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 15 milioni di euro.
5. 18. Chimienti, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
5. 29. Carocci.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  8. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 367/1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto-legislativo n. 446/1997.».
5. 42. Abrignani.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma).

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014» dopo le parole: «della Fondazione Ravenna Manifestazioni» sono aggiunte le seguenti: «del Festival Verdi del Teatro Regio di Parma».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «4 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro a decorrere dal 2014».Pag. 79
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
5. 01. Maestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esclusione per le fondazioni lirico-sinfoniche dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.».
5. 02. Tidei.

Pag. 80

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17, nonché attraverso quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 3-bis.

  3-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.
6. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al presente onere si provvede autorizzando il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 5 milioni euro annui.
6. 6. Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Marzana, Battelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere aggiuntivi di cui al comma si provvede mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 5 milioni di euro.
6. 5. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.
*6. 3. Rampi, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Pag. 81Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.
*6. 9. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, anteporre alla lettera a) la seguente:
  0a) al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «, purché si avvalga di strutture di postproduzione con sede legale sul territorio italiano».
6. 7. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», il quinto e il sesto periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti:
   a) i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte;
   b) le definizioni di produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto utili ai fini del presente articolo;
   c) le quote percentuali da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse;
   d) le singole voci di introiti o ricavi delle emittenti televisive e della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, e le relative modalità di quantificazione, ai fini del computo ovvero dell'esclusione dall'ammontare effettivo su cui applicare le aliquote rispettivamente del 10 per cento o del 15 per cento previste nel secondo e terzo periodo del presente comma;
   e) le modalità tecniche e le limitazioni con cui le emittenti televisive e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai fini del presente articolo, effettuano gli investimenti in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana».

  2-ter. Dalle previsioni di cui al comma 2-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per rafforzare il settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.
6. 8. Piccoli Nardelli, Benamati, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese Pag. 82di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. e successive modificazioni, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale, esistenti almeno dal 1o gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.
  2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai finì del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste nel comma 2-bis sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici come identificati nel punto n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche di cui Pag. 83all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  2-septies. Dalle previsioni dei commi da 2-bis a 2-sexies del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 6 del decreto-legge è così modificata: «(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)».
6. 4. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a) sostituire le parole: quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2014.
6. 2. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti sulle attività teatrali, musicali, danza, circensi e dello spettacolo viaggiante).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un credito d'imposta sia per soggetti interni che esterni al settore, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro annui per soggetto per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. La misura del beneficio, i requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei crediti di imposta in caso di insufficiente copertura finanziaria rispetto alle dimostrate esigenze.
  4. Ai maggiori oneri fissati in 5.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento delle coperture individuate dall'articolo 17 comma 1, lettera a).
6. 01. Petrenga, Palmieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per agevolazioni e semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).

  1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 (articolo 2, lettera Pag. 84 b), e articolo 3, lettera b) legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 4, comma, decreto-legge 25 agosto 1996 n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995. n. 437) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  2. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.
  3. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

  4. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma a) del periodo precedente, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.
  5. All'articolo 7, comma 1 del Decreto del ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma: «I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo) evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili.
6. 02. Petrenga, Palmieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasformazione in crediti di imposta dei contributi in conto interesse e conto capitale in favore dell'esercizio cinematografico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento a favore delle piccole e medie imprese del settore, come definite e disciplinate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:
   a) realizzazione di nuove sale e ripristino di sale inattive;
   b) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti, inclusa l'installazione ed il rinnovo di apparecchiature e impianti;
   c) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.

  2. Con decreto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui al precedente comma 1, le soglie massime di spesa Pag. 85eleggibili per tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio.
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
  4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al primo comma.
  5. È abrogato l'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui all'articolo 15 del medesimo, relativi alle pratiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
  6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro l'anno per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti specifici stanziamenti a valere sugli stanziamenti complessivi a favore delle attività cinematografiche di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legge dell'8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge del 7 ottobre 2013, n. 112.
  7. L'efficacia del presente articolo, ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 03. Palmieri, Petrenga.

Pag. 86

ART. 7.

  A comma 1, dopo le parole: Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, aggiungere le seguenti: e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
7. 10. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
7. 66. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche in data antecedente con le seguenti: entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 21. Tidei.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Piano aggiungere le seguenti: , secondo precisi criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente periodo.
7. 55. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o siti con le seguenti: , siti, paesaggi e itinerari.
7. 39. Arlotti, Basso.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni.
7. 51. Nesci, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo di ogni anno il ministro presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi, in cui sono illustrati i criteri di assegnazione e le giacenze di cassa del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» relativo all'anno precedente.
7. 18. Santerini, Schirò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di conoscere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definiti i termini e le modalità per avviare, in fase di programmazione di piani regolatori o piani strutturali, la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche «CPA».
7. 37. Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le donazioni allo Stato di beni di interesse storico e/o archeologico è concessa una detrazione fiscale equivalente al valore stesso del bene, le cui condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 38. Arlotti.
(Inammissibile)

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di razionalizzare la spesa relativa all'assunzione di personale esterno specializzato, il Ministro dei beni e delle attività culturali individua prioritariamente le figure professionali interne, già formate, (la utilizzare ai fini individuati ai sensi del comma 1, destinando una quota parte delle relative risorse quale indennità aggiuntiva mensile, esclusa da qualsiasi forma di reddito imponibile.
7. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 6 per cento.
7. 13. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera a) capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 14. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro, sia in formato cartaceo che digitale, e della lettura per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3 milioni di euro. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, aventi come prioritari gli interventi verso le aree del Paese con i più livelli di lettura nonché verso bambini e ragazzi in età scolare».
7. 62. Tidei.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera h), capoverso 4-ter, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.
7. 68. Montroni.

  Al comma 2, lettera b), paragrafo 4-ter, sopprimere le seguenti parole: nelle periferie urbane.
7. 54. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, lettera b), paragrafo 4-ter, dopo le parole: nelle periferie urbane, aggiungere le seguenti: e nelle aree interne.
7. 8. Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

  All'articolo 7, comma 2, capoverso 4-ter dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
7. 31. Abrignani.
(Inammissibile)

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  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter dopo le parole: periferie urbane, con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.
*7. 32. Ghizzoni, Blazina.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.
*7. 24. Rampi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.
*7. 30. Abrignani.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.
*7. 34. Manzi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.
*7. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: tesi alla riqualificazione architettonica di siti ed edifici da individuare con la Conferenza Stato-Comuni.
7. 36. Malisani, Zampa, Ascani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo pari a 21.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 11. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere infine il seguente periodo:
  Il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto a fissare le modalità e criteri di erogazione degli interventi, dando la massima pubblicità ai progetti finanziati ed alle motivazioni del sostegno pubblico.
7. 60. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 5.000.000 di euro.
7. 63. Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono indicate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 4-ter dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. 25. Santerini, Schirò.

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  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
  4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità, l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».
*7. 57. Abrignani.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
  4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di Cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. 1 progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.
*7. 15. Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni – le Regioni che hanno subito eventi sismici o calamitosi dal 2009 possono essere autorizzate, per concorrere al 60 per cento delle spese di restauro e degli interventi a fini conservativi di beni pubblici e privati in uso o godimento pubblico, ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 42 del 2004, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 25 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. I pagamenti di cui al comma 2-bis effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di eredito.
7. 42. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi urgenti di restauro e di adeguamento alle norme di sicurezza di beni culturali.
7. 16. Tentori.

Pag. 90

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 277 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 144, è sostituito dal seguente:
  «Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania».
7. 9. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire la parola: Mille con la seguente: Centocinquanta.
7. 58. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 6 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: otto milioni;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 112 milioni.
7. 27. Santerini, Schirò.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
7. 64. Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: pari a un milione di euro per il 2015 con le seguenti pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole: «47,8 milioni» con le seguenti: «48,8 milioni»;
   all'alinea, sostituire le parole: «81,9 milioni» con le seguenti: «82,9 milioni»;
   alla lettera b), sostituire le parole: «41,8 milioni di euro» con le seguenti: «42,8 milioni di euro»;
   alla lettera h), sostituire le parole: «83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «84,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 83,8 milioni di euro per l'anno 2017».
7. 53. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2,5 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai relativi oneri corrispondenti a 2,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
7. 59. Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sempre nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, al fine di avvalersi con priorità delle competenze dei giovani laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, le regioni e gli Pag. 91enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il ministero dello sviluppo economico, progetti finalizzati alla manutenzione, alla conservazione, al miglioramento delle condizioni di sicurezza nonché all'incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni e dei siti di interesse storico-culturale. Al fine di favorire eventuali interventi di scavo e di ricerca archeologica, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche, sono promosse opportune intese con le competenti soprintendenze. I progetti di valorizzazione prevedono l'analisi dei territori con una iniziale fase di monitoraggio e mappatura delle risorse turistiche al fine di evidenziare le risorse turistiche classificabili secondo varie tipologie da quelle storiche, artistiche e culturali a quelle relative alla ricettività diffusa comprendendo anche i servizi; l'analisi delle risorse economico-finanziarie e delle risorse umane e organizzative disponibili; l'approfondimento delle tematiche legate ai settori e alle filiere turistiche e la progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica dei territori, al fine di definire gli itinerari turistici che rappresentano il fulcro attrattivo per la strutturazione di una rete turistica integrata; l'attività di formazione, ricerca, documentazione, comunicazione produzione di materiale informativo e multimediale nonché la promozione del prodotto turistico-culturale degli itinerari; l'ampliamento dell'offerta culturale realizzato attraverso il potenziamento della rete museale e degli altri luoghi della cultura; l'individuazione di ulteriori contenuti atti a valorizzare i beni e i siti di interesse culturale presenti nel territorio. L'istituzione della rete integrata degli itinerari turistici è finalizzata altresì alla valorizzazione, al potenziamento e alla riqualificazione dell'attività turistica, con particolare riferimento alle imprese turistiche che operano nelle aree interessate; al potenziamento dei flussi turistici verso le aree che operano nelle aree interessate; al potenziamento dei flussi turistico meno elevato; alla riqualificazione del patrimonio ricettivo con particolare attenzione agli interventi di completamento e di manutenzione delle strutture esistenti e funzionanti.
7. 61. Petrenga, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere in modo efficace l'insieme della progettualità espressa nell'ambito della presentazione delle candidature italiane a Capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di realizzare un sistema di infrastrutture culturali e turistiche di qualità nei centri urbani di media dimensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019». Tale programma, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, assume il patrimonio progettuale dei dossier delle città italiane candidate a Capitale europea della cultura e individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.
*7. 46. Sereni, Ghizzoni, Amoddio, Antezza, Ascani, Battaglia, Capone, Carnevali, Carra, Cenni, Dallai, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gelli, Giulietti, Laffranco, Latronico, Locatelli, Marchetti, Martella, Martelli, Morani, Mura, Pagani, Pelillo, Petrenga, Piccione, Sbrollini, Taranto, Verini, Blazina, Manzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere in modo efficace l'insieme della progettualità Pag. 92espressa nell'ambito della presentazione delle candidature italiane a Capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di realizzare un sistema di infrastrutture culturali e turistiche di qualità nei centri urbani di media dimensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019». Tale programma, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, assume il patrimonio progettuale dei dossier delle città italiane candidate a Capitale europea della cultura e individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.
*7. 23. Sereni, Ghizzoni, Amoddio, Antezza, Ascani, Battaglia, Capone, Carnevali, Carra, Cenni, Dallai, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gelli, Giulietti, Laffranco, Latronico, Locatelli, Marchetti, Martella, Martelli, Morani, Mura, Pagani, Pelillo, Petrenga, Piccione, Sbrollini, Taranto, Verini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, punto 1), lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone», aggiungere le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».
7. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'Intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.

  Conseguentemente:
   al comma 4, dopo le parole: del comma 3 aggiungere le seguenti: e del comma 3-bis;
   all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quanto a 1.1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.4 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5.1 milioni di euro l'anno 2014, a 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.4 milioni di euro per l'anno 2016.
7. 4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
7. 47. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre Pag. 931991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
7. 48. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2014 e 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione, nonché per la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive, provenienti dalle varie regioni d'Italia, all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione con contributi dedicati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-ter. I contributi di cui al comma 3-bis sono assegnati al Commissario Unico Delegato del Governo per Expo che li assegnerà, previa valutazione di una commissione tecnica da lui presieduta e formata da un delegato della Conferenza Stato-Regioni e da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle attività Culturali.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
7. 49. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementata, per l'anno 2015, di 5 milioni di euro finalizzati a garantire l'attività delle principali infrastrutture culturali presenti capoluogo lombardo.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
7. 50. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13, comma 24, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2014» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2014».
7. 35. Arlotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e previste le modalità di attuazione dei relativi interventi.
7. 17. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Pag. 94

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, il Fondo «Mille giovani per la cultura» è destinato per il 50 per cento del relativo stanziamento alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile e per il restante 50 per cento è destinato all'esecuzione di attività effettuata da professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali secondo le nuove disposizioni ed i criteri previsti dai successivi commi 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 3-nonies e 3-decies.
  3-quater. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al comma 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. seguente:
  «Art. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali) – 1. In conformità a quanto disposto dagli articolo 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

  3-quinquies. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 3-septies.
  3-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto 206, e successive modificazioni, e della legge legislativo 9 novembre 2007, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali 14 gennaio 2013, n. maggiormente rappresentative, per gli ambiti e dei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  3-septies. Gli elenchi di cui al comma 3-sexies non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 3-sexies dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
  3-octies. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive codice di cui al modificazioni.
  3-nonies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies a 3-decies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie Pag. 95disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 5. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
7. 3. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:
  «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati: oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi e la cui esecuzione risalga a meno di dieci anni».

