CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02084 Matarrese: Sugli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati eseguiti su beni d'interesse storico-artistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Matarrese, chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare perché siano erogati ai privati cittadini i contributi previsti dall'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Vorrei riferire, a tale riguardo che, come noto, la concessione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è stata dapprima sospesa fino al 31 dicembre 2015, in applicazione dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, successivamente, sospesa sine die dall'articolo 1, comma 77, della legge 228 del 2012, che ha modificato il citato comma 26-ter prevedendo che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (15 agosto 2012) e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
  Per l'effetto quindi gli interventi – sia quelli ex articolo 35 sia quelli ex articolo 37 del Codice – per i quali era stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità al contributo entro il 14 agosto 2012, sono stati ritenuti finanziabili e le relative pratiche stanno proseguendo l’iter previsto fino alla liquidazione del contributo spettante.
  Tutti gli interventi già precedentemente ammessi a contributo e collaudati, in attesa di essere liquidati, sono finanziati nei tempi consentiti dalle risorse disponibili.
  Questo Ministero non ha potuto che ribadire, con circolari e pareri, non solo la sospensione dei contributi a decorrere dal 15 agosto 2012, ma anche la sospensione di tutte le attività propedeutiche ed istruttorie circa l'ammissibilità delle relative istanze.
  Si è ritenuto infatti opportuno interrompere ogni attività che avrebbe vanificato lo scopo della norma che è quello di ridurre il debito derivante dagli impegni assunti dall'Amministrazioni nel corso di questi anni e di verificare la reale sostenibilità di quelli futuri.
  Rispondo, da ultimo, alle richieste dell'onorevole Matarrese circa il pagamento dei lavori già collaudati che risulterebbero pari ad un importo di oltre 97 milioni di euro.
  Vorrei precisare che quella cifra non è un dato fisso, non ancora per lo meno, poiché essa è destinata anche ad aumentare finché ci saranno lavori da collaudare. Tuttavia negli anni 2012 e 2013, successivi quindi al dato quantitativo riportato dall'onorevole Matarrese, che è riferito al 31 dicembre 2011, sono state approvate, con il decreto ministeriale del 25 gennaio 2012, programmazioni degli interventi finanziari a favore dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, per un importo pari ad euro 50.663.485,00, e con il decreto ministeriale 22 marzo 2013 per un importo pari ad euro 15.047.923,00.
  Con le risorse di quest'anno, con il decreto ministeriale del 9 maggio scorso, per la programmazione degli interventi Pag. 146finanziari del Ministero a favore dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, è stato disposto un intervento finanziario per un importo complessivo pari ad euro 17.830.222,00.
  Il Ministero è pienamente consapevole delle difficoltà gravanti sui proprietari dei beni culturali, difficoltà determinate da una normativa che fino a un recente passato non raccordava l'avvio delle procedure per l'assegnazione dei contributi con la individuazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. In tal modo poteva accadere – ed in effetti è accaduto – che le procedure in questione venissero avviate in numero e misura tali da eccedere gli stanziamenti autorizzati per questa finalità dalla legge di bilancio. Ora tale discrasia normativa è stata corretta, ma come detto l'autorizzazione di nuovi contributi è sospesa fino al riassorbimento dell'arretrato accumulatosi.

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ALLEGATO 2

5-02085 Luigi Gallo: Su discriminazioni di genere nell'assunzione del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La consistenza organica del personale educativo dei convitti e dei semiconvitti è determinata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che, all'articolo 20, fissa i criteri ai quali le istituzioni educative devono attenersi, basati essenzialmente sul numero dei convittori e delle convittrici. I dirigenti scolastici definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile ed a quello femminile tenendo conto del sesso degli iscritti al convitto. Questo Ministero provvede, in seguito, ad elaborare l'organico e stabilisce, con decreto, l'esatta consistenza organica per ogni singola Provincia. Gli incarichi vengono successivamente conferiti attingendo dalle graduatorie permanenti di livello provinciale, seguendo l'ordine e la posizione occupata da coloro che sono legittimamente iscritti in tali elenchi, in relazione ai posti disponibili.
  La ragione della procedura fin qui descritta, espressamente disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e finora costantemente seguita dalla prassi amministrativa, va ragionevolmente trovata nella circostanza che, trattandosi di attività di sorveglianza da svolgere anche nelle ore serali e notturne, è stato ritenuto opportuno, ai fini della massima tutela degli ospiti, utilizzare un criterio che, nella ripartizione dei posti, attribuisca agli educatori e alle educatrici i posti in proporzione al numero, rispettivamente, dei convittori e delle convittrici, assegnando i predetti compiti al personale dello stesso sesso degli ospiti.
  Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, l'assegnazione di personale dell'uno o dell'altro sesso a particolari mansioni non appare di per sé lesivo dei diritti di parità, ove sia strettamente necessario alla maggiore tutela dei diritti dei singoli (in questo caso, i minori del convitto) e ragionevolmente commisurato alle esigenze considerate. Tuttavia, condividendosi le considerazioni di delicatezza e criticità rispetto alle questioni riferite dall'onorevole interrogante con riguardo ai princìpi costituzionali e al decreto legislativo n. 198 del 2006, la questione è allo studio del Ministero. A tale riguardo, il Ministero è sin da ora disponibile a valutare ogni proposta, anche normativa, proveniente dal Parlamento.

