CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PROPOSTE EMENDATIVE
(Riferite all'ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base nella seduta del 27 maggio 2014)

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
   b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).
2. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.
2. 2. Binetti.

  Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
* 2. 3. Taricco.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: di soggetti fino a: n. 381.
* 2. 4. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e sostegno sociale; inserire le seguenti: per la determinazione di requisiti e di agevolazioni connessi alle attività di cui al presente punto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano appositi provvedimenti.
2. 5. Taricco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.
2. 6. Taricco.

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  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 7. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 8. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sopprimere il comma 2.
2. 9. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali (inserire piani sociali di zona e PSR).
2. 10. Fiorio.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.
2. 11. Franco Bordo, Palazzotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.
2. 12. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.
2. 13. Taricco.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono in ogni caso considerate imprese agricole ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.
2. 14. Binetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 15. Schullian.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 16. Schullian.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.
2. 17. Schullian.

ART. 3.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. 1. Nicoletti, Cova.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Binetti.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: dagli imprenditori agricoli.
5. 1. Taricco.

ART. 6.

  Al comma 3, sopprimere le parole: alienazione e.
6. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 5, dopo le parole: progettazione integrata territoriale aggiungere le seguenti:, secondo le indicazioni dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e nel rispetto della normativa europea che disciplina i medesimi fondi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
6. 2. Fiorio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.
6. 3. Franco Bordo, Palazzotto.

