CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01634 D'Incecco ed altri: Utilizzo dei voucher per servizi di baby sitting o per servizi per l'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole D'Incecco inerente allo strumento dei voucher per l'acquisto di servizi di babysitting e asili nido pubblici o privati in favore delle madri lavoratrici, introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in primo luogo è opportuno ricordare che nell'ambito delle iniziative assunte per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia si colloca il Piano Azione Coesione (PAC) – avente durata triennale (dal 2013 al 2015) – le cui risorse finanziarie sono destinate alle quattro regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  In particolare, nell'ambito dei servizi di cura all'infanzia, gli obiettivi perseguiti dal PAC sono: l'aumento strutturale dell'offerta dei servizi pari ad un target del 12 per cento di copertura nel 2015; l'estensione della copertura territoriale in quelle aree ad oggi sprovviste di strutture e servizi ed il miglioramento di qualità e gestione dei servizi socio-educativi.
  La dotazione finanziaria complessiva del programma è pari a 730 milioni di euro, dei quali 400 sono destinati allo sviluppo dei servizi di cura all'infanzia.
  Ricordo, inoltre, che la legge di stabilità per il 2014 ha istituito, per il corrente anno, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati nel quale confluiscono le risorse – ancora disponibili alla data di entrata in vigore della predetta legge – del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Tanto premesso, con riferimento al beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, ricordo che lo stesso si sostanzia in due forme di contributo, alternative tra loro ed aventi il medesimo importo (nella misura di 300 euro mensili):
   un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
   un apposito voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting.

  Tale beneficio può essere concesso alla madre lavoratrice negli undici mesi successivi alla fruizione del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  Con riferimento ai criteri di accesso e alle modalità di utilizzo del beneficio, gli stessi sono stati definiti dal Ministero che rappresento con decreto del 22 dicembre 2012, che ha demandato all'INPS il compito di redigere una graduatoria nazionale delle lavoratrici beneficiarie sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, nonché – a parità di ISEE – dell'ordine di presentazione della domanda.
  Al riguardo l'INPS ha reso noto di aver fornito ampie informazioni ed indicazioni in ordine alle strutture che erogano servizi per l'infanzia, nonché alle modalità di accesso al servizio di presentazione on line delle domande.
  L'Istituto, in particolare, ha precisato che le informazioni richieste dalla procedura Pag. 116di domanda si giustificano per la necessità di conoscere i periodi di congedo parentale effettivamente fruiti dalla lavoratrice, anche al fine di concedere il giusto importo del beneficio o, quantomeno, di segnalare alla madre stessa le incongruenze tra i periodi di congedo parentale dichiarati ed il valore dei voucher richiesti.
  Riguardo poi all'opportunità dell'utilizzo di voucher specifici in luogo dei buoni per il lavoro accessorio – che non consentono il controllo e la tracciabilità della spesa, ben potendo essere utilizzati anche per prestazioni diverse da quelle di baby-sitting – l'INPS ha precisato che la stampa di appositi voucher avrebbe comportato un notevole aumento dei costi unitamente ai tempi di realizzazione di un'apposita procedura pubblica per l'acquisizione di tali buoni. L'Istituto ha altresì osservato che – ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012 – la madre lavoratrice, per usufruire del beneficio in questione, rinuncia a periodi di congedo parentale, ragione per la quale è facile presumere che i voucher vengano impiegati esclusivamente per compensare il servizio di baby-sitting, inteso come efficace strumento di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare.
  Occorre inoltre considerare che la madre beneficiaria, all'atto di effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, è tenuta anche a dichiarare l'attività per cui i voucher vengono impiegati, assumendosi, in tal modo, la responsabilità della coerenza tra l'autodichiarazione effettuata e l'attività effettivamente svolta dalla persona remunerata.
  Da ultimo, lo stesso Istituto ha reso noto di aver sviluppato un sistema procedurale che consente il controllo ed il monitoraggio sistematico dei voucher emessi, nonché della spesa complessivamente sostenuta.

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ALLEGATO 2

5-02261 Crivellari: Tutela dei livelli occupazionali nella Zona di Rovigo di ENEL Distribuzione S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Crivellari, concernente il progetto di ristrutturazione aziendale di Enel Distribuzione S.p.A. in Veneto e, più specificamente, il possibile accorpamento delle unità locali ricadenti nella cosiddetta «zona di Rovigo», preliminarmente, faccio presente che in tale zona sono ricomprese cinque unità locali:
   la prima denominata «Zona Rovigo», in Rovigo, con 52 unità di personale in forza;
   la seconda in Adria con 8 unità di personale in forza;
   la terza in Porto Tolle con 2 unità di personale in forza;
   la quarta in Rovigo con 1 unità di personale in forza;
   la quinta in Badia Polesine con 14 unità di personale in forza.

