CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 maggio 2014
234.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).

PROPOSTA DI RILIEVI

   La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
    considerato che l'aumento dell'efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020);
    formulato l'auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti;
    ritenuto che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde;
    giudicato positivamente:
     l'impianto e l'impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell'ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto «Pacchetto europeo clima-energia» nell'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020;
     il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell'energia;
    in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell'Italia;
    segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all'anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica in edilizia;Pag. 102
    valutata, quindi, l'assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell'edilizia di qualità, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;
    evidenziata, tuttavia, negativamente l'attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l'efficienza energetica, a partire da quelle per l'efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell'azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell'economia come quello delle costruzioni e di sostegno all'innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione;
    richiamata l'attenzione del Governo:
     sull'importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l'edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un'edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di investimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l'inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l'indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico);
     sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole);
     sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall'altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
    ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l'efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale;
    segnalata, in secondo luogo, l'opportunità, anche in ragione del notevole Pag. 103impatto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti;
    segnalata, in terzo luogo, l'importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;
    sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;
    rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l'uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;
    preso atto, infine, che l'istituendo Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011,

DELIBERA

  di esprimere i seguenti rilievi:
   1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per l'efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l'istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di:
    coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.;
    di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l'insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l'uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;
   2) sia significativamente ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno, attualmente fissato al 3 per cento, sugli immobili della pubblica amministrazione, in modo da ricomprendervi quelli di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi;
   3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a valere Pag. 104sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell'interno;
   4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica «B» o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento);
   5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al «Conto termico» e ai «Certificati bianchi», al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione;
   6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un'effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l'uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2;
   7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii;
   8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell'indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni;
   9) sia valutata attentamente l'opportunità se mantenere all'articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l'equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l'attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l'introduzione ad un momento successivo all'adozione e all'applicazione su tutto il territorio nazionale dell'indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici;
   10) siano messi a sistema e regolati o attivati ex novo progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell'ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell'efficienza energetica e dell'energia sostenibile. Ciò anche attraverso l'istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare Pag. 105piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell'ambito dell'Unione europea.
   11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall'articolo 7 del provvedimento;
   12) sia espunta dal testo dell'articolo 8, comma 1, la norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell'efficienza energetica;
   13) sia esplicitato all'articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente;
   14) sia modificato l'articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;
   15) sia modificato l'articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;
   16) sia modificato l'articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento;
   17) sia modificato l'articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all'AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.

Pag. 106

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).

PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo in oggetto costituisce recepimento della direttiva 2012/27/UE (EED) sull'efficienza energetica ai sensi della legge di delegazione europea legge 6 agosto 2013, n. 96.
  La citata direttiva che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea è il risultato della presa d'atto da parte della Unione Europea della necessità di aumentare l'efficienza energetica al fine di raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020, (rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020);
   a fronte di una generale condivisione degli obiettivi e finalità del decreto che si prefigge di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e inquinanti locali per una crescita sostenibile, dettagliando, come citato, il quadro delle misure per garantire l'obiettivo del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020, si segnala in primis il limitato perimetro applicativo degli interventi di efficienza energetica previsti. L'articolo 5, infatti, prevede che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020 siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale o da essa occupati nella misura del 3 per cento annua della superficie coperta utile climatizzata. Beneficiari degli interventi di ristrutturazione risultano dunque esclusivamente gli immobili della PA quali gli immobili della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri nonché gli immobili della CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici). Rimangono fuori scuole, ospedali e altre diverse importanti tipologie di immobili. Come noto, rispetto alla previsione comunitaria, ciascuno Stato può sempre perseguire standard ambientali od energetici più elevati. Non è inoltre, prevista alcuna disposizione tesa a destinare prioritariamente le misure di efficienza energetica agli edifici con la più bassa efficienza energetica;
   considerato che:
    risultano inadeguate le risorse finanziarie messe a disposizione del provvedimento a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti. Va detto, infatti che le coperture individuate per gli interventi sopra menzionati su immobili delle amministrazioni pubbliche attraverso lo stanziamento di di 30 milioni (5 milioni per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, eventualmente integrabili fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a valere sul medesimo fondo e fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata a progetti energetico ambientali appaiono inadeguate a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti;Pag. 107
  L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto che consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, è stabilito in coerenza con la strategia energetica nazionale;
    tale Strategia Energetica Nazionale, adottata con decreto ministeriale DM 8 marzo 2013, non ha mai affrontato alcuna valutazione ambientale strategica, difettando quindi dell'elemento essenziale comprensivo delle fasi di studio, conoscenza, pianificazione e programmazione, prodromico a qualsiasi intervento normativo, finalizzato a porre in essere le condizioni per l'effettiva applicazione delle misure contenute nella pianificazione stessa;
    desta qualche perplessità la gigantesca attività di ricognizione tecnica e normativa affidata all'Enea; l'articolo 4 stabilisce che l'Enea predisponga e aggiorni ogni 3 anni un documento di proposta per la qualificazione energetica di tutti gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Sostanzialmente su tutti gli immobili siti sul territorio nazionale;
    l'Enea è chiamato ad una rassegna del parco immobiliare nazionale, all'individuazione degli interventi più efficaci in termini di costi, ad una ricognizione (amministrativa) delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, all'individuazione degli ostacoli tecnici, economici e finanziari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione necessarie ad attrarre nuovi investimenti ed infine, ad una stima del risparmio energetico del parco nazionale basta su dati storici e sul tasso di riqualificazione annuo. Suscita perplessità che le risorse umane e strutturali dell'ENEA per adempiere a tutti questi onerosi adempimenti risultino sufficienti;
    destano, inoltre, qualche perplessità le disposizioni in materia di promozione dell'efficienza per il teleriscaldamneto, spesso realizzato attraverso l'energia prodotta a valle di procedure di incenerimento (articolo 10) così come le disposizioni che prevedendo criteri che riflettono con precisione il consumo effettivo di energia elettrica senza beneficiare i consumi ridotti. Si tratta di previsioni che non sembrano in linea con l'obiettivo generale della riduzione dei consumi energetici;
    aspetti positivi da sottolineare, inter alia, sono rappresentati dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 finalizzato ad orientare la domanda pubblica verso beni, servizi e immobili migliori sotto il profilo energetico-ambientale, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali – nelle procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice degli appalti, siano obbligate a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica (CAM) così come appare particolarmente utile a tal fine che per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, tale obbligo si applichi a tutti i contratti indipendentemente dall'importo, diversamente da quanto previsto dalla direttiva EED che stabilisce delle soglie,

