CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. (C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 1.1 DEL RELATORE

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

  Conseguentemente, allo stesso capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.
*0. 1. 1. 1. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere dalle parole:
per la definizione fino alle parole: sostituti d'imposta;
   al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: unitamente ai documenti fino alle parole: detenute all'estero.
*0. 1. 1. 2. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
0. 1. 1. 3. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli Pag. 61effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero, nei soli casi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini, di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
0. 1. 1. 4. Pelillo.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
*0. 1. 1. 5. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
*0. 1. 1. 6. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.
0. 1. 1. 7. Pisano.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.
0. 1. 1. 8. Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Pisano, Barbanti.

Pag. 62

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: l'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
0. 1. 1. 9. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Deve altresì indicare quali istituti bancari, finanziari assicurativi o di altro genere, nonché professionisti, hanno gestito le attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria.
0. 1. 1. 10. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
0. 1. 1. 11. Ruocco, Pisano, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
0. 1. 1. 12. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecento mila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
0. 1. 1. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.

Pag. 63

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-octies, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: unica soluzione con le seguenti tre rate, di uguale importo.
0. 1. 1. 14. Busin.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b) sostituire le parole: in unica soluzione con le seguenti: nella misura ridotta del 50 per cento e sostituire le parole:, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni con le seguenti: ; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;
   2) al capoverso Art. 5-octies:
    a) al comma 2, sostituire le parole: in unica soluzione, con le seguenti:, in unica soluzione ovvero ripartendole, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali;
    b) al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;
    c) al comma 3, sopprimere le parole: esclusa la compensazione ivi prevista.
0. 1. 1. 15. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione, inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-octies, terzo periodo, dopo le parole: versare, in unica soluzione, aggiungere le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.
0. 1. 1. 16. Sottanelli.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: entro venti giorni dalla redazione dell'atto, inserire le seguenti: ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: e destinatario dell'atto di contestazione inserire le seguenti: o dell'avviso di accertamento.
0. 1. 1. 17. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 1. 1. 18. Pisano, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati Pag. 64tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 1. 1. 19. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero.
0. 1. 1. 20. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 1. 1. 21. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.
0. 1. 1. 22. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 1. 1. 23. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sopprimere il comma 3.
0. 1. 1. 24. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-quinquies, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.
0. 1. 1. 25. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: lettere a) e b) con le seguenti: Pag. 65comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
0. 1. 1. 26. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Barbanti, Villarosa, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: per l'utilizzo dell'informazione con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche.
0. 1. 1. 27. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti, Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Qualora la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società il cui capitale sociale in ciascun anno sia detenuto da meno di dieci soci e tale società sia oggetto di un accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto di collaborazione volontaria dei soci, le imposte versate da tali soci sulle suddette attività nel contesto della procedura di collaborazione volontaria sono scomputate fino a concorrenza delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive accertate in capo alla società. Tale scomputo è applicato su richiesta della società, la quale deve dimostrare la correlazione tra i propri maggiori imponibili e le attività oggetto della collaborazione volontaria dei soci. Le sanzioni eventualmente irrogabili alla società per violazioni relative alle imposte sui redditi e Irap sono applicate con i medesimi criteri di cui all'articolo 5-quinquies e limitatamente all'ammontare eccedente le imposte versate dai soci. Gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti dalla società solo sull'importo delle imposte sui redditi ed Irap eventualmente eccedente le imposte versate dai soci.
0. 1. 1. 28. Petrini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 3, lettera c), 4 e 5-bis.
0. 1. 1. 29. Petrini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
0. 1. 1. 30. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
0. 1. 1. 31. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, inserire, in fine, i seguenti commi:
  5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di Pag. 66operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.
0. 1. 1. 32. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:
  5. I professionisti e gli intermediari devono provvedere agli adempimenti relativi all'obbligo di adeguata verifica e di registrazione della clientela e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
0. 1. 1. 33. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
0. 1. 1. 34. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.
0. 1. 1. 35. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
0. 1. 1. 36. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 67n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell’exclave, in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero.
0. 1. 1. 37. Guerra.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.
0. 1. 1. 38. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «
1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;
   c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
   d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

  1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato»;
   al comma 1, capoverso Art. 5-octies, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:
   a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;
   b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

  6-bis. Nei confronti di colui che si avvale del ravvedimento speciale:
   a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
   b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.
0. 1. 1. 39. Capezzone.

