CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02353 Matarrese: Mancata erogazione alle regioni dell'anticipo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e possibili conseguenze per le aziende esercenti e per i cittadini, con particolare riguardo alla regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti informo che la problematica segnalata può considerarsi risolta.
  Ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il 3 aprile 2014 è stato firmato il decreto n. 23407, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata disposta la concessione, per l'anno 2014, dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
  In data 19 maggio 2014, a seguito delle registrazioni presso i competenti organi di controllo del decreto in parola, si è immediatamente provveduto ad effettuare il conseguente impegno a favore della regione Puglia e, lo scorso 22 maggio, è stato emesso il decreto di pagamento a favore dello stesso ente regionale pari ad euro 149.380.669,80.

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ALLEGATO 2

5-02391 Tullo: Deroghe alle limitazioni alla circolazione stradale previste nel periodo turistico per la regione Liguria, al fine di consentire l'approvvigionamento degli esercizi commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti è opportuno ricordare che la finalità principale del calendario dei divieti di circolazione, predisposto annualmente, è quella di garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale extraurbana nei giorni di maggiore intensità di traffico.
  Le deroghe attualmente previste per alcune categorie di veicoli, con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013, trovano il loro fondamento giuridico sulla destinazione degli stessi, cioè ove questa sia finalizzata a garantire i servizi pubblici essenziali o soddisfi primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole.
  Per ciò che riguarda la possibilità di consentire la circolazione di veicoli che trasportano derrate alimentari non deperibili destinate all'approvvigionamento in località o zone turistiche, faccio presente che le limitazioni previste con il predetto decreto ministeriale valgono solo per la circolazione fuori dai centri abitati di veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, mentre il rifornimento di negozi e supermercati viene svolto quasi totalmente con veicoli di massa inferiore e nell'ambito dell'attività logistica di distribuzione urbana delle merci.
  Tra l'altro, intervenire modificando o regolamentando in modo diverso la circolazione dei mezzi pesanti limitatamente ad un ambito territoriale localizzato, potrebbe ingenerare non poche difficoltà nell'ambito delle attività di controllo su strada da parte degli organi accertatori.
  Ricordo, infine, che in casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite, l'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 11 dicembre 2013, prevede la possibilità di presentare richiesta alla Prefettura territorialmente competente per il rilascio di apposita autorizzazione, a seguito di accertamento dell'esistenza delle suddette condizioni oggettive.
  Ad ogni modo, assicuro che i competenti uffici del MIT provvederanno a valutare ulteriormente la proposta avanzata dagli onorevoli interroganti in fase di redazione del calendario per l'anno 2015.

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ALLEGATO 3

5-02694 D'Ottavio: Soppressione del servizio ferroviario a lunga percorrenza di collegamento della città di Torino con la Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, occorre premettere che i treni di media/lunga percorrenza che servono la Sicilia rientrano nel Contratto di Servizio 2009-2014 stipulato tra il MIT, il MEF e Trenitalia.
  Come è noto, la caratteristica di questa tipologia di treni è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia e, pertanto, i Ministeri contraenti, nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario, inserito anch'esso nel citato Contratto.
  È da considerare, inoltre, che la programmazione dei servizi contrattualizzati, che comprende, fra l'altro, numero e tipologia dei collegamenti, itinerari e fermate, tiene conto anche del livello di frequentazione dei singoli treni.
  Evidenzio anche che molte risorse economiche del Contratto di Servizio media/lunga percorrenza sono ad oggi destinate a servizi di natura regionale della Sicilia, in quanto quest'ultima è l'unica regione a statuto speciale a non aver ancora avviato o sottoscritto un proprio contratto di servizio con Trenitalia.
  Tale stato di cose ha determinato, insieme all'invarianza delle disponibilità economiche, l'impossibilità di realizzare tutti i collegamenti auspicati.
  Purtuttavia, nel summenzionato Contratto di servizio 2009-2014 il MIT e Trenitalia hanno operato affinché all'utenza fossero offerti i migliori servizi, sempre a parità di risorse impiegate e secondo un ottimale rapporto di efficienza tra costi e benefici, anche attraverso un mix di treni IC e AV.
  Ad esempio, l'offerta denominata «Notte+Av» consente all'utenza in viaggio da/per la Sicilia di utilizzare i treni notturni unitamente ai servizi AV, tra l'altro a prezzi particolarmente agevolati.
  Ed è anche opportuno sottolineare che l'utilizzo dei treni compresi nella predetta offerta «Notte+Av» (con un cambio a Roma o Napoli) consente di raggiungere le località della Sicilia da Torino (e viceversa), con tempi di percorrenza notevolmente inferiori rispetto a quelli del precedente collegamento diretto notturno (sino a 3 ore in meno).
  Per completezza d'informazione, riporto l'attuale offerta giornaliera di servizi ferroviari di media e lunga percorrenza da/per la Sicilia:
   1 coppia di Intercity Roma-Palermo e viceversa, con sezioni da/per Siracusa;
   1 coppia di Intercity Roma-Siracusa e viceversa, con sezioni da/per Palermo;
   2 coppie di Intercity Notte Roma-Siracusa e viceversa, con rispettive sezioni da/per Palermo;
   1 coppia di Intercity Notte Milano-Siracusa e viceversa, con sezioni da/per Palermo.

