CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01103 Baldassarre: Tutela del made in Italy nel settore delle ceramiche industriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Facendo riferimento a quanto richiesto dagli On.li Interroganti rappresento quanto segue.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo. Infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a:
   migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato;
   rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno;
   favorire il contrasto alle false indicazioni di origine;
   rafforzare la competitività delle produzioni europee;
   stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (level playing field), nel rispetto degli accordi WTO.

  La stessa tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti.
  L'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema Rapex (sull'esempio del Rapex China project). I consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato.
  La stessa «indicazione di origine» riveste, pertanto una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori. Tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri.
  Per tali motivi il MiSE per quanto riguarda, la tutela del made in Italy, settore Pag. 88della ceramica compreso, ha proposto di inserire, all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, un obbligo di indicazione di origine (cd. Made in) per tutti i prodotti. La proposta di Regolamento è stata approvata, in prima lettura il 15 aprile scorso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Con tale proposta di regolamento si abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE, il cui articolo 7 mira a disciplinare l'obbligo dell'indicazione di origine dei prodotti.
  Come noto, la disposizione in parola recepisce la posizione a favore dell'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti non alimentari (cd. Made in) a livello europeo, che il Governo italiano ha da sempre sostenuto.
  La citata proposta tornerà ora al Consiglio per l'approvazione definitiva e, il dossier rientrerà tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE.
  Con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre sottolineare che nelle legislazioni di diversi partner dell'Unione europea – che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei (es. USA, Cina, Giappone e altri) – l'indicazione di origine è obbligatoria. Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, verrà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e verrà favorita una concorrenza basata su regole comuni (level playing field). La previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed extra UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO.
  Infine nello specifico delle problematiche evidenziate sulla società Insulator Livorno, S.R.L il Ministero dello sviluppo economico assicura la propria disponibilità a convocare un tavolo di confronto, ove richiesto dalle parti e con il quale si potrà contribuire alla risoluzione delle questioni sollevate, incluso il mancato coinvolgimento di Terna.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle start up innovative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La normativa delle start up mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, favorendo lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come una maggiore mobilità sociale e attrazione in Italia di talenti e capitali dall'estero.
  Ciò premesso, in merito al decreto ministeriale citato nell'atto in esame che regola le modalità attuative degli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative, introdotti con l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, si fa presente quanto segue.
  La disposizione contenuta nel citato articolo 29 introduce una normativa di favore che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in start up innovative.
  In particolare, la disposizione prevede che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono invocare una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della somma investita. L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.
  I soggetti passivi IRES potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20 per cento delle somme investite, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni. L'investimento massimo agevolato è di euro 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta.
  Il suddetto decreto ministeriale, dopo aver ottenuto il 5 dicembre 2013 l'autorizzazione della Commissione europea come aiuto di Stato compatibile, è stato firmato il 30 gennaio 2014 dai Ministri competenti (Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.
  Gli incentivi sono, quindi, pienamente in vigore come è anche indicato nella Relazione al Parlamento del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell'ecosistema delle start up innovative del 1o marzo 2014.
  Gli incentivi valgono per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Con il decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, tali incentivi sono stati estesi anche al periodo d'imposta 2016.
  Si fa presente infine che relativamente al periodo d'imposta 2013, nei modelli Unico 2014 «Persone Fisiche» e «Società di capitale» è stato introdotto uno specifico prospetto per permettere la fruizione delle agevolazioni.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Legge 3 agosto 2007, n. 125 (legge di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n.73), ha disposto che, a decorrere dal 1o luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti «vincolati», secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità), e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore.
  Nell'ambito dell'attività regolatoria di attuazione del provvedimento, l'Autorità ha pubblicato alcuni documenti di consultazione concernenti anche la fatturazione del «servizio di vendita» di energia elettrica e dei «servizi di rete», servizi che, a seguito della separazione societaria, sono stati posti in carico a due soggetti diversi: l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione.
   A termine del processo di consultazione è prevalso l'orientamento all'invio di una singola fattura, comprensiva di tutte le voci di costo, al fine di agevolare il cliente finale nella gestione dei pagamenti e nel processo di cambio fornitore (switching), ponendolo dinanzi ad un unico interlocutore.
