CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 aprile 2014
221.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02655 Lacquaniti: Riordino dell'Enea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Una revisione della mission e della governance dell'Enea, da troppo tempo commissariata, potrebbe mettere a disposizione del sistema delle imprese e della PA servizi e competenze qualificati nell'ambito della ricerca, anche applicata, dell'innovazione tecnologica e dell'efficienza energetica.
  In particolare, è necessario semplificare la definizione degli indirizzi per il funzionamento dell'Agenzia: attualmente, si sottolinea che la normativa prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, subordinato al concerto di altri quattro Ministri e all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Il Ministero sarà promotore di una modifica normativa preordinata ad introdurre un modello ordinamentale semplificato per valorizzare il patrimonio di competenze dell'ENEA finalizzato allo sviluppo del sistema Paese nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica.
  Il Ministero dello sviluppo economico, come già riferito nell'ambito del dibattito che ha portato all'accoglimento della risoluzione in X Commissione della Camera dei Deputati citata (n. 8-00027), fa presente che l'ENEA continuerà ad avere un ruolo centrale per il conseguimento degli obiettivi definiti nella Strategia Energetica Nazionale, sia perché la ricerca e l'innovazione sono decisive per la realizzazione delle politiche europee in ambito clima-energia, sia perché ENEA è un importante centro di ricerca internazionale in materia di energia.
   Peraltro, nella relazione tecnica allo schema del D.Lgs sull'efficienza energetica recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, emerge come venga assegnato all'ENEA un ruolo chiave nella riqualificazione energetica degli immobili, con attività di programmazione, informazione, assistenza tecnica e di monitoraggio e controllo.
  La riduzione del contributo ordinario dello Stato deriva dagli interventi di spending review (articolo 8 comma 3 decreto-legge n. 95 del 2012) che hanno previsto, a partire dall'anno 2012, una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore di enti presenti nel Conto Economico Consolidato, pari al 5 per cento della spesa per consumi intermedi dell'anno 2010 e poi al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013. Tuttavia, nonostante la riduzione del finanziamento ordinario, il totale dei finanziamenti pubblici a favore di ENEA è ancora significativo e rappresenta la stragrande maggioranza delle risorse su cui l'Ente fa affidamento.
  Si conferma inoltre la piena consapevolezza della necessità di attuare il riordino dell'ente previsto dalla legge n. 99 del 2009, il cui rallentamento negli ultimi mesi è da imputare a quanto ho premesso e a Pag. 27una complessa riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, peraltro, in corso di attuazione.
  La riorganizzazione scientifica dell'ENEA, in coerenza con gli impegni indicati nella richiamata risoluzione, sarà orientata prioritariamente all'attuazione della Strategia Energetica del Paese, evitando la dispersione delle attività su temi strategicamente meno rilevanti e in un'ottica di razionalizzazione complessiva del sistema della ricerca, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni con altri enti pubblici di ricerca.
  A ogni buon conto, ove risultasse utile, allego relativamente a quanto detto, il quadro delle entrate correnti dell'Ente (al netto delle poste correttive e quelle non classificabili), risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (anno 2012):

Voci di entrata 2011 % su tot 2012 % su tot
Trasferimento Ordinario Stato 166.693.106 59,03 158.714.442 62,43
Altri Trasferimenti da parte: Ministeri, Enti locali e pubblici  90.593.815 32,09  68.383.796 26,90
Finanziamenti U.E. ed Organismi Internazionali  12.645.743  4,48  14.985.617  5,89
Per la vendita di beni e prestazioni di servizi  11.586.100  4,10   5.740.364  2,26
Redditi e proventi patrimoniali    806.797  0,3    6.397.556  2,52
       Totale 282.325.561    – 254.221.775   –
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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02657 Benamati: Stato di crisi FN Spa di Boscomarengo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come già riferito in occasione della discussione dell'interrogazione presentata dall'On.le Benamati lo scorso settembre, in relazione agli aspetti occupazionali confermo che risulta complessa la possibilità di assorbimento della società FN da parte di Enea, peraltro ancora in fase di commissariamento, in quanto da un punto di vista amministrativo, vi è l'obbligo esistente per l'ente di ricorrere a inserimenti di personale attraverso la procedura del concorso pubblico.