  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del successivo comma 3-quater.
  3-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i criteri applicativi e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis e 3-quater. In ogni caso la documentazione fiscale relativa agli oggetti d'arte di cui al comma 3-bis dovrà essere sempre accompagnata, nel periodo temporale di esecuzione indicato, da apposita documentazione, nonché dalla dichiarazione dell'artista che ne comprovi la data di effettiva realizzazione.
7. 6. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, lo stanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura» è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile.
7. 7. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Pag. 96

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2014, una quota delle risorse, pari a 3.000.000 di euro annui, derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sul capitolo n. 3631 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
7. 65. De Micheli, Rosato, Argentin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse stanziate sono ricompresi tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.
7. 40. Carocci, Tullo, Zampa, Ascani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo le parole: «siti italiani UNESCO,» sono inserite le seguenti: «nonché elementi e espressioni del patrimonio culturale immateriale riconosciuti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
7. 41. Mazzoli, Manfredi, Giovanna Sanna, Battaglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1985, n. 411 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «anno 1985» e «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2014» ed «euro 555.000»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   c) il comma 2 è abrogato.
7. 28. Cimbro, Amendola, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Porta, Locatelli, Picchi, Fitzgerald Nissoli, Franco Cassano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4 punto 1) lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone» sono inserite le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».
*7. 22. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4 punto 1) lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «Per i locali e gli impianti con Pag. 97capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone» sono inserite le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».
*7. 56. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e da tutti gli adempienti relativi.
7. 67. Cani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
*7. 33. Manzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
*7. 29. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
*7. 26. Molea, Vezzali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
*7. 20. Rampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
*7. 19. Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, non necessitano del parere sul progetto della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
7. 52. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per l'istituzione della Capitale italiana della cultura).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della Pag. 98cultura» ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale Europea della Cultura 2019».
  2. I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.
7. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento e lo sviluppo della Via Francigena).

  1. Al fine di completare l'individuazione del percorso denominato «Via Francigena», anche in vista del 20o anniversario della sua iscrizione nella lista dei grandi itinerari culturali da parte del Consiglio d'Europa, nonché per realizzare una segnaletica completa e uniforme che consenta di percorrere l'itinerario, anche a piedi nell'intero territorio italiano, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un gruppo di lavoro tecnico presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato, e composto dal presidente dell'associazione europea delle vie Francigene con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale competente del Ministero, dai direttori regionali del Ministero dei territori coinvolti, da un rappresentante ciascuno delle Regioni interessate, nonché da sei esperti di comprovata esperienza in materia. I componenti sono designati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ne assicura il coordinamento con la Consulta per gli itinerari storici, culturali e religiosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2007. La partecipazione al suddetto gruppo di lavoro tecnico non comporta alcun compenso, né indennità o rimborso e non comporta, a qualsiasi titolo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1 elabora una proposta di itinerario sull'intero territorio nazionale, nonché un piano generale (master plan) nazionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proposta e il master plan sono approvati, entro i successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  3. Al fine di attuare le misure individuate dal gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1, nonché assicurare l'effettiva implementazione su tutto il territorio nazionale dell'itinerario definito secondo le modalità di cui al comma 2, è istituito, nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un «Fondo per la realizzazione di itinerari storici, culturali e religiosi», con una dotazione di euro 2 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016.
7. 02. Terrosi.
(Inammissibile)

Pag. 99

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
  3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente, nel titolo della rubrica sopprimere la parola: giovanile.
8. 25. Ghizzoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

  1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di migliorare e di potenziare gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, giovani professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti in diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte, di età non superiore ai 35 anni, individuati mediante apposita procedura Pag. 100selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, dei registri nazionali dei professionisti dei beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti registri. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
  3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.
8. 26. Cani, Tidei.

  All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: elenchi nominativi di, sopprimere le seguenti: giovani di età non superiore ai 29 anni.

  Conseguentemente:
   alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola: giovanile;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di valorizzazione aggiungere le seguenti: e promozione e dopo le parole: beni culturali sopprimere le seguenti: grazie all'impiego dei giovani.
8. 15. Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire la parola: 1,5 con le seguenti: 5 milioni;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai relativi oneri corrispondenti a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del tondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
8. 7. Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
*8. 24. Arlotti.

Pag. 101

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
*8. 23. Malisani, Zampa, Ascani, Blazina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
*8. 22. Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
*8. 11. Rizzetto, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
*8. 16. Tidei, Zampa, Donati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai 29 anni con le seguenti: 35 anni.
*8. 4. Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: giovani laureati di età non superiore ai 29 anni.
8. 2. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: flessibile con le seguenti: a tempo determinato.
8. 19. Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: nonché alla promozione degli stessi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2014, contestualmente dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: e di promozione.
8. 14. Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: o in possesso di diploma artistico.
8. 5. Rampelli.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico aggiungere le seguenti: nonché di catalogazione, conservazione, restauro e gestione promozionale del bene.
8. 12. Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla fruibilità per le persone affette da disabilità.
8. 9. Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire le parole: Possono essere impiegati anche i giovani in possesso con le seguenti: Possono essere impiegati anche coloro i quali siano in possesso.
8. 1. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, attraverso il proprio portale e/o sito Internet, è tenuto a fornire tempestivamente e con la massima trasparenza e pubblicità tutte le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui al presente comma e ai relativi curricula di coloro che saranno impiegati per il miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali.
8. 10. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.

Pag. 102

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai giovani impiegati secondo il presente comma deve essere riconosciuto in sede di concorso per posizioni affini un punteggio non inferiore al 10 per cento del punteggio totale massimo previsto dal bando.
8. 8. Vargiu, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado e della formazione professionale nell'ambito della propria autonomia, sono autorizzati a stipulare convenzioni per tirocini formativi con le istituzioni di cui al comma 1, finalizzate al rafforzamento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto disposto dal comma 1-bis.
8. 20. Santerini, Schirò.

  Al comma 2 sopprimere le parole: grazie all'impegno dei giovani di cui al comma 1.
8. 3. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I giovani iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possono essere impiegati altresì presso le imprese private e cooperative che sono concessionarie o appaltatrici di servizi, previa presentazione e approvazione di appositi progetti di tirocinio da parte delle medesime imprese.
8. 17. Rampi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I laureati e i laureandi magistrali della classe di laurea in Scienze economiche per l'Ambiente e la Cultura (LS 83 e LM 76) sono considerati professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
8. 21. Allasia, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto Decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2.
8. 6. Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva.
(Inammissibile)

  Al comma 5, sostituire le parole: nei limiti di 1,5 milioni di euro con le seguenti: nei limiti di tre milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole: 47,8 milioni con le seguenti: 49,3 milioni;
   alla lettera b), sostituire le parole: 41,8 milioni di euro con le seguenti: 43,3 milioni di euro.
8. 13. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il costo del lavoro dei giovani fino a 35 anni occupati nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi è deducibile per intero dalla base imponibile.
8. 18. Rampi.
(Inammissibile)

Pag. 103

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 01. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
8. 02. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

Pag. 104

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione del Carnevale).

  1. Al fine di favorire la tutela e lo sviluppo del Carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo unico per lo spettacolo è integrato con 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire l'alinea e la lettera a) con le seguenti:
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 8-bis, 9, 10 e 15, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 93,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 89,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 80,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 03. Bini, Faraone, Rocchi, Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per la decontribuzione delle proroghe dei controlli stagionali).

  1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del settore turistico e di quello termale, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono esenti da imposizione contributiva le proroghe, di durata massima complessiva non superiore a tre mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale ad almeno quattro mesi, stipulati per lo svolgimento di attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle individuate dalla contrattazione collettiva sia del settore turistico che di quello termale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole da: 478 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: per l'anno 2017 con le seguenti: 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017;
   alla lettera a), sostituire le parole da: 6 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: 2017 con le seguenti: 7 milioni di euro per l'anno 2015, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 5,4 milioni di euro per l'anno 2017.
8. 04. Fanucci.
(Inammissibile)

Pag. 105

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Defiscalizzazioni investimenti per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
  2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
   c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
   g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  3. L'agevolazione fiscale si applica agli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, per investimenti in hardware, in software ed in tecnologie.
  4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  5. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
9. 76. Mucci, Prodani, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, Petraroli, Crippa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema turismo aggiungere le seguenti: e del sistema spettacolo dopo le parole: esercizi singoli e aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari aggiungere le parole: ed ai soggetti che svolgono attività di spettacolo.

  Conseguentemente nel titolo dopo le parole: esercizi ricettivi aggiungere le seguenti: e dei soggetti che svolgono attività di spettacolo.
9. 18. Petrenga, Palmieri.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema turismo aggiungere le seguenti: e del sistema spettacolo.
9. 13. Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 106

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   b) All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  1-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità dell'articolo 9. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
*9. 72. Da Villa, Prodani, Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   b) all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  1-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità dell'articolo 9. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
*9. 68. Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per periodi di imposta, inserire le seguenti: 2014,;Pag. 107
   b) dopo le parole: con servizi extra-ricettivi o ancillari inserire le seguenti: , ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari, nonché ad imprese di intermediazione turistica che operano esclusivamente o prevalentemente nel campo del turismo in Italia.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per gli anni da 2015 al 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   b) All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole da: pari a 1,1 milioni di euro, e fino a: 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: e all'articolo 9, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 101,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 108,20 milioni di euro 2015, a 104,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 95,20 milioni di euro per l'anno 2019;
    2) al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: quanto a 1,1 milioni di euro e fino a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: quanto 21,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 26 milioni di euro per l'anno 2015, a 23,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 24,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
9. 45. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i periodi di imposta aggiungere le seguenti: 2014,.

  Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: nel limite massimo complessivo inserire le seguenti: di 7 milioni di euro per l'anno 2014, e all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1. all'alinea, sostituire le parole: pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: pari a 8,1 milioni di euro per l'anno 2014;
   2. dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per periodi di imposta, aggiungere le seguenti: 2014,.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 44. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i periodi di imposta aggiungere la seguente: 2014,.
9. 51. Arlotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.
*9. 40. Tidei, Donati.

Pag. 108

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.
*9. 17. Benamati, Piccoli Nardelli, Tidei, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
9. 46. Bini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 43. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 27. Fanucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 15. Abrignani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 71. Prodani, Pinna.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
*9. 11. Rampelli.

Pag. 109

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esercizi ricettivi con le seguenti: esercizi alberghieri.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrenti, sostituire le parole: esercizi ricettivi con le seguenti: esercizi alberghieri;
   b) ove ricorrenti, sostituire le parole: strutture ricettive con le seguenti: strutture alberghiere.
9. 28. Cani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli esercizi ricettivi aggiungere le seguenti: compresi quelli agrituristici.
9. 16. Montroni.

  Al comma 1, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000. n. 323,.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 18,5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, di cui 3,5 milioni di euro destinati alle aziende termali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: 1o gennaio 2012, aggiungere le seguenti:, ivi incluse le aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
   c) al medesimo articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 23,5 milioni di euro per l'anno 2015, e di 515 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, di cui 3,5 milioni di euro destinati alle aziende termali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
   d) all'articolo 17, comma 1, alinea, sostituire le parole da: 47,8 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 54,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 88,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 95,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 91,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 82.20 milioni di euro per l'anno 2019;
   e) al medesimo articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, fino a: 2019 con le seguenti: 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, 90,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 84 milioni di euro per l'anno 2018 e a 77,20 milioni di euro per l'anno 2019.
9. 21. Fanucci.

  Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a) dell'articolo 10 aggiungere in fine le seguenti parole: sono comunque incluse le aziende termali, individuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;.
9. 26. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti:, ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari, nonché ad imprese di intermediazione turistica che operano esclusivamente o prevalentemente nel campo del turismo in Italia.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 Pag. 110si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 47. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000. n. 323.
9. 20. Fanucci.

  Al comma 1 dopo la parola: ancillari aggiungere le seguenti: e alle imprese che erogano servizi turistici.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e delle imprese che erogano servizi turistici.
9. 53. Bini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché le agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.
*9. 34. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ed ancillari, aggiungere le seguenti: nonché le agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.
*9. 57. Abrignani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.
*9. 42. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti: ed ai soggetti che svolgono attività di spettacolo.
9. 64. Mucci.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché ai pubblici esercizi,.
*9. 41. Taranto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché ai pubblici esercizi,.
*9. 33. Vignali.

Pag. 111

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché ai pubblici esercizi,.
*9. 74. Abrignani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti:, nonché alle imprese dell'intermediazione turistica e alle aggregazioni delle stesse con gli esercizi turistici ricettivi.
9. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: e le imprese di intermediazione turistica.
9. 70. Prodani, Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 12.500 con le seguenti: 25.000.
9. 54. Tancredi, Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei periodi di imposta sopra indicati con le seguenti: per ognuno degli anni dei periodi di imposta sopra indicati.
9. 2. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Dalla presente disposizione sono esclusi tutti quei soggetti che hanno beneficiato del voucher per la digitalizzazione come previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
9. 14. Mucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli esercizi ricettivi aggregati, l'importo massimo è riconosciuto per ciascuno degli esercizi.
9. 52. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: per le spese aggiungere le seguenti: fiscalmente rendicontate.
9. 22. Schirò.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: wi fi aggiungere le seguenti: accessibili al pubblico liberamente e a titolo gratuito.
9. 61. Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Liuzzi, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca, Mucci.

