CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PROPOSTE EMENDATIVE
(Riferite all'ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base nella seduta del 27 maggio 2014)

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
   b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).
2. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.
2. 2. Binetti.

  Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
* 2. 3. Taricco.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
* 2. 4. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e sostegno sociale; inserire le seguenti: per la determinazione di requisiti e di agevolazioni connessi alle attività di cui al presente punto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano appositi provvedimenti.
2. 5. Taricco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge Pag. 2788 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.
2. 6. Taricco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 7. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 8. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sopprimere il comma 2.
2. 9. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali (inserire piani sociali di zona e PSR).
2. 10. Fiorio.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.
2. 11. Franco Bordo, Palazzotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.
2. 12. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.
2. 13. Taricco.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono in ogni caso considerate imprese agricole ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che esercitano attività agricola.
2. 14. Binetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 15. Schullian.

Pag. 279

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 16. Schullian.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.
2. 17. Schullian.

ART. 3.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. 1. Nicoletti, Cova.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Binetti.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: dagli imprenditori agricoli.
5. 1. Taricco.

ART. 6.

  Al comma 3, sopprimere le parole: alienazione e.
6. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 5, dopo le parole: progettazione integrata territoriale aggiungere le seguenti:, secondo le indicazioni dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e nel rispetto della normativa europea che disciplina i medesimi fondi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
6. 2. Fiorio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.
6. 3. Franco Bordo, Palazzotto.

Pag. 280

ART. 7.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 2. Fabrizio Di Stefano.