  Sulla questione ribadisco che la Sogin, ha riferito di aver manifestato in diverse occasioni la propria disponibilità a valutare i profili professionali delle risorse FN Spa in precedenza impiegate a Bosco Marengo. Tali risorse potranno, pertanto, partecipare all'iter di selezione per poter essere successivamente impiegate, sulla base del fabbisogno di risorse, funzionali al Piano Industriale Sogin, nell'intero territorio nazionale.
  Mi hanno peraltro confermato che FN vanta crediti presso alcune Amministrazioni come riferito nell'atto stesso.
  In considerazione della delicata situazione economica in cui versa la Società ricordo, infine, la possibilità di valutare l'attivazione, su richiesta delle Parti, di un tavolo di confronto presso le sedi più opportune, al fine di valutare con la necessaria attenzione la situazione dell'Azienda e i possibili interventi finalizzati a risolvere le problematiche occupazionali.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00600 Albanella: Apertura di un tavolo di concertazione tra l'azienda Avis Autonoleggio e i sindacati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Albanella, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell’AVIS BUDGET ITALIA s.p.a., società avente sede legale in Bolzano ed altri sedi dislocate su varie parti del territorio nazionale, operante nel settore dell'autonoleggio di mezzi per trasporto di persone e di cose.
  Il 20 maggio dello scorso anno, la società ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 150 dipendenti su un organico complessivo pari a 474 unità lavorative.
  A seguito della conclusione – con esito negativo – della fase sindacale della procedura, il Ministero che rappresento ha provveduto – il 26 agosto dello scorso anno – a convocare i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento della successiva fase amministrativa.
  All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale si è stabilito che:
   la facoltà di licenziamento potrà essere esercitata dalla società – per il periodo dal 2 settembre 2013 sino al 30 giugno 2014 – nei confronti di un numero massimo di 140 unità lavorative (in luogo delle 150 iniziali) dichiarate dalla società in esubero a fronte di processi di delocalizzazione, esternalizzazione e riduzione dalla stessa previsti;
   la collocazione in mobilità verrà effettuata sulla base dei criteri di scelta di cui all'articoli 5 della legge n. 223/1991;
   la società corrisponderà ai lavoratori licenziati un incentivo all'esodo, il cui importo e le cui modalità di erogazione saranno definite tra le Parti in un separato accordo.

  Nell'ambito del medesimo accordo, inoltre, al fine di ridurre ulteriormente il numero delle eccedenze, la società si è resa disponibile ad attivare percorsi di outplacement, a valutare possibili trasferimenti presso le proprie sedi di Budapest e di Barcellona, nonché alla cessione del ramo di azienda afferente l'attività «Car-Care» (lavaggio del veicolo e rifornimento del carburante), ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
  Tanto premesso, con riferimento ai 43 lavoratori addetti ai servizi che la AVIS BUDGET ITALIA aveva intenzione di «delocalizzare» presso le sedi di Barcellona e di Budapest, la società ha precisato di aver provveduto a collocare in mobilità 18 di essi – i quali hanno sottoscritto un accordo transattivo che prevede la corresponsione dell'incentivo all'esodo concordato il 26 agosto dello scorso anno – e di aver rinunciato alla delocalizzazione dei servizi di «Replacement» che verranno espletati solo da 2 unità di personale.
  Per quanto concerne, invece, i 58 lavoratori interessati dal trasferimento – ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile – di quei rami di azienda deputati allo svolgimento dei servizi di «Car-Care», la società ha comunicato che tale cessione ha riguardato 41 unità lavorative, in quanto 1 dipendente è stato ricollocato nell'azienda mentre 16 sono stati collocati – su loro Pag. 30richiesta – in mobilità, percependo l'incentivo all'esodo previsto nell'accordo del 26 agosto.
  Infine, riguardo, ai 39 lavoratori risultanti in esubero a fronte del previsto processo di riduzione del personale, la società ha reso noto di aver provveduto, ad oggi, a collocare in mobilità 15 unità di personale, le quali hanno tutte sottoscritto accordi transattivi per la corresponsione del relativo incentivo.