  All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole: impianti wi-fi aggiungere le seguenti: con accesso gratuito per i clienti.
9. 73. Pinna.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad accesso gratuito per i clienti dell'esercizio.
9. 7. Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile e applicazioni per smartphone e tablet;.
9. 36. Vargiu, Molea, Vezzali.

  Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: mobile aggiungere le seguenti: ed applicazioni per sistemi operativi mobili finalizzate a migliorare la fruibilità del territorio elaborando informazioni aggregate legate al turismo, alla cultura ed agli eventi.
9. 65. Mucci.

Pag. 112

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché applicazioni elettroniche dedicate.
9. 62. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Mucci.

  Al comma 2, sopprimere lettera e).
9. 66. Mucci.

  All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) programmi per la vendita diretta di servizi ricettivi, per l'integrazione con siti di promozione turistica nonché per la distribuzione su canali digitali di operatori abilitati all'organizzazione o all'intermediazione nel rispetto delle disposizioni a tutela dell'acquirente del pacchetto turistico, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
9. 49. Pinna.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: vendita diretta aggiungere le seguenti: on line.
9. 60. Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: e intermediazione.
9. 50. Pinna.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
9. 55. Pinna.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: specializzate.
9. 19. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Vacca, Marzana, Mucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
9. 25. Tinagli, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*9. 37. De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Vacca, Marzana, Mucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*9. 8. Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) progetti «open data» relativi ai dati del patrimonio storico artistico e culturale italiano.
9. 3. Catalano.

  Al comma 4, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. 48. Allasia, Prataviera.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 23. Abrignani.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 67. Mucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 30. Bini.

Pag. 113

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 32. Fanucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 69. Prodani, Pinna.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 39. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 12. Rampelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*9. 9. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le tipologie di spesa eleggibili.
9. 4. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 24. Abrignani.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 56. Abrignani.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 38. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 29. Bini.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 35. Tancredi, Vignali, Pizzolante.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 10. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 31. Fanucci.

  Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
*9. 38. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se il soggetto beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
9. 63. Mucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è soppresso.
9. 75. Crippa, Prodani, Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 114

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. L'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.
9. 01. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Defiscalizzazioni investimenti per ospitalità accessibile).

  1. Per sostenere l'ospitalità accessibile del sistema turismo, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
  2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative:
   a) alla realizzazione di una accessibilità diffusa a tutta la struttura turistica conforme ai principi di universal design;
   b) al conseguimento del Marchio Qualità Internazionale per l'Ospitalità accessibile;
   c) ai servizi di consulenza per la realizzazione di strutture e servizi accessibili;
   d) allo sviluppo di applicazioni informatiche che consentano ai turisti diversamente abili la conoscenza di servizi e pernottamenti turistici accessibili;
   e) ai servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma;
   f) alla mappatura delle strutture e dei servizi accessibili;
   g) alla realizzazione di servizi accessibili condivisi da due o più strutture turistiche.

  3. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
9. 03. Mucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per favorire l'accesso alle vacanze).

  1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, Pag. 115n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nelle forma di associazione non profit, partecipata dallo Stato, dalle federazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.
  2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.
  3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.
  4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 5 al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.
  5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:
   a) mezzi di trasporto;
   b) alloggio e ristorazione;
   c) servizi turistici, culturali e di svago;
   d) servizi accessori alla vacanza.

  6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al punto precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di paesi esteri.
  7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono detraibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, m 917 e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000,00 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al seguente comma 10.
  8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito dei lavoratore ed è interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma precedente.
  10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabiliti:
   a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;
   b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di Pag. 116gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;
   c) le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;
   d) i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui al comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;
   e) il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

  11. Il decreto di cui al comma precedente determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio è fissata nei limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai buoni vacanze.
  12. il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo.
9. 02. Pellegrino, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per l'accoglienza e l'informazione dei turisti in entrata in Italia).

  1. Il Ministero per i beni culturali, con fondi individuati nella propria dotazione di spesa, entro 12 mesi, realizza, nell'ambito del dominio italia.it di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un sottosito Internet, reso disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese utilizzando tecnologie che lo rendano pienamente accessibile anche con dispositivi mobili.
  2. Il sito di cui al comma 1 raggruppa le seguenti categorie di informazioni utili ai turisti stranieri durante la loro visita in Italia: (a) presidi sanitari disponibili sul territorio per i turisti, individuabili tramite geolocalizzazione del turista che fornisce i presidi più vicini e la posizione dei defibrillatori sul territorio disponibili in strutture pubbliche e private; (b) trasporti pubblici disponibili in zona, anche mediante link a servizi web delle aziende di trasporto locali; (c) wi-fi pubblico a disposizione nell'area e modalità di accesso allo stesso; (d) musei e monumenti nell'area, anche mediante link ai siti dei medesimi; (e) trasporti ferroviari ed aerei, stazioni ed aeroporti, ivi incluso link ai siti degli enti gestori; (f) informazioni sull'offerta di servizi al turismo di ciascuna zona, basata sulle registrazioni di soggetti quali ristoranti ed alberghi.
  3. Il Ministero della salute ed il Ministero dei trasporti, nonché le Regioni, Province e Comuni, ove richiesti dal Ministero dei beni culturali, forniscono in formato digitale, già pronto al caricamento sul sito, ogni informazione e dato necessario alla realizzazione del sito di cui al comma 1 che sia nella loro disponibilità comune.
  4. Gli operatori italiani di comunicazione elettronica titolari di autorizzazione all'esercizio di reti telefoniche mobili – anche in forma di operatori virtuali purché aventi la gestione del VLR (Visitor Pag. 117Location Register) – a partire dai 30 giorni successivi alla data di rilascio del sito di cui al comma 1, assicurano che ad ogni numero MSISDN non avente prefisso internazionale 4-39 che dal VLR risulti essersi collegato alle proprie reti in roaming da celle radiomobili presenti sul territorio nazionale sia inviato gratuitamente, entro 5 ore dal primo collegamento al proprio network, un SMS testuale in lingua inglese contenente un testo stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali e del Turismo, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, che invita il turista a cliccare un link al sito di cui al comma 1, contestualmente fornito nel SMS di cui al presente comma, per ricevere informazioni utili al proprio soggiorno in Italia. L'SMS specifica inoltre che per accedere al sito senza costi di roaming potrebbe essere necessario prima connettere il terminale a una rete wi-fi.
  5. Il link ipertestuale contenuto nel messaggio di cui al comma 4 è strutturato in modo da consentire al turista l'accesso diretto al sito di pubblica utilità di cui al comma 1, visualizzando direttamente la prima pagina di tale sito senza alcun ulteriore passaggio/navigazione.
  6. Gli operatori di cui al comma 4 forniscono gratuitamente al Ministero dei Beni Culturali le prestazioni di cui al comma 4 ed espletano tutti gli adempimenti necessari a consentire l'invio del SMS in questione presso i competenti organi ed associazioni.
  7. È consentito agli operatori di cui al comma 4, informare, in un ulteriore messaggio ai medesimi numeri che, tassativamente non deve superare la lunghezza dei 160 caratteri e non deve proporre l'attivazione di servizi a sovrapprezzo di alcun tipo, di eventuali servizi ed applicazioni mobili di pubblica utilità da essi proposti a favore dei turisti.
9. 04. Quintarelli, Molea, Vezzali.
(Inammissibile)

Pag. 118

ART. 10.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Detrazione per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012, e riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 200.000 euro.
  2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del beneficio fiscale di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 91. Mucci.

  Al comma 1 dopo le parole: offerta ricettiva aggiungere le seguenti: e dei servizi turistici e dopo le parole: alle strutture ricettive aggiungere le seguenti: e alle imprese che erogano servizi turistici.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e dei servizi turistici.
10. 85. Bini.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Al comma 1, sostituire le parole: «strutture ricettive», con le parole: «imprese ricettive»;
  2. Al comma 2, sostituire le parole: «esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o» con le seguenti: «per le spese relative a interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in una logica di universal design, e».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
10. 57. Prodani, Pinna, Mucci, Della Valle, Fantinati, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Crippa.

  Sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive, ovunque ricorrano.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
10. 72. Prataviera, Allasia.

Pag. 119

  Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
*10. 52. Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
*10. 41. Bini.

  Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
*10. 18. Abrignani.

  Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.
*10. 34. Fanucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive e al comma 4 sopprimere la lettera a).
10. 1. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  All'articolo 10, ove ricorrenti, sostituire le parole: strutture ricettive con le seguenti: strutture alberghiere.
10. 60. Cani.

  Al comma 1 dopo le parole: 1o gennaio 2012, aggiungere le seguenti: termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
10. 16. Fanucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: ottanta per cento.
10. 87. Rampelli.

  Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
*10. 46. Rampelli.

  Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
*10. 42. Bini.

  Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
*10. 33. Fanucci.

  Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
*10. 19. Abrignani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 euro con le parole: 900.000 euro.
10. 86. Rampelli.

Pag. 120

  Al comma 1 sostituire la parola: 200.000 con la parola: 400.000.

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 66. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alle strutture ricettive che fruiscono del credito di imposta di cui al comma 1, è altresì riconosciuto un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il credito di imposta, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due successivi ed è calcolato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 68. Allasia, Prataviera.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto dei Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e agli acquisti di beni mobili finalizzati all'arredo degli esercizi alberghieri.
10. 61. Cani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a interventi concernenti il rinnovo di mobili, arredi e finiture delle strutture ricettive, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
10. 35. Tidei.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di ristrutturazione edilizia e fino a: 6 giugno 2001, n. 380, con le seguenti: di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 121con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 67. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2, sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
10. 62. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 2, sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
*10. 32. Fanucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
*10. 20. Abrignani.

  Al comma 2, sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
*10. 40. Vignali.

  Al comma 2, sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
*10. 53. Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le parole: di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 ai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 73. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2 sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Pag. 122

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).
10. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserire le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 71. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: e interventi di efficientamento energetico, tra cui le spese sostenute per l'acquisto di schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006.
10. 49. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 9 gennaio 1989, n. 13, aggiungere le seguenti:, nonché ad interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici.
10. 65. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 9 gennaio 1989, n. 13, aggiungere le seguenti:, nonché ad interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o di messa in sicurezza antisismica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. 47. Realacci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, o per le spese sostenute per l'acquisto di mobili.
10. 39. Vignali, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 74. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il Ministro dello sviluppo economico, con le seguenti: con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. 38. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
  1. Sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «trenta giorni»;

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: commi 1 e 5 aggiungere le seguenti:, stabilendo tempi certi per le Pag. 123comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso.
10. 26. Prodani, Pinna, Mucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.
*10. 75. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.
*10. 43. Bini.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.
10. 25. Prodani, Pinna.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*10. 21. Bini.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*10. 31. Fanucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*10. 37. Mucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*10. 63. Taranto, Bini.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
*10. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sessanta giorni.
10. 36. Tidei.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).
*10. 76. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).
*10. 50. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).
*10. 12. Abrignani.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*10. 80. Bini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*10. 30. Fanucci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*10. 22. Abrignani.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: ivi compresi residences, bed and breakfast e condhotel.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riclassificazione Pag. 124alberghiera, nonché alla definizione ed alla regolazione giuridica dei condhotel.
10. 48. Pizzolante, Tancredi, Vignali.
(Inammissibile limitatamente
ad una parte di testo)

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*10. 81. Bini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*10. 29. Fanucci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*10. 23. Abrignani.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*10. 82. Bini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*10. 24. Abrignani.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*10. 28. Fanucci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*10. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) miglioramenti di servizi relativi alla domotica e efficientamento energetico.
10. 15. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro.

  Conseguentemente i maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 69. Allasia, Prataviera.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata «Progettazione universale», di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».
10. 14. Mucci, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 1251986, n. 917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
   i-bis. 1) i-bis-bis) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 500 euro. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno all'alloggio turistico» nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro.

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 70. Allasia, Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
*10. 44. Fanucci.

  Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
*10. 54. Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
*10. 58. Abrignani.

  Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
*10. 83. Bini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni.
**10. 88. Fanucci.

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.
**10. 55. Rampelli.

Pag. 126

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.
**10. 89. Abrignani.

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.
**10. 90. Bini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 77. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno».
*10. 56. Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno».
*10. 45. Fanucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno».
*10. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al Pag. 127quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 27. Fanucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 51. Vignali.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 84. Bini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 78. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.»
**10. 13. Abrignani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni.»
***10. 79. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni.»
***10. 59. Abrignani.
(Inammissibile)

Pag. 128

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti;
  «5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, alinea, le parole: 10 e sono sostituite dalle seguenti: 10, commi da 1 a 5,».
10. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»
10. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Per l'anno 2015 sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente Sa specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.
  5-ter. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.»
10. 9. Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per le finalità di cui al comma 1 le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.».
10. 10. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre Pag. 1292011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  “1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento”.».
10. 11. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva attraverso il riconoscimento e la pratica del naturismo).

