CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 16 maggio 2014
236.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Risoluzione 7-00373 Sani: Sull'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

EMENDAMENTI

  Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:
  in merito allo schema piccoli agricoltori: lo Stato membro può prevedere uno schema per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore.
  Il pagamento potrà essere pari al 25 per cento del pagamento medio nazionale per beneficiario o al pagamento medio nazionale ad ettaro per un numero massimo di cinque ettari. In alternativa, lo Stato membro può erogare un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere calcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015. Il premio per beneficiario deve comunque essere compreso tra 500 euro e 1.250 euro;

  Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:
   i-bis) attivare lo schema esclusivo per i piccoli agricoltori che sostituisce gli altri pagamenti diretti, concedendo il contributo facoltativo forfettario massimo ammissibile di 1250 euro, permettendo l'adozione del regime semplificato di aiuti con la conseguente esenzione dall'obbligo di adottare misure di inverdimento (greening) e di rispetto della condizionalità.
2. Zaccagnini.

  Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:
  in merito al pagamento redistributivo: lo Stato membro può decidere, entro l'agosto di ogni anno di applicazione del regolamento, di destinare fino al 30 per cento del massimale nazionale ai primi 30 ettari o alla dimensione media aziendale dello Stato membro, se questa è superiore a 30 ettari. Esso può decidere di applicare il pagamento a livello regionale. Rispetto alle proposte della Commissione, la novità è il pagamento ridistributivo per i primi 30 ettari. Gli Stati membri possono usare fino al 30 per cento della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari; l'importo di questo pagamento non potrà essere superiore al 65 per cento del pagamento medio per ettaro. Se verrà applicato questo tipo di pagamento, l'effetto ridistributivo sarà considerevole;

  Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:
   i-bis) per il determinante sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, attivare il «pagamento redistributivo» (ovvero l'importo superiore per i primi 30 ettari delle aziende agricole) fino al 30 per cento della dotazione nazionale.
3. Zaccagnini.

  Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:
  In merito alla riduzione progressiva e al capping: lo Stato membro deve prevedere due scaglioni di pagamenti a cui Pag. 53applicare la riduzione (da 150.000 a 300.000 euro ed oltre 300.000 euro). Tuttavia, esso può decidere di suddividerli ulteriormente e stabilirne le relative percentuali di riduzione, progressivamente crescenti e che possono arrivare al 100 per cento. Di fatto, il capping diventa facoltativo. Lo Stato membro può decidere di escludere dal calcolo dell'ammontare oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all'attività agricola, incluse le tasse ed i contributi previdenziali. Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo e che utilizzano una certa percentuale (da stabilire) del massimale nazionale possono decidere di non applicare la riduzione progressiva e il capping;

  Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:
   i-bis) prevedere la suddivisione e le relative ulteriori percentuali di riduzione possibili dei massimali dei pagamenti per la corretta applicazione del principio del capping (tetti massimi).
4. Zaccagnini.

  Al primo impegno, lettera e), aggiungere il seguente numero:
  4) settore bieticolo-saccarifero.
1. Venittelli.