CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 aprile 2014
226.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (S. 1413 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il disegno di legge del Governo S. 1413, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;
  rilevato che:
   il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;
   la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);
   risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;
   in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a) – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
   il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli Pag. 89immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;
   la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);
  con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;
   ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. a), l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (articolo 3, comma 1, lett. a)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (articolo 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (articolo 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (articolo 10, comma 6);
   2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b), capoverso comma «2-bis», e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lett. c), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;
   b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

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ALLEGATO 2

DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione (S. 1464 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il disegno di legge del Governo S. 1464, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», approvato, con modificazioni, dalla Camera;
  rilevato che:
   nel testo originario del decreto-legge, l'articolo 2, comma 1, lett. c), modificava il comma 3 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere potessero – e non più dovessero, come precedentemente previsto – integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;
   la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «formazione professionale», ma limitatamente alla formazione professionale pubblica (erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale privata (offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;
   la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli standard minimi definiti dalle stesse Linee guida;Pag. 91
   nel parere espresso da questa Commissione il 9 aprile 2014, sul decreto-legge in esame, in occasione della sua discussione alla Camera, si suggeriva alla Commissione di merito di ripristinare l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica;
   le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lett. c) hanno ripristinato l'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere (svolta sotto la responsabilità dell'azienda) con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista);
   le medesime modifiche alla sopra citata lett. c) hanno nel contempo stabilito un'eccezione al predetto obbligo di integrazione della formazione aziendale con la formazione pubblica, prevedendo, in sostanza, che esso sussista solo in presenza di un'effettiva offerta di formazione professionale pubblica da parte delle regioni e in tal modo limitando il rischio che l'obbligo in questione disincentivi il datore di lavoro dal ricorrere al contratto di apprendistato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE