CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02887 Pisano: Dati relativi alla base imponibile dichiarata e all'imposta netta IRAP suddivisi per tipologia di soggetti passivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo con i dati relativi all'imponibile ed all'imposta Irap dall'anno di imposta 2008 al 2011. Inoltre si presenta la stima a legislazione vigente per il 2014.
  Per quanto riguarda il settore privato si evidenzia una diminuzione dell'imposta nell'ordine del 17,7 per cento, mentre la base imponibile è diminuita del 12,2 per cento; quest'ultima percentuale conseguenza essenzialmente delle agevolazioni legate al costo del lavoro, mentre la prima è dovuta soprattutto alle riduzioni di aliquota, soprattutto con il decreto-legge n. 66 del 2014.
  A livello di sistema, compreso il settore pubblico, le percentuali sono più contenute, ciò è determinato essenzialmente dalla sostanziale rigidità, in termini dimensionali, della pubblica amministrazione e dalla invarianza dell'aliquota dell'imposta, l'8,5 per cento che grava su un imponibile essenzialmente di tipo retributivo.
  I dati incrociati per tipologia di contribuente (pubblica amministrazione, enti non comm.li, persone fisiche, società di capitali e società di persone) e settori di attività economica (agricoltura, commercio, attività finanziarie, servizi, eccetera) sono presentati per ciascun anno di imposta, dal 2008 al 2011, oltre ad una simulazione a legislazione vigente per il 2014, anch'essa per tipologia contribuente e settore di attività economica.

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ALLEGATO 2

5-02888 Paglia: Problematiche relative al funzionamento del Fondo di rotazione per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Paglia e Palazzotto pongono quesiti in ordine all'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.
  Al riguardo, si fa presente che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Gioventù dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché aggiornato e rifinanziato dal decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto Decreto IMU) convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 2013, cesserà a breve la sua operatività.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è ormai prossima l'emanazione della disciplina di attuazione del nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di garanzie a prima richiesta, su mutui ipotecari o portafogli di mutui ipotecari sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site nel territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
  Gli interventi del nuovo Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza, che consente agli istituti mutuanti di ridurre gli accantonamenti a titolo di patrimonio di vigilanza.
  La medesima norma, in continuità con il precedente strumento, attribuisce priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  Si prevede, inoltre, che confluiscano nella dotazione del nuovo Fondo euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, incrementabili con risorse regionali o di altri enti e organismi pubblici, nonché le disponibilità del Fondo «Giovani coppie» di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133.
  Per completezza di informazione si rappresenta che il Fondo «Giovani coppie», presso la Presidenza del Consiglio di ministri ha, sino ad oggi, ammesso a garanzia n. 304 finanziamenti, per un importo di circa 22 milioni di euro (garantiti fino al 50 per cento).