CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 aprile 2014
226.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013» (A.C. 2083);
   rammentato che la cooperazione tra l'Unione europea ed i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou del 2000, la cui seconda revisione quinquennale, sottoscritta a Ouagadougou nel 2010, ha inteso adeguare il partenariato a nuove sfide ed a nuovi cambiamenti, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale;
   rammentato ancora che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è lo strumento finanziario attraverso il quale si realizza la cooperazione con i Paesi ACP e che l'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2014-2020, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere sulle risorse proprie;
   rammentato inoltre che – giusta la decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP e con i PTOM, e giusto il conseguente Accordo interno – l'Italia continuerà ad essere il quarto contributore al FES (dopo Germania, Francia e Regno Unito) con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro su sette anni, corrispondenti al 12,53009 per cento del volume totale dell'XI FES e con un voto ponderato, in seno al Comitato di gestione del FES, corrispondente a 125 (a fronte del 206 della Germania, del 178 della Francia e del 147 del Regno Unito);
   rammentato altresì che i contributi richiesti agli Stati membri si basano sulle Pag. 56previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea, subordinate (articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo) alla concreta capacità di erogare efficientemente il livello di risorse proposto, sicché, pur rendendosi necessaria – ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione – l'autorizzazione alla ratifica della partecipazione italiana al FES per il già richiamato contributo complessivo, l'ammontare della richiesta di stanziamento annuo, basata sulle stime della Commissione, andrà assegnata in sede di disegno di legge di bilancio;
   rammentato infine che – ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo interno – il succitato importo complessivo di 30.506 milioni di euro viene così ripartito: 29.089 milioni di euro assegnati ai Paesi ACP, di cui – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo d) – 1134 milioni di euro assegnati alla BEI per finanziare il Fondo Investimenti; 364,5 milioni di euro assegnati ai PTOM; 1052,5 milioni di euro assegnati alla Commissione europea per le spese di supporto di cui all'articolo 6, associate alla programmazione ed all'esecuzione dell'XI FES;
   segnalato che – ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo interno – viene data attuazione alle previsioni della seconda revisione del 2010 dell'Accordo di Cotonou con la creazione delle cosiddette »envelopes B» di portata regionale allo scopo di far fronte ad eventi improvvisi e per finanziare schemi di assorbimento degli shock esogeni, rendendo invece meno prescrittiva la previsione del sostegno strutturale degli organismi paritetici previsti dall'Accordo di Cotonou medesimo,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) pur restando l'XI FES autonomo dal bilancio dell'UE e pertanto, formalmente, un fondo intergovernativo – fondo di cui però, ai sensi del paragrafo 108 delle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione presenterà proposta di inclusione nel bilancio generale dell'Unione a partire dal 1 gennaio 2020 – segnali la Commissione di merito, ai fini della sua programmazione, attivazione e gestione, la particolare importanza dell'azione coordinata dell'UE e dei suoi Stati membri, delineata nelle raccomandazioni espresse nelle Conclusioni del Consiglio adottate il 14 maggio 2012 sotto il titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo europea: un programma di cambiamento»;
   b) sottolinei la Commissione di merito l'esigenza, nel processo di attivazione, gestione e rendicontazione delle spese dell'XI FES, della piena osservanza delle conclusioni del consiglio dell'UE del 9 dicembre 2010 sulla responsabilità reciproca e sulla trasparenza e della posizione comune dell'UE del 14 novembre 2011 sempre in materia di trasparenza e responsabilità, conclusioni e posizione entrambe riferite al quadro internazionale sull'efficacia degli aiuti (Parigi, Accra, Busan), nonché della già richiamata «Agenda for Change», ove è ben espressa la consapevolezza del fatto che «le difficili circostanze economiche e finanziarie rendono ancora più complicato assicurare che gli aiuti siano spesi in maniera efficace, ottengano i migliori risultati possibili e stimolino ulteriori finanziamenti per lo sviluppo»;
   c) ai fini di quanto indicato nella lettera b), metta in evidenza la Commissione di merito il rilievo:
    dei parametri forniti dalla Commissione per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, ambiti su cui la Commissione medesima dovrà riferire in seno al Comitato d'esame FES secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'XI FES;
    della qualità dell'intero ventaglio delle misure di supporto di cui all'articolo 6 dell'Accordo interno;
    delle segnalazioni della Corte dei conti europea del 5 settembre 2013, che ha concluso annotando che «i sistemi di supervisione Pag. 57e di controllo sono parzialmente efficaci nel garantire la legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti» e che «il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per le operazioni di spesa dell'ottavo, non e decimo FES è pari al 3,0 per cento», sicché, a giudizio della Corte medesima, «vista l'importanza dei rilievi espressi ...a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono inficiati da errori in misura rilevante» e delle sue conseguenti raccomandazioni in materia di monitoraggio, supervisione ed audit;
   d) posto che, in sede di analisi dell'impatto della regolazione recata dal provvedimento, si annota (Sezione 5, paragrafo A), che «dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti multilaterali e bilaterali con i Paesi ACP, sia nell'ambito delle politiche di sviluppo sia in ambito politico-commerciale»; (Sezione 5, paragrafo B), che «l'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione delle opportunità in favore delle PMI italiane, che potranno partecipare alla realizzazione delle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP, secondo le procedure dell'UE»; e (Sezione 6) che «il provvedimento non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Indirettamente l'Accordo facilita l'attività delle imprese, accrescendo la loro competitività a livello europeo» rappresenti la Commissione di merito la necessità di:
    procedere con tempestività alla valorizzazione del ruolo del settore privato nella promozione di crescita sostenibile ed inclusiva, alla stregua delle indicazioni della «Agenda for Change»;
    procedere con tempestività alla profonda riforma del CDE-Centre for the Development of Enterprise o individuare nuovi strumenti in grado di facilitare partenariato, sviluppo di servizi all'impresa, promozione di investimenti, trasferimento di tecnologia e di capacità manageriali;
    sviluppare specifiche azioni informative e di accompagnamento alla partecipazione alle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP e nei PTOM dedicate al sistema italiano delle PMI attraverso l'attivazione ed il miglior coordinamento delle amministrazioni interessate – a partire dall'ICE fin qui partner privilegiato del CDE – ed il pieno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni ed agenzie impegnate sul terreno della cooperazione allo sviluppo;
    valorizzare il principio della cooperazione delegata per la gestione centralizzata indiretta da parte del nostro Paese di programmi a valere sullo strumento FES in aree e per settori ove il ruolo guida della nostra cooperazione sia riconosciuto in ragione di consolidata presenza territoriale e di sostanziale impegno bilaterale a livello governativo.