  Pertanto, allo stato, la società ha provveduto al collocamento in mobilità complessivamente di 49 lavoratori i quali – ad eccezione di uno solo – hanno tutti accettato l'incentivo all'esodo e il collocamento in mobilità.
  Il predetto accordo – come già anticipato – ha altresì stabilito che – fino al prossimo 30 giugno – ulteriori, eventuali lavoratori risultanti in esubero potranno essere anch'essi collocati in mobilità.
  In tale contesto – in relazione ad eventuali sviluppi della situazione occupazionale – manifesto, sin da ora, la piena disponibilità ad analizzare con la massima attenzione – qualora richiesto – la vicenda in esame con tutte le Parti coinvolte, anche al fine di individuare eventuali soluzioni sulla base degli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.
  Da ultimo, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha comunicato la propria disponibilità a valutare l'apertura di un tavolo di confronto, qualora richiesto dalle Parti coinvolte.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01149 Fabbri: Ipotesi di cessione dell'azienda BredaMenarinibus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le difficoltà delle aziende produttrici di autobus sono sfociate in una vera e propria crisi con l'annunciata cessazione delle attività dello stabilimento IRISBUS (già gruppo IVECO-FIAT) di Flumeri-Valle Ufita, che si è concretizzata a fine 2011.
  È certamente vero che una delle concause all'origine della crisi va ricercata nella drastica riduzione della domanda pubblica e privata di mezzi nuovi.
  Ciò ha, fra l'altro, ha peggiorato le condizioni di efficienza e sicurezza in cui operano i mezzi in servizio nelle città e nei collegamenti interurbani. I recenti provvedimenti del Governo prevedono, come noto, lo stanziamento di 100 milioni/anno per il triennio 2014/2016 finalizzati all'acquisto di nuovi autobus e, in parte, anche al ricondizionamento di quelli in attività. Questo stanziamento, sommato alla domanda ancora esistente, può contribuire a invertire un trend negativo. Il decreto attuativo è in fase di definizione presso il Ministero delle Infrastrutture e sarà varato entro breve tempo.
  In questo quadro il Governo si è posto il problema di rilanciare e riqualificare l'industria italiana della produzione di autobus. Un'industria ridotta a pochissime unità ancora operative, che nelle attuali condizioni non sembrano in grado di competere con l'offensiva delle principali case straniere alle quali, negli ultimi anni, si sono aggiunte anche imprese con base nei maggiori Paesi del Far East.
  Obiettivo dell'azione del Governo è favorire la nascita di un'impresa industriale che raccolga tutte le risorse professionali e impiantistiche ancora esistenti nel nostro Paese in un progetto industriale capace di garantire un'offerta qualificata ed economicamente sostenibile.
   Come si può ben capire, è un obiettivo particolarmente ambizioso, che s'inserisce in un graduale degrado che ha visto cessare parecchie attività o mantenerle in vita a costo di pesantissime perdite spesso sostenute con denaro pubblico.
  Va evidenziato, tuttavia, che si è riscontrata una disponibilità imprenditoriale a raccogliere la sfida della rinascita industriale di cui parliamo che, sommata agli stanziamenti cui ho fatto più sopra riferimento, induce il Governo a ben sperare che la strada imboccata possa diventare un'importante e positiva occasione per il Paese.
  Nei giorni scorsi, in occasione di un incontro svolto presso il Ministero dello Sviluppo nell'ambito della crisi IRISBUS, è stato annunciato che il processo finalizzato alla creazione di una nuova società nella quale far confluire le maggiori attività italiane del settore, aveva registrato nelle ultime ore importanti passi avanti.
  Il Piano industriale e finanziario è stato definito da tempo nelle sue linee generali e, se tutto procederà come previsto, potrà essere illustrato anche alle parti sociali già entro la fine del prossimo mese di maggio. Va detto, per rispondere a una delle richieste formulate dagli interroganti, che la nuova società avrà carattere prevalentemente privatistico anche se, rimarrà una partecipazione minoritaria di capitale a controllo pubblico. Il management sarà Pag. 32prevalentemente quello attualmente esistente a garanzia della salvaguardia delle competenze e delle eccellenze professionali rimaste nella nostra industria del trasporto collettivo su gomma.
