CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Sostegno ai lavoratori dipendenti e pensionati incapienti e ai disoccupati e istituzione del Fondo per l'equità).

  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti incapienti dal punto di vista fiscale, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a partire dal 1o maggio 2014 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2014.
  4. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità, di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS a copertura delle spese di cui ai commi da 1 a 3.
  5. È istituita, a partire dai periodo d'imposta 2014, un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  6. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;Pag. 27
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
01. 01. Di Salvo, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

  1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis,) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
    1) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
    2) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione Spettante ai sensi dei comma i, è riconosciuta un’ ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione dici reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro.».

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Gli importi di cui alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, del presente articolo sono rideterminati, per il solo periodo d'imposta 2014, nella seguente misura:
   a) qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
    1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di in porto inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 640 euro.

  4. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, i sostituti d'imposta di cui agli Pag. 28articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma 1 eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 4 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione dei fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i
maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 21.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
  8. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dal l'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
   d) il comma 5 è sostituito dai seguente:
  «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2»;
   e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle Pag. 29imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai l'apporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 28-ter, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:
  «28-quater. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
  28-quinquies. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
  28-sexies. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
  28-septies. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
  28-octies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-septies è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
  28-novies. Le disposizioni di cui ai comuni da 28 a 28-octies del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.»;
   b) dopo il comma 32 dell'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:
  «
32-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
  32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice Pag. 30dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
  32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 32-ter, del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.
  32-quinquies. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
  32-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai comuni 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2014.
  32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
  32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del la presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi.».

  11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, Pag. 31esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:
  «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-bis nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
  362-quater. Le disposizioni dei commi 362-bis e 362-ter, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.
  362-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-bis a 362-quater l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis.».

  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;Pag. 32
   b) articolo 90, comma I del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in va transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse e le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.”»;Pag. 33
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del già generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 11. Migliore, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 8 e da 10 a 15)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).

  1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, b), c), e-bis), d, h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24,000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, la stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta Pag. 34un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro.

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Le disposizioni 1, lettere 1-bis e 2-bis, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile, A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, poi la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 6 convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 la lettera a) è soppressa.
  8. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fiuti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione;Pag. 35
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2»;
   e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 28-ter, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:
  «28-quater. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
  28-quinquies. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
  28-sexies. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore Socio notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.   28-septies. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
  28-octies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-septies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
  28-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 28-octies del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente». Pag. 36
   h) dopo il comma 32 dell'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:
  «32-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
  32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
  32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 32-ter del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta competente a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.
  32-quinquies. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
  32-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2014.
  32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater, del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nei la Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003, i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
  32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi».

  11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Pag. 37Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguano a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

  15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:
  «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-bis nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, mi. 640, e successive modificazioni, con I medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.Pag. 38
  362-quater. Le disposizioni dei commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nei mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.
  362-quinquies. Nel more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-bis a 362-quater l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati miei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis».

  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   c) articolo 37 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) ultimo periodo;
   d) articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0.7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo, sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»:
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse e le parole «ad imposta in Pag. 39misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento:
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento:
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento:
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
1. 12. Di Salvo, Lavagno, Migliore, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 8 e da 10 a 15)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

  1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale dei cuneo fiscale da attuare con a legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più tigli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre Pag. 40alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.
  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro.»

  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 1-bis e 2-bis, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dai precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa.
  8. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, Pag. 41anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate amiche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2»;
   e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte Sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
  10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 28-ter, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:
  «28-quater. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
  28-quinquies. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
  28-sexies. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
  28-septies. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
  28-octies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-septies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se Pag. 42gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
  28-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 28-octies del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».
   b) dopo il comma 32 dell'articolo 37, è aggiunto i seguenti:
  «32-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
  32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
  32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 32-ter del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.
  32-quinquies. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
  32-septies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2014.
  32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sui mercato a decorrere dal 1o gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita La deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti Pag. 43alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
  32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi».

  11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di Variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli clementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

  15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:
  «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633, e successive Pag. 44modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  362-ter. Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-bis nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
  362-quater. Le disposizioni dei commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.
  362-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-bis a 362-quater l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dici soggetti indicati al comma 362-bis».

  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti:  Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione,» e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da Società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì Pag. 45esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione».
   d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.
  22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 13. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla, Di Salvo.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 8 e da 10 a 15)

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, mediante il quale saranno adottati prioritariamente interventi di riduzione del carico fiscale a carico delle famiglie, in particolare le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, Pag. 46comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
   1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) a 640 euro, se il reddito complessivo e superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) a 640 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 31.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno due figli a carico;
   4) a 649 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 50.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno tre figli a carico.

  1-ter. Ai soggetti di cui ai numeri 3 e 4, che rientrino anche nelle condizioni per fruire del credito parziale previsto dal precedente n. 2), il credito viene concesso nella misura intera, pari a 640 euro, in luogo di quella parziale.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni;
   2) dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».);
   all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con le seguenti:, 765 milioni per l'anno 2015 e 750 milioni per gli anni dal 2016 al 2017.
1. 7. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile limitatamente
al numero 2 della parte consequenziale)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali almeno un genitore sia di nazionalità italiana o comunitaria.
1. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali i genitori siano entrambe residenti in Italia da almeno dieci anni.
1. 5. Guidesi, Busin, Prataviera.

Pag. 47

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: una complessiva revisione del prelievo inserire le seguenti:, con l'esclusione del ricorso alla fiscalizzazione degli oneri sociali,.
1. 9. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Qualora l'imposta lorda determinata e le parole: sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1,.

  Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazione, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del Pag. 48compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quater. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
1. 1. Ruocco.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole:, con esclusione di quelli nel comma 2, lettera a),.

  Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
1. 19. Lavagno, Paglia, Marcon.

  Al comma 1, al capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le seguenti parole: d), h-bis).
1. 18. Marcon, Lavagno, Melilla, Paglia.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole, ovunque ricorrano: se il reddito complessivo, aggiungere le seguenti:, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,.
1. 10. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dell'intervento normativo per l'anno 2015 di cui al primo periodo dell'articolo precedente, si considerano, tra i criteri per la determinazione del credito a favore dei percettori di lavoro dipendente altresì gli eventuali trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.
1. 6. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità, La stessa è riconosciuta, dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, al netto di qualsiasi aumento contrattuale futuro definito negli accordi di qualsiasi livello tra le parti sociali.
1. 17. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
1. 15. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

Pag. 49

  Al comma 2, sostituire le parole: al periodo di lavoro, con le seguenti: alle ore lavorate.
1. 3. Busin.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'anno aggiungere le seguenti: ed è riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.
1. 16. Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
1. 2. Barbanti.

  Sopprimere i commi da 5 a 10.
1. 8. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: obbligatorie interessati aggiungere le seguenti:, incluse le casse o gli enti di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelle di cui al decreto legislativo n. 59 del 1994,.
1. 14. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Reddito di cittadinanza).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituito il reddito di cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della costituzione.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.
  5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
   a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
   b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
   c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;Pag. 50
   d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
   e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
   f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. 1 coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
   g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
   h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
   i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
   j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

  6. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.
  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato 1 della presente legge.
  8. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente Pag. 51articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
  10. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
  11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
  12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
  13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  14. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
   b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
   c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in Paesi esteri.

  15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
  17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, Pag. 52controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
   a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;
   b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;
   c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;
   d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
   e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
   f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
   g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;
   h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;
   i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

  18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro Pag. 53del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.
  19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza nuovi rapporti per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
  20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'INPS, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
  21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
  22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge n. 183 del 2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.
  23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22;

  24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.Pag. 54
  25. II soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
   a) Copia dell'Isee;
   b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

  26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
  28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
  29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14 , 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.
  30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
  31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.
  32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
  33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
  34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
  35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
  36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
  37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
  38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini Pag. 55dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
  39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
  40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:
  «1-bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di “incubatori certificati” di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

  41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.
  43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
  44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 o degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10o degli iscritti che conseguono il titolo.
  46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento Pag. 56o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
   f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
   g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
   h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

  47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
   c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;
   d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

  48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;
   b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
   c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

  49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in Pag. 57alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).
  52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431, maggiorata del 20 per cento.
  54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
  55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
   a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
   b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
   c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
   f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

  56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
  57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
  58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.
  59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.
  60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici Pag. 58postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
  61. Ferma restando la competenza della sede INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
  62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
  66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
  67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
  69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.Pag. 59
  74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.
  75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
  77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
  78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.
  79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.
  80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

  80-bis. L'erogazione della somma di sui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

  81. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
  82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente lodo.
  83. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai Pag. 60giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
  85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.
  86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.
  87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui finzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
  88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale Pag. 61e tenuto conto alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro, 45 per cento».

  89. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  92. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 89 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  96. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.
  97. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Rilancio dell'economia attraverso l'istituzione del reddito di cittadinanza»;
   b) l'articolo 5 è soppresso;
   c) all'articolo 8 sostituire il comma 11 con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri Pag. 62interessati sono rideterminate In maniera tale da assicurare una riduzione in termini di Indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
   d) All'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero»;
   e) All'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
   f) All'articolo 16, sopprimere i commi 7;
   g) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di entro»;
   h) all'articolo 20, al comma 1, sostituire in fine le parole: «2,5 per cento» e la parola: «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e: «8 per cento»;
   i) all'articolo 50, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnata una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza.

Componenti nucleo Soglia di povertà
  familiare del nucleo familiare
per l'anno 2013 
    1 600    
    2 1.000    
    3 1.330    
    4 1.630    
    5 1.900    
    6 2.160    
    7 2.400    

Allegato 2

  Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.

Caso 1.
  Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc, ...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
   Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale;
   Rcx=Sp/Ni;
   Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci=Rcx-Ri.

Pag. 63

  Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
   Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
   Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale;
   Rcx=Sp/Ni;
   Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Es= Rs-Rcx;
   Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, e del nucleo familiare;
   Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));

  Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
  In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
1. 01. Pesco, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Caso, Cariello, Barbanti, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.
(Inammissibile)

Pag. 64

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
   (Disposizioni in materia di IRAP)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
   b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
   (Aumento del Prelievo erariale Unico)

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.»
2. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
   (Disposizioni in materia di IRAP)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
   (Aumento del Prelievo erariale Unico)

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «l. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».
2. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento Pag. 65(CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.
  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, Pag. 66sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 7. Barbanti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle Pag. 67finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 8. Barbanti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 50 per cento» con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori umani ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.Pag. 68
  461-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  461-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  461-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 5. Cancelleri.

  Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quater. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 4. Cancelleri.

  Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;
   b) sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.
2. 3. Cancelleri.

Pag. 69

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3 per cento.

  1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con la rimodulazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), fino al raggiungimento del minor gettito generato dalla riduzione dell'aliquota di cui alla lettera a).
2. 9. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,20 per cento.

  1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con un aumento della aliquota di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), in modo da assicurare un gettito annuo non inferiore alla riduzione di cui alla disposizione in esame.
2. 10. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del 1,70 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 4,20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 11. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere daranno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;Pag. 70
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.   161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
   161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati».

  10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
2. 6. Cancelleri.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) Persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».

  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  4-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 4-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità Pag. 71del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 4-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
2. 12. Fantinati, Castelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, si applica il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014.
  4-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-bis di cui al presente articolo affluiscono integralmente ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla riduzione, sino all'abbattimento definitivo, della componente dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che incide sulle imposte pagate direttamente dal lavoratore, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del suddetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 13. Boccadutri, Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia fiscale).

  Agli interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché conseguenti a possibili o necessarie opere di demolizione, sono applicabili le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.
2. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 72

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento.
  Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
3. 4. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» sono soppresse.
3. 19. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.
  1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.
*3. 17. Quintarelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.
  1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.
*3. 18. Palmieri, Galgano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui 1 all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo testo unico, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 28 per cento.

Pag. 73

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere seguente:
  12-bis. Al comma 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «275 milioni» dalle seguenti: «500 milioni» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, una quota non inferiore a 100 milioni di euro della spesa autorizzata dal presente comma è destinata alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto ministeriale 20 marzo 2013, n. 173».
3. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 1 non si applica aggiungere le seguenti: sugli interessi e ogni altro provento derivante da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché.

  Conseguentemente al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: da conti correnti e depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati, nonché;

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art.3-bis.
(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.
3. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa, Pisano, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis). Le obbligazioni emesse da imprese e società private:.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui all'articolo 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.
(Imposta sui grandi patrimoni).

  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
  161-quater. L'imposta di cui al all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;Pag. 74
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

  161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.
  161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  161-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

  10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
3. 3. Barbanti.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito del decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.

Pag. 75

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere di cui alla lettera c-bis) del comma 2 provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 6. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 7. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza libero-professionali.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
3. 8. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: conti correnti fino a: nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Alla lettera f-quater) dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse.
3. 20. Marcon, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 7 lettera b), dopo le parole: da conti correnti aggiungere le seguenti:, dai finanziamenti dei soci di cui all'articolo 13 Pag. 76del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
3. 16. Fassina.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Alle ritenute ed alle imposte sostitutive come rideterminate ai sensi del presente articolo si applica una franchigia pari a 100 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
3. 21. Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  «18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1° dicembre 2014. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2013.
  18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 18-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
  18-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
  18-quinquies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 18-bis a 18-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2014 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 marzo 2015 ed il 16 giugno 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».
3. 11. Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, Pag. 77convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «16 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014»;
   
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014».
3. 9. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «16 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2014».
3. 10. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 novembre 2014. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
3. 12. Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. I contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitativa oggetto di interventi, di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 rate e in 3 rate annuali di pari importo. Tale agevolazione spetta solo ai proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa in oggetto.»
3. 13. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al quinto comma dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento».
3. 14. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.
(Inammissibile)

Pag. 78

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «16-ter. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 70 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente restate a carico del contribuente, per acquisto di testi scolastici ufficialmente adottati nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzati dai familiari a carico entro il secondo grado.»
3. 15. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga in materia di pagamenti)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

  Conseguentemente, nella rubrica del Capo II del titolo I sopprimere la parola: fiscali.
3. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aumento del prelievo erariale a carico dei concessionari dei giochi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.»
3. 02. Nicchi, Piazzoni, Paglia, Melilla, Marcon, Lavagno.

