CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
   preso atto della rilevanza dell'atto in esame, considerato strategico nell'ottica della riduzione del consumo di energia primaria e del conseguente miglioramento della sicurezza del sistema di approvvigionamento energetico dell'Unione europea, della diminuzione di importazione di combustibili fossili e di riduzione, attraverso un uso oculato delle risorse, delle emissione di gas climalteranti;
   considerato che la direttiva 2012/27/UE ha aggiornato il quadro normativo sull'efficienza energetica stabilendo uno schema comune di promozione del risparmio energetico all'interno dell'Unione Europea;
   sottolineata l'esigenza di una forte linea comune fra le politiche energetiche ed ambientali che tenga presente un approccio il più possibile integrato e coordinato a livello nazionale fra i ministeri interessati;
   giudicato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento in oggetto che assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, orientando il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti dal punto di vista energetico;
   ricordato quanto già previsto nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici con il recepimento della direttiva 2010/31/UE, effettuato col decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013 il cosiddetto «ecobonus», e la pressante richiesta per la stabilizzazione degli incentivi per tale riqualificazione nel quadro della definizione ultima di incentivi selettivi di carattere strutturale da effettuare come previsto all'articolo 15 della legge indicata;
   valutata l'assoluta necessità, al fine di mantenere gli impegni energetici e ambientali, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche e fiscali capaci di implementare in maniera significativa il livello degli investimenti pubblici e privati nella qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato;
   evidenziata, però, negativamente la potenziale situazione di frammentazione e dispersione di competenze nell'azione fondamentale di ristrutturazione del patrimonio di edilizia pubblica, sia esso residenziale o adibito a fini strumentali (scuole, caserme, ospedali), che invece richiederebbe un forte coordinamento nelle politiche di intervento al fine di massimizzare i risultati attesi;
   osservata positivamente la previsione di definizione di requisiti minimi di efficienza energetica a cui la pubblica amministrazione centrale deve attenersi per gli acquisti di prodotti e servizi in occasione Pag. 275di procedure di gara in modo da favorire anche una sempre maggiore diffusione di tali caratteristiche sui prodotti e sui servizi offerti nel libero mercato;
   giudicata positivamente l'introduzione della norme in materia di diagnosi energetica e di gestione energetica dirette a stimolare comportamenti sempre più virtuosi da parte del sistema produttivo e manifatturiero, sistema che ha nell'energia un volano cruciale di competitività e per il quale permane la necessità di un rinnovato sforzo per il contenimento dei costi;
   considerata positivamente l'istituzione di un «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»;
   visto l'esito di un cospicuo approfondimento svolto attraverso l'audizione, in congiunta con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dei principali soggetti coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo in oggetto (Enea, Associazioni ambientaliste, GSE, Associazioni dei consumatori, AIRU, Consip, Fire, Coordinamento FREE, Acquirente Unico, RSE, AEEGSI, Federutility, R.ETE Imprese Italia, Federazione nazionale delle ESCo, Assoelettrica, Confindustria, ANCE);
   ritenuto che l'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione costituiscano un passaggio essenziale per le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento di politiche ambientali in un'ottica di crescita e sviluppo sostenibile,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. si proceda al rafforzamento del coordinamento operativo in capo a MiSE, di concerto con MATTM, e delle misure economiche per i numerosi interventi di riqualificazione previsti sul patrimonio edilizio della pubblica amministrazione centrale (esempio caserme, edifici strategici, eccetera) per l'efficientamento energetico anche mediante un'apposita riorganizzazione delle misure già in essere;
   2. siano individuate, per quanto possa essere necessario, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti da effettuare per la messa in efficienza dal punto di visita energetico del patrimonio edilizio della PA centrale anche avvalendosi delle risorse dei bilanci dei Ministeri interessati;
   3. siano individuati fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica indicatori rappresentativi della valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso
   4. si adottino, in accordo con le regioni, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di un quadro di regole semplici per la certificazione energetica degli edifici, da quelle concernenti la valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti per la competenza professionale e l'indipendenza dei certificatori, al sistema dei controlli e delle sanzioni;