  1. Il presente articolo disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
  2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
  3. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell'articolo 527 del medesimo codice. Nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o in altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alta pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare o a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.
  5. Due o più comuni limitrofi possono accordarsi per l'individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.
  6. Nel caso in cui il comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica dei naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 4, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all'amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturista. L'amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di rifiuto della destinazione dell'area indicata dai richiedenti, l'amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.
  7. L'accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi del presente articolo è sempre libero e gratuito.
  8. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell'area, eventualmente anche attraverso l'applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi e il rispetto della normativa vigente. L'atto di concessione definisce il canone dovuto al comune.
  9. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o Pag. 130altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismi.
  10. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l'affissione di appositi cartelli recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altre forme di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare fa loro agevole identificazione da pane delle persone che non praticano il naturismo.
  11. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card).

  1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i 12 rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabili la e realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.
  2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.
  3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata Italy Tourist Card. La Italy Tourist Card deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.Pag. 131
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 02. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card).

  1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2014, un servizio di biglietteria telematica realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.
  3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 ottobre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata Italy Tourist Card. La Italy Tourist Card deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 010. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, al fine di istituire il laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up «Ospitalità Italiana»).

  1. La Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno Pag. 1322012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 134, è ridenominata «Fondazione Laboratorio dell'Ospitalità Italiana», è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:
   a) in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglie c codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell'Ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale, 13 per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia:
   b) in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera a), redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre fasi progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un master plan delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici e dei relativi servizi, e predispone cinque progetti pilota per l'elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

  2. Sulla base delle fasi del master plan di cui al comma 1, lettera b), entro venti giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione, sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale start up «Ospitalità Italiana», per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per Sa valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.
  3. Nell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, al comma 1, le parole: «avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto» sono soppresse.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione testano in carica fino all'approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è soppresso.
  5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 03. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).

  1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è interamente destinato al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
   a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;Pag. 133
   b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;
   c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

  3. All'individuazione dei progetti di cui al comma 2 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
10. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico).

  1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e d'interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
  3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione Pag. 134universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
  4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata «Progettazione universale», di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui al comma 1.
10. 05. Mucci, Prodani, Luigi Gallo, Vacca, Marzana.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del marchio «Italian Turism»).

  1. Al fine di favorire la promozione turistica italiana e la qualità dell'offerta, nonché per garantire ai turisti standard qualitativi che le aziende ricettive devono possedere e mantenere nel tempo, è istituito il marchio nazionale obbligatorio «Italian Turism» di proprietà dello Stato italiano.
  2. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed avviene secondo modalità definite da quest'ultimo con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto, sentite le associazioni di categoria interessate, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli da effettuarsi da parte di organismi pubblici individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  3. L'autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle strutture ricettive turistiche costituite da società, reti di imprese, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa.
  4. Nel caso in cui controlli e accertamenti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 facciano emergere a carico del soggetto interessato violazioni nell'utilizzo del marchio, si applicano le norme del codice penale vigenti in materia e le disposizioni previste dagli articoli 144 e seguenti del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
10. 06. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico).

  1. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «e successive modificazioni» e prima di «nonché» aggiungere le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e Pag. 135piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto».
  2. Al minor gettito IVA derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 8 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10. 07. Prodani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per assicurare la qualità dell'offerta alberghiera e la tutela dei consumatori attraverso un'omogenea classificazione delle strutture ricettive).

  1. Al fine di assicurare, anche a tutela dei consumatori, criteri omogenei di classificazione delle strutture turistico-ricettive validi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali e turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono introdotte disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il Ministro dei beni culturali e turismo individua strumenti per la definizione di un sistema di classificazione unitaria, sentite le organizzazioni di settore e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  2. Al fine di accrescere l'affidabilità e l'efficacia della promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, è istituito, su base nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le province autonome di un ulteriore sistema di misurazione e valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono su base volontaria le singole imprese turistiche. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di misurazione e valutazione è organizzato tenendo conto della tipologia dei servizi. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo, adottato d'intesa con la predetta Conferenza, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, sono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico, nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema medesimo.
10. 011. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento Fondo «buoni vacanze»).

  1. A decorrere dal 2014, per un più efficace funzionamento del «Fondo buoni vacanze» di cui all'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono stanziate risorse pari a 10 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Fondo buoni vacanza viene utilizzato limitatamente per soggiorni fruiti nei mesi da marzo a maggio e da settembre a novembre, esclusi i periodi legati alle festività nazionali.
10. 09. Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 136

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del turismo).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione del turismo».
  2. A decorrere dal 2015, le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'implementazione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono annualmente accertate in sede di consuntivo per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
10. 012. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste).

  1. Tutte le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993 n. 494, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto non più destinate agli pubblici usi del mare. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle predette aree e destinate alla presente patrimonializzazione.
  2. Essendo venuta meno la non commerciabilità dei suddetti beni, stante la loro diversa destinazione d'uso in forza dei legittimi titoli autorizzatori e la modifica morfologica delle aree demaniali a causa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che hanno determinato la perdita delle caratteristiche originarie, al fine di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1, sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 120 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 3, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture Pag. 137e dei trasporti entro i termini indicati dal precedente, sentito la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione di assegnazione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali, con finalità turistico, ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del testo unico in materia di edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti potranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma 4 allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.
  6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
10. 013. Abrignani, Brunetta, Bergamini, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rimborso IVA a soggetti extracomunitari).

  1. All'articolo 74-ter, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.
  3. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
10. 014. Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno Pag. 138delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 015. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi).

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le persone fisiche, le società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, possono accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
10. 016. Crippa, Mucci, Prodani, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il rilancio del Turismo Termale).

  1. Per sostenere la competitività e favorire lo sviluppo delle aziende termali, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il credito d'imposta per la digitalizzazione nonché il credito d'imposta finalizzato a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10, è riconosciuto, con le medesime modalità, condizioni e nell'ambito degli stessi limiti di spesa ivi previsti, anche alle predette aziende termali.
10. 017. Fanucci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico).

  1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Pag. 139trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e di interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
  3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Ai membri della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
  4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata «Progettazione universale», di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui al comma 1.
10. 018. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  10-bis. – (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di Fondo nazionale di garanzia). – 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono inseriti i seguenti:
  5-bis) Al fine di accrescere la competitività delle imprese turistico alberghiere, ed elevare la qualità ricettiva, le disposizioni del presente articolo s'intendono estese anche per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza delle strutture.
  5-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative di cui al precedente comma.
10. 019. Abrignani.
(Inammissibile)

Pag. 140

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Catalano.

  Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*11. 48. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*11. 58. Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

  Al, comma 1, dopo le parole: redige e adotta inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato.
11. 3. Catalano.

  Al comma 1, primo periodo, infine, inserire le seguenti parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.
11. 25. Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo schema del piano è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione del parere, il piano può essere comunque adottato.
11. 2. Catalano.

  Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: e può stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, finalizzati alla realizzazione, al raccordo e al completamento di percorsi turistici interregionali e di progetti legati all'uso intermodale dei velocipedi, come definiti dall'articolo 50 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
11. 26. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e all'asse del fiume PO.
11. 31. Braga, Bratti, Ghizzoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale, inserire le seguenti:, storico, artistico, paesaggistico e naturalistico,.
11. 19. Prodani, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale inserire le seguenti: e turistico.
11. 54. Montroni.

Pag. 141

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: destinazioni minori e al Sud Italia, con le seguenti: destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne e marginali del Paese.
11. 27. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: attraverso interventi di potenziamento e di ammodernamento dell'attuale rete ferroviaria.
11. 24. Spessotto, Vacca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano inoltre prevede la pubblicazione dei dati in formato aperto da parte delle imprese di trasporto relativamente ai servizi offerti, al fine di facilitarne la conoscenza e l'utilizzo da parte degli utenti.
11. 4. Coppola, Marco Di Maio, Catalano, Quintarelli, Tinagli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione del piano straordinario della mobilità turistica è data prevalenza, in qualità di attuatori, alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani di età non superiore ai 35 anni.
11. 17. Petrenga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 al fine di assicurare la possibilità, anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di visitare i luoghi e gli istituti della cultura, fruendone degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, si stabiliscono procedure idonee alla rimozione delle barriere architettoniche, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1996 n. 503.

  Conseguentemente, al comma 5 prima delle parole: Dall'attuazione inserire le seguenti: Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un apposito «Fondo per la rimozione delle barriere architettoniche» pari ad euro 2 milioni per l'anno 2014 e 4 milioni ciascuno per gli anni 2015 e 2016. Alla copertura del Fondo si provvede, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e per 3 milioni di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; per 500 mila euro per l'anno 2014 e per 1 milione di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante incremento del prezzo del biglietto di ingresso nei luoghi e negli istituti di cultura per un valore pari a 0,50 centesimi e sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 2, 3 e 4.
11. 9. Bray, Rampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, è data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche, che Pag. 142abbiano una dimensione sovraregionale e che assicurano il maggior livello di riduzione di emissioni di CO2.
11. 14. Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria e le aziende di trasporto pubblico nazionale ferroviario redige la mappatura dei percorsi esistenti e all'interno del piano previsto al comma I del presente articolo, definisce, lo sviluppo di nuovi percorsi ferroviari. Il piano di programmazione sarà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni.
11. 72. Mucci, Catalano, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 2, dopo la parola: eccellenza aggiungere le seguenti:, così come definiti dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, e successive modificazioni,.
11. 41. Prodani.

  Al comma 2, dopo le parole: amministrazione procedente, convoca aggiungere le seguenti: entro 120 giorni dalla data di adozione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1,.
11. 59. De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Marzana, Mucci.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza, con decreto del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione delle legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la procedura per la selezione dei concessionari e per la pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio e rinnovo del titolo.
11. 15. Schirò.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Il piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1 comprende la realizzazione di una rete di itinerari destinati alla mobilità ciclistica, denominata rete per la mobilità dolce, con l'obiettivo di favorire la tutela, la valorizzazione e il recupero degli itinerari di rilevante valore storico e culturale. Gli itinerari tutelati ai sensi della presente legge e individuati ai sensi del comma 2-sexies sono le linee ferroviarie in disuso, gli argini e le alzate dei fiumi e dei canali, i tratti stradali secondari o dismessi e i percorsi prevalentemente pedonali.
  2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la rete nazionale della mobilità dolce.
  2-quater. La rete nazionale della mobilità dolce è finalizzata:
   a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso;
   b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
   c) alla sicurezza dell'utenza;
   d) all'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

Pag. 143

  2-quinquies. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
   a) ferrovie in disuso;
   b) argini e alzate dei fiumi e dei canali;
   c) tronchi stradali dismessi dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre amministrazioni pubbliche;
   d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
   e) strade appartenute al demanio militare;
   f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti.

  2-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata l'elenco delle linee ferroviarie in disuso e delle relative pertinenze. L'elenco è aggiornato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni due anni, tenendo in considerazione le segnalazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero delle regioni interessate.
11. 65. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilita la procedura di individuazione dei circuiti nazionali di eccellenza di cui all'articolo 22 dell'allegato I del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
11. 52. Pinna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per valorizzare i sistemi turistici locali anche attraverso la rivalutazione delle tradizioni italiane, le associazioni Pro Loco e Pro loco giovani, ferma restando la funzione di promozione turistica, possono proporre, realizzare e coordinare progetti integrati a vocazione turistica, utilizzando la struttura ed il personale e sistemi.
11. 45. Petrenga, Palmieri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, anche su istanza dei Comuni interessati, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati e non utilizzabili a fini istituzionali, sono concessi in uso gratuito mediante specifica convenzione di comodato d'uso gratuito agli enti locali interessati per il loro utilizzo in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni nonché per il loro impiego nel quadro della valorizzazione turistica dei territori. I proprietari di tali immobili rendono disponibili tali strutture per un tempo minimo sufficiente ad ammortizzare gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria da sostenersi a carico dei concessionari. Nel caso di stazioni ferroviarie dismesse o non utilizzate, in tutto o in parte, Rete Ferroviaria Italiana rende disponibile tale patrimonio senza oneri mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito ai Comuni interessati, con particolare riguardo a quelli inseriti all'interno di Parchi nazionali, regionali o aree protette.
11. 12. Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

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  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a piccole e medie imprese, cooperative e associazioni Con sede legale in Italia. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. La concessione consegue all'esperimento di procedura ad evidenza pubblica e la durata è stabilita in anni 6, salvo rinnovo; può essere fissato un termine superiore quando il concessionario si obbliga ad eseguire consistenti Opere di ripristino, restauro e ristrutturazione.
11. 53. Pinna.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito dal 31 maggio 2015 a imprese, cooperative e associazioni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata delle concessioni è di sette anni salvo un unico rinnovo, In relazione all'investimento effettuato dal concessionario può essere concesso in deroga un termine superiore compreso tra gli otto e i 25 anni, non rinnovabile. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti stabiliscono le procedure concessorie nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, trasparenza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica».