  Il Governo continuerà a seguire con grande attenzione l'evolversi del richiamato processo e ne darà conto in tempo reale alle istituzioni e a tutte le parti interessate.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01312 Peluffo: Inerzia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'attuazione dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 99 del 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È necessario inizialmente partire dalla considerazione del carattere di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo, ai sensi della legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, dell'operato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e del servizio idrico (Autorità) nell'ambito della regolazione e del controllo delle attività di propria competenza.
  Il Governo esercita attività di indirizzo di carattere generale nei confronti dell'Autorità nell'ambito del «documento di economia e finanza», in cui indica il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese, e possiede il potere – previsto tuttavia puntualmente dalle leggi – di fornire indirizzi specifici all'Autorità su alcuni aspetti sottoposti a regolazione ma parimenti rilevanti per l'attuazione di politiche pubbliche.
  Esistono, infatti, molti ed indubbi legami tra il governo del settore energetico e la regolazione del settore stesso ed è, pertanto, nella disciplina dei rapporti istituzionali, oltre che nel rispetto della legge, che si può ritrovare un giusto equilibrio.
  In tale contesto, il MiSE ha seguito l'avanzamento dei lavori sul tema da parte dell’ Autorità la quale, dopo aver completato la fase di consultazione tramite i relativi documenti n. 183/2013 e 209/2013, con la delibera n. 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 ha definito la regolazione dei Sistemi semplici di produzione e consumo, tra cui figurano i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e i Sistemi Esistenti equivalenti ai SEU (SEESEU).
  Il tempo con il quale l'Autorità ha provveduto a concludere l'istruttoria volta alla determinazione della regolazione di tali sistemi è ampiamente motivato nei documenti di consultazione stessi. In particolare, è stato messo in evidenza come un'eccessiva estensione della platea delle configurazioni ammesse ai benefici, dovuta alla formulazione non esaustiva della definizione data dalla legge, in un momento di crisi e di elevato differenziale di prezzo dell'energia elettrica rispetto ai altri Paesi europei, avrebbe potuto generare un aggravio di costi rilevante per gli utenti non destinatari di simili facilitazioni (famiglie e PMI soprattutto).
  Ciò premesso, in risposta ai quesiti dell'On. Interrogante si segnala quanto segue.
  In merito alle stime di possibili costi aggiuntivi per il sistema, sono stati formalmente richiesti dati all'Autorità, non ancora ufficialmente pervenuti.
   Da informazioni preliminari fornite per le vie brevi dalla stessa Autorità risulterebbe che la quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema è pari a circa 30-32 TWh. Tale dato è confortato dai dati statistici elaborati da Terna e da alcune valutazioni effettuate dagli uffici competenti del MiSE, relativamente agli impianti fotovoltaici collocati su edifici e quindi, presumibilmente, operanti in configurazione SEU.
  Tale energia è quella prodotta e istantaneamente consumata da SEU, SEESEU e dalle Reti Interne di Utenza (RIU). L'energia elettrica afferente alle RIU è stimabile Pag. 34in circa 10 TWh, quindi la restante parte, pari a 20-22 TWh, è attribuibile a SEU e SEESEU. Per tali soggetti, la procedura di qualifica prevista dalla delibera n. 578, tuttora in corso, terminerà nel mese di luglio 2014; solo in seguito sarà quindi possibile disporre di una quantificazione precisa.
  Si ricorda che SEU e SEESEU sono l'insieme delle configurazioni riconducibili a un cliente e un produttore, ovvero tutte le configurazioni per le quali era stato avviato l'iter autorizzativo al 4 luglio 2008 e tutte le configurazioni di nuova realizzazione fino a 20 MW, in presenza di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento. In sintesi, la qualifica di SEU e SEESEU dovrebbe coprire oggi quasi tutte le realtà esistenti.
   Ciò in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2010 (articolo 4, comma 1, lettera d)) il quale ha modificato il decreto n. 115 del 2008 estendendo i benefici riservati ai SEU anche ad altri soggetti, proprio con l'intento di salvaguardare le configurazioni esistenti (e quindi gli investimenti fatti), realizzati ancor prima che fosse definita la configurazione SEU.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02032 Prodani: Rilancio del comparto nautico e istituzione di un tavolo ministeriale con l'azienda Wärtsilä Italia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello Sviluppo Economico segue con attenzione le problematiche dell'azienda Wärtsilä Italia S.p.A.