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ART. 7.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 2. Fabrizio Di Stefano.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01742 Caon: Sull'attività di controllo a tutela dei prodotti agroalimentari italiani e sull'applicazione della definizione legislativa concernente la «effettiva origine degli alimenti».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione il titolo, mi preme evidenziare che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso verifiche ricorrenti nel comparto agroalimentare è impegnato costantemente per garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva, al fine di salvaguardare i consumatori dall'eventuale commercializzazione di alimenti contraffatti.
  Ed è proprio per l'importanza che il settore agroalimentare riveste per l'economia nazionale che in questi ultimi anni, l'Ispettorato ha posto particolare attenzione alle produzioni di qualità più rappresentative del «Made in Italy» (formaggi, vini, olio d'oliva, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali, ecc.) ivi comprese le produzioni tutelate. In tale contesto, infatti, acquisiscono sempre maggior rilevanza tutte le azioni volte a difendere la qualità e l'identità, nel senso più stretto del termine, dei nostri prodotti agro-alimentari, sia dentro che fuori i confini nazionali.
  Per tali motivi l'ICQRF ha intrapreso misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.
  Sul punto, preciso che il decreto ministeriale 14 ottobre 2013, attuativo del regolamento dell'Unione europea n. 1151 del 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari («Pacchetto qualità»), all'articolo 16 (protezione ex officio) ha individuato l'Ispettorato (ICQRF) quale autorità nazionale incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni tutelate DOP-IGP prodotte o commercializzate in Italia.
  Evidenzio, altresì, che l'Ispettorato provvede ad attivare le autorità competenti degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea.
  Nell'ambito del sistema di protezione «ex officio», l'Ispettorato ha già avviato diverse segnalazioni ed ha ottenuto risultati positivi in quanto i prodotti oggetto di segnalazione sono stati prontamente ritirati dal mercato, grazie anche alla collaborazione delle corrispondenti autorità di controllo estere.
  Inoltre, al fine di individuare strumenti sempre più efficaci per contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane è stato siglato anche un protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, eBay e l'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP sulla piattaforma online eBay. Difatti l'obiettivo del protocollo è quello di rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e l'informazione delle produzioni italiane DOP e IGP anche tra i consumatori che si avvalgono Pag. 245della piattaforma eBay, favorendo la presenza nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità.
  Anche il Corpo forestale dello Stato, per quanto di competenza, ha avviato un'intensa attività di controlli e indagini sull'intero territorio nazionale, finalizzati alla tutela della qualità dei prodotti del made in Italy agroalimentare e del diritto di riconoscibilità di queste produzioni da parte del consumatore, con riguardo, in particolare, alla materia prima agroalimentare.
  Peraltro, il regolamento dell'Unione europea del 25 ottobre 2011, n. 1169, sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, attribuisce un ruolo di primo piano alla conoscenza dell'origine e della provenienza di un determinato prodotto quale esigenza prioritaria per poter «assicurare» ai cittadini «il diritto all'informazione» e la possibilità di compiere scelte consapevoli.
  Al fine di migliorare la tutela dei prodotti di origine italiana, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, ha riformato gli indirizzi precedenti, prevedendo, all'articolo 4, comma 49, non solo il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso «l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana».
  A tale riguardo, il Corpo forestale dello Stato ha verificato centinaia di prodotti, appartenenti a tutte le filiere alimentari (tra cui anche diversi tipi di prosciutti crudi stagionati, prodotti lattiero caseari, paste, olio, olive, grappe, paste), che appongono la dicitura «made in Italy» o richiamano esplicitamente tale origine con segni o quant'altro possa indurre in inganno il consumatore.
  I citati controlli sono stati estesi anche ai fenomeni di contraffazione, laddove, oltre il richiamo con claims nazionali è stata, altresì, accertata un'etichettatura specifica, che attestava falsamente l'origine della materia prima italiana, e addirittura casi in cui sia la materia prima che la trasformazione sono stati realizzati in Stati esteri, al contrario di quanto sostenuto in etichetta (sequestro effettuato in Puglia).
  L'obiettivo della predetta attività investigativa è quello di rendere conoscibili le filiere e la tracciabilità degli alimenti per il consumatore, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali, ambientali, culturali e di agro biodiversità rappresentano un bene collettivo dell'Italia come anche dell'Unione europea da individuare, pubblicizzare, valorizzare e difendere in modo differente e specifico rispetto agli altri settori manifatturieri, in ragione che l'alimento riguarda i valori di tutela per l'uomo.
  Ed invero, il Corpo forestale dello Stato ha effettuato un'intensa attività investigativa sul territorio nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno del falso «made in Italy» e del cosiddetto italian sounding, ossia l'utilizzo fuorviante sull'imballaggio dei prodotti agroalimentari di etichette, simboli che esaltino l'italianità dei luoghi d'origine della materia prima, della ricetta e del marchio.
  In particolare, il Corpo forestale dello Stato, tra le autorità di controllo in materia di tutela del made in Italy, ha agito anche sulla scorta di norme penali che attengono alla necessità di assicurare il corretto svolgimento del commercio e di tutelare l'ordine economico contro gli inganni tesi al consumatore, configurabili come fattispecie di reato di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale.
  Sono stati controllati 902 esercizi commerciali in tutta Italia, il cui esito ha portato alla notifica di 122 sanzioni amministrative a carico dei distributori e delle ditte produttrici, per un importo totale di oltre 300.000,00 euro e sono state redatte 15 comunicazioni di notizie di reato.
  Le attività di cui sopra, hanno condotto, altresì, al sequestro di circa 592 tonnellate di prodotti. In particolare, nella Piana di Gioia Tauro, sono state poste sotto sequestro 510 tonnellate di succo d'arancia conservato in sacchetti e fusti proveniente dal Brasile ed etichettato successivamente con origine Calabria – Italia, Pag. 246mentre nella provincia di Bari, sono state sequestrate 80 tonnellate di pasta. Altri sequestri sono stati operati in varie località nazionali, Rieti, Latina, Grosseto, concernenti prosciutti e altri prodotti insaccati.
  Contestualmente alla campagna relativa alla tutela del «made in Italy» inoltre, sono stati verificati altri aspetti del settore agroalimentare, quali quelli connessi alla sicurezza dei prodotti a denominazione protetta, ovvero all'igiene degli alimenti e alla salute dei cittadini.
  Sul piano operativo le due principali casistiche riscontrate dal Corpo forestale dello Stato hanno riguardato prodotti agroalimentari di diverso genere che, pur riportando in etichetta evidenti richiami che ne accentuano l'italianità sono risultati poi realizzati all'estero o realizzati in Italia con materia prima di origine estera.
  Ritengo che queste azioni, insieme ad altri strumenti cogenti come la tracciabilità e l'obbligo d'indicazione dell'origine dei prodotti, in conformità alle normative europee, possano contribuire a rendere maggiormente efficace l'azione svolta degli organi di controllo e tutelare in maggior misura i consumatori e gli operatori di settore. Peraltro, unitamente ad un rafforzamento degli strumenti normativi e deterrenti (sistemi sanzionatori più stringenti) e all'implementazione e interconnessione delle banche dati, sarà più agevole individuare gli operatori più a «rischio» e rendere maggiormente efficace l'azione degli organi di controllo nell'intero comparto agroalimentare.
  Relativamente al sistema sanzionatorio in materia di sicurezza agroalimentare, evidenzio infine che, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di governo, il Ministero è impegnato a prevedere un rafforzamento del quadro normativo in materia di lotta alla contraffazione.
  Sul punto segnalo infine che la Commissione europea ha inviato una richiesta di informazione all'Italia, nel quadro del sistema EU Pilot (5938/13/SNCO), avente per oggetto una denuncia per presunta violazione del diritto unionale, risultante da una prassi amministrativa posta in essere da autorità italiane preposte ai controlli alimentari e la presunta incompatibilità di determinate disposizioni legislative italiane.
  Al riguardo, faccio presente che il Ministero, dopo una riunione con le Amministrazioni coinvolte, ha inviato una memoria in proposito. La questione è al momento al vaglio della Commissione europea.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02381 L'Abbate: Sulla convenzione per la gestione delle corse del trotto presso l'ippodromo di Capannelle.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione il titolo riguarda i criteri e i parametri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la remunerazione della convenzione con la società Hippogroup Roma Capannelle per l'organizzazione di corse al trotto presso l'ippodromo delle Capannelle, nonché le motivazioni che hanno indotto a non far decadere la convenzione con la predetta società, nonostante il concordato preventivo ad essa concesso e la messa in mora da parte di Roma Capitale.
  Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che il riconoscimento concesso dal Ministero (con decreto n. 33276 del 5 agosto 2013) alla società Hippogroup Roma Capannelle Spa per lo svolgimento dell'attività di corse al trotto trae origine da un intervento straordinario intrapreso da Roma Capitale che, rinvenendo nella preservazione dei settore ippico un interesse pubblico nazionale e locale (a tutela dei valori sportivi, culturali, sociali ed economici connessi, nonché del livello occupazionale e delle professionalità che operano nel settore), ha ritenuto di porre in essere ogni iniziativa atta a scongiurare la crisi definitiva dell'ippica romana, anche alla luce dell'avvenuta chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle, nonché a rendere attuabile il piano concordatario in continuità aziendale omologato dal Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2011 relativo ad Hippogroup Roma Capannelle Spa.
  In tale ottica, con la delibera di Giunta di n. 199 dell'8 maggio 2013, la predetta amministrazione ha quindi ridefinito il canone di locazione di concessione dell'Ippodromo delle Capannelle (fissandolo in 66.000 euro, in luogo di un milione di euro già pattuito in sede di concordato preventivo) subordinandone, tuttavia, la riduzione ad una serie di incombenze a carico della Hippogroup Roma Capannelle, tra le quali, oltre all'organizzazione delle corse al trotto presso l'ippodromo delle Capannelle, previa assegnazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle corse al trotto già riservate all'ippodromo di Tor di Valle e del corrispettivo impianti già allo stesso destinato, anche la realizzazione della pista di trotto e degli altri lavori eventualmente occorrenti sulla scorta del progetto già presentato, previe le necessarie approvazioni e autorizzazioni.
  Al fine di creare le condizioni per l'adempimento del concordato preventivo, nonché per garantire la prosecuzione dell'attività di corse al trotto nella Capitale, la Hippogroup ha quindi richiesto la collaborazione del Ministero che, condividendo le esigenze sottostanti l'intervento straordinario assunto dal Comune di Roma in favore di Hippogroup Roma Capannelle SpA e, pertanto, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla promozione del settore ippico di cui è portatore, ha ritenuto di collaborare con l'amministrazione locale.
  La sostenibilità dell'intervento previsto si basa sui mantenimento delle condizioni già riconosciute all'impianto di Tor di Valle, sia in ordine al numero delle giornate di corse da assegnare che al relativo montepremi, sia in ordine ai corrispettivi contrattuali e, segnatamente, al «corrispettivo impianti».Pag. 248
  Alla società in parola è stato quindi riconosciuto, a titolo di «corrispettivo impianti», l'importo fisso di 1.600.000 euro («parametrato» a quello già attribuito all'ippodromo Tor di Valle per l'anno 2012, come ridotto ai sensi della deliberazione n. 116 del 2011), tale da contemperare l'esigenza del contenimento della spesa sostenuta dal Ministero (rispetto al preesistente onere derivante dal finanziamento dell'ippodromo di Tor di Valle) con la remuneratività dei servizi resi dalla società in relazione ai maggiori costi connessi all'adeguamento dell'impianto.