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
  «3-bis. Le concessioni di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili.
  3-ter. Al termine del regime concessorio di cui al comma 3 gli immobili interessati, ad eccezione di quelli a rilevanza storica e culturale, possono essere alienati o concessi in locazione a imprese, cooperative e associazioni ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.
  3-quater. In via sperimentale per cinquanta siti campione individuati da un'apposita Conferenza dei servizi, con preferenza per quelli presenti nei percorsi del piano di cui al comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento concessorio deve concludersi entro il 31 marzo 2015, Al termine della fase sperimentale e non oltre il 31 maggio 2015, le amministrazioni competenti devono individuare le migliori pratiche e linee guida per garantire la semplificazione e ha riduzione dei tempi delle procedure autorizzative e di individuazione degli immobili.
11. 39. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, vengono trasferite alla Regione che ne determinano in via autonoma l'uso e l'eventuale concessione.
11. 5. Capelli.

Pag. 145

  Al comma 3, sostituire le parole: ciclabili e moto turistici con le seguenti: ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari.
11. 56. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Braga, Bratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti:, in ogni caso di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e dopo le parole: possono essere concessi aggiungere le seguenti: dall'ente proprietario;
11. 10. Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

  Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.

  Conseguentemente al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
11. 13. Prataviera, Allasia.

  Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.
*11. 36. Fanucci.

  Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.
*11. 64. Abrignani.

  Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.
*11. 71. Bini.

  Al comma 3, sostituire le parole: un uso gratuito con le seguenti: in comodato d'uso e con l'obbligo di migliorie alla riconsegna del bene.
11. 16. Schirò.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere concessi in uso gratuito inserire le seguenti:, con procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.
11. 23. Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

  Al comma 3, dopo le parole: possono essere concessi in uso gratuito aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica.
11. 60. Tinagli, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: imprese, cooperative e associazioni, aggiungere le seguenti: che assumano con contratto di lavoro a termine della durata di 36 mesi giovani fino a 35 anni per la gestione degli immobili di cui sopra o.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: dieci.
11. 49. Rampi.

Pag. 146

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni,.
11. 32. Prodani, Pinna, Mucci.

  Al comma 3 sostituire le parole: giovani fino a 35 anni con le seguenti: soggetti fino a 40 anni.
*11. 6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3 sostituire le parole: giovani fino a 35 anni con le seguenti: soggetti fino a 40 anni.
*11. 29. Pes.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
  1. Sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il termine di durata della concessione è di sette anni salvo un unico rinnovo. In relazione all'investimento effettuato dal concessionario può essere concesso in deroga un termine superiore compreso tra gli otto e i 25 anni, non rinnovabile. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti stabiliscono le procedure concessorie nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, trasparenza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica»;

  Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. Le concessioni di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili.
  3-ter. Al termine del regime concessorio di cui al comma 3 gli immobili interessati, ad eccezione di quelli a rilevanza storica e culturale, possono essere alienati o concessi in locazione a imprese, cooperative e associazioni ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.
11. 33. Prodani, Crippa, Pinna.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il termine della concessione è stabilito nella convenzione tra le parti tenendo conto degli investimenti effettuati dal concessionario nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità.
11. 22. Mucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: quindici anni.
11. 66. Manzi.

  Al comma 3 sostituire la parola: sette con dieci.
11. 46. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: nove anni.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole «sette anni, » con le seguenti «nove anni»
*11. 50. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole «sette anni, » con le seguenti «nove anni»
*11. 57. Bossa, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

Pag. 147

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
*11. 38. Fanucci.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
*11. 63. Abrignani.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
*11. 70. Bini.

  Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo: Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.
*11. 37. Fanucci.

  Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo: Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.
*11. 62. Abrignani.

  Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo: Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.
*11. 69. Bini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale».
*11. 61. Prataviera, Allasia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la valorizzazione e la gestione di luoghi archeologici e museali il Mibact può dare vita a circuiti ispirati al principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Regioni ed enti locali, ad associazioni, cooperative, imprese e a persone giuridiche. All'interno di questi circuiti sarà possibile la realizzazione di spettacoli dal vivo, adeguati allo spazio dato in gestione, al fine di promuovere il luogo, lo spettacolo dal vivo e la redditività dello spazio stesso.»
11. 35. Rampelli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni competenti sono tenute, entro un anno dall'avvio dell'affidamento concessorio, ad individuare le migliori pratiche e linee guida per garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure autorizzative e di individuazione degli immobili.»
11. 40. Prodani, Pinna.

Pag. 148

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La gestione, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità di istituti e luoghi della cultura statali, regionali, provinciali e comunali non aperti al pubblico per motivi connessi alla carenza del personale o delle risorse economiche, possono essere concesse dall'amministrazione proprietaria, senza oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, a cooperative sociali, cooperative universitarie, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni ovvero affidate ad Università tramite apposite convenzioni. Gli eventuali ricavi derivanti dalla suddetta attività sono utilizzati dal gestore esclusivamente al fine di migliorare i servizi culturali per il pubblico. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore culturale, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
11. 11. Bray, Rampi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle concessioni di cui al comma 3 si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante avviso pubblico, diretto alla individuazione dei beni oggetto di concessione secondo le modalità stabilite con successivo decreto ministeriale.
11. 68. Manzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di cui al comma 3.
11. 67. Bossa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
11. 51. Taranto, Bossa.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, semita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia.
  4-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
11. 8. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Pag. 149

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:
  1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.
11. 7. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato si definiscono i profili professionali e i requisiti necessari per l'esercizio della professione di guida turistica.».
11. 55. Pinna.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014».
11. 43. Prodani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.»
11. 42. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» sino alla fine del periodo.
11. 34. Rampelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: sentita la.
*11. 20. Mucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: sentita la.
*11. 18. Pinna.

  Al comma 4, dopo le parole: Conferenza Unificata inserire le seguenti: l'individuazione dei siti.
11. 21. Mucci.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  «Le guide turistiche già abilitate a operare nei siti summenzionati non devono Pag. 150essere sottoposte a una nuova procedura abilitati va.».
11. 44. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) è inserito il seguente comma 28-bis: «A decorrere dal 2014, i Comuni fino a 5.000 abitanti possono superare il limite stabilito dal comma 28 per le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.»
11. 30. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis: «Al fine di incentivare e riqualificare l'innalzamento degli standard turistici, in particolar modo in favore del turismo straniero, le strutture ricettive effettuano politiche di promozione e valorizzazione dell'accoglienza, attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito».
11. 28. Vezzali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre 2014».
11. 47. Mariano.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per favorire l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli).

  1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra l'Ufficio per le politiche del turismo, presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e un soggetto gestore costituito nella forma di associazione non profit tra le associazioni del turismo sociale e le associazioni delle imprese turistiche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che emette I buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.
  2. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che gravano sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.
  3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono specificati gli eventuali mandati o interessi che i membri designati a partecipare alle attività del gestore di cui al medesimo comma, detengono nelle associazioni, organismi e società che entrano o possono entrare in relazione con l'associazione medesima.
  4. Il Ministro dei beni ed attività culturali relaziona annualmente al Consiglio dei ministri e al Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1, sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifiche Pag. 151da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisita nella gestione del sistema, sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.
  5. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, dal 7 gennaio e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, e dal 23 di agosto fino al 20 dicembre i buoni vacanze possono essere erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore di cui al comma 1 e i prestatori di servizi che erogano i servizi di cui al comma 7, basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati seconda i periodi dell'anno.
  6. I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, possano essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.
  7. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dai comune di residenza: a) mezzi di trasporto; b) alloggio e ristorazione; c) servizi turistici, culturali e di svago; d) servizi accessori alla vacanza.
  8. Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui al comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.
  9. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai lavoratori di cui al comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25,000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge.
  10. Gli importi di cui alla tabella 1 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.
  11. Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 8 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.
  12. I lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge formulano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera f).
  13. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai pensionati con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
  14. Gli importi di cui alla tabella 2 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.
  15. Ai fini di cui alla presente legge, per beneficiari si intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2.
  16. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera f) del presente articolo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Pag. 152di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
  17. Con decreto del Ministro dei Beni ed Attività Culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1; b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1; c) le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1; d) la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore di cui del comma 1; e) i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al presente articolo f) le modalità della richiesta di cui comma 12, e della dichiarazione di cui comma 16; g) le modalità di acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari; h) i contenuti delle convenzioni di cui comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze; i) eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.
  18. Al fine di permettere l'accesso alta vacanze anche ai beneficiari di cui al comma 15, privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, il decreto di cui comma 17, provvede a regolamentare il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  19. Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui al comma 1, sono riversati, al netto del rientro degli investimenti resisi necessari per l'attivazione del sistema buoni vacanze, nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla creazione del sistema dei buoni vacanze.
  20. Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

  Tabella 1.

  Numero componenti nucleo familiare; Spesa deducibile (Euro)
   1 700,00;  
   2 1.100,00;  
   3 1.500,00;  
   4 e + 2.000,00.

  Tabella 2.

  Numero componenti nucleo familiare; Spesa deducibile (Euro)
   1 1.200,00;  
   2 1.600,00;  
   3 2.000,00;  
   4 e + 2.350,00.  
11. 011. Schirò, Santerini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire 1'accesso alle vacanze)
.

  1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nelle forma di associazione non profit, partecipata dallo Stato, dalle federazioni Pag. 153associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.
  2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.
  3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.
  4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 1, al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.
  5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:
   a) mezzi di trasporto;
   b) alloggio e ristorazione;
   c) servizi turistici, culturali e di svago;
   d) servizi accessori alla vacanza.

  6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al punto precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di paesi esteri.
  7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono detraibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000,00 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al seguente comma 10.
  8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto della Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia.
  9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito del lavoratore ed è interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma precedente.
  10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabiliti:
   a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;
   b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;
   c) le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;
   d) i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui Pag. 154al comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;
   e) il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

  11. Il decreto di cui al comma precedente determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio è fissata nel limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai Buoni Vacanze.
  12. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo.
11. 08. Vezzali, Molea.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la destagionalizzazione dei flussi turistici)
.

  1. Al fine di consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici, favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, ove riconosciuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.
  2. Le offerte devono prevedere:
   a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;
   b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;
   c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia dell'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prossimità;
   d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è aggiunto il seguente:
  2-bis. I sistemi turistici locali, provvedono:
   a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione Pag. 155di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
   b) ai servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, e possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, l'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, procede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite web, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.
  5. Allo scopo di rendere competitiva ed accessibile l'offerta turistica di cui al presente articolo, mediante una riduzione non inferiore al 50 per cento del suo prezzo normale, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2014, ripartiti tra le regioni sulla base della qualità delle offerte integrate e dei pacchetti turistici resi disponibili nei Sistemi turistici locali. Per le regioni Meridionali è vincolata una quota non inferiore a 15 milioni di euro. Le regioni possono concorrere con ulteriori risorse proprie. Con decreto del Ministro per beni e attività culturali e turismo sono stabiliti i criteri di valutazione delle offerte e il riparto dello stanziamento tra le Regioni.
  6. All'onere di cui al comma 5, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 88.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 020. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Associazioni nazionali delle Città di Identità)
.

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta province.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede all'individuazione delle Associazioni nazionali delle Città d'identità, rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.
11. 03. Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Associazioni nazionali delle Città di Identità)
.

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività Pag. 156di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale, ovvero i cui associati provengano da almeno undici regioni e cinquanta Comuni.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, si provvede all'individuazione delle Associazioni nazionali delle Città d'identità, rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.
11. 01. Ginefra, Mongiello, Ventricelli, Grassi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Associazioni nazionali delle Città di Identità)
.

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta province.
  2. Negli accordi degli associati, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli associati.
  3. Le Associazioni nazionali delle Città d'identità traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
   a) quote e contributi degli associati;
   b) contributi di privati;
   c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
   d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
   e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
   h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.

  4. Presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Associazioni nazionali delle Città d'identità. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e 2, la Direzione Generale per le politiche del turismo provvede alle iscrizioni nel registro e alla sua tenuta.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza Pag. 157nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 02. Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini)
.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con la Conferenza Unificata, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto redige ed adotta il «Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini». Tale Piano favorisce l'uso ottimale delle risorse ambientali, il rispetto dell'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti al fine di preservarne il patrimonio culturale ed ambientale e garantisce un esercizio sostenibile e duraturo delle attività economiche. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione di prodotti turistici transfrontalieri, transnazionali e ai progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e di diversificazione delle attività economiche nei territori dove lo sci alpino non risulta essere più competitivo a causa del mutamento climatico.
11. 04. Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso)
.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
   Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
   Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
   Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
   Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
   Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
   Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

  2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse Pag. 158umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 05. Crippa, Prodani, Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia di guida alpina)
.

  1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6, è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Guida Escursionistica di Montagna).

  1. La figura professionale di Accompagnatore di Media Montagna è sostituita dalla Guida Escursionistica di Montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6 attinenti alla figura Accompagnatore di Media Montagna, non modificati dal presente emendamento, si intendono riferiti alla Guida Escursionistica di Montagna.
  2. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida Escursionistica di Montagna.
  3. La Guida Escursionistica di Montagna svolge professionalmente senza limitazione territoriale l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle ciaspole (racchette da neve), mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.
  4. La Guida Escursionistica di Montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.
  5. Su terreno montano è consentito l'uso della corda da escursionismo come mezzo per garantire la sicurezza in circostanze eccezionali.
  6. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

  2. L'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 22.
(Maestro di Arrampicata).

  1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Maestri di Arrampicata.
  2. Il Maestro di Arrampicata svolge professionalmente:
   l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;
   l'attrezzatura e manutenzione di falesie, purché in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune.

