CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1589 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1589 Governo – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno – quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
   rilevato che:
    l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;
    l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che:
    gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;
    l'articolo 11 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);
    la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 11 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.