  L'emissione di una singola fattura ha comportato che gli oneri per i servizi di rete fossero addebitati dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita e che quest'ultimo poi li fatturasse all'utente finale. Il venditore, in tale fattispecie, anticipa il pagamento di quanto dovuto al distributore per poi rivalersi sul cliente. Tale meccanismo ha fatto si che il rischio di credito ricadesse unicamente sull'esercente la vendita, nel caso in cui il cliente finale risultasse inadempiente al pagamento della «bolletta».
  A fronte di tale circostanza aggravata dal crescente fenomeno della morosità, accentuato dalla crisi economica degli ultimi anni, l'Autorità, nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni in materia, ha ritenuto di intervenire con l'emanazione delle delibere ARG/elt 191/09 e ARG/elt 219/10, con l'obiettivo di ridurre l'entità del problema. A tal fine ha istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, il cosiddetto Sistema Indennitario, volto ad assicurare all'esercente la vendita, che vanta una posizione creditoria nei confronti di un cliente finale che ha cambiato fornitore, di ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi mesi di erogazione della fornitura.
  Evidenzio, tuttavia, che il Sistema Indenniario, partito nel 2011, non ha svolto continuativamente la propria attività, in ragione dei ricorsi proposti al TAR e al C.d.S., quest'ultimo tutt'ora pendente, quindi non si è ancora in grado di constatarne l'efficacia anche rispetto alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante.
  Da ultimo, l'Autorità, con deliberazione 19 dicembre 2013 612/2013/R/eel, ha previsto di sviluppare gli adempimenti necessari alla predisposizione di un codice di rete tipo disciplinante il rapporto contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti che accedono alle reti delle medesime Pag. 91(venditori), prevedendo al contempo di attuare un prioritario intervento rispetto ai seguenti aspetti:
   a. la regolazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri di sistema di cui al comma 38.1 del TIT;
   b. la definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto.

  A riguardo, si è appreso che, in data 14 marzo 2014, ha avuto luogo il primo incontro di un gruppo di lavoro, che ha visto la partecipazione delle imprese distributrici e dei venditori, anche a mezzo delle loro associazioni rappresentative, con la finalità di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti in relazione ai citati punti a) e b).
  Rispetto agli elementi finora acquisiti, gli Uffici dell'Autorità stanno procedendo alla predisposizione di un documento di consultazione che riporta gli orientamenti dell'Autorità in materia e che dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno 2014.
  La regolazione, peraltro, degli aspetti contrattuali in questione risulta di particolare rilevanza e richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti dei venditori – in termini di minore onerosità per l'accesso al sistema – delle imprese distributrici e in ultima analisi del sistema e dei clienti finali, in tema di sicurezza e di stabilità rispetto all'operatività di una molteplicità di utenti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al primo quesito relativo alla promozione della crescita delle relazioni digitali tra imprese attraverso voucher o incentivi sugli investimenti nonché della fatturazione elettronica, si fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 («Destinazione Italia»), istituisce voucher fino a 10.000 euro «per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga».
  Il Ministero dello sviluppo economico ha già predisposto la bozza di decreto attuativo, previsto dal comma 3 del citato articolo 6, che è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del parere preliminare.
  In merito al secondo quesito relativo all'incentivazione all'uso delle carte di credito e dell’e-commerce si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare si rappresenta che con il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
  Il successivo comma 5 ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
  In attuazione della previsione del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014.
  Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l'accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l'acquisto di prodotti, che per la fornitura di servizi, anche professionali.
  Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l'entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.
  Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua Pag. 93entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.
  In tale contesto normativo è intervenuto il disposto di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, recato dalla norma principale di cui all'articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
  Allo stato, pertanto, l'efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga nelle more intervenuta, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del precitato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore, tout court, l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a trenta euro.
  Da altro punto di vista, in relazione alla richiesta di informazioni sulle misure volte a favorire la riduzione delle commissioni, in particolare di piccolo importo, ed assicurare maggiore trasparenza nelle operazioni, si segnala che in data 31 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il connesso decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dovrebbe agevolare, proprio, la riduzione delle commissioni d'intercambio.
  Detto ultimo provvedimento, in particolare, ha definito le misure di cui al comma 9 del precitato articolo 12, ovvero quelle misure che, non essendo state adottate nei termini di legge da parte degli organismi di mercato, definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza.
  Per perseguire tali obiettivi, l'impianto del precitato decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fa leva su un potenziamento dei vincoli di trasparenza basato sulla necessità di limitare il c.d. blending, ovvero le tariffe uniformi o a pacchetto mediante l'obbligo di specificazione a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento, accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle commissioni finali e di quelle interbancarie, nonché prevedere nei meccanismi di tariffazione regole virtuose in linea con le economie di scala e tese a rendere più convenienti anche i micro pagamenti.
  In tal senso, in quanto strettamente connesse l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediate carte di debito che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno, si citano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51, che prevedono, la prima, un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlate, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici, mentre la seconda i criteri di applicazione delle commissioni all'esercente Pag. 94al fine di favorire l'utilizzo di carte di pagamento per importi ridotti, dove l'uso del danaro contante è maggiormente elevato.
  In particolare, la norma di cui all'articolo 7 citato, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante e incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali POS, richiede che i soggetti acquirer (ovvero, il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) applichino ai pagamenti di importo ridotto (ovvero, inferiore ai trenta euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla, cioè tramite terminali POS che consentono l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quelle a banda magnetica o a microchip.
  Entrambi, quindi, gli interventi descritti sono funzionali alla riduzione dell'uso del contante e favorendo altresì la riduzione delle commissioni d'intercambio e la trasparenza delle operazioni, contribuiranno anche allo sviluppo dell’e-commerce.
  In merito al terzo quesito, infine, si osserva che una seria politica di digitalizzazione sia sul versante delle infrastrutture sia su quello dei servizi, supportata da una governance snella e immediatamente operativa, è, oggi, la chiave per lo sviluppo economico del Paese.
  Per favorire il recupero del ritardo accumulato dal nostro Paese nell'ambito del commercio elettronico e contribuire, nel contempo, alla crescita economica, il Governo valuterà una serie di provvedimenti di semplificazione che possono rimuovere, a costo zero per le finanze pubbliche, ostacoli alla digitalizzazione delle imprese.
  Ricordo, infine, che in coerenza con il decreto «Destinazione Italia» e con la strategia indicata dall'accordo di partenariato europeo, sono in corso di definizione delle misure volte a incrementare l'uso dell’e-commerce, anche transfrontaliero, a garantire la sicurezza informatica privilegiando al contempo soluzioni di cloud computing e, soprattutto, a sviluppare le competenze digitali che nel 2015, secondo i dati della Commissione europea, saranno richieste nel 90 per cento delle attività.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01555 Borghi: Opere di interramento di cavi elettrici nel comune di Omegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.
  L'intervento di interramento degli elettrodotti a 132 kV nel tratto di attraversamento della frazione di Agrano nel comune di Omegna, rientra nell'ambito dell'ampio progetto di «razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale della Val d'Ossola Sud» autorizzato con decreto del 21 dicembre 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa della Regione Piemonte come da Delibera della Giunta Regionale n. 56-5044 del 28-12-2006, valevole anche ai fini della compatibilità ambientale delle opere con prescrizioni e raccomandazioni.
  Terna Rete Italia S.p.a. con istanza del 7-12-2012 ha presentato al Mise una richiesta di proroga triennale di validità del citato decreto di autorizzazione (rilasciata con successivo decreto n. 239/EL-39/44/2007-PR del 19 dicembre 2012). La motivazione di tale richiesta è stata quella che le tempistiche di elaborazione dello studio di fattibilità e del successivo progetto di variante alla viabilità nella frazione di Agrano, necessari e propedeutici affinché possano essere avviati i lavori di interramento delle esistenti linee aeree a 132 kV, non risultavano più compatibili con l'originario termine di validità del decreto di autorizzazione.
  Ciò posto, in merito alle affermazioni dell'Onorevole Interrogante, relative alla necessità di intervenire affinché la società Terna velocizzi le procedure necessarie alla realizzazione dei predetti interventi di interramento, informo che in data 3 marzo u.s. è stata conclusa tra la società Terna e il Comune di Omegna una convenzione finalizzata ad accelerare la completa realizzazione di tutte le opere stradali ed elettriche previste.
  In particolare la convenzione prevede, con onere a carico della società Terna, che il Comune esegua le attività di progettazione ed esecuzione della nuova viabilità e Terna, quelle relative agli interventi di interramento degli elettrodotti. Il termine complessivo per la conclusione di tutte le attività è di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma «Industria 2015».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto menzionato nell'atto, in merito ai Progetti di Innovazione Industriale, si ritiene necessario precisare preliminarmente i dati desunti dall'indagine della Corte dei conti di cui alla deliberazione n. 12/2013/G.