  3. Negli ambiti sopra descritti le Regioni, sentito il parere dei Collegi Regionali delle guide alpine o del Collegio Nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività del Maestro di Arrampicata.
  4. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

Pag. 159

  3. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 23.
(Guida Vulcanologica).

  1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Guide Vulcanologiche.
  2. La Guida Vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innevate con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.
  3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e scialpinistiche.
  4. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo, agli Aspiranti Guida e alle Guide Vulcanologiche iscritti nei relativi albi ed elenchi ai sensi dell'articolo 2.

  4. L'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 24.
(Guida Canyoning (torrentismo)).

  1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida Canyoning.
  2. La Guida Canyoning svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del canyoning (torrentismo) su percorsi appositamente predisposti.
  3. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

  5. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-bis.
(Elenchi speciali, rappresentanza e formazione).

  1. Per le figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenuta è affidata ai Collegi Regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  2. I membri degli elenchi speciali hanno diritto di voto e di rappresentanza nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.
  3. I rappresentanti degli elenchi speciali hanno diritto di voto nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.
  4. Nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio Regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.
  5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
  7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle Regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi Collegi Regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine di cui all'articolo 15 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
  8. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24 le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
  9. Le elezioni del primo direttivo del Collegio Regionale sono indette dal Presidente della Regione.
11. 06. Borghi, Ginoble.
(Inammissibile)

Pag. 160

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme urgenti in materia di Distretti turistici)
.

  1. Il termine disposto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e modificato dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è fissato al 30 giugno 2015.
  2. All'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, sostituire le parole: «nei territori costieri» con: «su tutto il territorio nazionale»;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «novanta giorni» con: «sessanta giorni».
11. 07. Prodani, Pinna, Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme a tutela della concorrenza delle strutture ricettive)
.

  1. Per garantire l'omogeneità delle strutture ricettive su tutto il territorio nazionale, la tutela della libera concorrenza come previsto dagli articoli da 101 a 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emana un decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire una classificazione univoca e la tipologia delle strutture ricettive sul territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.
11. 09. Prodani, Crippa, Pinna.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per l'istituzione della
Italy Tourist Card).

  1. Al fine di valorizzare i poli culturali, il patrimonio diffuso e le eccellenze territoriali nazionali e di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani attraverso la promozione dei servizi on-line e delle transazioni di commercio elettronico, rivolte al mercato nazionale ed internazionale, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo affida in concessione, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata Italy Tourist Card, all'operatore economico che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurarne, una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
   a) abilitazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   d) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello ed elettronicamente;
   b) presenza capillare su tutto il territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche;
   c) dotazione di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi anche di pagamento su scala nazionale e fornite di Computer Emergency Response Team attive su scala nazionale;

Pag. 161

  2. La Italy Tourist Card, anche allo scopo di accrescere l'opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica attraverso la promozione di accordi a livello locale tra diversi operatori, deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istinti e dei luoghi della cultura compresi i parchi di divertimento e gli spettacoli viaggianti, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 010. Tancredi, Pizzolante.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Alla legge 3 agosto 1985, n. 411, all'articolo 1, comma 1, le parole: «anno 1985» e: «lire 600 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anno 2015» ed: «euro 555.000» e l'articolo 4 è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 012. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Caruso, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici)
.

  1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pubblica.
11. 013. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione Marchio made in Italy-Turismo).

  1. Al fine di definire in modo unitario e coerente il posizionamento sui mercati turistici internazionali dell'immagine dell'Italia, con decreto del Ministro dei Beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, Pag. 162da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'indizione di un concorso di idee per l'utilizzazione di un Marchio «Italia», al fine di promuovere i prodotti del made in Italy nel mondo.
11. 014. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(
Start up turismo).

  All'articolo 25, comma 2, lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il numero 3 è inserito il seguente:
  1. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali. In particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzia di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice, civile.
  3. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 015. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno intermodale bici-treno)
.

  1. È istituito il Fondo rotativo presso la Presidenza del Consiglio con una dotazione annua di 20 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 per lo sviluppo dell'intermodalità bici e treno. Il fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti Pag. 163alle Regioni ed imprese concessionarie del trasporto ferroviario per la:
   progettazione di vetture ferroviarie in grado di trasportare un numero adeguato di bici;
   adeguamento dei materiali ferroviari esistenti;
   dotazione di bagagliai;
   gratuità trasporto bici al seguito;
   facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni;
   spazi esterni delle stazioni con parcheggio sicuro e coperto per bici;
   campagne divulgative.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. Sono inoltre stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto riguarda i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità, di controllo e di rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso di finanziamento agevolato.
  3. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso di finanziamento agevolato sono posti a carico del bilancio dello Stato.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015,2016 e 2017. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  6. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 1. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
11. 016. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Formazione professionale)
.

  Al fine di promuovere percorsi formativi di studio, nonché percorsi tirocinio, finalizzati al futuro inserimento lavorativo nel settore mercato turistico dei giovani laureati e diplomati, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca è autorizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti, a stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitaria, e con altri enti di formazione italiani Pag. 164ed esteri, per l'individuazione, la predisposizione e lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione degli studenti, con particolare riferimento gli studi propedeutici ai servizi di accoglienza nonché della cultura turistica e della ristorazione, ovvero per l'incentivazione di esperienze di tirocinio presso strutture di interesse turistico.
11. 017. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Imposta di soggiorno)
.

  All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: I Comuni possono non applicare l'imposta di cui al comma 1 a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro previa esibizione di comprovata documentazione.
11. 018. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per gli spettacoli di musica dal vivo con un numero ridotto di spettatori).

  1. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi.
11. 019. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

Pag. 165

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole:
all'articolo 146;
   b) al comma 1, alinea lettera a), sostituire: al comma 4 con le seguente: all'articolo 146, comma 4;
   c) al comma 1, lettera b), sostituire: al comma 9 con le seguenti parole: all'articolo 146, comma 9;
   d) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 149, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
12. 1. Galperti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: all'articolo 146.
12. 22. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12. 30. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: all'articolo 146, comma 4.
12. 21. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1 , lettera a) sostituire le parole: acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento con le seguenti: viene rilasciato il titolo edilizia ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una Comunicazione di Inizio Lavori, di una Dichiarazione di Inizio Attività e di una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.
12. 37. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: acquista efficacia con le seguenti: posto in essere.

  Conseguentemente alla medesima lettera a) le parole: e alla conseguente efficacia.
12. 38. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: acquista efficacia con le seguenti: viene rilasciato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a) sopprimere le parole: e alla conseguente efficacia.
12. 34. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il periodo dell'autorizzazione paesaggistica e l'efficacia del titolo edilizio non può essere superiore ad un anno.
12. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 8 dopo le parole: «entro il termine» è aggiunta la seguente: «perentorio» e dopo il primo periodo Pag. 166aggiunto il seguente: «Il parere eventualmente reso dopo il termine perentorio di quarantacinque giorni nullo».
12. 43. Schirò.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 8 dopo le parole: «entro il termine» aggiunta la seguente: «perentorio» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il parere eventualmente reso dopo il termine perentorio di quarantacinque giorni nullo».
12. 17. Vignali, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 12. 44. Malisani, Zampa, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 40. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque» con «quindici».
12. 27. Crippa, Prodani, Mucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 9, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241».
12. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: al comma 9, il primo e secondo periodo sono soppressi ed il terzo periodo sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente può partecipare anche attraverso strumenti telematici o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni.».
12. 11. Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al comma 9 con le seguenti parole: all'articolo 146, comma 9.
12. 20. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 32. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, centoventi giorni,.
12. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

Pag. 167

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica si delega l'amministrazione competente a valutare la effettiva necessità degli effetti del vincolo rispetto Io stato dei luoghi al momento dell'apposizione del vincolo. Qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato nell'area interessata dall'intervento – e solo per quella – il vincolo perde efficacia e non occorre autorizzazione.
12. 33. Rampelli.

  All'articolo 12, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   h-bis)
le modifiche di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis)
all'articolo 149, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.
12. 19. Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di conservazione dei beni culturali, all'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, aggiunto il seguente comma:
  3. Nel caso di edifici realizzati con la tecnica dei filari di pietra, i Comuni nel cui territorio situato il bene culturale possono garantire la pulizia del bene da vegetazione infestante anche senza l'autorizzazione della Sopraintendenza, ma sotto la sua vigilanza. In quest'attività di manutenzione ordinaria, non soggetta ad autorizzazione paesaggistica, i Comuni devono affidarsi alla collaborazione di associazioni locali o fondazioni che siano composte da almeno un archeologo e un dottore forestale o che si avvalgano della loro consulenza.
12. 9. Vargiu, Molea, Vezzali.

  Sopprimere il comma 2.
12. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , nonché allo scopo di operare procedimentali.
12. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1.49, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), aggiunta la seguente:
   e-bis) per i manufatti leggeri e per le strutture installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
12. 8. Moretti.

Pag. 168

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il comma 3, dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sostituito con il seguente:
  3. Nessun canone dovuto ed, in ogni caso libera, l'attività di riproduzione e comunicazione al pubblico di materiale fotografico ed audiovisivo afferente a beni culturali da parte di soggetti pubblici o privati per uso personale, per motivi di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa nonché promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
12. 10. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Mucci.

  Al comma 3 lettera a) sopprimere le parole: e dopo la parola: «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto».
12. 7. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sopprimere le parole: «neanche indiretto»;
   b) alla lettera b), sostituire l'alinea del capoverso «3-bis» con il seguente:
  «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale;
   c) al numero 1), della lettera b) sopprimere le parole: «né l'uso di stativi o treppiedi»;
   d) al numero 2), della lettera b), sopprimere le parole: «in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale».
12. 26. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: neanche indiretto.
*12. 24. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

  Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: , neanche indiretto.
*12. 2. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3 lettera b), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
  3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
*12. 35. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

  Al comma 3 sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
*12. 5. Palmieri, Petrenga.

Pag. 169

  Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.
*12. 25. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.
*12. 6. Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

  Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.
*12. 3. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole: in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
**12. 36. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

  Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole: in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
**12. 4. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3 lettera b), capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le seguenti parole: se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
12. 16. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Vacca.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
12. 23. Petrenga, Palmieri.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: trent'anni con: quindici anni.
12. 29. Prodani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 141, comma secondo, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «a 200 persone» sono aggiunte le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».
12. 18. Tentori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dopo l'articolo 146 è inserito il seguente: 146-bis (Autorizzazioni paesaggistiche per opere precarie e stagionali sul demanio marittimo).
  1. L'autorizzazione paesaggistica acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio per opere sul demanio marittimo con caratteri di amovibilità e stagionalità, per le finalità turistico-ricreative previste nella concessione demaniale, ha efficacia anche per le stagioni successive, a condizione che si tratti delle medesime opere previste nel titolo edilizio originario.
12. 42. Bonavitacola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: la disposizione di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: e al comma 1-bis, lettera a).
12. 31. Rampelli.

Pag. 170

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dopo l'articolo 146 è inserito il seguente articolo: «Art. 146-bis. In fase transitoria, fino all'approvazione dei piani paesaggistici di cui al precedente articolo 143, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 159 del presente Codice».
12. 28. Bonavitacola.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Utilizzazioni libere per finalità didattiche, di critica o discussione di opere prodotte dal diritto d'autore).

  1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sostituito dal seguente:
  «Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
  2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione dal pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
  3. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
  4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.
  5. Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».
12. 01. Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Vacca, Marzana, Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 171

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 20. Prodani, Crippa, Pinna.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
*13. 19. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
*13. 1. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
**13. 7. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione Pag. 172residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
**13. 2. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
**13. 9. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
**13. 18. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie Pag. 173affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
**13. 23. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
*13. 10. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
*13. 16. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
*13. 24. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
*13. 8. Rampelli.
(Inammissibile)

Pag. 174

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
*13. 3. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
**13. 11. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
**13. 4. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
**13. 6. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
**13. 22. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 «Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
*13. 21. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 «Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
*13. 5. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

Pag. 175

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.
  2-ter. È sospesa, fino allo spirare della concessione, la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
13. 13. Impegno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.
13. 12. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525, alla voce n. 48, dopo la parola: «curative» sono aggiunte le seguenti: «, in aziende termali individuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,».
*13. 14. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525, alla voce n. 48, dopo la parola: «curative» sono aggiunte le seguenti: «, in aziende termali individuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,».
*13. 15. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.Pag. 176
  2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
  3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
  7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
**13. 07. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.
  2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
  3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.Pag. 177
  7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
**13. 02. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.
  2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
  3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
  7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
**13. 020. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.
  2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
  3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il Pag. 178relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
  7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
**13. 016. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
  «Art. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.».
*13. 021. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
  «Art. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.».
*13. 08. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
  «Art. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.».
*13. 015. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
  «Art. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.».
*13. 03. Fanucci.
(Inammissibile)

Pag. 179

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo eno-gastronomico delle città identitarie).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2015.
  2. il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. 04. Mucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono inserite le seguenti «ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo.
*13. 05. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono inserite le seguenti «ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo».
*13. 011. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono inserite le seguenti «ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo».
*13. 024. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono abrogate.
**13. 012. Bini.
(Inammissibile)

Pag. 180

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono abrogate.
**13. 06. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono abrogate.
**13. 023. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disciplina della proroga dei contratti a termine).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono abrogate.
**13. 010. Abrignani.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: «639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere.».
*13. 014. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: «639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere.».
*13. 01. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività Pag. 181alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: «639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere.».
*13. 09. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per favorire le assunzioni nel settore turistico ricettivo).