Pag. 79

ART. 4.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 41 comma 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «conti correnti bancari costituiti all'estero» inserire le seguenti parole: “e per investimenti ed attività estere”. Agli oneri derivanti pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».
4. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «conti correnti bancari costituiti all'estero» inserire le seguenti parole: “e per investimenti ed attività estere”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla “Tabella A” della legge 21 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».
4. 31. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, sostituire le parole: “10.000 euro” con le seguenti: “20.000 euro”».
4. 30. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.

  Al comma 6-ter, le parole: Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento con le parole: Entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, il procedimento di alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. Il procedimento di alienazione deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 50 milioni di Euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.
4. 25. Di Gioia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 677 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano finanziate, con le seguenti: esclusivamente per finanziare, e dopo le parole: detrazioni d'imposta o altre misure inserire le seguenti: interamente finanziate dalle relative maggiori entrate;
   b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al periodo precedente al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite al le singole tipologie di detrazione, Pag. 80i dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.
4. 39. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  «10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, al comma 1, lettera a-bis), capoverso a), al primo periodo, sopprimere dalle parole: “ad eccezione” fino alla fine del periodo».
4. 5.  Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  «11-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “si considera” sono sostituite dalle parole: “può essere”.
  11-ter. I soggetti che non hanno effettuato la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui al comma 140 e seguiti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro i termini previsti dal comma 141, possono eseguirla, con le medesime modalità, nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. In tale ipotesi i termini di versamento delle imposte sostitutive di cui al precedente comma sono stabiliti con riferimento al periodo di imposta al quale la rivalutazione è eseguita».
4. 6.  Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia,» aggiungere le seguenti: «e a favore delle Fondazioni sanitarie assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».
4. 7.  Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia,» aggiungere le seguenti: «e a favore delle Fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio».
4. 8.  Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 12, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 28 per cento.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-bis. Una quota del gettito dell'imposta di cui al comma 12 pari a due punti percentuali della stessa è riservata esclusivamente alla riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
4. 9.  Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, Pag. 81convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le parole: “per un importo non superiore al 6 per cento del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari all'1 per cento del capitale”».
4. 4. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo inserire, in fine, le parole:, ad eccezione che per le quote detenute dagli enti di diritto pubblico per la previdenza e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al precedente comma 143.

  Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 520 milioni di euro.
4. 41.  Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo inserire, in fine, le parole:, ad eccezione che per le quote detenute dagli enti previdenziali ed assicurativi per le quali si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143.
4. 42. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  «12-bis. I commi 586, 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono soppressi».
4. 40. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  «12-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “al terzo comma del paragrafo 2”, sono sostituite dalle seguenti: “al terzo capoverso del comma 2”».
4. 36. Losacco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-bis. Al comma 565, al primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: “nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti”, sono soppresse».
4. 35. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Al comma 12-bis, capoverso 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, dopo le parole: totale o di controllo inserire le seguenti:, ad eccezione degli enti locali che gestiscono direttamente i servizi di cui al successivo quarto periodo,;
   b) al quarto periodo, capoverso sostituire le parole: Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, con le seguenti: Gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, Pag. 82dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.
4. 37. Paglia, Nicchi, Marcon, Piazzoni, Lavagno, Melilla.

  Sopprimere il comma 12-ter.
4. 38. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-ter.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
   L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta».
4. 29. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 12-quater, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2014.
4. 12. Busin, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 12-quater, sostituire le parole da:, in deroga al settimo fino a: alla data del 18 settembre 2014 con le seguenti:, il versamento della TASI è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
4. 13. Busin, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: 31 maggio 2014; aggiungere le seguenti: sono comunque valide le deliberazioni che stabiliscono una scadenza per il versamento della prima rata della TASI successiva al 16 giugno, purché entro il 16 ottobre 2014;.
4. 1. Misiani.

  Al comma 12-quater sopprimere il seguente periodo: Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
4. 23. Palese.

  Al comma 12-quater sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
4. 21. Palese.

  Al comma 12-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.
4. 14. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  «12-quinquies. Il primo periodo del comma 684 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
   I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al Pag. 83tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

  12-sexies. Il comma 685 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
4. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.
4. 19. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:
  12-quinquies. Per il solo anno 2014 ai contribuenti dei comuni che hanno effettuato entro il 23 maggio 2014 l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della prima rata della TASI, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e la differenza sia versata entro il termine del 16 ottobre 2014.
4. 3. Rubinato, Moretto, De Menech.

  Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:
  12-quinquies. Per il solo anno 2014 ai contribuenti dei comuni che hanno effettuato entro il 23 maggio 2014 l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata della TASI, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e il pagamento sia effettuato entro il termine del 16 luglio 2014.
4. 2. Rubinato, Moretto, De Menech.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «12-quinquies. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), numero 4), le parole “tengano conto” sono sostituite dalle seguenti: “possono tenere conto”;
   alla lettera b), numero 1), le parole: “tengano conto” sono sostituite dalle seguenti: “possono tenere conto”».
4. 27. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “dei tributi” sono sostituite dalle seguenti: della TARF e la parola: “IUC” è soppressa».
4. 15. Guidesi, Prataviera, Busin.

Pag. 84

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: “Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione”».
*4. 34. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: “Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione”».
*4. 17. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: “delle aliquote TASI”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
**4. 32. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: “delle aliquote TASI”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
**4. 20. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 12-quater, inserire il seguente:
  «12-quinquies. All'articolo 1, comma 3 primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: “istituzionali”, sono inserite le seguenti: “e gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».
4. 11. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «e i bivacchi.» sono sostituite dalle seguenti: «, i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, capoverso 150-bis sostituire le cifre: 100 , 60 e 69 con le seguenti: 104, 64 e 73.
4. 33. Sberna, De Mita.

  Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, Pag. 85le parole: «e i bivacchi.» sono sostituite dalle seguenti: «, i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».
4. 18. guidesi, Prataviera, Busin.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni).

  1. All'articolo 2910 del Codice Civile, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:
  «In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado);
   2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;
   3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia inferiore ad euro 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 102.
  In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Pag. 86
  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano:
   1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;
   2) se i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.»

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2910 del Codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.
  3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1, dell'articolo 2910 del Codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 03. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98).

  1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.
4. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

Pag. 87

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

  1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
*4. 02. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

  1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
*4. 09. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente.

Art. 4-bis.
(Deroga alle modalità di pagamento della TARI).

  1. Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dall'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.
4. 07. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente.

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri sostenuti per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti).

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
   i-septies) le spese, per un importo non superiore a 9.000 euro, sostenute per Pag. 88gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.».
4. 06. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente.

Art. 4-bis.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 49 1, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto Pag. 89di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dai 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
4. 08. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente.

Art. 4-bis.

  Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
4. 04. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 346, è abrogato.
4. 05. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli.
(Inammissibile)

Pag. 90

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «intuiti i tributi locali», sono sostituite dalle seguenti: «tutti i tributi comunali».
5. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.

Pag. 91

ART. 5-bis.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 1. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n 68).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Nelle province e nei comuni».
5-bis. 02. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

  1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.
  3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
5-bis. 01. Bueno.

  Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

  1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare la seguente tipologia di spesa: Contrattazione di personale locale con la finalità di smaltire l'arretrato di pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari.
  2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.
  3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.
5-bis. 03. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca.

Pag. 92

ART. 6.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis.(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici).1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro annui»;
   b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settori dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e dall'applicazione del prelievo erariale unico».
6. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di falso in bilancio).

  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

  2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

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  3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

  4. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
  3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
  5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
  6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».
6. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

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ART. 8.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non comprese nella disposizione di cui all'articolo 11, comma i, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i bilanci e le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica delle amministrazioni stesse.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 1 costituisce con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis costituiscono.
8. 35. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 4, dopo le parole: riducono la spesa per acquisti di beni e servizi aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
8. 34. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Al comma 4, dopo le parole: in ogni settore aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi per l'infanzia e delle mense e dei trasporti scolastici.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
  4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999. n. 488, è sostituito dal seguente:
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento dei fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.
8. 31. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.
(Inammissibile, limitatamente
alla parte consequenziale)

  Al comma 1, dopo le parole: in ogni settore aggiungere le seguenti: ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
8. 32. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1.400 milioni.
8. 19. Guidesi, Prataviera, Busin.

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  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), le parole: 700 milioni sono sostituite dalle parole: 600 milioni;
   2) alla lettera b), le parole: 340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni e le parole: 360 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, alla lettera c) del comma 4 medesimo articolo sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 900 milioni.
8. 18. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: che evidenzino un rapporto tra numero di abitanti e numero di dipendenti della regione o della provincia autonoma superiore alla media nazionale degli enti territoriali.
8. 17. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ad eccezione degli enti territoriali che presentino un tasso di pagamento entro 60 giorni dei propri debiti commerciali non inferiore al 70 per cento.
8. 16. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro con le seguenti: 440 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 960 milioni.
8. 4. Melilli.

  Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: 700 con la seguente: 420 e, sostituire la parola: 340 con la seguente: , 80.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire la parola: 700 con la seguente: 960.
8. 13. Guidesi, Busin, Prataviera.

  All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 700 con la seguente: 440 e, sostituire la parola: 340 con la seguente: 80;
   b) al comma 4 lettera c), sostituire la parola: 700 con la seguente: 960.

  Conseguentemente modificare l'articolo 50.
8. 25. Palese.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 360 milioni, con le seguenti: 260 milioni.

  Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 800 milioni.
8. 15. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei comuni che appartengono alla classe più virtuosa ai sensi dei criteri disposti dall'articolo 20 comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011.
8. 14. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 5, dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: registrano un rapporto inferiore tra numero di dipendenti dell'ente e numero di abitanti;
8. 12. Guidesi, Prataviera, Borghesi.

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  Al comma 5 dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: non presentano società controllate o partecipate con bilanci in perdita;.
8. 11. Guidesi, Prataviera, Borghesi.

  Sopprimere il comma 8.
8. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, appostare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «a partire dal 1o ottobre 2014» con le seguenti: «a partire dal 1o settembre 2014»;
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: «aggiornati entro il 1o ottobre di ogni anno, con le seguenti: «aggiornati entro il 1o settembre di ogni anno».
*8. 28. Sberna, De Mita.

  Sostituire il comma 8 con seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: a partire dal 1o ottobre 2014 con le seguenti: a partire dal 1o settembre 2014;
   al secondo periodo, sostituire le parole: aggiornati entra il 1o ottobre di ogni anno con le seguenti: aggiornati entro il 1o settembre di ogni anno.
*8. 10. Guidesi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento per prestazioni omogenee, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. 1. Giampaolo Galli.

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  All'articolo 6, comma 8 lettera a), primo periodo, dopo e parole: beni e servizi aggiungere le seguenti: salvo quelli di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
8. 26. Censore.

  Al comma 8, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: da tale riduzione restano esclusi i contratti già rinegoziati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché i contratti stipulati in esecuzione di convenzioni quadro o contratti stipulati con consip, con centrali regionali di committenza o soggetti aggregatori di cui al successivo articolo 9.
*8. 2. Giampaolo Galli.

  Al comma 8, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  Da tale riduzione restano esclusi i contratti già rinegoziati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché i contratti stipulati in esecuzione di convenzioni quadro o contratti stipulati con Consip, con centrali regionali di committenza o soggetti aggregatori di cui al successivo articolo 9.
*8. 30. De Mita, Sberna.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.
*8. 8. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.
*8. 27. De Mita, Sberna.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai servizi di natura socio-sanitaria ed assistenziale rivolti alle persone nonché ai servizi che abbiano come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

  Conseguentemente, al comma 11, sostituire la parola: 400 con la seguente: 410.
8. 29. Sberna, De Mita.

  al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:
   a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai contratti già rinegoziati di cui al primo periodo della lettera a) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
8. 9. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
   10-ter. Ai fini della necessaria prevenzione del dissesto idrogeologico della regione Veneto, le assunzioni di progetto previste dalle normative regionali e finalizzate a progetti speciali di prevenzione hanno carattere temporaneo per il prossimo triennio e non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal Bilancio Regionale.
8. 7. Busin, Prataviera.

  Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 775,6 milioni.

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  Conseguentemente all'articolo 47, comma 8, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e.
8. 36. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, all'articolo 47 sopprimere i commi da 8 al 3.
8. 22. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 ed alla fine del primo periodo sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per i medesimi anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, per il finanziamento di progetti pluriennali di spesa nel settore della scuola, dell'università e della ricerca, ivi compresi interventi sull'edilizia scolastica ed universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 6. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  1-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficientamento energetico degli edifici.
8. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, sostituire le parole: 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 522 Pag. 99milioni di euro per il 2014 e 122 milioni di euro per il 2015 e sopprimere l'ultimo periodo.
8. 33. Zan, Fratoianni, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per contrastare il dissesto idrogeologico).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
  «16-bis. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di prevenzione e ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree soggette ad eventi calamitosi scatenati dal dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
8. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 11 dell'articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 21.
8. 3. Villarosa.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è revocato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF – anche denominato F35 Lightning 11) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) nazionale. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 20. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti Pag. 100nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la prevenzione dei danni e per il ripristino dei luoghi soggetti a rischio idrogeologico. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
8. 21. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Verifica gettito IMU anno 2013).

  1. All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per i soli comuni interessati,» sono abolite;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «apposito impegno di spesa» aggiungere le seguenti: «, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;
   c) infine è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno già deliberato il rendiconto di gestione per l'anno 2013, operano le conseguenti rettifiche in conto residui entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
8. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 101

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 21. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Consip spa e una centrale di committenza per ciascuna regione con le seguenti: Consip spa, una centrale di committenza per ciascuna regione e una centrale di committenza per ciascuna provincia.
9. 20. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le seguenti: I soggetti di cui al comma 1.
9. 19. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «1o gennaio 2014», con le seguenti: «1o gennaio 2015»».
9. 18. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dei più opportuni e più diffusi principi di trasparenza e pubblicità.
9. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di regolare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, ogni anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procede al riesame dei prezzi di riferimento praticati da Consip spa e dai soggetti aggregatori sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1o gennaio – 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo e dà comunicazione sul proprio sito web dei risultati del medesimo riesame.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: modalità di attuazione inserire le seguenti:, monitoraggio e verifica.
9. 25. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
*9. 1. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Gasparini, Pastorino, Laforgia, Giulietti.

  Sopprimere il comma 4.
*9. 27. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Guerra, Borghi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articola 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  «14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo Pag. 10233, comma 3-bis, del presente codice e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».
9. 26. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Guerra, Borghi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga all'articolo 33, comma 3-bis, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, i comuni montani e le Comunità montane, con proprio regolamento, possono stabilire le modalità di acquisto quando effettuano spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi, anche al di fuori delle procedure telematiche».
9. 22. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. È facoltà dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti di procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché ai lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».

  4-bis.01. Al fine di consentire agli enti di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 4 del presente articolo, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 decorre dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 2. Rubinato, Moretto, De Menech.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti Pag. 103attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento».
9. 16. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: I comuni non capo luogo di provincia, inserire le seguenti: con più di 5.000 abitanti.
9. 15. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole: procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, con le seguenti: procedono all'acquisizione di lavori di importo superiore a un milione di euro e beni e servizi di importo superiore a 100.000 euro.
9. 14. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, inserire le seguenti: di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 13. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 4, sostituire le parole: un apposito accordo consortile con le seguenti: un'apposita convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisto.
9. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla, Placido.

  Al comma 4, dopo le parole: avvalendosi dei competenti uffici, aggiungere le seguenti: anche delle Province.
9. 17. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
9. 12. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 11. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, in fine, sostituire le parole: non può essere superiore a 35 con le seguenti: non può essere superiore a 9.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
9. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, nelle regioni in cui sono istituite stazioni uniche appaltanti, le medesime stazioni svolgono la funzione di soggetto aggregatore.
9. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: per gli enti del territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: per i contratti pubblici della stessa regione.
9. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

Pag. 104

  Al comma 7, dopo le parole: costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione inserire le seguenti: per i contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 7, sopprimere le parole: anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.
9. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 7 dopo le parole: I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli aggiungere le seguenti: salvo il caso in cui l'Amministrazione dimostri di non aver potuto aggiudicare al prezzo massimo di riferimento pubblicato dall'Autorità.
9. 7. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 9.
9. 6. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Sopprimere il comma 10.
9. 5. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  «I ribassi d'asta rispetto ai prezzi dei contratti pubblici stabiliti dal presente articolo sono utilizzati da ciascun ente aggiudicatore per spese in conto capitale e investimenti nel territorio di competenza.
9. 4. Guidesi, Prataviera, Busin.

Pag. 105

ART. 10.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: deve necessariamente avvalersi.
10. 2. Colonnese, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: convenzioni che possono con le seguenti: convenzioni che non possono.
10. 1. Prataviera, Busin, Guidesi.

Pag. 106

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 47, comma 8, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 375,6 milioni con le seguenti: 350,6 milioni.
11. 5. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Agli intermediari finanziari e agli istituti di credito e fatto divieto di traslare sui contribuenti gli eventuali oneri derivanti dalla revisione delle condizioni di remunerazione delle riscossioni dei versamenti disposte ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, richiedendo, qualora emergano profili di anomalia, l'adozione di idonee misure correttive, anche di natura patrimoniale nei confronti degli intermediari finanziari e degli istituti di credito.
11. 3. Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2 inserire:
  2-bis. Il comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso.
11. 2. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 586 e 587 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi.
11. 1. Fedriga, Guidesi, Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 4. Busin.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Soppressione della Società Equitalia Spa ed istituzione della Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.a. ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Direzione centrale per la riscossione» alla quale delegare l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.
  3. La Direzione centrale per la riscossione subentra integralmente nei diritti e negli oneri, relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione, della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate.Pag. 107
  4. La Direzione centrale per la riscossione, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle entrate.
  5. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 5.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108.
  8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il patrimonio e le strutture della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui al comma 8, è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  10. La società Equitalia S.p.a., nei limiti del termine fissato dal comma 8, opera in regime transitorio sulla base delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate con circolare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  11. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.a. e delle società ad essa collegate confluisce nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni.
  12. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono abrogati
  13. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.a. ha l'obbligo di concludere il processo di trasmissione agli enti creditori di tutte le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico dei ruoli in carico alla medesima affidati il 31 dicembre 2012 ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Gli enti impositori, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 112 del 1999, entro due anni dalla ricezione delle predette comunicazioni effettuano i controlli delle comunicazioni di inesigibilità. A tal fine la documentazione cartacea e richiesta direttamente alla subentrante Direzione centrale per la riscossione Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, la Direzione centrale per la riscossione provvede a comunicare alla Ragioneria Generale la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui aravi da iscrivere nel Bilancio di previsione. Entro il medesimo termine, gli enti impositori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
11. 01. Cancelleri, Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

Pag. 108

ART. 11-bis.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi fino al termine di cui al comma 3-ter se il debitore dimostra di aver effettuato il versamento di quanto dovuto ad un professionista iscritto negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di aver avviato nei confronti del professionista un ricorso per il recupero delle somme versate presso l'autorità giudiziaria competente.
  3-ter. All'esito delle procedure giudiziarie di cui al precedente comma, nel caso di riconoscimento della non responsabilità contestata nei confronti dei professionisti di cui al precedente comma, l'Amministrazione finanziaria avvia una procedura dilazionata di recupero dei crediti sospesi, con una sanzione aggiuntiva del 10 per cento nei confronti dei debitori.
  3-quater. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
11-bis. 4. Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi per i soggetti che a loro volta hanno registrato mancati incassi a causa del fallimento dei propri debitori, per un importo pari al mancato incasso documentabile.
  3-ter. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
11-bis. 3. Prataviera.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «se superiori a cinquemila euro e inferiori a cinquantamila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo e se superiori o uguali a cinquantamila euro in un numero massimo di ventiquattro rate trimestrali di pari importo».
11-bis. 1. Moretto, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 6 novembre 2013, con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti nuovi principi dei piani di rateazione a favore delle imprese in particolare introducendo un parametro legato al margine operativo lordo in grado di cogliere in maniera più puntuale le condizioni di difficoltà delle imprese.
11-bis. 2. Fantinati.

Pag. 109

ART. 12-bis.

  Sopprimerlo.
12-bis. 4. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'anno 2014 inserire le seguenti: con l'esclusione delle somme dovute per la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
12-bis. 1. Mannino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data dei 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
12-bis. 7. Abrignani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014.
12-bis. 2. Mannino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione.
12-bis. 6. Vitelli, Sottanelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data.
12-bis. 5. Vitelli, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more del riordino complessivo della materia, le Regioni – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – individuano le parti del territorio regionale rispetto alle quali, in relazione alla presenza di aree protette di cui all'Elenco aggiornato delle aree protette, di compendi sottoposti a tutela in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di Siti di Importanza Comunitaria ovvero di Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43/CEE, l'assegnazione e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime è, in ogni caso, subordinata all'approvazione di un Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, ovvero di uno strumento analogo comunque denominato dalla legislazione regionale, esteso all'intera area individuata, da assoggettare alle procedure di valutazione prescritte dai decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
12-bis. 3. Mannino.

Pag. 110

ART. 13.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 13.
(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dall'importo pari all'assegno personale del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo I della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Il limite di cui al primo periodo è elevato annualmente, in corrispondenza dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  3. La responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica, in solido con il percettore degli emolumenti in violazione del comma, ai titolari degli uffici di ragioneria delle amministrazioni pubbliche destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, laddove non procedano ad applicare direttamente le previsioni di cui al comma 1 nella determinazione della prima busta paga successiva al termine di cui al comma 1.
  4. Continua ad applicarsi la definizione di trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1 del citato articolo 23-ter, purché al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 si applica a tutte le retribuzioni ed agli emolumenti erogati nell'anno solare dai seguenti enti o amministrazioni:
   a) la Banca d'Italia;
   b) gli organi costituzionali;
   c) il Consiglio superiore della Magistratura, ivi compresi i suoi componenti di diritto;
   d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pag. 111come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, nonché gli enti e le società da esse controllati o partecipati;
   e) limitatamente alle posizioni apicali oggetto dell'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni la cui dipende il soggetto destinatario della deroga ivi prevista.

  6. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 5 adeguano il proprio ordinamento, organizzativo e finanziario, al nuovo limite massimo retributivo di cui al comma 1, entro un anno dal termine di cui al comma 5, con le modalità di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.
  7. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi di un contratto di lavoro individuale in vigore, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, si applica il limite massimo retributivo di cui al comma 1. Il trattamento economico del restante personale dirigenziale, all'atto del rinnovo del rispettivo contratto individuale, è oggetto di ridefinizione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
  8. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del relativo contratto collettivo di lavoro, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno ad personam, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, ai predetti soggetti si applica la previsione di cui al comma 9, eccezion fatta per i casi in cui l'amministrazione risolve unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che dispongono, secondo la disciplina di settore ad essi applicabile, della massima soglia di anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso al trattamento previdenziale annuo si applica comunque il limite di cui al comma 1 e le somme in eccesso sono trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del medesimo articolo 1.
  9. Le amministrazioni di cui al comma 5 provvedono alla rinegoziazione, all'atto del rinnovo del contratto collettivo con il relativo personale, delle percorrenze stipendiali di ogni carriera, in modo da addivenire all'applicazione del comma 1 per le relative posizioni di ruolo nonché per salvaguardare la congruità delle distanze retributive con le posizioni di ruolo incise dalla previsione di cui al comma 1. I relativi risparmi di bilancio sono conteggiati ai fini del conseguimento della riduzione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1.
  10. L'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato, con decorrenza dalla scadenza del termine ordinario di vigenza di ciascun contratto di lavoro interessato alla relativa deroga.
13. 13. Di Gioia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.284, sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti Pag. 112di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radio televisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
13. 2. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente con le seguenti: il limite massimo retributivo di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive integrazioni, non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
13. 3. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la parola: 240.000 con le seguenti: 100.000 e dopo le parole: a carico del dipendente: inserire le seguenti: La retribuzione onnicomprensiva di eventuali premi di produttività correlati al raggiungimento dei risultati gestionali contenuti nel piano industriale approvato dall'assemblea dei soci ovvero dal consiglio di amministrazione non può superare il limite di 200.000 euro.
13. 4. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: a carico del dipendente inserire le seguenti: , di cui 140.000 per compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione.
13. 5. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  «Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
13. 6. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13. 12. Di Gioia.

Pag. 113

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì al personale delle forze armate e di polizia, che ricopre le cariche di vertice di cui:
   a) agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
   b) all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
   c) all'articolo 5, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
   d) all'articolo 30, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
   e) all'articolo 3, comma 4, della legge 6 febbraio 2014, n. 36.
  1-ter. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore delle competenti amministrazioni, per una celere realizzazione di un piano per gli alloggi residenziali del personale delle forze armate e di polizia appartenenti a categorie non di vertice.
13. 7. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, tutte le volte che ricorrono le parole: «non quotate», sono sostituite dalle seguenti: «quotate e non quotate»;
13. 11. Di Salvo, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai professionisti che,

a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze degli enti locali.
13. 8. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. L'articolo 1082 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare è abrogato.
13. 10. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Al comma 5 premettere le parole: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
13. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. I componenti degli organi di direzione politica e i dirigenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni a cui appartengono.».
13. 9. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Limitazione degli incarichi con funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23.Pag. 114
  4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.
   b) al comma 5-bis sono abrogate le parole: «con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.»;
   c) i commi da 6 a 6-quater sono sostituiti dal seguente:
  «6. In ciascuna amministrazione il numero di coloro cui sono conferiti incarichi di funzioni dirigenziali non può essere superiore a un quarantesimo della dotazione effettiva della stessa amministrazione.».
13. 01. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Limiti ai trattamenti previdenziali)
.

  1. Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000,00. Per il medesimo triennio la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. I risparmi di spesa derivanti delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
13. 03. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguenti:
  «489. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 489-bis e 489-ter, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta Pag. 115dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  489-bis. Il divieto di cumulo di cui al comma 489 opera, nei termini di cui al comma 489-ter, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
  489-ter. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
  489-quater. Ai sensi dei commi 489, 489-bis e 489-ter, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 489-ter, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 489-ter.
  489-quinquies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nei commi da 489 a 489-quater nel rispetto dei propri ordinamenti.
  486-sexies. La normativa di cui ai commi da 489 a 489-quater entra in vigore entro il 31 ottobre 2014. Entro il 30 settembre 2014 dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 489 a 489-quater del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.»
13. 05. Caso, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Limite ai trattamenti pensionistici di importo elevato).

  1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.
  2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo di tali trattamenti non può’ superare gli 8.000 euro netti mensili.
13. 04. Prataviera, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Limiti ai rimborsi spese erogati ai politici e ai funzionari pubblici)
.

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «rimborso di spese» inserire le seguenti: «purché l'erogazione di tali somme sia avvenuta per un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute così come risultanti da dettagliata e documentata rendicontazione e»;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.»
13. 02. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

Pag. 116

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: spesa per il personale con le seguenti: spesa per investimenti.
14. 5. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 4,2 per cento e all'1,4 per cento rispettivamente, con le seguenti: al 2,2 per cento e all'1,2 per cento.

