CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale (S. 1465 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1465, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;
   rilevato che:
    le misure del provvedimento in esame incidenti sulle autonomie territoriali sono nel complesso riconducibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio – anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che «non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata» (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);
    la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);
   rilevato altresì che:
    l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate;
    l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;
   rilevato infine che:
    l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che il predetto obiettivo di risparmio è ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: regioni e province Pag. 246autonome (700 milioni), enti locali (700 milioni) e amministrazioni centrali (700 milioni),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal commissario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47);
   b) le Commissioni di merito valutino la possibilità di rivedere, all'articolo 8, la ripartizione dell'obiettivo di risparmio di 2,1 miliardi tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di «peso», sui diversi comparti di spesa, del risparmio richiesto.

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ALLEGATO 2

Autismo (testo unificato S. 344 e abb.)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 344, S. 359, S. 1009 e S. 1073, recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione, delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie», adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   rilevato che:
    l'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;
    l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio del ministri adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; questo, al comma 3, dispone che le modifiche agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, i quali individuano le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che il ministro della salute provveda, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;
    appare opportuno verificare l'attualità dei predetti riferimenti normativi, atteso che in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è intervenuto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, il quale ha previsto che all'aggiornamento dei medesimi livelli essenziali di assistenza sanitaria, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al già ricordato decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 5, comma 1, primo periodo, del provvedimento in esame detta disposizioni direttamente incidenti sul contenuto dei piani sanitari regionali;
    l'articolo 1, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che il Pag. 248Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e che le regioni devono adottare o adeguare il Piano sanitario regionale entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, con le modalità ivi indicate;
   rilevato infine che:
    l'articolo 5 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprimano le parole «nell'ambito dei rispettivi piani sanitari»;
    2) si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5;
    3) si riformulino l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 6, rinviando, per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti, alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

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ALLEGATO 3

Donazione da cordone ombelicale (testo unificato S. 913 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, recante: «Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano», adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   rilevato che:
    l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia della «tutela della salute» alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia rientra anche l'organizzazione sanitaria;
   il provvedimento in esame assegna al Ministero della salute competenze finalizzate alla promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e alla razionalizzazione della rete delle Banche che lo conservano, chiamando il Ministero stesso, tra l'altro, a sostenere la rete delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, impegnandosi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale dedicato (articolo 2, comma 1); a prevedere incentivi per le regioni che mettono in atto misure per la razionalizzazione delle strutture che trattano e conservano il sangue cordonale e per il potenziamento dei punti nascita (articolo 2, comma 4); e ad avviare campagne informative avvalendosi della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore della raccolta e del trapianto delle cellule staminali (articolo 3, comma 7),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, dove si prevede che il Ministero della salute si impegni, «d'intesa con le regioni», a migliorare la professionalità del personale delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, appare opportuno precisare se si intenda fare riferimento all'intesa con il sistema delle regioni (da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni) ovvero ad intese con le singole regioni;
   2) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno specificare quali siano le misure che le regioni devono mettere in atto in materia di potenziamento dei punti nascita per poter accedere agli incentivi previsti dal comma 4, nel quale si fa riferimento ad incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le «misure specificate nei commi 2 e 3»;
   3) al medesimo articolo 2, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che determina gli incentivi da attribuire alle regioni medesime;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'attivazione di ulteriori strumenti per assicurare il coinvolgimento delle regioni nelle iniziative previste dal provvedimento.

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ALLEGATO 4

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2373, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;
   richiamato il parere espresso il 30 aprile scorso sul testo iniziale del decreto-legge in occasione della sua discussione al Senato;
   preso atto che il decreto-legge recepisce in parte contributi maturati nell'ambito del tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata del 31 ottobre 2013 sul rilancio delle politiche abitative;
   rilevato che:
    il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;
    la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);
    risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;Pag. 251
    in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a) – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;
    la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);
    con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;
    ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
   preso infine atto che:
    l'articolo 13-bis, inserito dal Senato, introduce la clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. a), l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (articolo 3, comma 1, lett. a)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (articolo 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (articolo 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (articolo 10, comma 6);
   2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b), capoverso Pag. 252comma «2-bis», e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lett. c), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;
   b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.