  Per quanto concerne il quesito posto dall'onorevole Crivellari, faccio presente che la Direzione territoriale del lavoro di Rovigo – interessata della questione – ha reso noto che non risulta avviato alcun progetto concreto di accorpamento degli uffici appartenenti alla zona di Rovigo.
  La predetta Direzione territoriale ha, altresì, evidenziato che a livello centrale Enel Distribuzione S.p.A. aveva ipotizzato, a partire dal prossimo mese di giugno 2014, un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura periferica, che ad oggi non ha avuto alcun concreto inizio, probabilmente anche in attesa delle determinazioni del nuovo amministratore delegato.
  In questa prospettiva, la Direzione territoriale di Rovigo ha fatto sapere che a breve si svolgerà a livello nazionale un incontro tra le organizzazioni sindacali ed il nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda nel corso del quale dovrebbero definirsi le eventuali misure per la riorganizzazione delle sedi a livello territoriale. Risulta altresì che Enel Distribuzione S.p.A. provvederà entro la fine di questo mese all'assunzione a tempo determinato di sette giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni per la sede di Badia Polesine e di otto giovani per la sede di Rovigo.
  In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non risulta richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine ad eventuali sviluppi della vicenda richiamata nel presente atto parlamentare.

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ALLEGATO 3

5-00863 Gregori ed altri: Situazione del Centro di riabilitazione «Boggi» di Santa Severa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, l'onorevole Gregori richiama l'attenzione del Governo sul centro di riabilitazione «Alessandro Boggi» di Santa Severa, con riferimento sia alla situazione dei lavoratori che agli standard di qualità igienico-sanitari assicurati all'interno della struttura.
  Relativamente al primo aspetto, occorre far presente che allo stato la questione non risulta portata all'attenzione delle competenti Direzione generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto non è stato richiesto l'esame della situazione occupazionale della società, né è stata presentata istanza di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale.
  Ciò premesso, la competente Direzione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto sapere che in data 31 marzo scorso si è conclusa con un verbale di mancato accordo, negli uffici della regione Lazio, la procedura di collocazione in mobilità instaurata il 6 marzo 2014 dall'Unisan Consorzio Cooperative Sociali, gestore del Centro di riabilitazione, con il conseguente licenziamento collettivo di 42 unità lavorative, di cui 25 appartenenti al Centro «Alessandro Boggi» e già interessate da diversi periodi di CIG in deroga, l'ultimo dei quali in scadenza il 31 marzo 2014.
  Successivamente, in data 3 aprile 2014, sempre presso la regione Lazio, è stato sottoscritto un verbale di accordo relativo ad una seconda procedura di mobilità che coinvolge 7 lavoratori, di cui 4 in forza presso il Centro «Alessandro Boggi», per la quale è stata accordata un'ulteriore proroga della CIG in deroga. La sospensione dei lavoratori riguarda il periodo 1o aprile-30 giugno 2014.
  Con specifico riferimento al secondo quesito, il Ministero della salute – espressamente interpellato sull'argomento – ha evidenziato come a livello nazionale il punto di riferimento in materia di standard di qualità sanitaria sia rappresentato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale provvedimento, nel disciplinare l'istituto dell'accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi controlli, prevede che «la regione e le Aziende sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese».
  Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ha determinato i requisiti minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle strutture sociosanitarie e ha definito i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi necessari ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Successivamente le Regioni hanno deliberato sulla materia disciplinando l'organizzazione di tali strutture, ma prevedendo sostanzialmente gli stessi contenuti del citato decreto del 14 gennaio 1997. La regione Lazio, in particolare, ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 2006.
  Con successivo decreto del Presidente della regione Lazio n. 56 del 2008 è stata costituita la Commissione tecnica preposta Pag. 119alla verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi all'esercizio delle attività sanitarie.
  Spetta, infine, alle regioni effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti valendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità sanitari locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività.
  Da ultimo, in riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro e del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza da parte del consorzio Ri.Rei-Uniasan, faccio presente che l'Assessorato al lavoro della regione Lazio ha reso noto di aver interessato la competente Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria «affinché possa porre in essere tutte le azioni e le procedure di competenza».
  A tal proposito, qualora dovessero essere accertate anomalie e, in ogni caso, qualora ne facciano istanza i lavoratori o le Parti sociali, l'Assessorato al lavoro della regione, di concerto con la Cabina di Regia Sanità, procederà a convocare immediatamente un tavolo al fine di verificare le irregolarità che dovessero emergere e adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.