  Al comma 2, sostituire le parole: al 4,5 per cento e all'1,1 per cento rispettivamente, con le seguenti: al 2,2 per cento e allo 0,6 per cento.
14. 11. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: 4,2 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale; e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale;.
14. 4. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.
*14. 13. Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.
*14. 1. Melilli, De Menech.

  Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere di risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.
14. 12. Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità degli incarichi di consulenza, sono tenuti a pubblicare sui propri siti Internet, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento, i curricula dettagliati di coloro cui vengono conferiti detti incarichi. Gli incarichi vengono conferiti per esigenze temporanee – cui le amministrazioni non possono far fronte con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo – a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.
  1-ter. Con riferimento ai contratti in essere, ove non abbia già provveduto ai Pag. 117sensi della legislazione vigente, la pubblicazione deve essere assicurata entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  1-quater. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il mancato rispetto del termine costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.
14. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: spesa del personale con le seguenti: spesa per investimenti.
14. 7. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: al 4,5 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale.
14. 6. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze temporanee, con persone di comprovata qualificazione professionale solo nel caso in cui non possano far fronte alle relative esigenze con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo, nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'acquisto di beni e servizi, procedono, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA).
14. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Al comma 4-bis sopprimere le parole da:, anche in deroga fino a:, n. 368.
14. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 nel testo modificato dall'articolo 4, comma 102, lettera b), della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legislativo n. 16 del 2012 convertito dalla legge n. 44 del 2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica – ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione».
14. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è differita al 1o gennaio 2015 per gli enti pubblici non economici, così come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che svolgono attività di ricerca censite nella rilevazione 2014 dell'ISTAT sulla ricerca e sviluppo (R & S). Tali enti garantiscono un risparmio di spesa aggiuntivo e derivante da un incremento pari al 5 per cento dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, Pag. 118del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
14. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non si computano le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quelle per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che siano finanziate con fondi regionali, statali o dell'Unione europea.
14. 15. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comuni che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno.
14. 14. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

Pag. 119

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso 2 terzo periodo, sopprimere, le seguenti parole: nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.
15. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché alle autovetture utilizzate dai Comuni e dalla Province per i servizi di tutela dell'ordina, della sicurezza pubblica, dei servizi di manutenzione e dei servizi di tutela e difesa del suolo.
15. 2. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*15. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*15. 4. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Pag. 120

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  All'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: 444,5 milioni di euro con le seguenti: 184,5 milioni di euro.
16. 14. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, sostituire la parole: di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: di 182 milioni di euro per l'anno 2014 e 122 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: 240 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
16. 15. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: 4,8 milioni con le seguenti: 14,8 milioni.
16. 11. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, dopo le parole: saldi di finanza pubblica, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
16. 1. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, dopo le parole: maggio-dicembre, aggiungere le seguenti: e per gli anni 2015 e 2016.
16. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 6, sopprimere le parole da:, con esclusione fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Al comma 6, le parole: del 20 per cento sono sostituire dalle seguenti: del 40 per cento.
16. 2. Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.
16. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

  Sopprimere il comma 7.
16. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis.
Al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» sono aggiunte le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'assegnazione dei terreni a Pag. 121giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».
16. 5. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».
16. 6. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
  «4-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».
16. 4. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».
16. 7. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
16. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

Pag. 122

ART. 16-bis.

  Sopprimere il comma 4.
16-bis. 1. Prataviera, Guidesi, Busin.

Pag. 123

ART. 17.

  Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
17. 4. Villarosa.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis
. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.
17. 1. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2 sopprimere le parole: del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
17. 5. Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
17. 2. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere seguente:
  3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste Pag. 124dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
17. 3. Cariello, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di diaria parlamentare)
.

  1. Alla legge 1o ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

  1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000;»;
   b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato assente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.
  3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera di appartenenza».
17. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove disposizioni concernenti i compensi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)
.

  1. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dall'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
17. 03. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove disposizioni concernenti il limite massimo dei compensi per i Ministri e Sottosegretari di Stato).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, Pag. 125con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.».
17. 02. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione.
17. 04. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000 cc. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
17. 08. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Pag. 126legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
17. 012. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti alla magistratura o alla Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento.
  2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.
17. 07. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più’ di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di prima fascia.
17. 09. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
17. 014. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini Pag. 127italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è abrogato;
   b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno.
  3. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».
17. 013. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.
17. 011. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
17. 010. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute monitora tutte le procedure, nell'ambito delle regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del servizio sanitario nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
17. 06. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale all'articolo 97, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno» sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
17. 05. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

Pag. 128

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  4. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.
18. 1. Colonnese, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abolizione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici).

  1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
18. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.
(Inammissibile)

Pag. 129

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 148 è abrogato.
19. 1. Guerra, Pastorino, Cinzia Maria Fontana.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso «150-bis», le parole: 100 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni, le parole: 60 milioni dalle seguenti: 10 milioni e le parole: 69 milioni dalle seguenti: 19 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri e del Ministeri e automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente annuo di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
19. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «150-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei criteri del decreto di cui al periodo precedente si considerano prioritariamente i rendiconti della gestione, opportunamente certificati dall'organo di revisione economico-finanziario.
19. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1-bis dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   e-bis) al primo periodo del comma, 2 dell'articolo 86 del TUEL, eliminare le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: «per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti».
19. 6. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 2, dell'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni previste nei comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni dei beni mobili e immobili posti in essere a seguito di scioglimento di consorzi tra enti locali.
19. 7. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 14, sopprimere le parole da: «comunque» sino alle parole: «testo unico».
   b) al comma 82, sopprimere le parole da: «comunque» sino alle parole: «testo unico».
19. 5. Palese.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sostituire le parole: «del 31 Ottobre 2015» con le parole: «di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016».
19. 4. Busin, Prataviera, Guidesi.

Pag. 130

ART. 19-bis.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.
(Dirigenti a tempo determinato negli Enti Locali).

  1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

  2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
  3. L'articolo 19, comma 6-quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
  4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009».
19-bis. 01. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

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ART. 20.

  Al comma 1, dopo le parole: le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato aggiungere le seguenti: cui costi sono a carico del bilancio dello Stato.
20. 8. De Mita, Sberna.

  Al comma 1 dopo le parole: nei mercati regolamentati aggiungere le seguenti: nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli amministratori delle società di cui al precedente comma rispondono personalmente, con il proprio patrimonio, del risarcimento del danno derivante al Bilancio dello Stato e degli enti pubblici interessati dai disavanzi di gestione generati nell'ambito temporale nel quale hanno svolto l'attività di amministratore della società stessa.
20. 1. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1 dopo le parole: nei mercati regolamentati aggiungere le seguenti: nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali e che presentino gli ultimi tre esercizi in perdita.
20. 2. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire in fine, le parole: 2,5 per cento e 4 per cento rispettivamente con le seguenti: 5 per cento e 8 per cento.
20. 4. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il biennio 2014-2015, la componente fissa della retribuzione degli amministratori delegati e dei dirigenti, prevista dai rispettivi contratti, è soggetta ad una riduzione del 20 per cento, nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
20. 3. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllate aggiungere le seguenti: ed a quelle a prevalente attività manifatturiera.
20. 5. Di Gioia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllati aggiungere le seguenti: ed a quelle che hanno per compiti le produzioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed integrazioni.
20. 6. Di Gioia.

  Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 1.
20. 7. Sberna, De Mita.

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ART. 20-bis.

  Dopo le parole: alle ragioni aggiungere la seguente: ordinarie, e dopo le parole: statuto speciale aggiungere le seguenti:, agli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 22 sino alla fine del comma.
20-bis. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

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ART. 21.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  «9-quater. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 1 96, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le Funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
21. 25. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 50 aggiungere, in fine, il seguente:
  «12-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 300.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 300.000 euro, 45,5 per cento».
21. 29. Palazzotto, Paglia, Franco Bordo, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 21.
(Abolizione canone RAI).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, a 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

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  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  «12. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  12. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 3 1 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
21. 2. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni concernenti Rai Sp.a).

  1. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d’ azienda.
  2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, a 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 201 6, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre Pag. 1351995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
  4. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».
21. 3. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 3 e 4)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 21.
(Abolizione canone Rai).

  1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, di conversione del presente decreto, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
  2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 1. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 4. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 1 e 2.
21. 24. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 3.
*21. 23. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

Pag. 136

  Sopprimere il comma 3.
*21. 31. Fico.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini della razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI S.p.A., per l'anno 2014 la Società è autorizzata a rinegoziare e a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero altre prestazioni, nella misura complessiva di euro 150 milioni, per la durata residua dei contratti medesimi.
21. 26. Villarosa, Liuzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: quote di Rai Wai, garantendo la continuità del servizio erogato, con le seguenti: quote minoritarie di Rai Wai, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del capitale.
21. 32. Fico, Villarosa, Liuzzi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 4.
21. 5. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.
21. 30. Franco Bordo, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-quater. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con Pag. 137decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
21. 22. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Fico, Villarosa, Liuzzi.

  Sopprimere il comma 4.
21. 6. Caparini, Guidesi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall’ articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12 inserire i seguenti:
  12-bis. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’ anno 2015.
  12-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009, Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, Pag. 138a decorrere dal 20 1 4, la spesa annua per consumi intermedi.
21. 7. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2014 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2014 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
21. 13. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio.
21. 11. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.
21. 21. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 ottobre 1993, n. 422, a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
21. 8. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al periodo precedente è analizzata alla riduzione in maniera proporzionale del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.
21. 28. Faenzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4.1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni Pag. 139ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  4.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  4.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
  4.4. A decorrere dall'anno 201 5 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’ anno 2015.
  4.5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39, della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
21. 9. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 3 1 luglio 1 997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all’ articolo 1, comma 3 1 della medesima legge.

  4-quater. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 140Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 12. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:
  4-ter. Al regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».
   b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.
   c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accerta-menti da parte degli organi competenti».

  4-quater. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire le parole: «o adattabili», fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.
21. 10. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998. n. 448 e successive modificazioni.
  4-quater. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».
21. 18. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
21. 14. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 1 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, sono destinati 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse Pag. 141già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.
21. 15. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno.
21. 16. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le disposizioni di cui all’ articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 17. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo comma con il seguente: «in caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».
21. 19. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 17, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in lingua sarda per la Regione Autonoma della Sardegna, anche in base alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche.
21. 33. Mura.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Il canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non è dovuto per gli apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.
21. 20. Caparini, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 142

ART. 22.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9.1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.
22. 11. Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 50. dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio di almeno 45 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.
22. 6. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole; «e si considerano produttive di reddito agrario.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di qualsiasi tipo di potenza superiore a 250 KW il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
22. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.
22. 18. Faenzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività dirette alla produzione e cessione di energia elettrica derivante da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole il cui reddito, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è considerato reddito d'impresa.
22. 2. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Pag. 143

  Sopprimere i commi 1-bis e 2.
22. 12. Faenzi.

  Al comma 1-bis), sostituire le parole: limitatamente all'anno 2014 con le seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.
22. 17. Faenzi.

  Al comma 1-bis dopo la parola: fotovoltaiche aggiungere le seguenti: ad esclusione degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
22. 3. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Al comma 1-bis, dopo la parola: fotovoltaiche inserire le seguenti: non a terra.
22. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli impianti agrpemergoe fotovoltaici e le centrali a biomasse non dovranno comunque avere una potenza maggiore di 100 kW.
22. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».
22. 10. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».
22. 15. Faenzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 144autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
22. 16. Faenzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis e c-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
22. 8. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 1487, è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro.
22. 7. Prataviera, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-ter. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2015».
22. 9. Prataviera, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis, aggiunge, in fine, i seguenti:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.
  2-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.
  2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica Pag. 145gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.
22. 14. Faenzi.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
*22. 13. Faenzi.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:
  2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obbiettivo di riduzione di spesa indicato.
*22. 19. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Pag. 146

ART. 22-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell'area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
22-bis. 1. Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza,.
22-bis. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. In un apposita sezione dei sito web del Ministero dello sviluppo economico, viene pubblicata un'anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l'importo delle risorse assegnate, l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l'indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese complessivamente insediate nelle Zone Franche Urbane e nel Comune all'interno della quale si trova la stessa Zona Franca Urbana.
22-bis. 3. Mannino.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria).

  1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.
22-bis. 01. Sandra Savino.

Pag. 147

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con seguente:

Art. 23.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'acquisizione di partecipazioni azionarie nel capitale di società di gestione dei servizi pubblici essenziali da parte di soggetti privati.
  2. I servizi pubblici essenziali affidati in concessione a soggetti privati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono rinnovabili e gli enti locali provvedono all'acquisizione della gestione dei servizi il cui contratto è in scadenza.
  3. Tutte le società a capitale misto pubblico-privato affidatarie di servizi pubblici essenziali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviano a decorrere da tale data il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico. Il processo di trasformazione ai sensi del primo periodo deve essere completato entro due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
23. 2. Nicola Bianchi, Diego De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
per avviare azioni di responsabilità diretta nei confronti degli amministratori in carica negli esercizi nei quali la società o l'azienda di cui al presente articolo ha registrato perdite di esercizio.
23. 5. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
per la razionalizzazione del personale, anche attraverso procedure di mobilità e di licenziamento, tale da garantire per ciascuna società od azienda un rapporto tra personale dirigente e personale non dirigente non superiore alla media europea per enti operanti nello stesse settore.
23. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) per la dismissione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dagli enti locali sopra indicati in società che non svolgano servizi pubblici, o per la liquidazione di tali società nel caso in cui la dismissione non sia possibile e queste siano controllate, direttamente o indirettamente, da uno o più enti locali congiuntamente;
   c-ter) per la dismissione, nel caso in cui una società partecipata svolga sia servizi pubblici che altre attività imprenditoriali, del ramo o dei rami d'azienda che svolgano tali altre attività diverse dai servizi pubblici, o per la chiusura di tali rami di azienda nel caso in cui la dismissione non sia possibile;
   c-quater) per la destinazione di tutte le risorse rivenienti dalle dismissioni di cui alle lettere c-ter) e c-quater) alla riduzione del debito degli enti locali interessati.
23. 7. Mazziotti Di Celso.