  1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   e) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
**13. 013. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per favorire le assunzioni nel settore turistico ricettivo).

  1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   e) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
**13. 022. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).

  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma i si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 017. Fantinati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).

  1. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. L'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dal Pag. 182cedente o da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. A tal fine l'importo deve essere riportato in un apposito riquadro del documento di fattura emesso. Entro tre mesi dall'entrata in vigore in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate emana un regolamento in cui sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.».

  2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al «Fondo per la promozione del Turismo» istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo italiano.
13. 018. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Affidamento rimborsi Iva turisti extracomunitari e finanziamento MIBACT).

  1. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «il rimborso è effettuato dall'Amministrazione dello Stato italiano, che affida in concessione il servizio di sgravio ai sensi del comma 1 e di rimborso, ai sensi del presente comma, a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite nel capitolato di appalto della durata di tre anni rinnovabili, per valori effettivi evidenziati nella fattura emessa, in ogni caso non inferiori all'80 per cento dell'IVA relativa alla cessione».
  2. La procedura di affidamento di cui al comma precedente è avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti Consob e Banca d'Italia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I proventi della concessione sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
13. 019. Prodani.
(Inammissibile)

Pag. 183

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: coordinati da un segretario generale, e le parole: incluso il segretario generale,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Il coordinamento degli uffici dirigenziali generali è effettuato dal Collegio delle Direzioni Generali, composto dai direttori generali a capo delle direzioni di cui al periodo precedente.».
14. 1. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti;
   «Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, in luogo del consiglio di amministrazione, vi è un amministratore unico, in possesso di titoli e specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, con funzioni di supporto al soprintendente. Qualora l'amministratore non provenga dai ruoli dell'amministrazione, il medesimo è assunto, con procedure di selezione pubblica, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni, eventualmente rinnovabili.».
14. 3. Malisani, Zampa, Ascani.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: amministratore unico, in luogo del.
14. 2. Petrenga, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La gestione, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità di istituti e di luoghi della cultura statali, regionali provinciali e comunali non aperti al pubblico per motivi connessi alla carenza del personale o delle risorse economiche, sono concesse in comodato gratuito, dall'amministrazione proprietaria, a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni. Gli eventuali ricavi derivanti dalla suddetta attività sono utilizzati dal gestore esclusivamente al fine di migliorare i servizi culturali per il pubblico. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore culturale, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 6. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Gli stabilimenti termali di proprietà delle regioni, delle province, dei comuni o da altri enti pubblici, da questi posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dal l'amministrazione proprietaria e/o titolare della concessione mineraria, devono essere ceduti, a titolo oneroso, a soggetti privati che presentino opportune e specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.
  6. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie relative agli stabilimenti di cui al comma che precede, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni, le società controllate e i soggetti gestori di cui allo stesso comma, ricorrono ad appositi finanziamenti di durata trentennale erogati, a condizioni di mercato, da Istituti di Credito Pag. 184i quali otterranno la relativa provvista finanziaria dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni.
  7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
   a) i criteri di valutazione e le modalità per la cessione degli stabilimenti termali;
   b) i criteri e le modalità per l'erogazione della provvista e dei finanziamenti.

  8. Qualora le amministrazioni detenenti non provvedano alla cessione entro il termine fissato, la proprietà degli stabilimenti ovvero le partecipazioni nelle società controllate sono acquisite al patrimonio dello Stato ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede alla loro dismissione entro il 31 dicembre 2015. In tal caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso società controllate direttamente controllate, provvede a garantire il regolare funzionamento delle aziende termali sino alla data della cessione.
14. 4. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo a tutela degli acquirenti di pacchetti turistici e dei passeggeri del trasporto aereo. Il Fondo opera per consentire:
   a) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore;
   b) Il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del titolo di viaggio acquistato in caso di insolvenza o fallimento del vettore aereo;
   c) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri del trasporto aereo e degli acquirenti di pacchetti turistici, in caso di situazioni di emergenza generate da cause di forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio, ivi inclusi i casi in cui il Ministero degli Esteri sconsigli l'effettuazione del viaggio e tali da rendere impossibile o gravosa la sua prosecuzione se non a fronte di interventi straordinari;
   d) il Fondo interviene altresì per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o del vettore aereo.

  6. Il Fondo è alimentato annualmente:
   a) da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1;
   b) dal gettito derivante da uno storno di cinquanta centesimi a biglietto aereo prelevato dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

  7. Il Fondo è gestito da un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante dell'Enac; da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Tour Operator, degli Agenti di Viaggio e del Trasporto Aereo maggiormente rappresentative; da un rappresentante del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Le modalità di gestione e di funzionamento Pag. 185del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero degli Affari Esteri.
  8. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nei limiti della capienza dello stesso.
  9. Le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
  10. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
14. 5. Abrignani.
(Inammissibile)

Pag. 186

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto un piano di revisione dell'utilizzo di tutto il personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti temporali di assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni e di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure interessano esclusivamente profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
15. 3. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Sopprimere il comma 1.
15. 2. Allasia, Prataviera.

  Al comma 1 sopprimere le parole: del comparto Scuola.
15. 7. Maestri.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, è aggiunto in fine all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione».

Pag. 187

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Laddove i provvedimenti adottati in conformità a quanto disposto nei precedenti commi 1 e 1-bis non esauriscano, per quantità o per specifica professionalità, le proprie necessità funzionali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici, il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
15. 6. Orfini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi d'area dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte bibliotecario, architetto, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie.
*15. 4. Schirò, Cesa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi d'area dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte bibliotecario, architetto, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie.
*15. 5. Rampi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, inserire le seguenti: i passaggi dei dipendenti all'interno dell'area, di cui all'articolo 24 del CCIM 2009 del MIBAC «Flessibilità tra i profili all'interno dell'area», in deroga al comma 3 del suddetto articolo, e.
15. 8. Carocci, Zampa, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, prima di attivare le procedure di mobilità di cui al comma 2, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove i passaggi dei dipendenti all'interno dell'area, di cui all'articolo 24 del CCIM 2009 del MIBAC «Flessibilità tra i profili all'interno dell'area», in deroga al comma 3 del suddetto articolo.
15. 12. Carocci, Zampa, Ascani.

Pag. 188

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, in occasione di eventi calamitosi, sono chiamati a prestare la loro collaborazione tecnica al personale dei Vigili del fuoco in operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico-architettonico, condividendone pertanto i medesimi rischi e responsabilità, è riconosciuto il medesimo trattamento economico riservato al personale dei Vigili del fuoco. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle dotazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
15. 11. Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Soprintendenze mantengono le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, lasciando l'attività ordinaria – gestione e autorizzazioni all'uso dei luoghi e dei beni – ai comuni che garantiscano livelli organizzativi adeguati.
15. 10. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.
15. 9. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).

  1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è interamente destinato al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
   a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;
   b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;
   c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

  3. All'individuazione dei progetti di cui al comma 2 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre Pag. 1892004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
15. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).

  1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, provvede per gli anni 2015, 2016, 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
   a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;
   b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;
   c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 per l'attuazione delle misure del presente articolo è stabilita in euro 2500 per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017. Alla relativa copertura si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.

Art. 15-ter.

  1. Dopo la lettera p) dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 79 del 2011 aggiungere la seguente lettera:
   q) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa.

  2. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è sostituito dal seguente:
  1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsato il prima possibile a, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera q).

  3. Il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente con il seguente:
  3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, Pag. 190caso fortuito, calamità naturali, eventi socio-politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

  4. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è aggiunto il seguente:
  4. Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36, lettera q). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno.
15. 02. Abrignani.
(Inammissibile)

Pag. 191

ART. 16.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, costituisce il Registro Digitale dell'Offerta Turistica, prodotto secondo gli standard internazionali di interoperabilità, per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare in modo diretto e disintermediato servizi ricettivi turistici, culturali, prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero intesi come fattori attrattivi.
  2-bis. L'ENIT in collaborazione con Aci Automobil Club e in continuità con quanto avviato in occasione di Expo 2015 con l'ecosistema digitale EOI5, definisce le linee guida per lo sviluppo di un ambiente aperto e cooperativo, che integri le informazioni in tempo reale relative ai trasporti sia di tipo locale che aereo e ferroviario e l'offerta dei beni e servizi, mettendole in condivisione come open data per la realizzazione di soluzioni e servizi utili al turista.
16. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ENIT, nel perseguimento della sua missione di promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia, svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
   a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero;
   b) realizza, in diretta collaborazione con le strutture del Ministero, le strategie digitali per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici italiani attraverso azioni di marketing digitale e l'utilizzo dei nuovi media;
   c) definisce gli obiettivi minimi strategici di attrattività a medio e lungo termine, nonché gli strumenti da mettere in campo per raggiungere tali obiettivi, attraverso una adeguata valutazione periodica del personale al fine di valutarne l'adeguatezza ed il potenziale di miglioramento;
   d) individua i prodotti turistici che formano l'asse portante delle strategie di promozione e valorizzazione turistica dei territori, con particolare riferimento alla creazione di nuovi prodotti per assecondare i bisogni emergenti sul mercato turistico globale, assicurando vantaggi competitivi all'industria turistica del Paese e sopportando le regioni nella valorizzazione dei territori;
   e) progetta iniziative innovative di promozione turistica dell'Italia all'estero, anche attraverso il coinvolgimento di centri di ricerca, consorzi universitari, altre società a partecipazione pubblica vigilate dal Ministero nonché i cittadini stessi attraverso bandi pubblici;
   e) realizza, a favore degli operatori del settore e delle Amministrazioni pubbliche, un sistema informatico relativo al mercato turistico nazionale e internazionale, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative e alla loro diffusione in formato aperto mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;
   f) collabora, sulla base di intese specifiche con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli istituti di cultura italiani all'estero, al disbrigo delle pratiche relative al rilascio dei visti Mistici, assicurando presso le predette rappresentanze il potenziamento dei servizi connessi, anche sulla base delle convenzioni in essere all'entrata in vigore della presente legge e di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge;
   g) partecipa ad iniziative fieristiche al fine di promuovere il made in Italy turistico ovvero sostenere la promozione di percorsi turistici in Italia.
16. 13. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

Pag. 192

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, gestisce il portale Italia.it e interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. Nell'ambito della medesima missione, l'ENIT promuove i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e, in collaborazione con l'ICE, all'estero.
16. 55. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 2, dopo le parole: turismo, inserire le seguenti: gestisce il portale Italia.it e.
16. 53. Prodani.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e commercializzare.
16. 31. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, sostituire le parole: , culturali ed i con le seguenti: e culturali e per favorire la commercializzazione dei.
16. 23. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella piattaforma tecnologica e nella rete internet anche al fine di svolgere le funzioni già attribuite al portale Italia.it.
16. 19. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, di concerto con il Ministero degli esteri, predispone le misure necessarie per favorire l'estensione e l'accelerazione delle pratiche per il rilascio dei Visti turistici.
16. 44. Rigoni.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il consiglio di amministrazione inserire le seguenti: , il comitato permanente di concertazione turistica.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. «È istituito presso l'Enit un comitato permanente di concertazione turistica. Il comitato permanente di concertazione turistica dovrà essere composto dai rappresentanti dell'Anci e delle aziende di trasporto pubblico nazionale aereo, marittimo, ferroviario e gommato. Avrà il compito di esprime pareri sugli atti di programmazione ed attuazione progettuale che riguardano l'offerta, la promozione e la commercializzazione turistica, con particolare riguardo all'accessibilità turistica.
16. 12. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: stipula convenzioni con le Regioni aggiungere le seguenti: e le Province Autonome.
16. 20. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Pag. 193D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare una apposita relazione alle competenti commissioni parlamentari, con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, per informare il Parlamento sull'attività svolta dall'ENIT.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario;
   al comma 8, penultimo periodo, dopo le parole presso: ENIT inserire le seguenti: con contratto di diritto pubblico;
   comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario;
   al comma 9:
    a) al primo periodo inserire dopo le parole: quest'ultimo, le seguenti: ove sarà soggetto alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,;
    b) al secondo periodo sostituire la parola: favorirne con la seguente: garantirne e aggiungere, dopo le parole: la collocazione, le seguenti: senza soluzione di continuità;
    c) all'ultimo periodo dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: e il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto al momento dell'inquadramento,.
16. 42. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare una apposita relazione alle competenti commissioni parlamentari, con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, per informare il Parlamento sull'attività svolta dall'ENIT.
16. 43. Prodani, Pinna.

  Al comma 4, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Presidente della Repubblica.
*16. 52. Prodani, Pinna.

  Al comma 4, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Presidente della Repubblica.
*16. 14. Mucci.

  Al comma 5 sostituire la parola: centottanta con: duecentoquaranta.
16. 1. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 5, sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario.
16. 50. Prodani.

  Al comma 5, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , d'intesa con le Regioni.
16. 28. Allasia, Prataviera.

  Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione Pag. 194di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e delle organizzazioni sindacali e associative maggiormente rappresentative del settore e, in assenza delle agenzie regionali, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3.
16. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: consiglio federale rappresentativo delle, aggiungere le seguenti: Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono delegare le.
16. 21. Montroni.

