CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03006 Marco Di Stefano e Causi: Predisposizione dell'analisi di impatto della regolamentazione con riferimento a prossimi interventi normativi per la rimodulazione della struttura delle accise sui tabacchi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato l'attuale congiuntura del mercato dei tabacchi lavorati e le ripercussioni sulle entrate erariali, chiedono di sapere se sono state avviate le procedure di valutazione propedeutiche alla predisposizione della relazione di Analisi di Impatto della regolamentazione (A.I.R.), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2008, n. 170, recante «Disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2008, n. 257 e tenuto conto dei metodi e modelli declinati, da ultimo dalla Direttiva Stato 16 gennaio 2013 recante «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2013, n. 86.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono approfondimento della analisi in merito alla stima dell'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercato del tabacco in Italia, della prevista rimodulazione della imposte sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge di delegazione fiscale 11 marzo 2014, n. 23, anche nell'ottica di individuare gli obiettivi possibili della riforma compatibili con la struttura concorrenziale del settore prevista dalla «Direttiva 2011/64/UE, cosiddetta «Direttiva Quadro sui Sistemi di Tassazione».
  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce preliminarmente che nell'ultimo anno, oltre ai tratti salienti dell'attuale congiuntura del mercato dei tabacchi lavorati individuati dagli Onorevoli interroganti nella riduzione di gettito e nel calo dei consumi, si è palesata una inversione del trend storico di costante crescita dei prezzi dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette.
  Se nel corso del 2013, il prezzo medio ponderato delle sigarette è stato pari a euro 229 il chilogrammo (1.000 sigarette), per il corrente anno è stimabile che sarà pari a euro 226 il chilogrammo.
  Tale riduzione di prezzi, oltre che incidere negativamente sulle correlate entrate erariali, che sono commisurate in misura prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, costituisce anche elemento di criticità sotto il profilo sanitario, soprattutto nei confronti delle fasce meno abbienti della popolazione, tra le quali i giovani, attenuando uno dei principali elementi di dissuasione all'abitudine del fumo.
  Occorre ricordare che il secondo considerando della direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, che reca le disposizioni per l'armonizzazione della tassazione sui tabacchi lavorati, prevede che «la normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il Pag. 160corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute».
  La tendenza alla riduzione dei prezzi di vendita è stata resa possibile dalle decisioni giurisdizionali che, pronunciate in prosieguo di tempo a partire dal mese di aprile 2012, hanno comportato l'applicazione di un'accisa minima non sufficientemente elevata e, quindi non in grado di contrastare la tendenza al ribasso dei prezzi, che in una fase di contrazione delle vendite costituisce lo strumento utilizzato dai produttori per tentare di incrementare le rispettive quote di mercato.
  Le misure allo studio del Governo non possono che essere coerenti con il quadro delineato dalla menzionata direttiva, basato essenzialmente:
   sulla libertà di fissazione del prezzi di vendita da parte dei produttori;
   sulla legittimità di perseguire, con misure fiscali, livelli di prezzo elevati, soprattutto per preservare la salute dai rischi derivanti dall'abitudine al fumo;
   sulla necessità che dette misure non alterino la concorrenza e il funzionamento dei mercato unico.

  Dette misure, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, debbono prevedere, nel rispetto delle norme comunitarie che ne disciplinano l'armonizzazione:
   l'applicazione di un'accisa minima o un onere fiscale minimo (il quale tiene conto sia dell'accisa che dell'imposta sul valore aggiunto), in misura sufficientemente elevata tale da costituire un efficace contrasto alla riduzione dei prezzi. Entrambi gli istituti sono previsti dalla normativa comunitaria, senza che siano previsti anche particolari criteri applicativi, eccetto quello che i rispettivi importi devono essere uguali per tutte le marche di sigarette. Il conseguente onere di accisa dovrebbe essere più elevato rispetto all'importo di fatto attualmente applicato a titolo di accisa minima, pari a euro 125,78 per 1.000 sigarette (1 chilogrammo convenzionale);
   l'aumento della componente proporzionale dell'accisa, la quale incide sui prezzi di vendita relativamente più elevati, che non sono incisi dalla misura di cui all'alinea precedente;
   un eventuale e contenuto aumento della componente specifica della tassazione, che anch'essa non si applicherebbe ai prezzi incisi dall'accisa minima o dall'onere fiscale minimo, al fine di attenuare il grado di proporzionalità del sistema il quale presenta degli indubbi vantaggi erariali in fase di crescita dei prezzi, ma anche effetti negativi amplificati in caso di riduzione.

  Il livello delle singole misure sarà stabilito anche all'esito della valutazione del confronto intrattenuto da tempo con i principali operatori del settore.
  Poiché le opzioni rappresentate dai singoli operatori sono influenzate anche dalle rispettive posizioni sul mercato delle sigarette e quindi, per diversi aspetti, divergenti pur se tutte finalizzate alla tutela della concorrenza, del libero mercato e dell'attività di impresa, sarà cura del Governo pervenire ad una valutazione di sintesi, che tenga in primaria considerazione la tutela degli interessi pubblici e l'assoluto rispetto dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie.

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ALLEGATO 2

5-03007 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese start-up.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita il Governo a fornire opportuni chiarimenti in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali, introdotte, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di «imprese start-up innovative».
  In particolare, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se il versamento effettuato nell'ottobre 2013 dai soci in conto capitale, che affluisce in apposita riserva del patrimonio netto di una start up, possa essere considerato tra le operazioni d'investimento che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce – in favore dei soggetti che investono «nel capitale sociale di una o più start-up innovative» – un'agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni.
  Ai sensi del comma 8 del citato articolo 29 del decreto-legge 179 del 2012, è stato emanato il decreto interministeriale 30 giugno 2014 con cui sono definite le modalità di attuazione delle predette agevolazioni.
  In particolare, l'articolo 3 di detto decreto prevede che le agevolazioni si applicano «ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative».
  In merito alla nozione di investimento agevolato, con la recente circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle entrate, è stato precisato che «per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa» e che «non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo».
  Devono, dunque, considerarsi «agevolati» i conferimenti in denaro, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, a fronte dei quali la start-up innovativa rileva un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
  In merito al momento di effettuazione dell'investimento, l'articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, prevede che l'investimento si considera effettuato – ai fini dell'agevolazione in esame – nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale della start-up innovativa, ovvero, se successiva, alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione Pag. 162da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata.
  Alla luce di quanto sin qui esposto, con riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, giova precisare che – al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell'agevolazione sulle somme conferite nell'ottobre 2013 – la start-up innovativa deve procedere ad aumentare il capitale sociale e/o la riserva sovrapprezzo mediante imputazione delle somme iscritte in altre riserve di patrimonio netto.
  Anche in tal caso, conformemente al disposto del richiamato articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente rileva nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento del capitale sociale della start-up innovativa.