  Per i tre bandi in essere, «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Made in Italy», sono stati ammessi alle agevolazioni 232 programmi, a cui partecipano 1.754 imprese e 494 organismi di ricerca. Ad oggi i decreti di concessione adottati riguardano 160 programmi, per i quali risultano erogati complessivamente 50,1 milioni di euro (di cui 11,1 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale – PON Ricerca e competitività 2007-2013) e sono stati richiamati dalla perenzione ulteriori 14,2 milioni, che, non appena saranno riassegnati in bilancio, potranno essere immediatamente erogati. Si ritiene opportuno sottolineare che le erogazioni sono, comunque, in crescita: infatti dai 21 milioni erogati nel triennio 2010-2012 si è passati ai 25,3 milioni del solo 2013.
  Le erogazioni del 2014 ammontano per il momento a 3,8 milioni, a valere sulle risorse del PON, non essendo ancora possibile procedere ai pagamenti a valere sulle risorse apportate nel bilancio dell'esercizio finanziario 2014.
  Le risorse per l'attuazione dei PII, originariamente pari a 852 milioni, di cui 184 a valere sul citato PON e 668 sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, hanno ora una diversa composizione, in quanto, a seguito della rimodulazione delle risorse dello stesso PON da 184 a 93 milioni, attingono per 46 milioni anche al Piano di Azione Coesione. Il totale, pressoché invariato, delle risorse è stato a suo tempo integralmente impegnato.
  In merito all'attuazione concreta dello strumento, che risulta innovativo nel quadro generale degli incentivi alla ricerca e all'innovazione in vigore nel 2006, gli obiettivi di politica industriale sono stati, da un lato, declinati su temi strategici e, dall'altro, attuati tramite la cooperazione tra grandi e piccole imprese e tra imprese ed enti di ricerca. Il Ministero dello sviluppo economico ne ha analizzato le ragioni, tra le quali le più rilevanti appaiono essere le seguenti:
   un'architettura dei PII eccessivamente rigida, poco adatta a progetti di ricerca e sviluppo che, per loro stessa natura, scontano un elevato potenziale di variabilità, identificabile, in via generale, nella necessità di correggere il programma di lavoro al fine di superare ostacoli di natura tecnologica o reagire a nuovi vincoli posti dall'ambiente esterno;
   la numerosità dei partenariati, che ha avuto un notevole impatto sulla gestione della misura, esercitando un effetto moltiplicatore su diversi profili critici, da quelli legati alle normali vicissitudini delle imprese (fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), a quelli connessi ai cambi di strategia e di approccio al mercato o alle situazioni di crisi di singoli partner, fino a quelli, più banali ma non meno determinanti, legati alla predisposizione contemporanea da parte di tanti soggetti della documentazione propedeutica all'emanazione dei provvedimenti amministrativi;Pag. 97
   l'opzione del contributo in conto capitale anziché del finanziamento agevolato, ha accentuato, sotto il profilo della copertura finanziaria degli investimenti, le difficoltà delle imprese nella realizzazione dei progetti. Tale opzione ha, inoltre, imposto la gestione degli interventi in contabilità ordinaria, con notevoli ripercussioni sui tempi del procedimento, sia per effetto della perenzione amministrativa, sia in ragione degli adempimenti di controllo connessi all'elevato numero di variazioni registrate sui programmi ammessi alle agevolazioni.

  Nella consapevolezza delle predette criticità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nel tempo, adottato una serie di provvedimenti di semplificazione delle procedure di gestione.
  Con decreto ministeriale 15 maggio 2012 sono state introdotte disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento, con particolare riguardo a:
   valutazione e approvazione delle proposte di variazione; presentazione e valutazione delle rendicontazioni dei costi;
   razionalizzazione dei soggetti preposti alle varie attività, prevedendo la cessazione dei Comitati di esperti e la concentrazione delle attività all'interno del gestore Invitalia.