  Al comma 6, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT, inserire le seguenti: da un rappresentante delle Regioni ed uno dei comuni e.
16. 30. Allasia, Prataviera.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT aggiungere le seguenti: da tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e.
*16. 25. Cani.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT aggiungere le seguenti: da tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e.
*16. 8. Vignali.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nella categoria.
16. 27. Prataviera, Allasia.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*16. 26. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*16. 32. Abrignani.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*16. 22. Taranto.

  Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.
**16. 17. Bini.

  Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.
**16. 7. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.
**16. 36. Abrignani.

Pag. 195

  Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.
**16. 45. Fanucci.

  Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.
**16. 9. Rampelli.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Lo statuto disciplina le funzioni, le competenze e la durata degli organismi sopra indicati, dell'Osservatorio nazionale del turismo e formalizza l'istituzione dell'Osservatorio per il turismo accessibile, operativo entro il 31 dicembre 2014 e finalizzato a individuare politiche attive per favorire l'accesso e la fruibilità dell'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
16. 58. Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 7, sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.
16. 29. Allasia, Prataviera.

  Al comma 7 , dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la web reputation del nostro Paese nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica del nostro Paese.
16. 16. Schirò.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promocommercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it.
16. 15. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) le modalità di erogazione dei buoni vacanza alle famiglie tenendo conto che il Fondo buoni vacanza potrà essere utilizzato limitatamente per soggiorni fruiti nei mesi da marzo a maggio e da settembre a novembre, esclusi i periodi legati alle festività nazionali.
16. 33. Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con la medesima convenzione di cui al comma 7 è individuato il soggetto giuridico autorizzato a gestire il portale Italia.it di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nonché le relative modalità di gestione, e a definirne e aggiornare il contenuto sulla base delle linee guida definite dal Ministro, con oneri a valere sui competenti capitoli di bilancio del Ministero, secondo i seguenti principi:
   rendere il portale fruibile con lingue estere dei turisti che hanno maggior afflusso in Italia;
   centralizzare la promozione turistica di ogni regione;
   inserire un motore di ricerca di alberghi, bed e breakfast, ristoranti;
   promuovere pacchetti turistici tematici ed organici che fungano da indirizzo per l'utente;
   inserire un elenco delle strutture alberghiere-ricettive, balneari e spiagge che permettono accesso ai disabili;Pag. 196
   rivedere la progettazione del sito stesso attraverso l'uso di esperti di usabilità, avvalendosi anche di apporti dal mondo dell'università attraverso appositi concorsi.
16. 34. Mucci.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.a. da assegnare all'ENIT come trasformata dal presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. Il personale in servizio presso gli uffici dell'ENIT all'estero opera fino all'adozione del piano di riorganizzazione del personale e, nelle sedi non soppresse, fino alla scadenza dell'incarico.
16. 37. Abrignani.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario.
16. 51. Prodani.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: duecentoquaranta.
16. 3. Palmieri, Petrenga.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nonché le unita di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia con le seguenti: nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e tutte le unità di personale a tempo indeterminato, determinato oppure operanti con contratto di lavoro flessibile presso Promuovi Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
16. 4. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in servizio presso ENIT aggiungere le seguenti: con contratto di diritto pubblico.

  Conseguentemente:
   il comma 9, primo periodo, dopo le parole: permanenza presso quest'ultimo aggiungere le seguenti: ove sarà soggetto alla disposizioni dettate dal decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
16. 24. Montroni.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in servizio presso l'ENIT inserire le seguenti: con contratto di diritto pubblico.
16. 46. Prodani.

  Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche tramite soppressione,.
16. 54. Prodani, Pinna.

Pag. 197

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: anche tramite soppressione con le seguenti: anche tramite accorpamento con le sedi dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
16. 38. Pinna.

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: anche tramite soppressione con le seguenti: anche tramite accorpamento con gli uffici consolari.
16. 40. Pinna.

  Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il personale di ruolo in servizio presso gli uffici dell'ENIT all'estero opera fino all'adozione del piano di riorganizzazione del personale c, nelle sedi non soppresse, fino alla scadenza dell'incarico.
16. 39. Misuraca.

  Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro 36 mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione.
16. 41. Abrignani.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: quest'ultimo, inserire le seguenti: ove sarà soggetto alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,.
16. 47. Prodani.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: favorirne con la seguente: garantirne e dopo le parole: la collocazione, inserire le seguenti: senza soluzione di continuità.
16. 48. Prodani.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: e il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto al momento dell'inquadramento,.
16. 49. Prodani.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per conseguire minori costi per la liquidazione di cui al presente comma, l'Assemblea di Promuovi Italia S.p.A. nomina il liquidatore tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al liquidatore, in quanto dirigente della Società, non spettano compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione già percepita. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e ne dispone il trasferimento delle stesse – unitamente al personale impiegato in dette attività, anche con contratto a termine – alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. I relativi rapporti sono regolati mediante appositi accordi sottoscritti tra il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. e le società innanzi indicate, in conformità del piano di liquidazione predisposto entro 30 giorni dalla sua nomina dallo stesso liquidatore.
16. 56. Rampelli.

Pag. 198

  Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto antro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
*16. 5. Lainati.

  Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto antro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
*16. 10. Tancredi.

  Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto antro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
*16. 11. Matarrelli, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 10, inserire, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento delle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli Pag. 199investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
*16. 57. Prodani.

  Al comma 10, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Il commissario individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A. non coerenti con le competenze di ENIT e dispone il trasferimento delle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicare ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
16. 18. Cani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Sono trasferite all'ENIT, ai sensi del comma 8, le unità di personale a tempo indeterminato presso Promuovi Italia S.p.a. che abbiano i requisiti specifici e professionali in materia di turismo in base alle mansioni che già svolgevano presso la società in liquidazione. Il restante personale è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
16. 35. Mucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti soppressione Italia Turismo S.p.A.).

  Entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, la società Italia Turismo s.p.a., è posta in liquidazione. Le funzioni sono svolte da un Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministero dell'economia e finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire il patrimonio della società Italia Turismo s.p.a. all'ENIT. Le unità di personale a tempo indeterminato presso Italia turismo S.p.a. è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
16. 01. Mucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione turismo italiano all'estero).

  1. L'ENIT collabora con il Ministero degli affari esteri per incentivare i flussi turistici con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e per favorire il rilascio dei visti per turismo attraverso il potenziamento delle strutture adibite all'emissione dei visti, il monitoraggio e lo «Scambio di dati e l'uso di adeguate tecnologie informatiche. Le modalità della collaborazione sono stabilite su base convenzionale, anche utilizzando parte degli introiti di cui al comma 2 acquisiti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
  2. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, le parole: «le entrate consolari» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento delle entrate consolari». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Pag. 200quota di entrate consolari che non affluisce al conto corrente valuta tesoro ha natura di introito della sede estera per il servizio prestato, non costituisce debito per l'agente alla riscossione ed è destinata al miglioramento dei servizi consolari».
  3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo possono essere utilizzate da ENIT per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali al fine di sostenere il turismo italiano.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 02. Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 201

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI 1.57, 2.57, 4.29 CON RELATIVI SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI 12.45, 12.02, 14.7

  Sopprimere le lettere a), b) e c).
0. 1. 57. 1 Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sopprimere le lettere a) e c).
0. 1. 57. 2 Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: beni culturali pubblici inserire le seguenti: destinati alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sui quali sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali pubblici inserire le seguenti: destinati alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sui quali sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
0. 1. 57. 3. Abrignani.

  Sopprimere la lettera b).
0. 1. 57. 4. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

ART. 1.

  All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per Pag. 202l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1. 57. Le Relatrici.

  Alla lettera a) sostituire il punto 5 con il seguente: 5. Le lettere e), f), g) e h) sono abrogate.
0. 2. 57. 1 Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Alla lettera a) punto 3, aggiungere in fine il seguente periodo: al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
0. 2. 57. 2 Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

ART. 2.

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:

    1. nell'alinea, dopo la parola: «disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo»;
    2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
     1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
     2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
     3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
     4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
     5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
     6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.».

    3. alla lettera b) le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le Pag. 203seguenti: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande Progetto Pompei».
    4. dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;
    5. le lettere f) e g) sono abrogate;
    6. alla lettera h) le parole: «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale di progetto»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità Grande Pompei»; le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5»; la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112,» le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
2. 57. Coscia, Petitti.

SUBEMENDAMENTO EMENDAMENTO RELATORI ALL'ARTICOLO 4

  Sopprimere la lettera e).
0. 4. 29. 1 Mucci, Prodani, Crippa.

  Alla lettera f) sostituire le parole: dei ricavi medi annuali fino a: da attività con le seguenti: della media annua dei ricavi dichiarati negli ultimi 5 anni di attività.
0. 4. 29. 2 Mucci, Prodani, Crippa.

  All'emendamento 4.29, alla lettera b) aggiungere dopo le parole: i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni inserire le seguenti: vagliata l'opportunità di prevedere forme, seppur limitate, di presenza di commercio su aree pubbliche.
0. 4. 29. 3 Vignali, Tancredi, Pizzolante.

ART. 4.

  Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «dei siti culturali» con le seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti»;
   b) dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo» inserire le seguenti: «al primo periodo, le parole: “di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse, e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali”» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, ed»;
   c) dopo la parola: «avviano» inserire le seguenti: «d'intesa»;
   d) dopo le parole: «suolo pubblico», inserire le seguenti: «, anche a rotazione,»;Pag. 204
   e) sostituire le parole: «equivalente in termini di potenzialità remunerativa» con le seguenti: «potenzialmente equivalente»;
   f) sostituire le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» con le seguenti: «dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività».
4. 29. Coscia, Petitti.

ART. 12.

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è così sostituita: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, previste a livello regionale o interregionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, alle Commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attributo ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
  1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività turistiche e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono pubblicati integralmente sul sito informativo del Ministero e su quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
12. 45. Coscia, Petitti.

  Nel decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la semplificazione procedurale per la valorizzazione e dismissione dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale).

  1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per la valorizzazione e la dismissione Pag. 205degli immobili del Ministero della difesa dichiarati non più utili per le finalità istituzionali, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, da pubblicarsi fino al 31 dicembre 2016, in deroga al comma 6 dell'articolo 307 del medesimo codice, la procedura di verifica dell'interesse culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove non già effettuata, si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del decreto di individuazione di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del predetto Codice dell'ordinamento militare. Per gli immobili per i quali la procedura di verifica dell'interesse culturale, avviata secondo l'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero secondo l'articolo 307, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, sia stata già avviata e non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni decorrente dalla nuova trasmissione dell'elenco o di un'apposita richiesta puntuale, l'immobile si intende privo dell'interesse culturale. Nell'elenco o nella richiesta puntuale il Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i relativi dati conoscitivi.
  2. Qualora negli immobili sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli immobili medesimi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del predetto Codice e, previa sdemanializzazione, ove non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse, sono liberamente alienabili. In caso di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, gli immobili restano sottoposti alle disposizioni di tutela.
  3. Le procedure di autorizzazione all'alienazione e alle altre forme di trasferimento di cui agli articoli 55 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono concluse entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione del Ministero della difesa. La richiesta del Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i dati informativi previsti dall'articolo 55, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È esclusa la comunicazione agli Enti territoriali prevista dal comma 3 dell'articolo 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ove la destinazione d'uso proposta nella richiesta sia ritenuta assolutamente incompatibile con le esigenze di tutela del bene, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indica in ogni caso destinazioni d'uso alternative ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
  4. Al fine di accelerare e rendere più efficace il processo di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra gli immobili per i quali siano concluse le procedure di cui al presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con quello della difesa e con quello dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, può indicare gli spazi, in immobili pubblici del Ministero della difesa disponibili o parte di essi, da destinare ai fini della più efficace collocazione di istituti e luoghi della cultura quali, in particolare, archivi, biblioteche, sedi museali. Siffatta indicazione determina la priorità nell'effettiva utilizzazione di tali spazi. Per le attività di gestione di cui al presente comma, il Ministero della difesa si avvale della società «Difesa Servizi Pag. 206S.p.A.», secondo le modalità definite nell'intesa di cui al primo periodo del presente comma.
  5. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5. Conseguentemente, nel comma 2-sexies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies.».
12. 02. Coscia, Petitti.

ART. 14.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
  1. al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti parole: «i poli museali,»; dopo la parola; «finanziaria» è aggiunta la parola: «contabile».
  2. al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti «dei poli museali e».
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura a evidenza pubblica, per una durata di cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
14. 7. Coscia, Petitti.

Pag. 207

ALLEGATO 3

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: in un apposito portale in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle modalità di fruizione al pubblico, evidenziando il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito.
1. 20. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile.
1. 15. Bray.

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione.
*1. 20.  (nuova formulazione) Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione.
*1. 15.  (nuova formulazione) Bray.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di Pag. 208entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 57. I Relatori.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente
: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
1. 57. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 2

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:

    1. nell'alinea, dopo la parola: «disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «, Pag. 209fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo»;
    2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
     1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
     2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
     3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
     4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
     5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
     6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.».

    3. alla lettera b) le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del «Grande Progetto Pompei».
    4. dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;
    5. le lettere f) e g) sono abrogate;
    6. alla lettera h) le parole: «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale di progetto»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità Grande Pompei»; le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5»; la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112,» le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
2. 57. Coscia, Petitti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre Pag. 2102012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.
2. 7. Bray.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 7. (nuova formulazione) Bray.