CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria» (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;
   ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno particolarmente sofferto negli anni scorsi a causa della riduzione della complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;
   sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;
   manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;
   sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;
   preso atto che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti, e che, per la parte connessa all'evento EXPO, è Pag. 306destinato alla promozione dei prodotti agroalimentare di qualità e alle iniziative tematiche che qualificano l'evento, relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis:
    si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto;
    nella stessa direzione, si valuti la possibilità di considerare produttiva di reddito di impresa l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, utilizzando se del caso le relative maggiori entrate per alleggerire l'aggravio fiscale per l'IMU sui terreni agricoli delle aree montane e collinari di cui all'articolo 22, comma 2;
    si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche «in corsa» delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;
   in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni «condotti», sulla base di atti soggetti a registrazione, dagli agricoltori professionali e non solo quelli «posseduti», per non penalizzare ingiustamente la destinazione di terreni in affitto per fini produttivi;
   con riferimento all'articolo 8, comma 8, lettera a), che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, si preveda, al fine di tutelare i servizi in essere a beneficio della filiera agroalimentare e del servizio sociale svolto dalla ristorazione scolastica e sanitaria, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a proporre al fornitore dei relativi beni e servizi una rinegoziazione dei contratti.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2433, di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014;
   premesso che:
    l'articolo 16, commi 7, 8 e 9, dispone «Interventi in agricoltura», prevedendo entrate al bilancio dello Stato a carico dell'ISA (comma 8) e del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 9) già di competenza dell’ex Agensud e rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura;
    in particolare, l'incremento, per un importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento EXPO Milano 2015, e alla partecipazione all'evento medesimo, si somma ai 10 milioni di euro già previsti per il biennio 2014/2015 ed appare pertanto eccessivo, tanto più che nell'anno in corso l'evento non è ancora in atto e non si ravvede la necessità di autorizzare ulteriori spese di «partecipazione»;
    l'articolo 22, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento, mentre secondo la legislazione previgente tali operazioni si consideravano attività connesse e produttive di reddito agrario;
    il comma 1-bis dell'articolo 22 – introdotto dal Senato – esclude, limitatamente all'anno 2014, dalle disposizioni del comma 1 gli impianti per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;
    la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali non dovrebbe essere penalizzata, specie nella misura in cui tale energia è necessaria al fabbisogno della stessa azienda; allo stesso tempo, però, è necessario riconsiderare qualsiasi Pag. 308agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole al fine di salvaguardare le suddette aree da utilizzi che nulla hanno a che fare con la produzione primaria;
    sempre l'articolo 22, al comma 2, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro. Tale revisione sarà operata sulla base delle rilevazioni ISTAT dell'altitudine dei comuni italiani, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;
    lo stesso comma 2 esenta comunque dal pagamento dell'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina;
    l'attività agricola, specie quella collinare e di montagna, proprio per le sue caratteristiche, peculiarità, nonché rischi costanti, non può essere penalizzata dall'imposizione di una tassa, come quella dell'IMU, che potrebbe definitivamente compromettere alcune particolari realtà nazionali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 16, il comma 7 sia soppresso;
   all'articolo 22, commi 1 e 1-bis, sia specificata l'esclusione dalle previste agevolazioni fiscali, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, che devono invece considerarsi produttive di reddito di impresa;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di mettere a regime l'agevolazione prevista, limitatamente all'anno in corso, dall'articolo 22, comma 1-bis, e riferita alla produzione e cessione, entro determinati limiti, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, ad esclusione di quella prodotta da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
   si valuti l'opportunità di mantenere, per i terreni agricoli ricadenti in zone di montagna o collinari, coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l'attuale regime di applicazione dell'IMU, modulato in base all'effettivo reddito agrario.

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ALLEGATO 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria» (C. 2433 Governo, approvato dal Senato),
   considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;
   ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno particolarmente sofferto negli anni scorsi a causa della riduzione della complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;
   sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;
   manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;
   sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;
   preso atto che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti, e che, per la parte connessa all'evento EXPO, è destinato alla promozione dei prodotti agroalimentare di qualità e alle iniziative Pag. 310tematiche che qualificano l'evento, relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis:
   si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto;
   nella stessa direzione, si valuti la possibilità di considerare per il futuro produttiva di reddito di impresa l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole oltre i 200 Kw, utilizzando se del caso le relative maggiori entrate per alleggerire l'aggravio fiscale per l'IMU sui terreni agricoli delle aree montane e collinari di cui all'articolo 22, comma 2;
   si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche «in corsa» delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;
   in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni «condotti», sulla base di atti soggetti a registrazione, dagli agricoltori professionali e non solo quelli «posseduti», per non penalizzare ingiustamente la destinazione di terreni in affitto per fini produttivi;
   con riferimento all'articolo 8, comma 8, lettera a), che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, si preveda, al fine di tutelare i servizi in essere a beneficio della filiera agroalimentare e del servizio sociale svolto dalla ristorazione scolastica e sanitaria, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a proporre al fornitore dei relativi beni e servizi una rinegoziazione dei contratti.