  In chiusura, desidero sottolineare che il MIT ha già avviato un tavolo tecnico con Trenitalia e le regioni interessate, nell'ambito del quale verrà inserita anche la questione posta dagli onorevoli interroganti, ferma restando la necessità di reperire i fondi necessari.

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ALLEGATO 4

5-02724 Gandolfi: Carenza delle targhe di immatricolazione dei veicoli prodotte dal Poligrafico dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione ai disservizi segnalati dall'onorevole interrogante circa la presunta carenza di targhe di immatricolazione dei veicoli presso gli Uffici della Motorizzazione civile (UMC), ritengo utile ripercorrere quanto accaduto negli ultimi mesi.
  Lo scorso gennaio, l'officina targhe del Poligrafico dello Stato ha subito un blocco temporaneo della produzione legato a motivi di carattere logistico della catena costruttiva; durante tale mese si è provveduto alla fornitura agli Uffici della Motorizzazione civile attingendo da un fondo di riserva, opportunamente costituito a garanzia della continuità delle consegne.
  La produzione è parzialmente ripresa nel mese di febbraio con ritmi pari alla metà di quelli consueti e dunque con ridotta consegna ai predetti uffici.
  Di tale criticità il MIT ha fornito ampia informativa agli uffici periferici, sia per le vie brevi che tramite avvisi telematici, e ha immediatamente provveduto a rimodulare l'usuale programma di consegne procedendo per lotti ridotti, ma pur sempre sufficienti a garantire il fabbisogno puntuale degli uffici, anche attraverso operazioni di storno tra ufficio e ufficio.
  L'attenta riprogrammazione delle consegne, di minori entità ma più capillari, ha consentito di fronteggiare la temporanea difficoltà produttiva dell'Istituto Poligrafico, con il risultato che nessun UMC è rimasto sprovvisto di targhe, evitando in tal modo il blocco delle immatricolazioni e senza arrecare danno alcuno all'utenza.
  L'istituto Poligrafico, al fine di superare la problematica, ha comunicato di aver provveduto ad una rivisitazione del proprio assetto tecnico-organizzativo, inserendo nel ciclo produttivo delle targhe un terzo turno di lavoro giornaliero al fine li ottenere il riallineamento della produzione e l'incremento delle scorte di magazzino; ha inoltre comunicato di aver effettuato consegne, nel primo quadrimestre 2014, per un totale di 441.000 targhe (circa 1/3 del fabbisogno annuo richiesto ammontante a 1.356.000 targhe), a fronte delle 370.000 consegnate nello stesso periodo 2013.
  Il deficit produttivo, alla luce di tali ultimi dati, può ad oggi considerarsi risolto.
  Concludo evidenziando che i competenti uffici del MIT stanno effettuando un attento monitoraggio del servizio fornitura targhe al fine di garantire la presenza presso tutti gli Uffici Provinciali di un congruo e soddisfacente quantitativo di targhe per far fronte alle esigenze manifestate dal mercato, il quale, giova sottolineare, sta mostrando un continuo, seppur lieve, incremento delle immatricolazioni.

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ALLEGATO 5

7-00322 Tullo: Disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:

   le società concessionarie di autostrade non riconoscono il diritto all'esenzione dal pedaggio al trasporto sanitario con veicoli di soccorso (autoambulanze) delle Associazioni di pubblica assistenza e misericordie, sostenendo che tali veicoli non hanno i requisiti per beneficiare dell'esenzione;
    la società Autostrade per l'Italia spa non fornisce più i telepass esenti in comodato d'uso gratuito – prima concessi sulla base di un accordo del 1999 – alle associazioni di pubblica assistenza e misericordia, ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e Confederazione delle Misericordie di Italia, che svolgono sul territorio nazionale oltre il 70 per cento del trasporto sanitario in Italia;
    il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione dei nuovo codice della strada, all'articolo 373, comma 2, lettera c), dispone che siano esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
    il decreto 15 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ha individuato il contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro;
    la circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione dal pedaggio autostradale è concessa quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: il veicolo sia immatricolato a nome delle associazioni di volontariato, o di organismi similari non aventi scopo di lucro; esso sia adibito al soccorso e sia impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno; in assenza anche di una sola delle condizioni descritte il veicolo non ha diritto all'esenzione;
    la circolare 3973 definisce altresì i requisiti obbligatori dei veicoli che possono godere dell'esenzione: i veicoli devono essere immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimati ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991); devono essere adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino tale destinazione; devono essere impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e muniti dell'apposito contrassegno esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo; tale contrassegno dovrà recare impresso nella parte superiore l'anno di validità e nella parte inferiore la targa del veicolo e sarà prodotto a cura delle associazioni medesime; Pag. 198
    il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1993 argomentava che «la modifica proposta (ndr, esenzione dal pedaggio per autoambulanze C.R.L) non comporta, sotto il profilo economico – finanziario, alcun aggravio aggiuntivo per i bilanci delle società concessionarie poiché l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla entrata in vigore del nuovo Codice della strada»; nello stesso parere il Consiglio di Stato sottolineava che la formulazione dell'articolo 373 del regolamento, che allora limitava l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non teneva conto del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S. che coprono circa il 70 per cento dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio) che, in tal modo, erano del tutto equiparati, nel parere del Consiglio di Stato, alle autoambulanze della C.R.I.;
    una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477) ha ribadito la centralità del trasporto sanitario per la tutela della salute dei cittadini, evidenziando come: «la nozione di servizio socio sanitario deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psicofisica e il benessere dei cittadini e quindi anche l'assistenza ed il trasporto degli infermi»;
    la citata circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici specifica che poiché non esiste una definizione normativa dei veicoli ad uso «soccorso» occorre valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi da trapiantare; tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio dalle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991) per il soddisfacimento di finalità statutarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti; da notare che il rilascio di licenza o autorizzazione presuppone lo svolgimento di attività commerciali o comunque a scopo di lucro-attività non compatibili con le finalità proprie delle associazioni di volontariato;
    sulla nozione di soccorso si è espressa la Corte di giustizia europea (CGE, sezione III, 29/A/2010 n. C-190/08), con una definizione recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato (CDS, sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477) dove si afferma che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico d'urgenza sia i servizi di trasporto sanitario qualificato... (omissis)»;
    nella disciplina in materia non è stato inoltre mai chiarito se nei veicoli ad uso speciale (autoambulanze, veicoli di soccorso avanzato), possa prendere posto, oltre al personale di servizio e al paziente, anche un familiare accompagnatore, nel caso ciò venga richiesto dalla persona soccorsa, ovvero, nel caso delle automediche, persone che necessitano di assistenza (esempio dializzati); la direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in risposta ad un quesito del Presidente A.N.P.AS., ha riconosciuto che in molti casi la presenza di un familiare, oltre a risultare di conforto e rassicurazione del paziente (soprattutto se minore o anziano, o psichicamente compromesso) è da considerarsi assimilabile a quella di un «addetto» con funzioni equiparabili a quelle dei sanitari a bordo;
    la patente di guida di categoria B abilita alla guida di motoveicoli, esclusi i Pag. 199motocicli, nonché di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
    i veicoli di soccorso correttamente allestiti secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante «Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze», e dalle direttive di sicurezza dettate dalla norma EN 1789, superano il limite citato a causa dell'equipaggiamento base previsto;
    il codice della strada prevede, all'articolo 139, il rilascio di apposita patente di servizio ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale, la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; il regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale è stato emanato con decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246; tale patente consente di evitare, in caso di violazione di norme del codice della strada nello svolgimento di tali compiti di interesse generale e di pubblica utilità, che tali soggetti vadano incontro a sanzioni sulla patente di guida; non è prevista una patente di servizio analoga per i conducenti veicoli di soccorso;
    restano pertanto esclusi dal possibilità di ottenere patenti di servizio, ad esempio, i conducenti delle autoambulanze del servizio emergenza 118, nonché i conducenti dei veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, gli autisti d'ambulanza e dei veicoli di soccorso avanzato appartenenti alle associazioni di volontariato e gli autisti dei mezzi della protezione civile,

impegna il Governo:

   a disporre, nell'immediato, tutte le iniziative necessarie, anche normative, per:
    a) definire e rendere individuabili i veicoli adibiti al soccorso;
    b) concedere telepass per l'esenzione dal pedaggio autostradale in comodato d'uso gratuito senza aggravi burocratici ed organizzativi ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, modificando o integrando le concessioni in essere su tutte le autostrade italiane, senza oneri per il bilancio dello Stato;
    c) modificare l'articolo 54 del codice della strada esplicitando che fra i soggetti ammessi a viaggiare sul veicolo di soccorso possono essere compresi anche eventuali familiari accompagnatori dell'assistito;
   ad emanare un apposito decreto ministeriale al fine di prevedere norme tecniche ed amministrative per autoveicoli speciali, diversi dalle ambulanze, destinati al trasporto di persone in particolari condizioni;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative per introdurre opportune modifiche ed integrazioni all'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevedere il rilascio della patente di servizio anche ai conducenti di autoambulanze, veicoli di soccorso avanzato, veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, immatricolati da associazioni di volontariato.
(8-00060) «Tullo, Fossati».