Pag. 68

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
  2) alla lettera b) sopprimere le parole: «e 3»;
  3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   «c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-quater;
   d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido».
0. 1. 1. 40. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.
0. 1. 1. 41. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, 10-bis e 10-ter e, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 6, sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.
0. 1. 1. 42. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-quinquies, comma 2, sopprimere le parole:, alle imposte e alle ritenute.
0. 1. 1. 43. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
*0. 1. 1. 44. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
*0. 1. 1. 45. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto Pag. 69temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.
0. 1. 1. 46. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.
0. 1. 1. 47. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: minimo edittale con le seguenti: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al minimo edittale.
0. 1. 1. 48. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto inserire le seguenti: irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.
*0. 1. 1. 49. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, inserire le seguenti:, irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.
*0. 1. 1. 50. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.
0. 1. 1. 51. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4 con le seguenti: ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4.
0. 1. 1. 52. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Pag. 70

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole da ovvero c) fino a richiesta di collaborazione volontaria.
0. 1. 1. 53. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: Nei confronti dei contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto;.
0. 1. 1. 54. Pisano, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole:, ridotto di un quarto.
0. 1. 1. 55. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 4, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.
0. 1. 1. 56. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.
0. 1. 1. 57. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.
0. 1. 1. 58. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di Pag. 71cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.
0. 1. 1. 59. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.
0. 1. 1. 60. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.
0. 1. 1. 61. Capezzone.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quinquies, sopprimere il comma 5-bis.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, sopprimere le seguenti parole: e 5-bis.
0. 1. 1. 62. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, dopo le parole: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria inserire le seguenti: per i contribuenti che intendono aderire alla procedura a partire dal 2 settembre 2014.
0. 1. 1. 63. Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.
0. 1. 1. 64. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo con le seguenti: anche su elementi riconducibili al biennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'accordo.
0. 1. 1. 65. Gutgeld.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:
  5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.
0. 1. 1. 66. Ginato.

Pag. 72

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, sopprimere le parole: Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.
0. 1. 1. 67. Gutgeld.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti 500.000 euro.
0. 1. 1. 68. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;
   b) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle parole: 10 per cento;
   c) sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.
0. 1. 1. 69. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
0. 1. 1. 70. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.
0. 1. 1. 71. Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.
0. 1. 1. 72. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:
  5-ter
.1. Su richiesta di colui che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero possono essere determinati sottraendo al valore delle suddette attività al termine di ciascun anno solare aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, il valore delle medesime attività all'inizio dell'anno. Tale criterio deve essere applicato per tutte le attività finanziarie detenute all'estero dal medesimo contribuente e, in presenza di più conti, è comunque consentita la compensazione dei risultati positivi generati da un conto con i risultati negativi generati da altri conti. Il reddito così determinato è soggetto ad imposta con la medesima aliquota di cui al comma 5-ter.;
   b) dopo il comma 5-quater, inserire il seguente:
  5-quinquies. Ai soli fini della collaborazione volontaria, i risultati negativi riferibili ad una determinata annualità sono ammessi in deduzione dell'ammontare dei risultati positivi dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, anche laddove i risultati siano determinati ai sensi del comma 5-ter.1.
0. 1. 1. 73. Gutgeld.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Pag. 73settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e;
   b) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: avviso di accertamento e;
   c) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,.
0. 1. 1. 74. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.
* 0. 1. 1. 75. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.
* 0. 1. 1. 76. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere dalle parole per la definizione fino alle parole sostituti d'imposta;
   b) al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole unitamente ai documenti fino alle parole detenute all'estero.
0. 1. 1. 77. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.
0. 1. 1. 78. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria Pag. 74non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.
0. 1. 1. 79. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma.
0. 1. 1. 80. Sottanelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso Art. 5-sexies, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro;
   2) al capoverso Art. 5-octies, comma 5, inserire in fine, il seguente periodo: Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro.
0. 1. 1. 81. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Gli obblighi dichiarativi scadenti nell'anno 2014 relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato oggetto di collaborazione volontaria e ai relativi imponibili si considerano assolti se le relative informazioni sono fornite unitamente alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. Le relative imposte sono versate secondo i termini di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b).
0. 1. 1. 82. Gutgeld.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.
0. 1. 1. 83. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.
0. 1. 1. 84. Capezzone.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-septies con il seguente:
  Art. 5-septies – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Il richiedente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce Pag. 75dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
  2. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.
0. 1. 1. 85. Pelillo.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, sostituire le parole: l'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, con la seguente: Chiunque.
0. 1. 1. 86. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.
0. 1. 1. 87. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.
0. 1. 1. 88. Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.
0. 1. 1. 89. Sottanelli.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso Art. 5-octies.
0. 1. 1. 90. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2015, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2014.
0. 1. 1. 91. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrano, con le seguenti: un terzo.
0. 1. 1. 92. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrano, con le seguenti: un sesto.
0. 1. 1. 93. Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio Pag. 761975, n. 386, che si avvalgono della procedura di ravvedimento speciale di cui ai commi precedenti per i redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura pari a un dodicesimo del minimo edittale.
0. 1. 1. 94. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