  L'impianto Wärtsilä di Trieste rappresenta storicamente il principale fornitore di grandi motori per navi da crociera di cui l'Italia, con Fincantieri, detiene la leadership europea e mondiale, oltre a produrre grandi motori anche per i settori degli impianti energetici ed altri.
  Lo stabilimento di Trieste è l'unico del Gruppo Wärtsilä, in Europa, a sviluppare motori delle dimensioni richieste dalla cantieristica navale per i segmenti di tonnellaggio maggiore, «cruise» e portacontainer, che sono serviti da tre sole altre aziende motoristiche in Europa, infatti l'importazione da lunga distanza risulta al momento ancora non competitiva, date le dimensioni e la complessità di tali prodotti.
  Si segnala che le commesse Fincantieri verso Wärtsilä hanno recentemente registrato una significativa flessione a favore di altri produttori.
  Il Ministero delle Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e gli altri Dicasteri competenti, è impegnato a porre in atto due importanti iniziative: la strategia della Commissione Europea per la cantieristica navale (Leadership 2020) e la Strategia Energetica Nazionale.
  L'attuazione di tali strategie rappresenta un'importante occasione per il nostro Paese di sviluppare ulteriori competenze e tecnologie di propulsione navale, che garantiranno alle nuove navi maggiori prestazioni con minor impiego energetico e a basse emissioni in atmosfera.
  In particolare l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) nei trasporti navali si prospetta come un'opportunità particolarmente interessante in considerazione del fatto che dal 2015 le navi circolanti nei mari del nord Europa e degli Stati Uniti dovranno ridurre le emissioni di ossidi di zolfo del 90 per cento e quelle circolanti nel resto del mondo dovranno ridurre tale limite dell'85 per cento entro il 2020; l'interesse è notevole anche in virtù della dinamica mondiale dei prezzi del gas.
  Sotto il profilo occupazionale, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la società Wärtsilä Italia Spa ha avuto l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 maggio 2011 al 15 maggio 2013 con il decreto n. 61416 del 12 settembre 2011. Contestualmente, con il medesimo decreto, veniva autorizzato il primo semestre del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori sospesi. Con successivi decreti n. 70191 del 19 dicembre 2012 e n. 71159 del 31 gennaio 2013 è stato autorizzato il trattamento di CIGS per il restante periodo fino al 15 maggio 2013.
  In seguito, con il decreto n. 77210 del 4 dicembre 2013, è stato approvato il programma di proroga per complessità dei processi produttivi relativamente al periodo dal 16 maggio 2013 al 15 maggio 2014.
  Contestualmente è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di CIGS in favore dei dipendenti delle unità nelle province di Messina, Palermo, San Dorligo della Valle (TS) e Civitavecchia (RM) per il periodo dal 16 maggio 2013 al 15 maggio 2014.Pag. 36
  Pertanto il MISE segue con la massima attenzione la questione posta dagli Onorevoli Interroganti sia per motivi di settore nel suo complesso, sia per il significativo impatto che ha lo stabilimento Wärtsilä sul settore della cantieristica navale.
  Circa l'evoluzione della vicenda, il Ministero dello Sviluppo assicura, ove richiesto dalle parti, la disponibilità a convocare un tavolo di confronto al fine di affrontare le tematiche occupazionali e produttive riguardanti il gruppo in questione.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-02162 Lacquaniti: Situazioni di potenziale conflitto di interesse in capo a posizioni apicali della Camera di commercio di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Lacquaniti ha rappresentato che le Camere di Commercio sono da considerarsi enti pubblici, in parte vigilate anche dal Ministero dello sviluppo economico; l'interrogante evidenzia che gli enti pubblici dovrebbero attenersi ai criteri di ragionevolezza e correttezza dettati dalla spending review e quindi, anche il personale delle Camere di Commercio non dovrebbe essere posto in condizione di conflitto d'interesse o, tantomeno, ricevere e sommare compensi e gettoni di molto superiori allo stipendio del primo giudice della Corte di Cassazione.