  Successivamente il DL Crescita 1 (decreto-legge 21 giugno 2012, n. 83) è intervenuto sulla stessa materia, stabilendo un tempo massimo, pena la decadenza dal beneficio, per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di erogazione per stato di avanzamento e, impegnando il Ministero dello Sviluppo Economico ad adottare misure, anche di carattere organizzativo, volte a semplificare e accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Pertanto, oltre ad adottare più efficienti soluzioni organizzative interne, è stata istituita una Commissione congiunta Direzione Generale Incentivi Attività Imprenditoriali (DGIAI) – Gestore (Invitalia) con l'obiettivo di:
   monitorare lo stato di avanzamento;
   valutare e approfondire le questioni di carattere procedurale e gestionale eventualmente insorte nell’ applicazione della normativa;
   proporre modifiche, precisazioni o integrazioni alla normativa o anche ulteriori misure di semplificazione.

  La Commissione si sta dimostrando un utile luogo di incontro, sia per il Ministero dello sviluppo economico, che oltre ad essere costantemente informato sullo stato di avanzamento della misura, viene tempestivamente aggiornato delle criticità in atto, sia per il gestore, che trova in tale sede puntuali risposte ai quesiti normativi e procedurali cui si trova a dover rispondere. Tale modalità di confronto e verifica «informale» non ha peraltro affievolito lo svolgimento delle funzioni di controllo formale, costituendo piuttosto occasione per evidenziare ulteriormente quanto oggetto di comunicazione ufficiale.
  Proprio nell'ambito della Commissione predetta, il Ministero dello sviluppo economico ha effettuato la ricognizione delle attività da porre in essere in relazione alle raccomandazioni contenute nella citata deliberazione della Corte dei Conti. In particolare:
   sono in corso di definizione, le modalità operative attraverso le quali procedere, con il coinvolgimento delle imprese capofila, alla verifica progetto per progetto, dello stato dell'arte e delle azioni, di natura tecnico-scientifica, economico-finanziaria e amministrativa, necessarie per la conclusione dei singoli programmi;
   sulla base delle risultanze della suddetta verifica, saranno poi definite le iniziative di sollecitazione da rivolgere ai partner dei progetti, al fine di facilitare, per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'avanzamento tecnico-scientifico dei progetti stessi e pervenire al raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi previsti;Pag. 98
   per quanto riguarda le modifiche al procedimento amministrativo, l'esistenza di un elevato numero di progetti in fase di realizzazione sconsiglia di effettuare un profondo intervento correttivo e suggerisce, per contro, azioni mirate volte a introdurre man mano i correttivi necessari a dare soluzione alle questioni più delicate, che dovessero emergere. Tale metodo è stato già concretizzato con il citato decreto ministeriale 15 maggio 2012, nonché con il successivo decreto ministeriale 29 marzo 2013. Con tali decreti, preso atto della difficoltà rappresentata dalle imprese di completare i progetti nei termini massimi stabiliti, il periodo di proroga della durata dei programmi, già aumentato a 18 mesi dal decreto del 2012, è stato allungato di ulteriori 12 mesi. L'obiettivo è stato quello di favorire la positiva conclusione del maggior numero possibile di progetti, consentendo ai proponenti di portare a termine le attività di sperimentazione e sviluppo;
   in merito all'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sull'attività svolta dal gestore Invitalia, il medesimo, vista anche la natura di ente in house di Invitalia S.p.a., ha ritenuto di privilegiare, in luogo di formali atti d'indirizzo, un approccio organizzativo incentrato su di un modello cooperativo ed ha pertanto istituito, con decreto direttoriale 21 gennaio 2013, la più volte citata Commissione congiunta. La Commissione, costituita da nove componenti, cinque in rappresentanza della competente Direzione del MISE e quattro in rappresentanza di Invitalia, è presieduta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese e si riunisce regolarmente con i compiti già descritti. L'esito delle riunioni viene verbalizzato e il verbale, trasmesso agli uffici operativi del gestore, costituisce un atto d'indirizzo, utile a risolvere univocamente questioni di merito.

  In definitiva, il Ministero dello sviluppo economico valuta che le semplificazioni adottate in questi ultimi anni abbiano consentito, nelle condizioni date, significativi passi in avanti, come testimoniato dall'incremento registrato nelle erogazioni. Inoltre i risultati dell'analisi condotta sull'esperienza dei PII, in particolare sulle ragioni dei ritardi procedurali, sono stati messi a frutto nella definizione dei nuovi strumenti di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile istituito con il citato DL Crescita 1.