DELIBERA

  di esprimere i seguenti rilievi:

   gli interventi previsti dall'articolo 5 volti all'efficienza e al risparmio energetico a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati su tutti gli immobili della pubblica amministrazione, come peraltro indicato in rubrica dell'articolo 5, con interventi prioritari su edifici quali scuole ed ospedali oppure siano destinati almeno a tutti gli immobili dell'amministrazione statale, (non limitati alla pubblica amministrazione centrale). A tal fine risulterebbe opportuno prevedere che ogni Pag. 108progetto di intervento di architettura scolastica, esclusi i lavori di piccola manutenzione (a tal fine intendendosi interventi fino ad un importo di euro 10.000), non possa prescidere da interventi di riqualificazione energetica;

   in via subordinata, gli interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica, siano riferiti almeno al 5 per cento per cento della superficie coperta utile climatizzata;

   sia valutata l'opportunità di assumere una nuova iniziativa normativa volta a definire un «piano energetico» di lungo periodo, in considerazione del fatto che i contenuti della Strategia energetica nazionale (SEN) non sono i mai stati sottoposti a valutazione ambientale strategica, prescindendo dunque, inter alia, dallo svolgimento di consultazioni, dalla valutazione sugli impatti del piano o dagli esiti delle consultazioni;

   si valuti di individuare oltre alle coperture previste nel Fondo di garanzia per il teleriscaldamento e ai proventi annui delle aste ETS nella disponibilità del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per lo sviluppo economico ulteriori coperture presso altri dicasteri a partire dal Ministero dell'economia e finanza;

   sia introdotta la stabilizzazione dell'eco-bonus nella misura oggi in vigore, a valle di una analisi degli impatti positivi generati dagli investimenti attivati;

   siano introdotte misure affinché il riconoscimento dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nei confronti delle imprese a forte consumo di energia così come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2013 sia subordinato ad interventi di efficienza energetica nella misura minima da definirsi con decreto;

   si preveda che l'Enea svolga i compiti di cui all'articolo 4 del decreto anche avvalendosi dei competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate relativamente ai servizi relativi al catasto ex articolo 23-quater della legge 7 agosto 2012, n. 135;

   si valuti l'introduzione di meccanismi penalizzanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici coinvolti affinché si realizzino, senza ritardo, gli obiettivi connessi alla progressiva riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale così come gli adempimenti in ordine alla ricognizione del parco immobiliare nazionale finalizzati agli interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

Pag. 109

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
   considerato che l'aumento dell'efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020);
   formulato l'auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti;
   ritenuto che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde;
   giudicato positivamente:
    l'impianto e l'impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell'ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto «Pacchetto europeo clima-energia» nell'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, anche in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020;
    il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell'energia;
    in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell'Italia;
    segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all'anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel Pag. 110rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica in edilizia;
   valutata, quindi, l'assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell'edilizia di qualità, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;
   evidenziata, tuttavia, negativamente l'attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l'efficienza energetica, a partire da quelle per l'efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell'azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell'economia come quello delle costruzioni e di sostegno all'innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione;
   richiamata l'attenzione del Governo:
    sull'importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l'edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un'edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di investimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l'inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l'indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico);
    sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole);
    sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall'altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
   ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l'efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale;
   segnalata, in secondo luogo, l'opportunità, anche in ragione del notevole impatto Pag. 111ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti;
   segnalata, in terzo luogo, l'importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;
   sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;
   rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l'uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;
   preso atto, infine, che l'istituendo Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011,

DELIBERA

  di esprimere i seguenti rilievi:
   1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per l'efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l'istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di:
    coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.;
    di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l'insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l'uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;
   2) sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano ricompresi nel medesimo target anche gli immobili di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali, (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi;
   3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal Pag. 112provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell'interno;
   4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica «B» o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento);
   5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al «Conto termico» e ai «Certificati bianchi», al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione;
   6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un'effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l'uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2;
   7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii;
   8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell'indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni;
   9) sia valutata attentamente l'opportunità se mantenere all'articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l'equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l'attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l'introduzione ad un momento successivo all'adozione e all'applicazione su tutto il territorio nazionale dell'indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici;
   10) siano messi a sistema e regolati o attivati ex novo progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell'ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell'efficienza energetica e dell'energia sostenibile. Ciò anche attraverso l'istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare Pag. 113piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell'ambito dell'Unione europea.
   11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall'articolo 7 del provvedimento;
   12) sia espunta dal testo dell'articolo 8, comma 1, la norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell'efficienza energetica;
   13) sia esplicitato all'articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente;
   14) sia modificato l'articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;
   15) sia modificato l'articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;
   16) sia modificato l'articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento;
   17) sia modificato l'articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all'AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.