  L'interrogante rappresenta, altresì, che da notizie apparse sui principali organi di stampa nazionali, personale della Camera di Commercio di Milano sembrerebbe trovarsi, invece, nella situazione sopra esposta e che il Segretario Generale del medesimo ente, sembri cumuli numerosi incarichi contemporaneamente in altri enti e società.
  A riguardo si fa presente quanto segue.
  Le Camere di Commercio sono pubbliche amministrazioni, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «legge di contabilità e finanza pubblica».
   In quanto tali sono assoggettate a tutte le norme attualmente vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica, e devono applicare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, norme naturalmente rilevanti in tema di prevenzione anche dei possibili conflitti di interesse.
  In merito, inoltre, alla questione sollevata dall'interrogante e relativa al fatto che personale della Camera di Commercio di Milano e in particolare il Segretario Generale di detta Camera, sarebbero destinatari di una pluralità di incarichi all'interno della Camera di Commercio medesima e contemporaneamente in altri enti e società, tali che, compensi e gettoni risulterebbero molto superiori allo stipendio del primo giudice della Corte di Cassazione, si evidenzia quanto segue.
  La legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ha stabilito al comma 471 che a decorrere dal 1° gennaio 2014 «le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, Pag. 38comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni... Omissis».
  Con tale comma, quindi, si è esteso a chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi anche per i rapporti di lavoro con le Camere di Commercio, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Si rappresenta, inoltre, che con nota del 23 gennaio 2014, il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo aggiornato spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'anno 2012, ammonta a euro 311.658,53.
  Con nota del 5 febbraio scorso il MiSE ha fornito indicazioni in merito ad alcune principali disposizioni della legge di stabilità 2014, che producono effetti anche nei confronti delle Camere di Commercio, ed ha rappresentato anche la necessaria applicazione del comma 471 sopra citato.
  Alla luce di quanto sopra esposto si precisa tuttavia che le disposizioni normative sopra citate sono di recente emanazione e quindi la loro completa e corretta applicazione richiede inevitabilmente ancora interventi attuativi, che possono trovare stimolo anche negli orientamenti e nelle indicazioni che nel tempo intercorso dalla emanazione delle medesime norme a oggi, stanno pervenendo dalle diverse Amministrazioni competenti. Potrebbe ritenersi, tuttavia che il quadro normativo già risponde alle esigenze rappresentate dall'interrogante, e al Ministero risulta che le Camere di Commercio applicano in generale le norme sopra citate.
  Si ritiene probabilmente più necessario, attuare una adeguata azione di verifica e monitoraggio sulla corretta applicazione delle medesime norme e, solo successivamente, valutare l'eventuale necessità di ulteriori interventi legislativi.
  Relativamente al trattamento economico e agli incarichi attribuiti al Segretario generale elementi di informazione, possono ricavarsi anche dalla notizie pubblicate sul sito internet della Camera (allegati 4 e 5) da cui risulta che il trattamento economico lordo complessivo allo stesso attribuito, tenuto conto anche dell'indennità di risultato nella sua misura massima possibile, non sembra superare quello previsto dalla vigente normativa.
  La Camera di Commercio Milano, sugli incarichi esterni conferiti a figure apicali, ha comunicato che gli stessi, sono stati autorizzati avendone preliminarmente verificato l'insussistenza di possibili conflitti di interesse e aggiungendo, che comunque, sono regolarmente pubblicati sul sito camerale.

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ALLEGATO 8

5-02215 Rizzetto: Profili catastali relativi a immobili che ospitano impianti fotovoltaici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti, premettendo come la normativa comunitaria e nazionale promuova lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, rilevano che vengono adottati di frequente dei provvedimenti che scoraggiano tale sviluppo ovvero, determinano danni attraverso la previsione di costi/oneri retroattivi per gli investitori, riferendosi in particolare alla circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 36/E del 19 dicembre 2013 e all'accatastamento degli impianti fotovoltaici ivi regolato.
  Sostengono che gli oneri previsti per gli impianti installati sulle coperture e/o pertinenze degli edifici al servizio di utenze domestiche o delle piccole e medie imprese contraddicono il favore per la green economy, espresso dal Governo pro tempore, anche tenuto conto dell'esigenza di creazione di nuovi posti di lavoro e di mantenimento di quelli attuali.
