CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83/2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo C. 2426 Governo;
   valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;
   giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture ad investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;
   valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che pure si valuta positivamente e che prevedono, il primo, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e, il secondo, la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) ad imprese, cooperative e associazioni costituite prevalentemente da giovani, in vista della realizzazione di piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali, e moto-ciclo turistici;
   ritenuto necessario, apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – e anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione la più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di Pag. 93affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, debba in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:
    a) pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
    b) formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
    c) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
    d) utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;
    e) esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltole a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
    f) possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. inviti a scorrimento);
   2) sia soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);
   3) sia soppressa la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;
   4) sia soppressa la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
   5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;
   6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche – che abbiano una dimensione sovraregionale e un maggiore impatto positivo in termini di riduzione di emissioni di CO2.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83/2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo C. 2426 Governo;
   valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;
   giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture ad investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;
   valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che pure si valuta positivamente e che prevedono, il primo, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e, il secondo, la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) ad imprese, cooperative e associazioni costituite prevalentemente da giovani, in vista della realizzazione di piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali, e moto-ciclo turistici;
   ritenuto necessario, apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – e anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione la più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di Pag. 95affidamento dei di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, debba in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:
    a) pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
    b) formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;
    c) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;
    d) utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;
    e) esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltole a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
    f) possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. inviti a scorrimento);
   2) sia soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);
   3) sia soppressa la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;
   4) sia soppressa la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
   5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;
   6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche e ai percorsi pedonali – che abbiano una dimensione sovraregionale, ad esclusione delle isole, e un maggiore impatto positivo in termini di incentivi al turismo e di riduzione di emissioni di CO2.