  Al comma 1, al capoverso Art. 5-octies, comma 6, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 1. 95. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 5-novies.
*0. 1. 1. 96. Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 5-novies.
* 0. 1. 1. 97. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-novies, sostituire le parole: novies con la seguente: nonies.
0. 1. 1. 98. Pisano, Barbanti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 5-novies, aggiungere il seguente:
  Art. 5-decies. – (Incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese che si avvalgono della disciplina per il rientro di capitali). – 1. Fino al 30 settembre 2015, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti che si sono avvalsi delle procedure di cui agli articoli 5-quater e 5-octies, della presente legge, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio, almeno uguale all'importo delle somme oggetto di collaborazione volontaria ovvero del ravvedimento speciale, valutato mediante applicazione, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, di un'aliquota percentuale pari al 5 per cento. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0. 1. 1. 99. Causi.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 0. 1. 1. 100. Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 0. 1. 1. 101. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

  Dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:
  1-ter. L'articolo 137-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 137-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro».

Pag. 77

  1-quater. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.
  3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o per altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da 100.000 euro a 400.000 euro.
  5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

  1-quinquies. L'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «Art. 29. – (Impedito controllo della società di revisione). – 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 300.000 euro.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da 70.000 euro a 500.000 euro.
  3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
  4. Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio».
0. 1. 1. 102. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quater. Con decreti del Ministro dell'economia emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.
0. 1. 1. 103. Paglia, Lavagno.

Pag. 78

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2621 del codice civile, le parole «sono puniti con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000»;
   b) all'articolo 2622 le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sette anni»;
   c) all'articolo 2625, le parole «con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000»;
   d) all'articolo 2626, le parole «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   e) all'articolo 2627, le parole «con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   f) all'articolo 2628, le parole «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;
   g) all'articolo 2629, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   h) all'articolo 2629-bis, le parole «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000»;
   i) all'articolo 2630, le parole «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000»;
   l) all'articolo 2632, le parole «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   m) all'articolo 2633, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   n) all'articolo 2634, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».;
   o) all'articolo 2635, le parole «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
   p) all'articolo 2636, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
   q) all'articolo 2637, le parole «con la reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».
0. 1. 1. 104. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine Pag. 79di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità».
   b) l'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».
0. 1. 1. 105. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2625. – (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo Pag. 80116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».
   b) l'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2626. – (Indebita restituzione dei conferimenti). – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
0. 1. 1. 106. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2627. – (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».
0. 1. 1. 107. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2628. – (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge».
0. 1. 1. 108. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2629. – (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».
0. 1. 1. 109. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). – L'amministratore Pag. 81o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.
  Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000».
   b) l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.
  Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo».
0. 1. 1. 110. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2632. – (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
0. 1. 1. 111. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2633. – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».
0. 1. 1. 112. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 82