Pag. 148

  All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni comunali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.
23. 6. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis.
(Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto il seguente: «2. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma ».
  2. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita dalla seguente: «Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche ».
23. 01. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
   Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.

  2. Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente.
  3. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.
23. 02. Businarolo, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

Pag. 149

ART. 24.

  Al comma 2-bis, capoverso Art. 2-bis, sostituire le parole 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
24. 7. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: predetti obblighi aggiungere le seguenti: entro 30 giorni.
24. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, alla lettera b), capoverso 222-quater, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: il 31 dicembre 2014.
24. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.
24. 6. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1o settembre ed il 30 novembre.»;
   2) al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti,»;
   3) alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno»;
   4) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»;
   5) alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma «Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.».
*24. 8. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

Pag. 150

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1o settembre ed il 30 novembre.»;
   2) al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti,»;
   3) alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno»;
   4) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»;
   5) alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma «Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.».
*24. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini mista e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di valorizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle cinte murarie urbane, la disposizione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire la parola: 6.000 con la seguente: 5.900.
24. 4. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico, sono realizzati interventi per la valorizzazione dei contesti urbani definiti città murate o caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane, risalenti al periodo bizantino o medioevale, nonché all'epoca veneziana, spagnola e ottocentesca. Per l'anno 2014, e fino all'importo di 150 milioni di euro, le risorse utilizzate dai Comuni per le finalità di cui al periodo precedenti sono escluse dai vincoli finanziari del Patto di Stabilità Interno.

  Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
24. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 151

ART. 25.

  Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2014.
25. 5. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti a decorrere dal termine di cui al precedente comma 1.
25. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ai sensi del comma 2 e aggiungere infine il seguente periodo: a condizione che questi ultimi siano stati preventivamente comunicati alle imprese fornitrici dalle stazioni appaltanti, sia per i contratti già stipulati che per quelli sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. 1. Giampaolo Galli.

  Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.
25. 3. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.
25. 6. De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare la data di accettazione della fatturazione elettronica, entro il mese o il trimestre di riferimento in base a data di emissione.»
25. 4. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Pag. 152

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 26. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul «profilo di committente» della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al precedente comma 7, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’ aggiudicazione»;
   b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
  «5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul «profilo di committente» della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al comma 5, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione».
26. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 70:
    1) il comma 9, è sostituito dal seguente:
  «9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione Pag. 153del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile»;
    2) il comma 10, è sostituito dal seguente:
  «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte»;
   b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;
   b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».
26. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
26. 3. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riduzione delle indennità dei parlamentari nazionali ed europei).

  1. A decorrere dal 1o settembre 2014 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
26. 4. Castelli, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – 1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 30 giugno 2015, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
26. 01. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 154

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, primo periodo sostituire le parole: Utilizzando la medesima piattaforma elettronica con le seguenti: Attraverso l'integrazione al l'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.
27. 3. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 4 sostituire le parole:, mediante la medesima piattaforma elettronica, con le seguenti: , in modalità automatica e massiva attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.
27. 4. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 5, premettere le seguenti parole: Contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
27. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
  d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento, fatta eccezione per i debiti di parte capitale. Le certificazioni già rilasciate senza data, fatta eccezione per i debiti di parte capitale, devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento».
27. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

Pag. 155

ART. 28.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
28. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 156

ART. 29.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1° novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
29. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Adeguamento piano di riequilibrio finanziario degli enti locali).

  1. Gli enti che nell'anno 2013 hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sono autorizzati ad adeguare il predetto piano ai sensi del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni della legge 2 maggio 2014, n.68 degli articoli 8 e 47 del presente decreto. Per l'anno 2013, per tali enti non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. 01. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

Pag. 157

ART. 31.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le seguenti: a valere esclusivamente per i suddetti debiti relativi a prestazioni di servizi pubblici essenziali così come definiti dall'articolo 1 della Legge del 12 giugno 1990 n. 140.
31. 3. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalle misure di cui al presente articolo sono esclusi gli enti locali in stato di dissesto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera c).
31. 5. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
31. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
*31. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
*31. 4. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Pag. 158

ART. 32.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché dei debiti fuori bilancio fino alla fine del periodo.
32. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere dal le parole da: ivi inclusi quelli fino alla fine del periodo.
32. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
32. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 4.
32. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
*32. 5. Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativa n. 267 del 2000.
*32. 6. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Risorse per i comuni derivanti dalle nuove gare d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) il comma 5 è abrogato.

  2. Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti l'indizione delle nuove gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, garantendo l'avvenuta definizione del quadro regolatorio e degli elementi tecnici e normativi utili in tal senso, il Ministro dello sviluppo economico accerta con apposito decreto l'avvenuto completamento dei succitati adempimenti normativi e regolatori del settore. Le scadenze indicate nell'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 decorrono con riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
  3. Le somme di cui all'articolo 8, comma 4, e conseguentemente di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento.
  4. Alle somme di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, è Pag. 159aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.
  5. A decorrere dall'anno 2015, il canone di cui al comma 4, dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del predetto decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Tale Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti dei soggetti gestori difformi dalle presenti disposizioni.
32. 01. Matarrelli, Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla, Lacquaniti, Ferrara.
(Inammissibile)

Pag. 160

ART. 33.

  Sopprimere il comma 1.
33. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziarie.
33. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il
pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario.
  Al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.
33. 10. Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e che hanno aderito alla procedura semplificata fino a n. 267.
33. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
33. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità l'interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
33. 11. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, nei limiti della massa passiva censita, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
   comuni oltre i 500.000 abitanti: 50 milioni di euro;
   comuni tra i 100.000 e i 500.000 abitanti: 100 milioni di euro;
   comuni al di sotto dei 100.000 abitanti: 150 milioni di euro.

  La medesima anticipazione è quindi stabilita in base una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente e calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'ISTAT.
33. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'Interno e d'Intesa con la Conferenza Stato-città da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2014.
33. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

Pag. 161

  Al comma 5, sostituire le parole: di venti anni con le seguenti: di quindici anni.
33. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
  9-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, così come individuati dall'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima.
33. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
  9-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
33. 9. Prataviera, Busin.
(Inammissibile)

Pag. 162

ART. 37.

  Al comma 1, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente, sono aggiunte le seguenti: e di parte capitale.
*37. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente, sono aggiunte le seguenti: e di parte capitale.
*37. 7. Matarrese, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**37. 8. Sberna, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**37. 3. Prataviera, Busin.

  Al comma 3, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo.
37. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
   «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
37. 4. Prataviera, Busin.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. «All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: “3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”».
37. 2. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
37. 6. Matarrese, Sottanelli.

Pag. 163

ART. 39.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 39. – All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Le parole: «maturati al 31 dicembre 2012» sono soppresse;
   2. Dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono inserite le seguenti; «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
39. 1. Busin.

Pag. 164

ART. 40.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*40. 1. Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*40. 2. Sberna, De Mita.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Patto di stabilità interno verticale).

  1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
  2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
**40. 01. Matarrese, Sottanelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Patto di stabilità interno verticale).

  1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
  2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
**40. 02. Busin, Prataviera, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Patto di stabilità interno verticale).

  1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
  2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
**40. 03. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

Pag. 165

ART. 41

Sopprimere il comma 2.
41. 2. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
41. 4. Di Salvo, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, con le seguenti:, con esclusione dei processi di stabilizzazione in atto. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è rifinanziato il «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 secondo quanto previsto dal comma 1-bis».

  Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. 1 titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
41. 3. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. In ogni caso gli enti del Servizio sanitario nazionale esclusi dal precedente comma possono assumere solo personale funzionale all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza escluso il personale amministrativo».
41. 1. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Pag. 166

ART. 41-bis.

  Sopprimere l'articolo 41-bis.
*41-bis. 1. Mazziotti Di Celso, Librandi, Sottanelli, Tinagli, Balduzzi.

  Sopprimere l'articolo 41-bis.
*41-bis. 2. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Pag. 167

ART. 42.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
  i-bis) liquidità della fattura.
42. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di violazione dei termini temporali di cui al comma 1, i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, responsabili dei relativi procedimenti, rispondono ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.
  1-ter. La sanzione disciplinare a carico del dirigente amministrativo responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
42. 2. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Pag. 168

ART. 43.

  Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.
43. 1. Busin, Prataviera, Guidesi.

Pag. 169

ART. 45.

  Sopprimerlo.
45. 1. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 7, sostituire le parole: 20 giugno con le seguenti: 20 luglio.
45. 2. Prataviera, Guidesi, Busin.

Pag. 170

ART. 45-bis.

  Sopprimerlo.
45-bis. 4. Guidesi, Prataviera, Busin.

  Al comma 1, capoverso «332», dopo le parole: 31 dicembre 2013 inserire le seguenti: limitatamente alle spese correnti e dunque con esclusione delle spese di investimento, in corso capitale ed inerenti qualsivoglia immobilizzazione.
45-bis. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «333», lettera b), sostituire le parole: in un periodo non superiore a trent'anni con le seguenti: in un periodo non superiore a dieci anni.
45-bis. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, fino ad un massimo di 5 milioni annui» sono sostituite con le seguenti: «, fino ad un massimo di 10 milioni annui».
45-bis. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 171

ART. 46.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la regione Sardegna, attraverso le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.
46. 1. Capelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Alla lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014».
  2. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.
46. 01. Guidesi, Busin, Prataviera.

Pag. 172

ART. 47.

  Al comma 1 sostituire le parole: 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: 184,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 86,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
47. 13. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
47. 5. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I versamenti di cui al comma 2 ovvero i recuperi a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevano ai fini del calcolo degli obiettivi di patto di stabilità interno.
47. 12. Palese.

  Sopprimere il comma 4.
47. 10. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Sono comunque garantiti integralmente alle Province i fondi statali per la gestione delle strade ex Anas che rappresentino il corrispettivo economico riconosciuto per l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alla Provincia per l'esercizio della rete stradale ex Anas.
47. 2. De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai comuni elencati all'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
47. 8. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Al comma 9, lettera a), sostituire il primo periodo con i seguenti:
  per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, ed è ripartita sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), relativamente ai comuni. I due terzi dell'ammontare complessivo della riduzione sono a carico dei comuni con una spesa storica superiore al fabbisogno standard e un terzo è a carico dei comuni con una spesa storica minore o uguale al fabbisogno standard. L'effettivo ammontare a carico di ciascun comune è calcolato in modo direttamente proporzionale per i comuni che hanno spesa storica superiore al fabbisogno standard e inversamente proporzionale per i comuni che hanno una spesa storica uguale o inferiore al fabbisogno standard.
47. 1. Rubinato, Moretto.

  Alla Tabella A, di cui al comma 9, lettera a), sopprimere i seguenti codici:
   «S 1334 mense scolastiche;
   S. 1335 Servizi scolastici».
47. 15. Currò, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Sorial.

Pag. 173

  Sopprimere il comma 11.
47. 11. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.
*47. 9. Busin, Guidesi, Prataviera.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.
*47. 14. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

  1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dal seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 luglio di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 giugno dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
47. 01. Nicchi, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

  1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, Pag. 174comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
47. 02. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

Pag. 175

ART. 48.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni e dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni e le province beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014».
48. 1. Melilli, De Menech.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: Per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso 14-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 2014 e 2015 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.
48. 8. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 14-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 250 milioni.
48. 16. Palese, Russo.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: degli enti locali e, al terzo periodo, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: Gli enti locali.
48. 23. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.
48. 14. Palese, Russo.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: dai comuni aggiungere le seguenti: e dalle province.
48. 7. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica con le seguenti: di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali nelle quali è stata censita la presenza di amianto.
48. 15. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica con le seguenti: di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
48. 9. Mannino.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere le seguenti: che comportino una comprovata riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.
48. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere la seguente: pubblica.
48. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 176

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle Province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al periodo precedente. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguare al predetto limite.
48. 3. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
  1-ter. A decorrere dal 2014 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfert ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
48. 4. Guidesi, Busin, Prataviera.

  Al comma 2 sostituire la parola: 300 con la seguente: 800.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.
48. 12. Villarosa.

  Al comma 2 sostituire la parola: 300 con la seguente: 500.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.
48. 13. Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni Pag. 177pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.
48. 22. Zaratti, Lavagno, Melilla, Marcon, Paglia, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
48. 21. Marcon, Duranti, Piras, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
48. 18. Zaratti, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Paglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati Pag. 178all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
48. 20. Pellegrino, Melilla, Paglia, Lavagno, Marcon, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
48. 19. Fratoianni, Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
48. 17. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «sino alla data di trasmissione».
48. 6. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interna delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

  1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della Pag. 179verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 luglio di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 giugno dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
48. 01. Guidesi, Busin, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia).

  1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, in cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.
48. 02. Sandra Savino.
(Inammissibile)

Pag. 180

ART. 50.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
50. 1. Busin.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori introiti derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono utilizzati per la riduzione degli oneri previdenziali sul costo del lavoro.
50. 2. Prataviera, Guidesi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
50. 6. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 11.
50. 3. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

  Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per Vanno 2014 entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 650 milioni di euro per il 2014.
50. 5. Squeri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
   «109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 4. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.Pag. 181
  12-quater. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.
50. 7. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.
  12-quater. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.
50. 8. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.
(Inammissibile)

Pag. 182

ALLEGATO 2

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Elementi di risposta ai Dossier di Senato e Camera
Nb: in grassetto gli elementi di risposta alle osservazioni svolte nel dossier predisposto dagli uffici della Camera dei deputati

Articolo 1

Domanda
  Per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento all'articolo 1, concernente il riconoscimento del credito di imposta ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 26.000 euro, di importo variabile e comunque fino ad un massimo di 80 euro mensili a decorrere dal mese di maggio e fino a dicembre 2014, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica, essendo basata su un modello di microsimulazione IRPEF, non è verificabile in modo puntuale; in più i dati assunti a riferimento sono quelli relativi all'esercizio d'imposta dell'anno 2011 e, quindi, non i più aggiornati disponibili.