   5. il Governo, in relazione all'articolo 7, intervenga con la predisposizione di opportune linee guida per definire la migliore metodologia operativa da adottare al fine di rafforzare l'efficacia dei titoli di efficienza energetica, di prevenire comportamenti speculativi e di produrre maggiori opportunità su quel mercato; valuti altresì in questo percorso la possibilità di intervenire su diversi parametri quali ad esempio la soglia dimensionale di accesso al titolo e gli effetti di risparmio anche «indiretti» prodotti negli interventi;
   6. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «UNI 11339» sopprimere le parole: «o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3»;
   7. all'articolo 9, comma 1, alinea, risultano troppo discrezionali i concetti di «tecnicamente possibile» e «economicamente ragionevole e proporzionato» per l'assolvimento degli obblighi che gravano Pag. 276potenzialmente anche su soggetti privati; si proceda quindi in maniera tale che, quanto meno nella norma attuativa, si limiti la discrezionalità di valutazione; si valuti inoltre la congruità dei tempi previsti per tali obbligazioni e, comunque, se il termine temporale indicato sia appropriato per dare modo di definire eventuali norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;
   8. all'articolo 9, comma 3, lettera b), per quanto disposto in relazione all'affidamento all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico del trattamento dati attraverso strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore, si verifichi la corretta integrazione, e nel caso si espliciti, con quanto già realizzato o in corso di realizzazione al fine di ridurre duplicazioni, costi addizionali e non necessarie complicazioni burocratiche per i clienti e si esplichino con chiarezza i requisiti del soggetto indipendente;
   9. più in generale si verifichi e si intervenga, affinché tutte le numerose iniziative tese alla raccolta, gestione e trattamento di dati energetici, anche al fine di creare opportune basi informative, siano ben coordinate nell'azione e nei soggetti operativi incaricati, onde evitare oneri burocratici e costi per i consumatori e le aziende e gravami per il bilancio pubblico;
   10. all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: «predispone le specifiche», sia inserita la seguente: «abilitanti»
   11. sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera a), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità;
   12. l'autolettura, di cui al numero 3) della lettera a) del comma 6 dell'articolo 9, esclusivamente per la soddisfazione dell'obbligo di cui al numero 2) della medesima lettera a), dovrebbe essere ammessa solamente in caso di contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica, mantenendo l'obbligo in capo esclusivamente ai distributori e alle società di vendita negli altri casi;
   13. all'articolo 10, comma 5, si proceda ad una modifica della formulazione atta a renderla più aderente al testo della direttiva, considerando il fatto che il teleriscaldamento e teleraffrescamento sono un mezzo attraverso il quale è possibile sfruttare al meglio una pluralità di fonti attualmente disponibili, che non riguardano, quindi, la sola cogenerazione ad alto rendimento come indicato;
   14. all'articolo 10, comma 14, chiarisca il Governo le effettive modalità del sostegno pubblico alla cogenerazione, ovvero se esso vada considerato in presenza di cogenerazione ad alto rendimento o anche in presenza del calore di recupero di scarto effettivamente utilizzato, ricordando che il decreto ministeriale 5 settembre 2011 prescrive le caratteristiche di alto rendimento come requisito per accedere ai regimi di sostegno e le modalità di raccordo con il decreto legislativo n. 20 del 2007;
   15. le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 11 assegnano all'Autorità compiti di ampia portata tali da riconfigurare in maniera significativa ampie parti del sistema energetico nazionale; le indicazioni fornite per l'espletamento di tali interventi paiono non essere sufficientemente definite ma possedere ampi margini di discrezionalità ed occorrerebbe un ulteriore dettaglio. Si consideri l'indicazione di specifici atti di indirizzo per quanto riguarda il disposto delle lettere c), d), e), f). Pare opportuno, in ogni caso, un momento parlamentare di confronto sullo schema finale;
   16. all'articolo 11 sia modificato il comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovranno, in ogni Pag. 277caso, essere garantiti, da un lato la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti a fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza energetica e di risparmio energetico;
   17. all'articolo 12, comma 1, si verifichi che i requisiti richiesti al soggetto certificato siano predisposti in modo che i soggetti nazionali non siano penalizzati rispetto ai concorrenti europei, sulla base di un principio di reciprocità;
   18. all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente;
   19. all'articolo 14 si preveda che, al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, per i soli anni 2015 e 2016, ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno in scadenza entro il 2014 sia prorogata la durata degli incentivi (certificati bianchi) nei loro effetti, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché gli stessi progetti sostengano nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima sopra indicata e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale, concretamente avviati entro il 2015; contributo a produzione di nuova efficienza energetica in impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione;