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2634. – (Infedeltà patrimoniale). – Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo».
0. 1. 1. 113. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».
0. 1. 1. 114. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2636. – (Illecita influenza sull'assemblea). – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».
0. 1. 1. 115. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2637. – (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere Pag. 83operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».
  b) dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2637-bis.(Divulgazione di notizie sociali riservate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio».
   c) l'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2640. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.
0. 1. 1. 116. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni».
   b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
   a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;Pag. 84
   b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro».
   c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Dichiarazione infedele).1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
   a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;
   b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.
  2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni».
   d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Omessa dichiarazione).1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro».
0. 1. 1. 117 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 6 la parola «non» è soppressa.
   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.
  3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti di cui al presente articolo è inferiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni».
   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Occultamento o distruzione di documenti contabili).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, Pag. 85occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
  2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà nei casi di particolare tenuità».
   d) le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:
    a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni;
    b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto anni;
    c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni».
0. 1. 1. 118. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite:
   a) fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima del rinvio a giudizio, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria;
   b) fino a un terzo e si applicano le pene accessorie, opportunamente diminuite, indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria».
0. 1. 1. 119 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 218 è sostituito dal seguente:
  «Art. 218. (Ricorso abusivo al credito).1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
  2. La pena di cui al comma 1 è aumentata nel caso di società soggette all'applicazione del capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  3. Fatte salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di cinque anni».
   b) il terzo comma dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:
  «Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno Pag. 86patrimoniale di speciale tenuità le pene ivi previste sono ridotte fino alla metà».
   c) l'articolo 220 è sostituito dal seguente:
  «Art. 220. – (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito).1. È punito con la reclusione da uno a tre anni l'imprenditore dichiarato fallito che, fuori dei casi previsti dall'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, primo comma, numero 3), e 49.
  2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto per colpa si applica la pena della reclusione fino a un anno».
   d) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:
  «Art. 228. – (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-quater, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona ovvero con atti simulati è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 2.000 euro.
  2. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici».
   e) l'articolo 229 è sostituito dal seguente:
  «Art. 229. – (Accettazione di retribuzione non dovuta).1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta a quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo pari al doppio della retribuzione o dell'utilità ricevuta.
  2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per un periodo non inferiore a tre anni».
0. 1. 1. 120 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 216. – (Bancarotta fraudolenta). – 1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni l'imprenditore dichiarato fallito che:
   a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
   b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

  2. La pena di cui al comma 1 si applica anche all'imprenditore dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette uno dei fatti previsti dalla lettera a) del citato comma 1 ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
  3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore dichiarato fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
  4. Fatte salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo comporta l'inabilitazione all'esercizio di Pag. 87un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di tredici anni».
0. 1. 1. 121. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.
  Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.
0. 1. 1. 122. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
0. 1. 1. 123. Capezzone.

  Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).
0. 1. 1. 124. Paglia, Lavagno.

  Al comma 4 sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;
   a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
0. 1. 1. 125. Sottanelli.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole «di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini».
0. 1. 1. 126. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

  Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Pag. 88Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 1. 127. Iacono.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti esteri).

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole «conti correnti bancari costituiti all'estero» sono inserite le seguenti parole: «e per investimenti ed attività estere».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.
0. 1. 1. 128. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti esteri).

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0. 1. 1. 129. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».
0. 1. 1. 130. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

  1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto Pag. 891990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:
   a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).Pag. 90
  4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

  Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
  4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.
  5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.
  5-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni Pag. 91dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro il 1o settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  5-ter. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.
  5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
  6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-bis del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

  Art. 5-sexies. – (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

  Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al Pag. 92vero). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

  Art. 5-octies. – (Ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili). – 1. I contribuenti che non abbiano commesso le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e che non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, possono avvalersi della speciale forma di ravvedimento di cui al presente comma per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2012. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nei reati tributari. I contribuenti non possono avvalersi più di una volta della speciale forma di ravvedimento di cui al presente comma.
  2. Fino al 30 settembre 2015 e per i periodi d'imposta indicati nel comma 1, al contribuente è consentito accedere alla procedura di ravvedimento speciale. A tal fine, applicando le disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai singoli tributi, deve presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero rettificare in aumento la dichiarazione già presentata, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali e dell'imposta sul valore aggiunto. Entro il 30 settembre 2015 deve, altresì, versare, in unica soluzione, le somme dovute a titolo di tributo, di contributi, di interessi moratori calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e di sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al comma 1 ed effettuare il relativo versamento, oltre agli interessi di cui al periodo precedente ed alle sanzioni, nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale.
  3. I versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
  4. La dichiarazione integrativa è redatta utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La dichiarazione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può Pag. 93essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.
  5. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate definisce con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'effettuazione del ravvedimento speciale.
  6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:
   a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;
   b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione.

  7. Dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa decorrono i termini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  Art. 5-novies. – (Estensione delle cause di non punibilità e di riduzione della pena). – 1. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dagli articoli 5-quinquies, comma 1, e 5-octies, comma 6, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.».

  1-bis. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo».
  2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:
   a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
   b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;Pag. 94
   c) agli investimenti pubblici;
   d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.
  4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
   a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
1. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-quater, con il seguente:
  «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
  2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti, e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi, d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono Pag. 95scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini, per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:
   a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
  Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

  5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero.
  7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015».

Pag. 96

  Conseguentemente:
   al capoverso Art. 5-
quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;
   e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.
1. 2. Pisano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-quater, con il seguente:
  «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
  2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti, e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:
   a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
  Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

  5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo Pag. 979 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015».