Risposta
  Il modello di microsimulazione IRPEF effettua, per ognuno degli oltre 41 milioni di soggetti dichiaranti, il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali locali dovute sia in base alla legislazione vigente sia in base alla variazione normativa.
  Nel dettaglio, il predetto modello calcola per ogni soggetto l'imposta dovuta a legislazione vigente e l'imposta dovuta sulla base delle ipotesi di nuovi interventi legislativi, ottenendo quindi la variazione di gettito netta in capo ad ogni contribuente. La somma di tali singole variazioni produce, infine, la variazione totale di gettito IRPEF e di addizionali locali. Tale modalità di stima considera implicitamente anche l'eventuale incapienza, totale o parziale, delle detrazioni nell'imposta lorda di ogni singolo contribuente.
  Ciò posto, si evidenzia che la pubblicazione statistica dei dati dell'anno d'imposta 2012 non implica automaticamente la conseguente immediata disponibilità del modello basato su tale annualità, in quanto necessitante della sopra accennata implementazione e verifica.
  In ogni caso si osserva che l'utilizzo dei dati dell'anno di imposta 2012 in luogo di quelli del 2011 non porterebbe a differenze significative nella stima in oggetto, e comunque tali da essere ricomprese nell'intervallo di variabilità tipico di una stima.

Domanda
  Si evidenzia, poi, che la stessa Relazione tecnica afferma che, nonostante la classificazione dell'operazione sia interamente Pag. 183imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce «minori entrate tributarie», l'Istat, sulla scorta delle regole di contabilizzazione stabilite dal Sistema europeo dei conti (Sec) 2010, potrebbe contabilizzare una parte degli sgravi dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie).

Risposta
  Gli effetti dell'articolo 1 sono stati colti sui saldi di finanza pubblica come minori entrate (in particolare minori ritenute Irpef) in quanto le erogazioni del bonus da parte dei sostituti d'imposta si tradurranno in minori versamenti di ritenute sia nel caso vi sia capienza nelle ritenute del mese sia nel caso, eventuale, di incapienza. In quest'ultimo caso, infatti, l'eventuale recupero dai contributi previdenziali come previsto dalla norma per tale fattispecie, da parte del sostituto d'imposta, si tradurrà in minori ritenute IRPEF per il fatto che la norma espressamente prevede che l'INPS compenserà tali eventuali minori contributi rivalendosi sulle ritenute Irpef che lo stesso Istituto versa mensilmente nella sua qualità di sostituto d'imposta riversando così minori ritenute sul capitolo 1023/2/3.

Articolo 1
  Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica al secondo periodo del comma 5 non comportano effetti in termini di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario in considerazione del fatto che la richiamata disposizione individua diverse modalità attraverso le quali i sostituti d'imposta possono recuperare le somme erogate a titolo di credito ai dipendenti.
  Sotto l'aspetto strettamente contabile le diverse modalità operative implicano una diversa rilevazione sul saldo netto da finanziare degli effetti derivanti dalla disposizione originaria. In particolare, la modifica comporta che gli effetti siano colti in gran parte sulla spesa e, per una quota residuale, rappresentata dalle somme erogate dalle amministrazioni dello Stato (circa 8 per cento), come minori entrate.
  Pertanto, gli effetti complessivi della disposizione, come già stimati in sede di RT al provvedimento originario, sono:

2014 2015 2016
Credito -5.823,4 -831,9 0,0

in milioni di euro

di cui

(Saldo netto
da finanziare)
2014 2015
Maggiore spesa (credito
in compensazione)
+5.357,5 +765,3
Minori entrate -465,9 -66,6

in milioni di euro.

  Le modifiche apportate al Senato della Repubblica al comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'indebitamento netto, l'operazione è interamente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce «minori entrate tributarie». Va tuttavia rilevato che, trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà stabilita dall'Istat sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a quelle 2010). Non si può escludere che una parte degli sgravi possa essere contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di altri crediti di imposta.

Articolo 2
Domanda

  Anche in relazione all'articolo 2, in materia di riduzione dell'IRAP per i soggetti privati, le stime proposte sono basate su una microsimulazione che utilizza dati riferiti al 2011; sulla base di dati più aggiornati, contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie del Dipartimento delle finanze, gli effetti di minor gettito derivanti dalla disposizione in esame potrebbero Pag. 184verosimilmente attestarsi su importi più significativi di quelli esposti in Relazione tecnica. L'assunzione di un andamento di minor gettito come costante nel tempo non appare poi prudenziale, considerando i dati in crescita del gettito IRAP riportati nel citato Bollettino delle entrate tributarie negli anni 2011-2013.

Risposta
  Si evidenzia che non è significativo il riferimento al gettito di cassa del 2013 (saldo 2012 + acconto 2013) per dimostrare che la perdita di gettito stimata di competenza annua (2.059 milioni di euro) è circa l'8,3 per cento del suddetto gettito rispetto ad una riduzione delle aliquote di circa il 10 per cento. In particolare, tale approccio prenderebbe a riferimento un gettito che non tiene conto della normativa vigente dal 2014 (maggiori deduzioni forfetarie del costo del lavoro, maggiori deduzioni per le imprese di minore dimensione, deduzione per il costo del lavoro incrementale). Inoltre, lo stesso approccio assumerebbe la configurazione di una stima assolutamente macro e non basata su un'elaborazione «testa per testa», come invece effettuato e riportato nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma in esame.

Articoli 3 e 4 co. 1-10

Domanda
  Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di redditi di natura finanziaria, la Relazione tecnica non sembra aver preso in considerazione i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da una revisione al ribasso nella stima delle maggiori entrate. Rispetto alla possibilità di optare per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, la Relazione tecnica non reca elementi informativi sui costi legati alla provvista di liquidità, in termini di interessi passivi – peraltro detraibili dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP – che i contribuenti potrebbero dover sostenere qualora decidano di affrancare le plusvalenze il cui pagamento, da effettuare in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 novembre 2014; così come sembra non aver considerato la difficoltà all'accesso al canale creditizio, stante la stretta nella concessione di prestiti da parte del comparto bancario.

Risposta
  Sul potenziale effetto di sostituzione la stima non considera variazioni delle scelte di investimento, in quanto l'aumento dell'aliquota colpisce tutti gli strumenti finanziari privati, mantenendo l'aliquota ridotta (12,5 per cento) sui titoli emessi dallo Stato italiano ovvero da Stati Esteri White list e sui buoni postali fruttiferi e, nonostante l'ampliamento della differenza tra le due aliquote (26 per cento rispetto al 12,5 per cento) non si ritiene che possa verificarsi un significativo effetto di sostituzione fra i titoli di debito, partecipativi o di rischio emessi da società finanziarie o non finanziarie e i titoli pubblici, dato il rendimento sensibilmente inferiore di questi ultimi. Fra l'altro, nel considerare i dati di versamento solo del 2013 e non delle annualità successive, si è compiuta una scelta prudenziale in quanto, da informazioni presso gli operatori di settore, appare ragionevole ipotizzare un trend crescente dei rendimenti futuri.
  Sugli effetti dell'opzione di affrancamento delle plusvalenze latenti, si conferma la natura prudenziale della stima in quanto costruita in base al 50 per cento di quanto già precedentemente incassato secondo le disposizioni del D.L. n. 138/2011. Gli effetti di competenza riportati nella tabella in relazione tecnica costituiscono un refuso. Le stime di competenza, come riportato nel testo, sono di 96 milioni nel 2014, –149 nel 2015 e –16 nel 2016. Per la stima degli effetti di cassa si è ipotizzato che i versamenti avvengano nel regime del risparmio amministrato, quindi con i 10/12 della competenza stimata per ogni anno. A questi vanno poi aggiunti gli effetti del meccanismo di acconto previsto dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 133 del 2013.

Pag. 185

Articolo 4 co. 12

Domanda
  L'articolo 4, comma 12, riscrivendo integralmente i profili fiscali della rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, eliminando la possibilità di rateazione triennale del pagamento dell'imposta ed innalzando significativamente l'aliquota del tributo ed il carattere obbligatorio della rivalutazione, potrebbe determinare una lesione del principio dell'affidamento legittimo del contribuente alla certezza dell'ordinamento giuridico e dare luogo a ricadute sul gettito in relazione ad eventuali contenziosi.

Risposta
  Nella relazione tecnica al dl n. 133/2013 non si erano ascritti effetti finanziari alla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia. Tale scelta prudenziale era motivata dal fatto che non erano ancora chiare le modalità di applicazione a questi asset della norma in questione. Con l'emanazione della circolare n. 4/E sono state chiarite le modalità applicative della norma e, considerato che i partecipanti al capitale hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2013 che ad oggi sono chiusi, è stato possibile quantificare in modo puntuale le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge di stabilità 2014, incrementata dalla norma in esame, e dalla previsione di versamento in un'unica rata nel 2014.

Articolo 4
Commi 6-bis e 6-ter.
  Nelle more di una revisione del regime di tassazione delle Casse di previdenza private, per evitare che nel periodo luglio – dicembre 2014 le stesse vengano penalizzate da quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 66/2014, la disposizione in esame prevede il riconoscimento di un credito di imposta per le maggiori ritenute subite, relative alla differenza fra le due aliquote del 20 per cento attualmente in vigore e del 26 per cento in vigore dal 1o luglio 2014.
  Sulla base di dati di fonte COVIP, si stima un ammontare di maggiori ritenute, che le Casse previdenziali private subiranno per il passaggio dal 20 per cento al 26 per cento, di circa 20,4 milioni di euro per gli ultimi 6 mesi del 2014. Pertanto, il riconoscimento di un credito d'imposta, per evitare l'aggravio di tassazione nel secondo semestre 2014, comporta un onere di 20,4 milioni di euro nel 2015.
  La disposizione, inoltre, prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione dall'11 per cento all'11,5 per cento per il solo anno 2014. Sulla base dei dati di versamento effettuati nel 2013, risulta un gettito complessivo di circa 537 milioni di euro; pertanto, l'incremento determinerà un maggior gettito di circa 24,4 milioni di euro nel 2015 relativamente all'annualità 2014.
  Pertanto, le disposizioni in esame sono sostanzialmente neutrali comportando effetti positivi netti di circa 4 milioni nel 2015 che incrementano il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4
Comma 11 - Rivalutazione beni aziendali
  Al riguardo, con riferimento specifico alla modifica apportata dal Senato della Repubblica, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti trattandosi di una diversa modalità di riscossione delle imposte che in ogni caso ricadono nella medesima annualità.
  La Commissione chiede chiarimenti circa la prudenzialità dell'ipotesi di ascrivere integralmente il gettito stimato in occasione del provvedimento originario all'anno in corso; ritiene, infatti, che andrebbe considerato che l'obbligo del versamento dell'intero importo in tre rate Pag. 186entro dicembre 2014 in luogo del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta in tre annualità possa ridurre l'interesse delle imprese ad effettuare una rivalutazione dei beni.
  A tale riguardo si osserva come, a differenza di altre circostanze, nelle quali ad esempio è stata modificata l'aliquota di imposta sostitutiva, si sia ritenuto che la mera variazione della tempistica per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, di per sé, non fosse motivo sufficiente, nella gran parte dei casi, a modificare in senso riduttivo o addirittura a cancellare completamente un piano aziendale volto a adeguare in bilancio il valore di assets aziendali sfruttando una finestra di opportunità fornita dal Fisco mediante la specifica normativa per la rivalutazione di beni di impresa.

Articolo 4
Comma 12-quater – Modalità e termini di versamento Tasi
  Con riferimento all'osservazione del Servizio Bilancio della Camera secondo cui l'erogazione di un'anticipazione calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria TASI potrebbe risultare eccessiva nei comuni che avendo deliberato aliquote IMU elevate, applicheranno la TASI in misura ridotta si evidenzia quanto segue.
  L'importo erogato a favore dei Comuni che non hanno inviato la deliberazione TASI entro il 23 maggio risulta a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, pur se parametrata al 50 per cento della stima del gettito TASI ad aliquota di base. La disposizione prevede inoltre che nei casi la quota spettante a titolo di FSC 2014 sia inferiore all'importo corrisposto l'Agenzia delle Entrate potrà recuperare la maggiore somma erogata mediante trattenuta da qualunque entrata dovuta ai comuni e riscossa tramite F24. Tale sistema garantisce la neutralità degli effetti per il Bilancio dello Stato.

Articolo 5 comma 1-bis
(Agevolazioni tributarie atti di affrancazione)
  La Commissione chiede che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare l'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame.
  Al riguardo, si evidenzia, che la stima è stata effettuata sugli atti del registro 2012, con le selezioni dei codici negozio indicati in sede di relazione tecnica, e dai quali è stato determinato un valore dichiarato che, come evidenziato in sede di relazione tecnica risulta essere di trascurabile entità.