  La deroga al sistema di remunerazione delle società di corse stabilito con determinazione n. 3400 del 2005 (cosiddetto modello Deloitte) si giustifica dunque, nell'economia del provvedimento adottato, con la straordinarietà e l'urgenza dell'intervento programmato diretto a garantire la ripresa dell'attività di corse in una piazza storicamente di primaria rilevanza per numero, qualità delle giornate di corse e per bacino di utenza. Peraltro, occorre tener presente anche i rilevanti effetti che detto intervento è destinato a spiegare in termini di salvaguardia dell'ippica romana e della sua tradizione, di tutela dei posti di lavoro che l'attività di trotto ha comunque garantito anche per i servizi dell'indotto, di rilancio dell'intero settore ippico italiano e sua riaffermazione sul piano internazionale (in considerazione del prestigio che ha sempre avuto l'ippodromo di trotto della città di Roma) e di incremento del volume delle scommesse.
  La deroga al modello Deloitte è stata adottata anche in considerazione di un nuovo schema di convenzione con le società di corse (per la cui definizione è stato richiesto, nel maggio dello scorso anno, apposito parere al Consiglio di Stato) che prevede il superamento del predetto modello.
  Su tale presupposto, la scadenza del contratto stipulato con la società Hippogroup è stata quindi fissata alla data di adozione del nuovo modello di convenzione, momento in cui la regolamentazione del rapporto tra le parti sarà ricondotta entro gli schemi valevoli per la generalità delle società di corse.
  Al riguardo tengo a sottolineare che, a riprova della correttezza delle motivazioni sottostanti il provvedimento adottato, il contratto sottoscritto con la società in questione è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti che lo ha ammesso a registrazione il 29 novembre scorso.
  Per quanto concerne il secondo dei quesiti posti, fermo restando che ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 276 del 1942, richiamato dall'articolo, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, evidenzio che, nel caso di specie, il Ministero si è limitato a prendere atto della valutazione compiuta da Roma Capitale (proprietaria dell'ippodromo nonché titolare – in qualità di concedente – del credito verso la Hippogroup Roma Capannelle) in ordine alla praticabilità dell'intervento nell'ambito del piano concordatario.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02666 Cimbro: Sulla sospensione dei pagamenti alle imprese agricole a seguito di un'indagine su irregolarità relative agli aiuti europei e sull'adozione di misure di verifica preventiva.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'operazione bonifica condotta presso i Centri di assistenza agricola dalla Guardia di finanza in merito al corretto funzionamento dei sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura, ha portato al sequestro di circa 50.000 fascicoli di aziende agricole per talune irregolarità riscontrate, con il conseguente blocco dei contributi PAC.
  A parere dell'interrogante, molte delle irregolarità riscontrate sarebbero solo di natura amministrativa in quanto concernenti il mancato aggiornamento dei dati catastali presenti nei contratti depositati. Da qui, la richiesta di iniziative atte ad assicurare un controllo preventivo sui contratti depositati che garantisca l'aggiornamento catastale dei dati da parte degli organi competenti.
  Al riguardo, fermo restando che l'aggiornamento della base dati catastali è ovviamente di competenza dell'Agenzia delle entrate, vorrei tuttavia evidenziare come, già da tempo, sia stato intrapreso con la predetta Agenzia uno scambio regolare di dati e informazioni concernenti gli aggiornamenti dei dati in parola, come previsto dalle apposite convenzioni che disciplinano, tra l'altro, anche tale materia.
  Colgo l'occasione per precisare che, alla luce delle prime informazioni fatte pervenire dalla Guardia di finanza nell'ottobre 2013 riguardo alle indagini condotte (prima del pagamento degli anticipi della domanda unica 2013 agli aventi diritto) sono state avviate le necessarie verifiche sia dagli organismi pagatori che dalla stessa Guardia di finanza.
  Benché nel corso della riunione di coordinamento del Comitato dei direttori degli organismi pagatori (tenutasi lo scorso 26 marzo) fosse già stata evidenziata la necessità di contemperare le esigenze cautelari scaturite dall’«operazione bonifica» nei confronti dei soggetti coinvolti, con il rispetto dei termini di pagamento fissati dalla normativa europea (in particolare quello del 30 giugno 2014 per la domanda unica), nonché ipotizzata la possibile ripresa delle erogazioni (nei confronti delle aziende per le quali, entro una scadenza ragionevole, non fossero intervenuti nuovi e più circostanziati elementi atti a giustificare il mantenimento delle misure sospensive adottate), a seguito dei primi esiti delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza è stato ritenuto opportuno privilegiare gli interessi finanziari pubblici.
  Tale decisione è scaturita tenendo altresì presente che i controlli, per il numero elevato dei soggetti interessati, avrebbero potuto trovare conclusione con ogni probabilità anche dopo la fine del corrente anno (con il rischio del mancato riconoscimento da parte dei Servizi della Commissione europea degli importi dei relativi pagamenti in quanto effettuati oltre i termini comunitari), con la conseguenza di far gravare tali importi sul bilancio nazionale.
  Pertanto, ad oggi, può ritenersi superata la necessità di mantenere la sospensione cautelare delle erogazioni nei confronti dei soggetti interessati dall'indagine in oggetto, a meno che non siano emerse o non emergano notizie circostanziate, Pag. 250riscontrate direttamente dagli Organismi pagatori nel corso delle verifiche da essi effettuate.
  Detti organismi, comunque tenuti a proseguire i controlli delle posizioni segnalate e non ancora verificate e a tenere in debita considerazione le eventuali successive comunicazioni della Guardi di finanza, sono già nelle condizioni di poter riprendere i pagamenti nei confronti dei soggetti già sospesi cautelativamente in conseguenza dell'indagine suddetta.