  Rilevano poi, che molti proprietari hanno scelto di installare impianti di potenza maggiore di 3,00 kWp (sufficienti per coprire i consumi di una famiglia-tipo ed esonerati dall'obbligo di accatastamento, ndr) e che, in tali casi, secondo l'Agenzia delle entrate, la variazione catastale è obbligatoria quando il valore dell'impianto supera il 15 per cento della rendita catastale, senza inoltre che sia indicato con quali procedure il proprietario dell'impianto possa accertare il superamento di tale soglia, con la conseguenza di un'ulteriore spesa per l'ausilio di un tecnico abilitato.
   Oltre a ciò, la circolare non considera che la produzione di energia decresce progressivamente nel tempo e che, alla fine dell'esercizio, si dovranno sostenere i costi di smaltimento.
  Nell'atto in esame si osserva che la citata circolare, oltre a suscitare dubbi di legittimità, è gravemente penalizzante per un settore che, invece, andrebbe valorizzato, anche considerando che la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili è considerata servizio di pubblica utilità, e che va fatta chiarezza per lo stato d'incertezza in cui versano circa 312 mila impianti, con una potenza compresa tra 3,00 a 20,00 kWp (dati GSE).
  In conclusione, si sostiene che i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20,00 kWp debbano essere esentati dalla rivalutazione della rendita catastale o, quanto meno, che debbano essere esentati dalla rivalutazione gli impianti, della medesima taglia e caratteristiche a quelle predette, che non beneficiano delle tariffe incentivanti ai sensi di tutte le edizioni del Conto Energia, e che hanno optato per il regime di scambio sul posto.
  Preliminarmente, sembra opportuno fare una premessa in merito a quanto affermato in via generale d circa la continua adozione di provvedimenti retroattivi o comunque, dannosi per la crescita del settore fotovoltaico.
  La dimensione quantitativa è abbastanza indicativa: il settore del fotovoltaico, grazie al sostegno pubblico, ha ricevuto tramite i vari Conti energia un'enorme e rapidissima diffusione in Italia, molto superiore a quella delle altre fonti rinnovabili, essendo stati installati al 2013 circa 530.000 impianti, per una potenza di circa 17.600 MW. La crescita Pag. 40conosciuta dal settore, tra l'altro in pochissimi anni, denota un chiaro favore che le norme varate dal Governo e dal Parlamento hanno accordato a questo settore, in coerenza con l'obiettivo della promozione delle fonti rinnovabili anche se con scarsa attenzione per l'economicità complessiva della manovra.
  Essendosi conclusa, con la fine degli incentivi di cui al DM 5 luglio 2012 (quinto conto energia) la fase di incentivazione diretta di tali impianti, le potenzialità di sviluppo del settore continuano oggi ad essere assicurate, in primo luogo, dalla caduta dei costi dei moduli e, in secondo luogo, dalla presenza di strumenti di sostegno indiretto, posti a carico della collettività o delle tariffe elettriche, sulle quali sono prelevati annualmente oltre 11 Mld euro (con previsione di competenza 2014 in crescita fino a 12 Mld euro) per incentivi alle energie rinnovabili, di cui 6,7 miliardi/anno solo per il fotovoltaico.
  Si sottolinea come la riduzione dei costi dei moduli consentirebbe il raggiungimento di una tendenziale autosufficienza del settore, anche al di fuori di incentivi pubblici, che si è ritenuto di mantenere per accompagnare la fase di transizione dai Conti energia ai modelli solo di mercato. Tra questi, va in particolare evidenziata la misura della detrazione fiscale in dieci annualità del 50 per cento delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico, compresa l'installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, prevista dal decreto legge n. 63 del 2013, convertito in legge n. 90 del 2013. Tale meccanismo è stato poi prorogato per un triennio dalla legge di stabilità 2014, ancorché con un valore dell'agevolazione progressivamente ridotto (articolo 1, comma 139, legge n. 147 del 2013), per poi stabilizzarsi al 36 per cento.
  Anche con riguardo ai costi di smaltimento citati va chiarito che i relativi oneri gravano essenzialmente sul produttore e non sui proprietari (v. articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di smaltimento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE).