Articolo 5-bis
(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri)
  Comma 1. La tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71/2011 ha mantenuto nell'area della totale gratuità alcuni atti consolari la cui emissione richiede adempimenti gravosi per gli uffici consolari all'estero, che si ripercuotono in spese considerevoli per risorse umane e strumentali. Si tratta, in particolare, degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana, che, in virtù del fatto che la cittadinanza italiana si estende senza limiti di generazioni, riguardano spesso, soprattutto nelle Americhe, la ricostruzione di più generazioni. L'ordinamento di stato civile (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) impone la tempestiva dichiarazione all'autorità consolare delle nascite di cittadini italiani avvenute all'estero. Ciononostante, gli uffici consolari si trovano a dover trattare quotidianamente pratiche in cui tale dichiarazione avviene anche a distanza di oltre un secolo. È pertanto irragionevole mantenere la gratuità della trattazione della pratica amministrativa. Si propone un importo forfetario di 300 euro per ogni richiesta di ricostruzione di cittadinanza da parte di un maggiore di anni 18. Pag. 187
  Commi 2 e 3. La disposizione riformula la disciplina dei passaporti, prevedendo il pagamento di un contributo amministrativo pari a 73,50 euro per il rilascio del passaporto ordinario, lasciando invariato il costo del libretto, e abrogando, contestualmente, l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
  Con l'abolizione del suddetto articolo e dell'articolo 55, comma 6, della L. n. 342/2000, vengono, di fatto, abolite le concessioni governative dovute, in base all'attuale legislazione, sia per il rilascio che per il rinnovo annuale del passaporto stesso.
  Ai fini della determinazione degli effetti sul gettito, sono stati utilizzati, relativamente alle attuali tasse sulle CCGG, i dati relativi all'anno 2012, mentre, gli introiti derivanti dal costo del libretto, da cui si è risaliti sia al numero dei rilasci che a quello dei rinnovi annuali, sono stati reperiti, per il medesimo anno, dagli incassi Banca d'Italia – entrate extra tributarie.
  Dai suddetti dati risulta una sostanziale invarianza di gettito nel passaggio dalla tassa sulle CCGG al nuovo contributo amministrativo.

Articolo 7

Domanda
  L'articolo 7 dispone che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. Al riguardo, si segnala la problematicità della determinazione della componente strutturale delle maggiori entrate, senza considerare che l'attribuzione di un maggior gettito registrato nel 2013 a copertura di un onere nel 2014 deroga al principio dell'annualità del bilancio.

Risposta
  La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale registrate nell'anno 2013 è stata effettuata, con riferimento a tutti i capitoli/articoli riguardanti le entrate conseguenti dall'attività di accertamento e controllo, confrontando gli incassi 2013 sia rispetto agli incassi dell'anno 2012 sia rispetto alle previsioni di cassa dell'anno 2013, tenendo conto altresì delle previsioni iscritte in bilancio 2014-2016. Da tali confronti, come evidenziato nella tabella di sintesi riportata nella relazione tecnica, emergono maggiori entrate sia dal raffronto gettito 2013 gettito 2012 (+ 0,5 miliardi), sia dal raffronto risultati 2013 previsioni 2013 (+0,7 miliardi), sia rispetto alle previsioni di cassa iscritte in bilancio 2014-2016 (+1,2 miliardi). Prudenzialmente viene considerata a copertura del provvedimento in esame una quota inferiore a ciascuno dei suindicati tre valori di confronto, quota che rientra nella componente strutturale, già acquisita peraltro tra gli incassi del corrente esercizio, incassi che evidenziano allo stato un consolidamento dell'andamento significativamente positivo sia rispetto ai noti risultati 2013 (periodo gennaio-aprile 2014 su 2013: entrate complessive +17,3 per cento; entrate tributarie +21,1 per cento), sia rispetto alle previsioni di bilancio 2014-2016.

Articolo 7
(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)
  Comma 1-bis. La disposizione modifica la lettera b) del comma 431 della legge di stabilità 2014; in sostanza viene confermato a regime il contenuto della norma stessa, eliminando il riferimento al biennio 2014-2015. Conseguentemente viene eliminato l'ultimo periodo. L'intervento complessivo operato rende coerente anche dal 2016 la suddetta lettera b) con il successivo comma 434 e, di fatto, permette l'applicazione della disposizione ivi contenuta con riguardo anche alla tempistica di presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Si tratta di modifica di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari. Pag. 188
  La modifica proposta con la lettera b) del comma aggiuntivo 1-bis, è volta ad applicare anche per il 2015 la procedura di riassegnazione al Fondo di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014 delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale. La circostanza che tali entrate non sono computate nei saldi di finanza pubblica fa sì che alla modifica normativa proposta non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 8
(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)
  Comma 1. Le disposizioni si inquadrano nella disciplina più ampia relativa agli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, innovandola con l'indicazione del ricorso a un portale unico per garantire l'accessibilità ai dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introducendo uno schema standard a cui riferirsi per la pubblicazione dei dati da definire tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Al fine assicurare una maggiore efficacia e coordinamento tra le norme, favorendo la semplificazione e la chiarezza interpretativa, le modifiche introdotte dal Senato sostituiscono il testo dell'articolo 8 comma 1 e 2 originario con un nuovo testo che interviene modificando direttamente il decreto legge 33 del 2013. Si prevede inoltre di specificare che i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi siano disponibili in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, come peraltro già stabilito per i documenti le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 33 del 2013. Infine, viene specificato che oltre all'indicatore annuale di tempestività del pagamento le amministrazioni affianchino anche un indicatore trimestrale a partire dal 2015.
  Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8 co. 4

Domanda
  In relazione all'articolo 8, comma 4, si rileva che la riduzione della spesa per consumi intermedi incide in maniera finanziariamente equivalente su tutti i comparti della spesa (Stato, regioni, enti locali) e che le risorse tratte dalla norma in esame dovranno, in parte, compensare, già dal 2014, nuovi oneri obbligatori, per cui se ne imporrebbe, ai sensi della legge di contabilità, la necessità di provvedervi anche con l'aggiunta di specifiche clausole di salvaguardia. Si rileva, inoltre, che il conseguimento di risparmi è subordinato a successivi provvedimenti attuativi e che sarebbe opportuno acquisire dal Governo conferma della piena sostenibilità delle riduzioni di spesa per le amministrazioni interessate.

Risposta
  Sulla tipologia qualitativa dei risparmi di spesa previsti per beni e servizi, da parte dei diversi comparti di spesa, si è tenuto conto di una ripartizione del taglio degli stanziamenti tra ciascuna amministrazione centrale dello Stato in maniera inversamente proporzionale alla quota di ricorso attuale alle convenzioni Consip, in base alle elaborazioni fornite in relazione tecnica, in base alle categorie merceologiche dei consumi intermedi confrontabili.
  Ciò posto, l'effettivo margine di efficientamento di ciascuna amministrazione sarà influenzato, oltre che dalla quota della spesa attualmente sotto convenzione Consip, da una serie di ulteriori fattori quali, ad esempio, l'incidenza dei contratti in scadenza o in situazione non regolare in ciascuna amministrazione e potrà puntualmente essere valutato in un apposito Pag. 189D.P.C.M. per la definizione delle riduzioni di spesa per ciascuna amministrazione interessata.

Articolo 8, co. 8, lett. a)

Domanda
  In relazione all'articolo 8, comma 8, lettera a), la rinegoziazione dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, funzionale al conseguimento dei risparmi previsti dal precedente comma 4, appare problematica per la possibilità di non accordo con le parti contraenti, la conseguente facoltà di recesso ed il rischio di non ottenere il risparmio del 5 per cento attraverso il ricorso agli strumenti alternativi previsti.

Risposta
  Si evidenzia che gli effetti di risparmio stimati per il 2014 appaiono sostenibili, a prescindere da possibili meccanismi di contenzioso da cui possano derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA, anche tenendo conto delle positive esperienze recate da analoghe iniziative in materia, in particolare quelle nel settore sanitario, previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, che, fra l'altro, stabilivano interventi di contenimento attraverso la rinegoziazione dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci.
  Inoltre, proprio al fine di prevenire eventuali disfunzioni derivanti dal recesso dei fornitori, nel caso in cui i beni o servizi oggetto del contratto non fossero momentaneamente disponibili nell'ambito delle convenzioni centralizzate, la disposizione in esame ha espressamente previsto la possibilità di procedere ad acquisti meno onerosi sulla base di affidamenti diretti (quindi secondo procedure semplificate e con tempi ristretti), ovviamente nel rispetto della normativa del codice dei contratti pubblici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle nuove procedure di acquisizione dei beni e servizi ovvero alla attuazione delle gare centralizzate.

Articolo 8, co. 11

Domanda
  In relazione all'articolo 8, comma 11, andrebbero evidenziati gli elementi contabili, sia pure di massima, identificativi delle autorizzazioni legislative di spesa coinvolte nella riduzione, per 400 milioni, dei programmi di investimento della difesa.

Risposta
  Sulla rideterminazione dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014, si fa presente che in sede di adozione dell'apposito D.P.C.M. saranno individuate le specifiche autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati da ridurre, anche sulla base delle disponibilità residue al momento.

Articoli 9 e 10

Domanda
  Con riferimento ai nuovi compiti che gli articoli 9 e 10 attribuiscono all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si chiedono ulteriori elementi e dati idonei a provarne l'affermata neutralità rispetto alle risorse assegnate dalla legislazione vigente in favore della predetta autorità e si segnala l'opportunità di inserire esplicite clausole di invarianza nel dispositivo.

Risposta
  Al riguardo, si non si hanno obiezioni in merito all'opportunità di inserire specifica clausola di invarianza che escluda la possibilità di oneri.

Pag. 190

Articolo 11

Domanda
  In relazione all'articolo 11, laddove si prevede una riduzione dei compensi agli intermediari del servizio F24 che comporti una riduzione, per il 2014, pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2013 e, per gli anni successivi, del 40 per cento, considerato l'elevato importo della riduzione, si segnala la possibilità che gli intermediari della riscossione fiscale non accolgano pienamente tale revisione delle condizioni e si raggiungano valori di riduzione più bassi.

Risposta
  Si evidenzia che gli effetti di cui al comma 2 non sono stati prudenzialmente scontati nelle coperture del provvedimento. Al contrario la riduzione dei trasferimenti all'agenzia delle entrate costituirà incentivo a procedere quanto prima alla rinegoziazione delle convenzioni in essere.

Articolo 12

Domanda
  Per quanto riguarda l'articolo 12, andrebbe chiarito il meccanismo attraverso cui la norma acquisisce un risultato di minore spesa per 250 milioni, procedendo ad un mero allineamento delle scadenze di rilevazione dei tassi di interesse sulle giacenze dei conti di tesoreria al momento della loro «effettiva maturazione».

Risposta
  La remunerazione del conto di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e prestiti, che nel primo quadrimestre 2014 ha avuto una giacenza media di circa 135 miliardi, è determinata moltiplicando la giacenza per la media aritmetica semplice tra i seguenti due valori:
   media aritmetica semplice dei tassi dei BOT a 6 mesi rilevati nel semestre precedente;
   media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato (aggiustato per il moltiplicatore 360/365) del semestre precedente.

  Fermi restando i due parametri, BOT a 6 mesi e Rendistato, idonei per calcolare una remunerazione fondata su criteri di razionalità, con la modifica introdotta si intende sostituire il riferimento al semestre precedente con quello del semestre in corso, nel quale è presente la giacenza.
  Considerando, quindi, la differenza di rendimento che si determina ed applicandola ad una giacenza di riferimento di circa 130 miliardi di euro per un semestre, si ottiene un risparmio maggiore di quello contenuto nella Relazione Tecnica, che appare quindi stimato prudenzialmente, anche tenuto conto dei risultati delle aste tenute a fine aprile.

Articolo 12-bis
(Canoni delle concessioni demaniali marittime)
  Comma 1. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto lo spostamento al 15 settembre di ciascun anno del termine per il versamento dei canoni demaniali marittimi ex articolo 03, c. 1, lett. b), del decreto-legge 400/1993, dovuti a partire dal 2014, comporta che, comunque, le relative somme saranno acquisite entro l'anno di competenza.
  Comma 2. La disposizione recante il differimento del termine per il riordino della materia dei canoni demaniali marittimi non determina effetti in quanto la stessa ha carattere procedurale.

Articolo 16

Domanda
  Con riferimento all'articolo 16, che prevede un obiettivo di risparmio di spesa per i ministeri pari a 240 milioni, si rileva che la sua formulazione non consente di effettuare consapevoli valutazioni in merito alle misure di riduzione da apportare agli stanziamenti di spesa e alla qualità economica Pag. 191di questi ultimi, posto che essi saranno individuati solo in un secondo momento, con apposito d.p.c.m.

Risposta
  Si rileva che le riduzioni in oggetto sono state valutate sulla base delle disponibilità presenti in bilancio alla data di presentazione del decreto legge e risultano pertanto sostenibili. Inoltre, con riferimento alla valutazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, la valutazione tiene conto che le riduzioni di spesa operate per le finalità e con le modalità indicate nella norma in esame si aggiungono a quelle già previste a legislazione vigente in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi tra i quali, da ultimo, il decreto-legge 4/2014. Esse incidono pertanto in misura maggiore sulle attività già programmate e in avanzata fase di realizzazione che presentano un più ravvicinato profilo di utilizzo delle risorse disponibili.

Articolo 20

Domanda
  Con riferimento all'articolo 20, laddove si prevede, per le società partecipate, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, cui sono associati effetti di 70 milioni di euro per il 2014 e 100 per l'anno 2015, si rileva che la relazione tecnica non fornisce, come previsto dalla legge di contabilità, i dati utilizzati per la quantificazione delle maggiori entrate che concorrono alla copertura del decreto.

Risposta
  Si fa presente che in sede di istruttoria il Dipartimento del tesoro ha fornito gli elementi informativi riferiti ad alcune delle società direttamente partecipate dallo Stato, e dalla quale si evincono obiettivi di efficientamento realizzabili per circa 49,2 milioni di euro nel 2014 e 78,8 milioni di euro nel 2015.
  Oltre alle società indicate in tale tabella, però, la disposizione trova applicazione anche nei confronti di:
   società totalmente partecipate da parte di società totalmente partecipate dallo Stato, ivi incluse quelle la cui società controllante abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (ad es. tutte le società del gruppo Ferrovie dello Stato, ad eccezione della capogruppo);
   società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1o comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Considerata la rilevanza delle società rientranti in queste categorie, la stima di 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 è stata operata in modo prudenziale.

