CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02921 Sottanelli: Abrogazione dell'obbligo per i produttori agricoli sottoposti al regime speciale IVA di comunicare le operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante chiede che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore ai 1.000 euro vengano esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dal comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che «l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate».
  Inoltre, l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 175, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha espressamente previsto l'obbligo di comunicazione anche da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Ciò premesso, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'esclusione da detto obbligo dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, allineerebbe gli adempimenti di detti produttori agricoli a quelli previsti per i contribuenti minimi (commercianti, artigiani, professionisti) con volume d'affari inferiore ai 30.000 euro.
  Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che la precipua finalità della disposizione di cui al citato articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, consiste nel rendere più efficienti le attività di controllo relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, in conformità alla regolamentazione comunitaria sulla sicurezza alimentare.
  Alla luce di quanto riferito, si ritiene che le misure auspicate dall'onorevole interrogante, ferma restando la necessità di ponderare le diverse esigenze sopra rappresentate, siano meritevoli di più approfondite valutazioni nell'ottica del pacchetto di semplificazioni allo studio al Governo.

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ALLEGATO 2

5-02922 Pesco: Rafforzamento delle attività di controllo tributario sui grandi contribuenti

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti chiedono quale iniziative anche normative si intende intraprendere al fine di migliorare ed intensificare le attività di controllo formale e sostanziale in relazione ai cosiddetti «grandi contribuenti».
  Inoltre, gli onorevoli sollecitano ad assumere iniziative volte a prevedere che l'obiettivo di output in termini di ammontare complessivo di entrate da riscuotere venga stabilito dall'Agenzia del le entrate annualmente in maniera distinta per ciascuna categoria di contribuente, in maniera tale da evitare che, una volta raggiunto l'obiettivo programmato, l'Agenzia non venga disincentivata a ad effettuare controlli verso l'una o l'altra categoria di contribuenti.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Occorre premettere che l'Agenzia, sulla base della Convenzione triennale tra il Ministero e l'Agenzia stessa (ai sensi dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), si impegna ad assicurare lo svolgimento delle finzioni istituzionali (articoli 62 e 64 del decreto legislativo 300/1999) ed il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze e che nel Piano dell'Agenzia, allegato a detta Convenzione, sono indicati gli obiettivi che la stessa si impegna a conseguire ed i risultati attesi dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale con riferimento a tutte le macro categorie di contribuenti.
  Le entrate derivanti dall'attività di controllo sui grandi contribuenti contribuiscono, pertanto, al raggiungimento degli obiettivi complessivi di budget previsti nella citata Convenzione.
  Come richiamato nella interrogazione, l'Agenzia delle entrate è stata destinataria, negli ultimi anni, di un processo di riorganizzazione con l'obiettivo di focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi contribuenti, medie e piccole imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche) che ha consentito di adottare metodologie di intervento differenziate, coerenti con specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione.
  Gli importanti risultati in termini di entrate erariali segnalati nell'interrogazione in riferimento ai cosiddetti «grandi contribuenti» sono la conseguenza diretta del miglioramento della qualità dell'attività di controllo, anche in virtù del riassetto organizzativo delle strutture centrali e regionali e della ridefinizione delle modalità di intervento nei confronti di tali soggetti.
  L'approccio utilizzato nelle attività di contrasto dell'evasione fiscale, oltre ad aver contribuito a migliorare i risultati in termini di riscossione, è anche funzionale al progressivo e tendenziale innalzamento del grado di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
  In quest'ottica, con riferimento al comparto dei grandi contribuenti, l'Agenzia delle entrate, sulla scia delle esperienze internazionali ispirate ai principi della Pag. 177cooperative compliance declinati dall'OCSE ed in coerenza con le sopravvenute previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge di delegazione fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), ha avviato nel luglio 2013 il progetto pilota sul «regime di adempimento collaborativo» che si propone, di analizzare, in concreto e in collaborazione con il mondo delle imprese, i sistemi di controllo interno del rischio fiscale (cosiddetto Tax Control Framework) il cui utilizzo costituisce presupposto per l'implementazione di programmi cooperativi per la compliance.
  Nel solco delle iniziative normative già intraprese si segnala, altresì, che nel citato articolo 6 della legge n. 23 del 2014 è prevista l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione.
  Quanto all'opportunità di assumere iniziative per prevedere obiettivi di produzione distinti per ciascuna categoria di contribuenti, il Governo ritiene opportuno una più ampia riflessione sulla idoneità stessa degli attuali obiettivi di produzione, di tipo prevalentemente quantitativo di gettito, ad assicurare la migliore e più efficace gestione del rapporto tra Fisco e contribuente dal punto di vista del contrasto all'evasione fiscale.