  Va infine evidenziato che nel nostro ordinamento la produzione di energia elettrica, sia essa da fonte convenzionale che da fonte rinnovabile, è attività economica libera di produzione di una merce, aperta pertanto, a tutti i soggetti in un mercato comunitario sempre più integrato. La produzione di energia elettrica, in sé considerata, non è quindi un «servizio» di pubblica utilità, o, più esattamente un servizio di interesse economico generale. Ciò non toglie che la costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, data la loro valenza ambientale, sia assistita da garanzie procedimentali per assicurare la snellezza, rapidità e concentrazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, come lo è la qualificazione delle relative opere come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (articolo 12, comma 1, decreto legislativo n. 387 del 2003).
  Venendo ai quesiti posti, va osservato, in generale, che l'obbligo di accatastamento e di determinazione della rendita catastale deve ritenersi sussistente per tutte quelle componenti che, poste in rapporto con l'unità immobiliare cui appartengono, sono in grado di produrre un reddito temporalmente rilevante (1).

(1) Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni.
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.Pag. 41
  Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione, nell'intervento del legislatore con l'articolo 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008.
  In particolare, la Consulta, come accennato, già nel 2008, ha chiarito che «(...) tutte quelle componenti [...] che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale».
  In tal senso, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013, oggetto dell'interrogazione, nella parte in cui prescrive l'aggiornamento catastale degli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici, si limita a compendiare il suddetto principio essendo priva di elementi di natura discrezionale. Ciò consente di eliminare qualsiasi dubbio in ordine alla legittimità della suddetta circolare.
  Né è possibile sostenere che dall'intervento dell'Agenzia delle entrate possano discendere degli effetti penalizzanti per il settore fotovoltaico, dal momento che mediante la medesima circolare sono stati forniti solo dei chiarimenti a beneficio degli operatori per l'assolvimento di un onere che, come già rilevato, era da intendersi già sussistente.
  In merito alla rilevata necessità di salvaguardare quelle produzioni caratterizzate da una modesta potenza nominale e che rientrerebbero nella casistica riguardante gli impianti domestici e quelli delle piccole imprese, installati con finalità di risparmio energetico e non di investimento, si deve osservare che la soglia di potenza 3 kW indicata dall'Agenzia delle entrate è senz'altro idonea ad individuare quegli impianti che tipicamente vengono classificati tra le produzioni ad uso domestico (e non commerciale).
  Ai sensi della circolare in parola, inoltre, il requisito della potenza = 3 kW non determina automaticamente l'obbligo di aggiornamento catastale, essendo altresì necessario stabilire, come sopra riferito, se il valore dell'impianto superi il 15 per cento del valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) dell'edificio a cui accede. Detto parametro consente di escludere dall'obbligo di aggiornamento catastale quegli interventi realizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, a fini domestici e non commerciali. A titolo esemplificativo, si può infatti ipotizzare che anche un impianto di 20 kW non comporti l'obbligo della rideterminazione catastale se insistente su un edificio di elevato valore capitale, mentre un impianto di potenza notevolmente inferiore (ma in ogni caso = 3 kW) potrebbe determinare l'obbligo di aggiornamento se installato su un edificio di modesto valore capitale.
  Per quanto riguarda, infine, la mancata indicazione dei criteri e delle procedure per la verifica del rapporto del 15 per cento, si osserva che l'Agenzia delle entrate ha proceduto a dare delle indicazioni, richiamando la Determinazione Direttoriale dell'ex Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005 (pubblicata in G.U. serie generale 18 febbraio 2005, n. 40).
  Si ritiene comunque opportuno assicurare l'impegno a verificare, insieme all'Agenzia delle entrate, se l'assetto fiscale venutosi a chiarire con la circolare 36/E del 2013 tenga in adeguato conto la diversa rendita ottenibile da impianti incentivati e non incentivati, anche in relazione alla tipologia di impianto e alla durata del diritto all'incentivo.
  Parimenti, si ritiene meritevole di attenzione un approfondimento in merito al trattamento fiscale degli impianti al servizio degli edifici, avuto riguardo della più incisiva finalità pubblica ad essi riconosciuta dalle norme sulle detrazioni fiscali.