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ALLEGATO 3

5-02179 Binetti: Sull'accesso alle Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La formazione specialistica dei medici è tra le priorità del Ministro, che lo ha più volte dichiarato e anche formalmente ribadito in occasione della presentazione delle linee programmatiche di Governo.
  Come opportunamente evidenziato dall'interrogante, negli ultimi anni il numero dei contratti di specializzazione, attribuiti annualmente dal MEF tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei dati forniti dal MIUR, si è significativamente ridotto a causa della difficile situazione della finanza pubblica. In particolare, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione si è attestata nell'ultimo biennio tra 4.500 e 5.000 contratti annui, numero che con ogni probabilità non potrà essere assicurato per l'anno 2014.
  Le drastiche riduzioni delle risorse economiche destinate agli specializzandi sono da attribuirsi, in particolare, all'aumento della durata della maggior parte delle scuole di area sanitaria, disposto con decreto ministeriale del 1o agosto 2005. Per adeguare la durata dei corsi a quella degli altri paesi europei e liberare risorse è stato, pertanto, necessario un nuovo intervento normativo contenuto nell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale è stata prevista la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di scuole e la riduzione della durata, da attuarsi mediante un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Tale norma prevede espressamente che «Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica». Al riguardo, si segnala che il decreto è attualmente in fase di definizione e, nell'immediato, per evitare un'ulteriore significativa contrazione del numero dei contratti attivabili, occorrerebbe un intervento legislativo che individui risorse aggiuntive. È massimo l'impegno del Ministero per trovare una possibile soluzione, d'intesa con il MEF.
  Per ciò che concerne la mancata convergenza tra il numero di laureati in medicina e chirurgia e il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione di area medica, il citato decreto-legge n. 104 del 2013 ha altresì previsto che la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente sia realizzata tenendo conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché considerando il quadro epidemiologico, i flussi previsti per i pensionamenti e le esigenze di programmazione delle singole Regioni.
  Venendo all'auspicato collegamento tra la formazione dello specialista in medicina e la formazione per la ricerca, il regolamento sul dottorato di ricerca adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 (in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010), ha previsto all'articolo 7 che «le Università disciplinano (...) le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e nel rispetto dei (...) criteri generali» indicati Pag. 149dal medesimo articolo. Il successivo articolo 12 ha, inoltre, stabilito che «i dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale». Al riguardo, si segnala che è in fase di predisposizione il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON) 2014-2020 che prevede interventi volti alla promozione di una nuova visione del dottorato di ricerca: la scelta programmatica del MIUR mira a promuovere una nuova formazione dottorale, sul modello dei programmi di dottorato innovativi (IDP) avviati in Europa, e ciò comporta una dimensione internazionale, interdisciplinare e intersettoriale dei corsi, al cui sviluppo potranno partecipare gli stakeholder del sistema (altre università, centri di ricerca, imprese e Amministrazioni regionali). L'intervento prevede, oltre alla «borsa», anche un co-finanziamento dell'UE del progetto di ricerca oggetto della tesi di dottorato.
  In merito alla rilevanza strategica dei settori della ricerca clinica e della ricerca ad alto potenziale innovativo, si sottolinea che, per l'anno 2013, oltre 9 milioni di euro sono stati destinati al finanziamento di borse di dottorato nei settori strategici della Salute (4,1 milioni di euro), della ricerca biomedicale (2,6 milioni di euro) e della ricerca farmaceutica (2,5 milioni di euro). Tuttavia, oltre al sostegno finanziario, sarà quanto mai opportuna una sensibilizzazione dei ricercatori sul potenziale innovativo ed economico delle loro ricerche al fine di favorire la creazione di spin off, oggetto di particolare rilievo tra le misure trasversali del PON 2014-2020, ed iniziative mirate alla collaborazione tra il sistema della ricerca clinica pubblica, nazionale ed internazionale, e quello privato, anche al fine di aumentare il livello qualitativo del servizio.

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ALLEGATO 4

5-02831 Carocci: Sull'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione concerne una delle istituzioni che operano nel sistema dell'Alta formazione artistica e finanziate in misura prevalente dagli enti locali.
  Tali istituzioni da anni versano in una difficile situazione finanziaria ma, nonostante ciò, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della cultura e della formazione nel settore artistico. Il recente decreto-legge n. 104 del 2013, come ricordato dall'Onorevole interrogante, ha previsto misure in favore delle predette istituzioni. In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 19 hanno disposto un intervento di autorizzazione di spesa per cinque milioni di euro, da destinare agli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati. Con il decreto ministeriale n. 354 del 22 maggio 2014, si è dato attuazione a quanto previsto dalla norma primaria, autorizzando la ripartizione delle risorse e individuando le quote da attribuire a ciascun istituto musicale.
  Per quanto riguarda le Accademie di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali e, in particolare, l'Accademia Ligustica di Genova, oggetto della presente interrogazione, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 ha autorizzato la spesa ulteriore di 1 milione di euro, quale contributo per rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle suddette Accademie.
  Al riguardo, al fine di poter procedere all'individuazione delle quote di ripartizione nel rispetto dei criteri definiti dal comma 5-ter dell'articolo 19, sono in corso procedure per l'acquisizione dei dati relativi alle Accademie in questione (spesa di ciascuna Accademia, nell'ultimo triennio e unità di personale assunte secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale del comparto Afam).