CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02416 Lenzi: Dati relativi agli accertamenti compiuti dall'INPS dal 2008 ad oggi sui titolari di benefici economici di invalidità civile e di disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Lenzi – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sui cosiddetti «Piani straordinari di verifica» disposti dall'INPS, nei singoli anni, per il periodo dal 2009 al 2013.
  Al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che i «Piani straordinari di verifica» – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS nei confronti dei soggetti titolari di benefici economici legati alla invalidità civile, cecità civile, sordità o handicap al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.
  Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude tuttavia in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.
  Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto in ambito assistenziale e previdenziale l'istituto della revisione, che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie ingravescenti o stabilizzate di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.
  Da quanto detto discende che i giudizi di mancata conferma dei requisiti sanitari, formulati all'esito delle nuove verifiche, non possono essere assimilati sic et simpliciter a false invalidità, qualificazione giuridica connessa a comportamenti dolosi finalizzati al conseguimento di erogazioni non spettanti, il cui accertamento esula dai compiti dell'Istituto.
  Per espressa definizione di legge, invece, l'attività di verifica comporta giudizi attualizzati al momento della verifica e aventi ad oggetto le patologie riscontrate all'atto del primo accertamento.
  Ciò premesso, riguardo ai quesiti formulati con il presente atto parlamentare, passo ad illustrare sommariamente i dati contenuti nelle tabelle predisposte dall'INPS che, in ogni caso, metto a disposizione della Commissione ai fini di una più dettagliata verifica.
  In particolare, l'Istituto ha reso noto che:
   1) alla data del 1o gennaio 2013, sono 2.781.621 i soggetti titolari di prestazioni economiche, di cui 857.641 titolari di pensione e 1.923.980 titolari di indennità (vedi Tabelle A);
   2) le verifiche straordinarie sui titolari di benefici economici di invalidità civile – disposte dall'INPS nei singoli anni dal 2009 al 2013 – ammontano complessivamente a 854.192 (vedi Tabella B, con suddivisione per singoli anni e singole regioni);
   3) nel periodo dal 2010 al 2013, le verifiche straordinarie hanno comportato 67.225 revoche – per mancata conferma dei requisiti sanitari o assenza a visita medico legale – e 41.862 ricostituzioni (vedi Tabella C, con suddivisione per regioni);Pag. 56
   4) in due distinte tabelle (D1 e D2) l'INPS ha riportati i dati sulle percentuali delle patologie verificate, e delle relative revoche, nei singoli anni dal 2009 al 2013;
   5) analogamente, i dati relativi all'andamento del contenzioso civile in materia di invalidità per i singoli anni dal 2009 al 2013 sono riportati nella Tabella E;
   6) i dati relativi alla spesa sostenuta dall'INPS per l'impiego di risorse esterne (medici convenzionati, medici rappresentanti di categoria e operatori sociali) sono i seguenti: euro 10.294.192,96 (per l'anno 2010); euro 27.282.797,71 (per l'anno 2011); euro 32.737.917,20 (per l'anno 2012) ed euro 30.974.719,86 (per l'anno 2013);
   7) infine, per quanto attiene al risparmio di spesa, le stime per il periodo 2010-2013 derivanti sia dalle revoche sia dalle ricostituzioni di prestazioni, secondo i dati aggiornati, si attestano a circa 352.727.000 di euro.

  L'INPS, tuttavia, ha tenuto a precisare che i predetti dati sono soggetti a possibili variazioni legate agli esiti dell'eventuale contenzioso giudiziario sfavorevole all'Istituto.

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TAB. A

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TAB. A

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TAB. A

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TAB. B

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TAB. C

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TAB. D1

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TAB. D2

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TAB. E

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ALLEGATO 2

5-02270 Tidei: Emanazione del decreto attuativo della norma istitutiva del Fondo per i nuovi nati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare con il quale l'onorevole Tidei richiama l'attenzione sul Fondo per i nuovi nati istituito dalla legge di stabilità per il 2014 al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, nel nuovo Fondo sono confluite le risorse disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, nel Fondo per il credito per i nuovi nati (contestualmente soppresso dall'articolo 1, comma 201, della legge di stabilità), pari a 27.776.845,45 euro, nonché le risorse già destinate alle famiglie residenti a basso reddito erogate a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo nazionale per le politiche della famiglia per l'anno 2013, pari a 5.750.000,00 euro.
  Allo stato, peraltro, i competenti Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia, hanno in corso approfondimenti per verificare se vi siano concrete ipotesi di reperimento di ulteriori risorse.
  Con specifico riferimento al quesito formulato, relativo ai tempi necessari all'emanazione del decreto attuativo, evidenzio che è in corso l'istruttoria finalizzata alla determinazione, nei limiti della disponibilità del Fondo, dei criteri per l'erogazione dei contributi, della platea dei soggetti beneficiari, nonché delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI

Art. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
1. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

  Al comma 1, sostituire le parole: corpo umano e tessuti con la seguente: cadavere.

  Conseguentemente sostituire le parole: corpo umano e tessuti con la seguente cadavere ovunque ricorrano nel testo.
1. 2. Grillo, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, dopo le parole: accertata la morte aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», e della relativa circolare esplicativa del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 3. Grillo, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
1. 5. Cecconi, Grillo.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
1. 4. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Art. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem con le seguenti: L'atto di disposizione del Pag. 67proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi.
3. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La dichiarazione può essere revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.
3. 2. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Art. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro due anni.
5. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Art. 7

  Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole:, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficio di stato civile e i centri di riferimento.
7. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)