  Conseguentemente:
   al capoverso Art. 5-
quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;
   e al capoverso Art. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.
1. 3. Pisano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-quater, con il seguente:   «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
  2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il Pag. 98contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:
   a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

  5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari connessi alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.
  7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015».

  Conseguentemente:
   al capoverso Art. 5-
quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;
   e al capoverso Art. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.
1. 4. Pisano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-quater, con il seguente:
  «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione Pag. 99degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
  2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:
   a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

  5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al Pag. 100comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (prescrizione).
  8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015».

  Conseguentemente al capoverso Art. 5-quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;
   al capoverso Art. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.
1. 5. Pisano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:
  «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:
   a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies.
  2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui ai primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.Pag. 101
  3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.
  5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dei decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.
1. 6. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
* 1. 7. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
* 1. 8. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.
1. 9. Ruocco.

  Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive Pag. 102modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
* 1. 10. Pisano.

  Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
* 1. 11. Ruocco.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
1. 12. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
1. 13. Pisano.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies».
1. 14. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti Pag. 103e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecentomila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».
1. 15. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.
1. 16. Busin.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 5-quater, lettera b), comma 1, sopprimere le parole: , in un'unica soluzione;
   b) sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;
   c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
   d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

  2. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
  5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora Pag. 104l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
  6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
  7. Se il contribuente destinatario detratto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
1. 17. Capezzone.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, in unica soluzione,.
   b) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia;
   c) al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, Pag. 105invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.
1. 18. Pisano.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, in unica soluzione,.
   b) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.
   c) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.
1. 19. Pisano.

  Al comma 1 al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, in unica soluzione,.
  Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del successivo articolo.
1. 20. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, in unica soluzione,.
1. 21. Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.
1. 22. Sottanelli.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.
1. 23. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Pag. 106Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 24. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 5009, n. 102.
1. 25. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 26. Pisano.

  Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.
1. 27. Pisano.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 28. Pisano.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere il comma 3.
1. 29. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-quinquies, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione, della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.
1. 30. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 Settembre 2015, con le seguenti: 31 Dicembre 2015.
1. 31. Busin.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura Pag. 107di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica dei cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dei decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.
1. 32. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistano il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
1. 33. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sonno tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.
1. 34. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso 5-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
   a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
   b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;
   c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
   d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

  1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.
1. 35. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;Pag. 108
   alla lettera b) sopprimere le parole: e 3; e dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c)
l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-quater;
   d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido.
1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.
1. 37. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.
1. 38. Lavagno, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
* 1. 39. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
* 1. 40. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
1. 41. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.
1. 42. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Pag. 109

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.
1. 43. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto inserire le seguenti: irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.
* 1. 44. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto inserire le seguenti:, irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.
* 1. 45. Busin.

  Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate inserire le seguenti: esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.
1. 46. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,.
1. 47. Ruocco.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura Pag. 110pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»
1. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5 comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»
1. 49. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»
1. 50. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»
1. 51. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:
  «La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati».
1. 52. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. «La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impostivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.».
*1. 53. Busin.

Pag. 111

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  «7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.».
*1. 54. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.
1. 55. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».
1. 56. Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma».
1. 57. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.»
1. 58. Sottanelli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 5-sexies con il seguente:
  «5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  2. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti dei soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati Pag. 112a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».
1. 59. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».
1. 60. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-sexies dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».
1. 61. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».
*1. 62. Capezzone.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
*1. 63. Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il richiedente che.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.
1. 64. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che,.
1. 65. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.
1. 66. Lavagno, Paglia.

Pag. 113

  Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefìci di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.
1. 67. Paglia, Lavagno.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
1. 68. Capezzone.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;
   a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;.
1. 69. Sottanelli.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini.
1. 71. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di utilizzo dei vincitori collocati nelle graduatorie vigenti.

  Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente;
   a-bis) in sede di applicazione di quanto previsto dalla lettera a) e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi prevista, l'Agenzia delle entrate attinge alle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per la qualifica di funzionario, proseguendo nella selezione con i candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedete al tirocinio, fino a copertura ruoli relativi al medesimo profilo professionale. Qualora vi siano ulteriori esigenze di copertura dell'organico si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1. 72. Pagano.

Pag. 114

  Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:, a tal fine derogando eccezionalmente ad ogni altra modalità di reclutamento di personale esterno, attingendo dalle graduatorie regionali di merito del 10 maggio 2013 per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico formate con l'ultima selezione pubblica per esami, per la qualifica di funzionario, ed ultimando la stessa procedura concorsuale selezionando quei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, al fine di ricoprire i ruoli relativi al medesimo profilo professionale;.
1. 73. Paglia, Lavagno.

  Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.
*1. 74. Palmizio.

  Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.
*1. 75. Iacono.

  Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.
*1. 76. Tullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 648-bis.
(Riciclaggio e auto-riciclaggio).

  Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato Pag. 115doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.

  2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 648-ter.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

  Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.

  3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Esecuzione del sequestro).

  1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:
   a) sui mobili e sui crediti, secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
   b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con Pag. 116l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;
   c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
   e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

  4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 55.
(Sanzioni penali).

  Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.
  Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.
  Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  Chiunque, al fine di trame profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trame profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Pag. 117

  5. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 57.
(Violazioni del titolo II, capi I e II).

  La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,000 a 500.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

  7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

  6. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

Art. 57-bis.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

  L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
  I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-ter.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

  1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona Pag. 118giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-quater.
(Violazione di altri obblighi informativi).

  La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.
  La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
  Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

  7. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 42:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
    2) il comma 4 è abrogato;
   b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
   c) all'articolo 47, comma 1:
    1) alla lettera c) le parole: «archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo» sono sostituite dalle seguenti; «mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante»;
    2) alla lettera d) le parole: «e corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente corredate da»;Pag. 119
   d) all'articolo 48:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3»;
    2) il comma 2 è abrogato;
   e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-quater e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge»;
   f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: «1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 51-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
  2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

  8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Dichiarazioni tardive del contribuente).

  1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative Pag. 120previste dai presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà.
1. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 648-bis. – (Riciclaggio e auto-riciclaggio). – Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
  La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».

Pag. 121

  2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 648-ter. – (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648».
  3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 21. – (Esecuzione del sequestro). – 1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:
   a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
   b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;
   c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
   e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni».

  4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 55. – (Sanzioni penali). – 1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante.
  2. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.
  3. Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.Pag. 122
  4. Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  5. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
1. 02. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «articolo 648-bis. – Riciclaggio e autoriciclaggio). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.
  2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  3. La stessa pena prevista dai primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
  6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».
1. 03. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Pag. 123

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 57. (Violazioni del titolo II, capi I e II). – La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà».

  2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti: «Articolo 57-bis. – (Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche). L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
  I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Art. 57-ter. – (Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche). – 1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  In deroga al comma I, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.Pag. 124
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Art. 57-quater. – (Violazione di altri obblighi informativi). – La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.
  La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
  Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».

  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 42:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
    2) il comma 4 è abrogato:
   b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
   c) all'articolo 47, comma 1:
    1) alla lettera c) le parole: «archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante»;
    2) alla lettera d), le parole: «e corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente corredate da»;
   d) all'articolo 48:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3»;
    2) il comma 2 è abrogato;Pag. 125
   e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-quater 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge»;
    f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: «1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 57-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitarle da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
  2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione».

  4. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n, 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Dichiarazioni tardive del contribuente).

  1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute Pag. 126all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà».
1. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 57.
(Violazioni del titolo II, capi I e II).

  La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.
  2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

Art. 57-bis.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

  L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
  I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo Pag. 127previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-ter.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

  L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), e) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

  3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-quater.
(Violazione di altri obblighi informativi).

  1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  2. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  4. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.
  5. La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
  6. Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 42:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono Pag. 128una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
    2) il comma 4 è abrogato;
   b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
  A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
   c) all'articolo 47, comma 1:
    1) alla lettera c), le parole: «archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante»;
    2) alla lettera d) le parole: «e corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente corredate da»;
   d) all'articolo 48:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3»;
  2) il comma 2 è abrogato;
   e) il comma 1 dell'articolo 59 e sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-quater e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge»;
   f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: «1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter; 57-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.   2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione».
1. 05. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
   «648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale e stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per il contrasto all'autoriciclaggio nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
1. 010. Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Bargero, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo).

  1. All'articolo 648-bis del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.»
   b) Al comma 2 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «ovvero di attività bancaria o finanziaria».
   c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa di cui ai commi precedenti sia portata a conseguenze ulteriori».
1. 06. Paglia, Lavagno.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. – (Dichiarazioni tardive del contribuente). – 1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del Pag. 130presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n.74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui ai presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà».
1. 07. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro.».
1. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole: «depositi e conti correnti bancari» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti ed attività».
1. 09. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.