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ALLEGATO 5

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria» (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;
   ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno particolarmente sofferto negli anni scorsi a causa della riduzione della complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;
   sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;
   manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;
   sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;
   rilevato che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero Pag. 252delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis, si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto. In proposito, si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche «in corsa» delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;
   in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni «condotti» dagli agricoltori professionali e non solo quelli «posseduti», per non penalizzare ingiustamente coloro che per fini produttivi utilizzano terreni in affitto.

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ALLEGATO 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2433, di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014;
   premesso che:
    l'articolo 16, commi 7, 8 e 9, dispone «Interventi in agricoltura», prevedendo entrate al bilancio dello Stato a carico dell'ISA (comma 8) e del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 9) già di competenza dell’ex Agensud e rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura;
    in particolare, l'incremento, per un importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento EXPO Milano 2015, e alla partecipazione all'evento medesimo, si somma ai 10 milioni di euro già previsti per il biennio 2014/2015 ed appare pertanto eccessivo, tanto più che nell'anno in corso l'evento non è ancora in atto e non si ravvede la necessità di autorizzare ulteriori spese di «partecipazione»;
    l'articolo 22, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento, mentre secondo la legislazione previgente tali operazioni si consideravano attività connesse e produttive di reddito agrario;
    il comma 1-bis dell'articolo 22 – introdotto dal Senato – esclude, limitatamente all'anno 2014, dalle disposizioni del comma 1 gli impianti per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;
    la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali non dovrebbe essere penalizzata, specie nella misura in cui tale energia è necessaria al fabbisogno della stessa azienda; allo stesso tempo, però, è necessario riconsiderare qualsiasi Pag. 254agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole al fine di salvaguardare le suddette aree da utilizzi che nulla hanno a che fare con la produzione primaria;
    sempre l'articolo 22, al comma 2, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro. Tale revisione sarà operata sulla base delle rilevazioni ISTAT dell'altitudine dei comuni italiani, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;
    lo stesso comma 2 esenta comunque dal pagamento dell'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina;
    l'attività agricola, specie quella collinare e di montagna, proprio per le sue caratteristiche, peculiarità, nonché rischi costanti, non può essere penalizzata dall'imposizione di una tassa, come quella dell'IMU, che potrebbe definitivamente compromettere alcune particolari realtà nazionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 16, il comma 7 sia soppresso;
   all'articolo 22, commi 1 e 1-bis, sia specificata l'esclusione dalle previste agevolazioni fiscali, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, che devono invece considerarsi produttive di reddito di impresa;
  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di mettere a regime l'agevolazione prevista, limitatamente all'anno in corso, dall'articolo 22, comma 1-bis, e riferita alla produzione e cessione, entro determinati limiti, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, ad esclusione di quella prodotta da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
   si valuti l'opportunità di mantenere, per i terreni agricoli ricadenti in zone di montagna o collinari, coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l'attuale regime di applicazione dell'IMU, modulato in base all'effettivo reddito agrario.