CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria» (C. 2433 Governo, approvato dal Senato),
   premesso che:
    l'articolo 12-bis, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno, stabilendo contestualmente un'intensificazione dei controlli sull'adempimento del pagamento da parte degli enti gestori;
    l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1o giugno 2014, il regime tariffario agevolato per le comunicazioni postali effettuate dai candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, alle elezioni regionali e degli enti locali e per quelle effettuate dai partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi, ai sensi della nuova normativa sul finanziamento dei partiti;
    l'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12-bis, di precisare che resta comunque salvo il termine ultimo fissato dal comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, per quanto riguarda i versamenti relativi alla procedura di definizione del contenzioso in materia di canoni demaniali marittimi pendente al 30 settembre 2013, disciplinata dal medesimo comma.

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ALLEGATO 2

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera 2433 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2004, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione di bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria;
   premesso che:
    l'articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013;
    tra le società di cui al comma 1 chiamate a realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi rientrano soprattutto le aziende afferenti i servizi pubblici locali tra le quali anche quelle responsabili di garantire il trasporto pubblico locali;
    relativamente al trasporto pubblico locale, nella determinazione del costo operativo affluiscono tra le altre voci, anche il costo macchina, i costi di movimento, di manutenzione rete, di manutenzione rotabili, di direzione e altro personale e di energia di trazione;
    nell'articolo in parola esclusivamente al comma 7-bis, introdotto tra le altre cose al Senato, viene introdotta la possibilità di raggiungere l'obiettivo dell'efficientamento e del contenimento della spesa pubblica, di cui al comma 1, con modalità diverse da quelle della riduzione dei costi operativi;
    la possibilità residuale riconosciuta al comma 7-bis non tutela sufficientemente gli utenti del trasporto pubblico locale che potrebbero dunque subire pesantissime ricadute dovute, ad esempio, alla soppressione o alla riduzione di linee e all'invecchiamento ulteriore del parco mezzi. Nell'articolo in parola, infatti, non vi è nessun vincolo su quali voci di costo debbano essere interessate dagli interventi di riduzione dei costi e non sembra dunque essere stato risolto il problema dello squilibrio tra le voci di personale e le altre; Pag. 182
    tra le società escluse dal provvedimento risultano presenti anche società interessate da inchieste giudiziarie e giornalistiche che testimoniano sperpero di denaro pubblico e la mala gestione. Nella categoria delle società escluse dal provvedimento di cui in parola risultano, tra le altre, Enel, Eni, Finmeccanica, Poste italiane, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato e Consip s.p.a. La formulazione vaga dell'articolo inoltre non consente nemmeno di stabilire con certezza il nome e il numero di società invece interessate dal provvedimento;
    l'articolo 21 prevede una serie di interventi tra loro non coordinati incidenti sull'attività della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI S.p.A. Il testo originario del decreto, incidendo profondamente sull'autonomia organizzativa dell'azienda pubblica, prevedeva la soppressione dell'articolazione regionale della RAI S.p.A. come prevista dalla legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. legge Gasparri) mentre le modifiche apportate dal Senato della Repubblica pur mantenendo la necessità per la RAI S.p.A. di operare un riordino del proprio assetto territoriale (comma 2 dell'articolo 21) prevedono la garanzia che, in ogni caso, RAI S.p.A. assicuri la propria presenza attraverso redazioni e strutture specifiche in «ciascuna regione e provincia autonoma» (comma 1 articolo 21);
    il testo proposto non consente quindi di comprendere quale sia la strategia alla base di tali scelte e, pertanto, appare non accettabile in quanto comunque teso a limitare lo sviluppo dell'informazione locale che, al contrario, deve essere tutelata e valorizzata anche in ragione della prossimità di tale tipologia di informazione con le esigenze della cittadinanza;
    il comma 3 della disposizione richiamata, come modificata dal Senato della Repubblica, autorizza la RAI S.p.A. a procedere alla cessione sul mercato di partecipazioni azionarie anche di controllo di RAI Way S.p.A. la società del gruppo RAI che gestisce e ha la proprietà delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della RAI S.p.A. attualmente detenuta al 99,99926 per cento da RAI S.p.A. e allo 0,00074 per cento dalla società Rai Trade S.p.A.;
    tale intervento appare fortemente pregiudizievole per la società concessionaria del servizio pubblico, infatti le esigenze di riduzione della spesa non possono legittimare la vendita di asset strategici quale appunto la proprietà dell'infrastruttura di comunicazione, tanto più se si considera che l'inserimento di un sostanziale obbligo a vendere a carico di RAI S.p.A. disposto per decreto appare idoneo a deprezzare il valore delle partecipazioni in un mercato particolarmente concentrato come quello entro il quale opera la società e testimonia la mancanza di alcuna visione strategica da parte del Governo circa il futuro della società pubblica che ben potrebbe utilizzare le medesime infrastrutture di comunicazione, che oggi si vogliono vendere, anche per altre applicazioni quali lo sviluppo della rete internet colmando i gap di penetrazione della banda larga certificati da ultimo dalla Commissione europea con la pubblicazione dello scoreboard 2014 sull'agenda digitale il 28 maggio scorso;
    ancora più preoccupante appare la previsione che stabilisce che le «modalità di alienazione» di RAI Way siano determinate con DPCM adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico senza alcuna forma di controllo indipendente delle convenienza oltre che della legittimità delle procedure che si andranno a determinare;
    infine, per quanto rileva la riduzione di 150 milioni di euro per l'anno 2014 delle quote rivenienti dalla raccolta del canone di abbonamento alla RAI attribuite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla RAI S.p.A. (articolo 21 comma 4) si rileva come tale intervento appaia di dubbia legittimità costituzionale essendo Pag. 183finalizzato a distrarre parte delle somme riscosse per il canone di abbonamento alla RAI a finalità diverse rispetto a quelle per le quali il canone viene riscosso ai sensi della disciplina vigente;
    l'articolo 23 conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali individuando tra le altre cose: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate mediante liquidazione, fusione o incorporazione; misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito nonché cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi;
    l'articolo in parola non definisce i criteri ai quali dovrebbe ispirarsi suddetto commissario nell'elaborazione del piano lasciando, dunque, un margine troppo ampio di discrezionalità;
    quanto contenuto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 consente al Commissario di avviare una intensa attività di privatizzazione delle società partecipate,
   esprime

PARERE CONTRARIO.