   20. all'articolo 15 si preveda espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario alle nuove realizzazioni con particolare attenzione ai soggetti che hanno già avviato negli anni recenti investimenti per lo sviluppo di reti e di impianti di teleriscaldamento per pubblico servizio;
   21. il Governo proceda a una revisione del testo dei commi 16 e 17 dell'articolo 10 al fine di pervenire ad una formulazione tesa a rendere esplicita la volontà di non ostacolare lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e favorire la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento in previsione dell'intervento di regolamentazione affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
   22. si proceda, nell'ambito del presente decreto per quanto di competenza, ad una semplificazione e chiarimento relativamente alle disposizioni concernenti l'evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione e dei relativi scarichi a parete;

  e le seguenti osservazioni:
   a) nel caso di acquisto e locazione di immobili da parte della pubblica amministrazione è opportuno che venga chiarito come il livello minimo di prestazioni energetiche debba corrispondere a quello applicabile per i nuovi edifici;
   b) in collaborazione con le autonomie locali si verifichi la possibilità di estendere gli interventi di messa in efficienza energetica anche al patrimonio edilizio di quegli enti fissando, in caso positivo, obiettivi condivisi;
   c) si valuti all'articolo 2, comma 2, l'opportunità di indicare alle lettere cc) e ff) delle definizioni i soggetti (esempio CTI e Fire) che non hanno un totale controllo pubblico;Pag. 278
   d) all'articolo 2, comma 2, lettera ll), sebbene la definizione di «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti» sia ripresa esattamente dalla direttiva 2012/27/EU, appare tuttavia ragionevole fare riferimento anche all'efficienza della rete di distribuzione;
   e) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, perché non si comprendono le ragioni per quali la pubblica amministrazione debba acquistare un immobile per rivenderlo senza avvalersene;
   f) si valuti l'opportunità di esplicitare, all'articolo 7, l'obiettivo dell’ 1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali come richiesto dalla direttiva 2012/27/UE;
   g) si valuti l'opportunità di porre un limite nell'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati all'assolvimento dell'obbligo indicato al comma 1 dell'articolo 7 così come previsto al comma 4 del medesimo articolo;
   h) appare opportuno sostituire il comma 4 dell'articolo 9 con il seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che sin dal momento dell'installazione dei contatori i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati»;
   i) l'articolo 10, comma 10, prevede l'estensione dell'applicazione dell'analisi costi-benefici anche agli impianti ricadenti nell'ambito d'applicazione della direttiva 2010/75/UE; appare più opportuno rinviare al decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva;
   j) si consideri l'opportunità, all'articolo 10, comma 16, lettera e), di eliminare l'inciso «imposto dai comuni», in quanto non risulta di spettanza dei comuni l'obbligo di allacciamento, bensì delle regioni, in linea col decreto 15 marzo 2012, (cosiddetto burden sharing);
   k) essendo l'esperto in gestione di energia ai sensi della norma UNI/CEI 11339 una figura professionale di alto profilo con ampie competenze sulle svariate tematiche attinenti all'efficienza energetica, ai fini dell'esecuzione delle diagnosi energetiche nelle PMI, il ricorso ad una simile figura sarebbe ingiustificato nel momento in cui fosse presente sul mercato dei servizi energetici la figura di auditor con competenze focalizzate a tale scopo. Si ritiene di conseguenza opportuno mantenere la distinzione fra le due figure professionali;
   l) in sede di prima applicazione per il PAEE 2014 che contiene una proposta di interventi di medio-lungo termine sull'edilizia, ove tale previsione fosse confermata si valuti l'opportunità di rimodulare la procedura di approvazione allo scopo di evitare non necessari e perniciosi ritardi;
   m) al fine di ottenere un servizio fruibile, chiaro e trasparente, appare opportuno che sia introdotto un nuovo punto (lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 per garantire la possibilità di trasferire la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore da un operatore ad un altro, anche mediante la definizione, a cura della AEEGSI, di un protocollo aperto e accessibile a tutti per la gestione dei dati di lettura dei consumi;
   n) si valuti la revisione del meccanismo di erogazione dei contributi per la PA previsti nel decreto legislativo in titolo secondo uno schema sostitutivo dell'attuale meccanismo per tranches con una modalità di acconto all'ordine e pagamenti per stati di avanzamenti e saldo finale;
   o) si approfondisca la congruità degli stanziamenti in favore di Enea per le attività previste al presente decreto, che appaiono insufficienti;
   p) si valorizzi l'esperienza dei bandi Consip per la fornitura di beni e servizi funzionali alla relazione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente decreto da parte di soggetti privati.