Articolo 22, commi 1 e 1-bis
(Reddito imponibile per attività di produzione e cessione di energia elettrica)
  La Commissione stima che il minor gettito, rispetto alla RT iniziale, risulterebbe pari, in termini di competenza e come risulta dall'espressione riportata nella RT, a 10 milioni e non a 14 milioni.
  Al riguardo, si evidenzia che il calcolo relativo alla formula che genera la stima di minor gettito rispetto alla RT originaria di 14 milioni di euro, risulta corretto; infatti, il calcolo 186,3 X 24,3 per cento X 30 per cento produce come risultato circa 13,6 milioni di euro, arrotondati a 14 milioni di euro.
  Relativamente, invece, alla richiesta di quanto gettito è attribuibile alle addizionali, si evidenzia che, dei 14 milioni di euro complessivi ai fini IRPEF, circa 0,8 milioni di euro sono attribuibili all'addizionale regionale e circa 0,3 milioni di euro all'addizionale comunale.

Pag. 192

Articolo 22

Domanda
  La quantificazione del maggior gettito associato al comma 2 dell'articolo 22, pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2014 in virtù dell'assoggettamento a IMU di taluni terreni agricoli montani, non sembra tenere conto di specifici elementi rilevanti, quali il minor gettito IRPEF (in quanto l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale) e la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, nella misura del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Risposta
  Sulla quantificazione del maggior gettito associato al comma 2, ed in particolare alla richiesta di chiarimenti circa la quantificazione del maggior gettito associato alla revisione dell'esenzione IMU per i terreni montani e collinari si evidenzia che alcuna valutazione puntuale può essere eseguita in assenza del decreto che darà attuazione alla disposizione in esame.
  Si conferma in ogni caso che il decreto dovrà tener conto della normativa vigente ai fini IMU al fine di assicurare il conseguimento del maggior gettito previsto.

Articolo 22, comma 2
(IMU terreni agricoli)

  Il Servizio Bilancio della Camera richiede che siano individuate le risorse per far fronte alla compensazione a favore dei Comuni per l'esenzione disposta al Senato a favore dei terreni agricoli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  Al riguardo si fa presente che al momento dell'emanazione del decreto previsto dalla norma in esame per la nuova disciplina dell'esenzione IMU per i terreni situati in comuni montani e collinari, dovranno prevedersi modalità tali da assicurare un maggior gettito di 350 milioni al netto di quanto occorre ristorare ai comuni per l'esenzione in oggetto.

Articolo 24
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)
  In particolare, si richiedono chiarimenti circa l'invarianza degli effetti finanziari connessi alle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 12 del d.l. n. 98/2011, dal predetto articolo 24, comma 3, lett. c), che ha ampliato il ruolo di centrale di committenza dell'Agenzia del demanio estendendo l'impiego dello strumento degli accordi quadro anche per l'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi.
  A tal riguardo si osserva che detta estensione non può produrre oneri nuovi o maggiori rispetto alle ordinarie procedure di gara che dovrebbero, altrimenti essere svolte, in quanto l'indizione di un'unica procedura ad evidenza pubblica, centralizzata in capo all'Agenzia del Demanio, in luogo delle centinaia altrimenti necessarie per l'individuazione degli operatori per ciascun intervento da realizzare non può che evidentemente determinare un risparmio in termini di tempi e costi per le singole Amministrazioni/Stazioni Appaltanti.
  In ultimo, pare utile evidenziare che la clausola di invarianza di cui si discute non è stata introdotta dall'articolo 24 del d.l. n. 66/2014 ma era già presente nell'originario testo dell'art. 12 comma 5 d.l. n. 98/2011. Come detto, infatti, la novella introdotta dal richiamato articolo 24, comma 3, lett. c, si limita ad ampliare le ipotesi di ricorso agli accordi quadro, mentre è rimasta immutata la previsione che attribuisce all'Agenzia del demanio la possibilità di avvalersi per l'elaborazione degli accordi quadro di società a totale o prevalente capitale pubblico, dovendo solo tale avvalimento non comportare nuovi o maggiori oneri, posto che come sopra evidenziato, il mero ricorso agli accordi quadro può solo produrre risparmi di spesa.

Titolo III

Domanda
  In relazione al complesso degli articoli inerenti al pagamento dei debiti delle Pag. 193pubbliche amministrazioni, rilevato che l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto lascia intendere che si tratti unicamente di debiti di natura corrente, a differenza di quanto previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, e che non è prevista alcuna esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti in conto capitale, si chiedono chiarimenti al Governo.
  Secondo la relazione tecnica, considerate le richieste degli enti per i debiti di parte corrente e l'eventualità che il patto di stabilità interno, in particolare per le Regioni, possa non consentire un completo utilizzo delle risorse messe a disposizione sotto forma di anticipazioni di liquidità per circa 8,7 miliardi di euro per l'anno 2014, si ipotizza un importo di pagamenti pari a circa 5 miliardi di euro. Se tale asserzione fosse confermata, andrebbe valutata la necessità di prevedere un ammontare di liquidità da anticipare sensibilmente maggiore, ai fini di un'efficiente allocazione delle risorse e per evitare aggravi di oneri per interessi passivi su risorse non utilizzate.

Risposta
  Al riguardo, si segnala che la richiesta di liquidità è effettuata in coerenza con gli spazi di spesa correlati ai vincoli del patto di stabilità. Pertanto la finalizzazione della liquidità non necessariamente privilegia la spesa corrente a discapito di quella capitale. Ciò premesso, si ritiene che l'offerta di liquidità molto verosimilmente stimolerà una maggiore richiesta di spazi finanziari sul patto di stabilità interno. In ogni caso, a misure di allentamento del patto di stabilità interno, potrà provvedersi solo previa individuazione di apposita copertura finanziaria.
  La stima dei pagamenti dei debiti per 5 miliardi è da considerare prudenziale soprattutto in quanto finalizzata al calcolo del gettito IVA 2014 conseguente. Inoltre l'importo di 8,7 mld quale somma disponibile per anticipazioni di liquidità è da considerare quale importo massimo erogabile.
  Si fa, inoltre, presente che le anticipazioni concesse saranno calibrate sulla base delle richieste effettivamente formulate dagli enti: tali richieste saranno pertanto tarate sull'effettiva capacità di spesa e quindi non saranno concesse anticipazioni superiori alle richieste formulate.

Articolo 37

Domanda
  L'articolo 37 istituisce un fondo, con una dotazione di 1.000 milioni, per le garanzie dello Stato sui debiti delle pubbliche amministrazioni ceduti dai creditori a banche o intermediari finanziari. Al fine di apprezzare la congruità dello stanziamento, sarebbe necessario acquisire un quadro dei rischi di escussione delle garanzie prestate.

Risposta
  Si evidenzia che tale fondo è da intendersi come una riserva volta a fronteggiare i rischi di escussione derivanti dal complesso delle garanzie statali, non escludendo da queste le garanzie concesse ai sensi dell'articolo in esame. Per tali ultime garanzie, la dotazione del fondo di cui al comma 4, pari a 150 milioni, è ritenuto congruo a far fronte ad uno stock in linea con quello dei crediti attualmente certificati. In mancanza di dati certi sul potenziale di crediti allo stato non certificati che potranno beneficiare della garanzia statale, si è ritenuto di incrementare le risorse destinabili a tale finalità: ciò anche in considerazione della possibilità, prevista nella Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012 in occasione della presentazione del DEF e autorizzata dal Parlamento con apposite risoluzioni, di determinare – con il provvedimento in esame – un peggioramento del saldo netto da finanziare (saldo su cui incide la misura).
  Contestualmente, si è ritenuto di non circoscrivere la possibilità di utilizzo del fondo di cui al comma 6 alle sole garanzie di cui all'articolo in esame, ma di estenderla Pag. 194anche alle altre garanzie statali, per le quali potessero in futuro determinarsi necessità di integrazione delle risorse.

Articolo 38-bis
(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti
  La Commissione chiede chiarimenti circa l'ammontare dei crediti che si ipotizzi possa essere ceduto; chiede, inoltre, conferma che le cessioni relative al flusso del 2013 avvengano tutte nell'anno in corso.
  Al riguardo, si evidenzia che in sede di RT all'articolo 8 del DL 35 è stata stimata una perdita di gettito di 6,5 milioni di euro (5,9 mln di imposta di registro e 0,6 mln di imposta di bollo) per 5 anni a decorrere dal 2013 tenuto conto che la platea dei crediti commerciali presa a riferimento era lo stock al 31.12.2012 (90-40 = 50 miliardi di euro) e che circa la metà di tale stock sarebbe stata ceduta a intermediari nel suddetto lasso temporale.
  La norma in esame, invece, estende l'esenzione al flusso 2013. Ne consegue che la valutazione dell'impatto sul gettito è limitata a tale flusso e incidere su una sola annualità.
  L'attribuzione della perdita di gettito ad una sola annualità risulta maggiormente prudenziale rispetto al fatto di ripartire tale perdita in più annualità che determinerebbero effetti di trascurabile entità in ciascuno degli anni considerati.

Articolo 41-bis
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)
  La conservazione delle risorse previste dalle leggi istitutive delle province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta- Andria-Trani si è resa necessaria nel tempo a causa della necessità di rimodulare i piani finanziari approvati con DDPCM del 2007 per adeguarli a sopravvenute esigenze operative in fase di realizzazione degli interventi previsti. Poiché l'utilizzo delle risorse stanziate restava subordinato al perfezionamento dell’iter di approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di integrazione e rimodulazione delle risorse del piano finanziario e che tale iter, per diversi motivi di natura amministrativa, si è concluso con l'emanazione dei DDPCM in data 3 dicembre 2013 si sono rese necessarie diverse proroghe finalizzate alla conservazione delle risorse nelle contabilità speciali interessate in attesa del loro utilizzo. In particolare, il termine iniziale del 30 giugno 2008 è stato inizialmente prorogato al 30 giugno 2009 dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Con l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, poi, con l'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato, altresì, prorogato, fino al 31 dicembre 2012. Con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2013 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Infine, l'articolo 3, comma 4 DL 30 dicembre 2013, n. 150 aveva prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2014. Con l'approvazione della legge di conversione, tuttavia, il comma 4 dell'articolo 3 è stato soppresso. Le disponibilità presenti nelle contabilità speciali sarebbero dovute, pertanto, essere riversate così come previsto dal Regolamento di contabilità per la gestione delle contabilità speciali con ciò causando gravi ritardi nei pagamenti a favore delle imprese che, tra l'altro, avevano già terminato i propri interventi. Quest'Amministrazione, al fine di scongiurare tale eventualità e di evitare un rilevante aggravio dei costi per interessi moratori e spese legali – atteso che le ditte appaltatrici, come già preannunciato alle Prefetture-UTG, sarebbero state costrette ad agire in via giudiziale, con diffide e ingiunzioni di pagamento, per ottenere il Pag. 195soddisfacimento delle loro legittime aspettative – ha, pertanto, ritenuto opportuno, prima di procedere al predetto versamento che avrebbe avuto degli effetti irreversibili, attendere l'adozione del già preannunciato decreto-legge per una celere estinzione dei debiti a favore delle imprese, per riproporre la norma in questione.
  Per quanto attiene poi ai profili di copertura finanziaria, si riporta, di seguito, il dettaglio delle somme disponibili, per un totale complessivo di euro 35.003.173,06, nelle contabilità speciali ed il cui utilizzo è stato autorizzato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.
   Prefettura di Monza e della Brianza euro 4.150.000,00
   Prefettura di Fermo euro 9.053.172,90
   Prefettura di Barletta Andria Trani euro 21.800.000,16.

  Si conferma che le disponibilità sopra riportate coprono integralmente le spese autorizzate.

Articolo 50, co. 11

Domanda
  Con riferimento al gettito Iva derivante dal pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 50, comma 11, considerato che la relazione tecnica ipotizza un importo effettivo di pagamenti di circa 5 miliardi di euro e considerato l'effettivo gettito Iva accertato per operazione analoga con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, pari a 540 milioni, in luogo dei 925 milioni previsti dal precedente decreto-legge n. 35 del 2013, si rileva che, ove si verificasse una dinamica di gettito analoga a quella del 2013, la stima del gettito Iva appare sovradimensionata e, pertanto, sarà necessario attivare la clausola di salvaguardia, come avvenuto nel 2013.

Risposta
  L'importo di pagamenti prudenzialmente considerato, nella valutazione degli effetti finanziari del decreto-legge n. 66 del 2014, in relazione alle effettive richieste al momento avanzate dalle Amministrazioni locali, è pari a 5 miliardi, su un totale di 8,7 miliardi di risorse stanziate a tal fine sotto forma di anticipazioni di liquidità.
  La valutazione del maggior gettito iva derivante da tali pagamenti sconta un'aliquota IVA media del 15 per cento, da cui derivano maggiori entrate pari a 650 milioni nel 2014. Si ritiene che tale maggior introito possa essere conseguito nell'esercizio in corso. Infatti, la procedura prevista dal provvedimento in esame è sostanzialmente quella del decreto-legge n. 35 del 2013, quindi si tratta di una procedura già collaudata che consentirà una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e dei conseguenti pagamenti e relativi ritorni in termini di maggiori entrate.
  A sostegno dell'effettiva realizzabilità dei maggiori introiti, si segnala che nel 2013 a fronte della maggiore IVA stimata per tale anno in 925 milioni connessa al pagamento di debiti commerciali, si è incassato 540 milioni (e si è reso necessario per questo far scattare la clausola di salvaguardia prevista nel citato DL 102/2013). In verità nei primi mesi dell'anno 2014 si è registrata una crescita degli incassi IVA rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno scorso pari a circa l'8 per cento (in termini assoluti pari a oltre 1 miliardo). Tenuto conto dei dati del monitoraggio, detta dinamica è riconducibile anche all'effetto dei maggiori pagamenti avvenuti nel 2014 relativi ai suddetti debiti. In effetti, risulta che molti EETT hanno completato taluni pagamenti nei primi mesi dell'anno corrente.
  In sostanza il pagamento dei richiamati debiti è avvenuto a cavallo di due esercizi (2013 e 2014) anziché avvenire nel solo 2013, ma nel complesso il gettito atteso è stato realizzato. Ciò si è verificato anche in considerazione dei tempi di avvio delle procedure previste dal citato DL 35.