CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2014
219.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);
   evidenziato innanzitutto come gli andamenti di finanza pubblica siano stati anche nel 2013 condizionati dalle negative dinamiche economiche, sia a livello mondiale, sia nell'ambito dell'Area dell'euro, sia a livello nazionale;
   rilevato al riguardo come nel 2013 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia registrato un leggero rallentamento rispetto al 2012, come, per quanto riguarda l'Area dell'euro, nel medesimo 2013 si sia registrata una contrazione del PIL pari allo 0,4 per cento e un incremento del tasso di disoccupazione all'12,1 per cento e come, in particolare in Italia, nel 2013 il PIL abbia registrato una contrazione dell'1,9 per cento;
   sottolineato come le principali cause dirette di tale andamento del PIL siano riscontrabili nella debolezza della domanda interna, che ha risentito delle politiche fiscali restrittive, e nella difficoltà di aumentare l'offerta di credito alle imprese nonostante la politica monetaria espansiva adottata dalla BCE;
   evidenziato come si prospetti per il 2014 una ripresa più spiccata della dinamica economica, che registrerà a livello globale una crescita del 3,6 per cento, testimoniata, a livello nazionale, dall'inversione di tendenza registratasi nell'ultimo trimestre del 2013, nel quale si è registrata una variazione positiva del PIL dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente, nonché dalle previsioni di una crescita del PIL per il 2014 dello 0,8 per cento;
   rilevato, in tale complesso quadro, come le possibilità di recupero dell'economia italiana dipendano, sostanzialmente, dall'evoluzione dello scenario economico mondiale, nonché dal superamento dei fattori negativi che hanno condizionato finora l'andamento della domanda interna, oltre che l'erogazione del credito al settore privato;
   evidenziato come l'andamento delle entrate tributarie statali abbia registrato nel 2013 una riduzione, seppur lieve, rispetto alle previsioni e rispetto ai dati di consuntivo 2012, risultante dalla sommatoria tra l'incremento delle entrate derivanti dalle imposte dirette, ascrivibile essenzialmente al maggior gettito dell'imposta sulle società, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2013 relative agli incrementi delle percentuali dell'acconto IRES, e il decremento delle entrate derivanti dalle imposte indirette, principalmente per effetto di una dinamica dei consumi meno favorevole rispetto a quanto stimato, che si è riverberata in particolare sull'andamento dell'IVA;
   evidenziato come un più marcato decremento si sia registrato nel settore delle entrate degli enti territoriali, che nel 2013 sono risultate inferiori di circa 5 miliardi rispetto alle previsioni, soprattutto a causa della riduzione del gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria Pag. 135per la quota di spettanza ai comuni, nonché della flessione delle entrate derivanti dall'IRAP e dalle tasse auto;
   rilevato come, per gli anni compresi tra il 2014 e il 2018, si preveda una sostanziale tenuta delle entrate tributarie in rapporto al PIL, in ragione del previsto rafforzamento della congiuntura economica e degli effetti dei provvedimenti legislativi adottati, nonché una crescita delle medesime entrate in termini assoluti in ciascuno degli anni considerati;
   segnalato come la pressione fiscale nel 2013 risulti diminuita sia rispetto alle stime del precedente Programma di stabilità sia rispetto al 2012, soprattutto a causa della debolezza delle grandezze macroeconomiche alla base del gettito tributario e delle misure introdotte per sostenere il reddito disponibile delle famiglie, e come per gli anni successivi il DEF preveda una sua sostanziale stabilità, nonché la sua diminuzione a partire dal 2016;
   evidenziato come i dati riportati nel DEF 2014 relativi al consuntivo 2013 espongano una conferma del risultato dell'indebitamento netto conseguito nell'anno precedente, pari al 3 per cento del PIL, mentre viene rivisto in termini moderatamente peggiorativi il livello di indebitamento netto già previsto per il 2014 e per gli anni successivi, confermandosi comunque il progressivo miglioramento dell'indebitamento netto nel quinquennio 2014-2018, soprattutto grazie a una progressiva riduzione delle spese, che passeranno, in rapporto al PIL, dal 51 per cento nel 2014 al 47,6 per cento nel 2018;
   rilevato come risulti sostanzialmente confermato, rispetto al 2012, il dato relativo all'avanzo primario, grazie al fatto che la crescita della spesa primaria è stata quasi compensata dalla diminuzione della spesa per interessi;
   evidenziato come il quadro programmatico indicato dal Programma di stabilità 2014 contenuto nel DEF si discosti da quello contenuto nel DEF 2013, con riguardo, in particolare, agli andamenti del debito pubblico ed al raggiungimento del pareggio di bilancio, principalmente a causa del più intenso deterioramento della crescita economica registratosi nei primi trimestri del 2013 rispetto a quanto previsto;
   rilevato come, in forza di tale diverso andamento, il percorso di risanamento dall'indebitamento indicato nel DEF 2014 risulti dunque più graduale di quello contenuto nella Nota di aggiornamento 2013, giungendo ad un sostanziale pareggio strutturale close to balance nel 2015, ed al pieno pareggio nel 2016, laddove invece la predetta Nota prevedeva l'ottenimento di tale obiettivo già per il 2015;
   evidenziato come per raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali entro il 2016 occorrerà ricorrere a misure aggiuntive, che secondo il DEF saranno realizzate esclusivamente attraverso interventi sul lato della spesa;
   rilevato come il rapporto tra debito pubblico e PIL, già in aumento nel 2013, crescerà ulteriormente, sia pure in misura sensibilmente minore, anche nel 2014, principalmente a causa di una minor crescita del PIL e del pagamento di ulteriori 13 miliardi di debiti commerciali da parte della P.A, per poi ridursi negli anni successivi, anche in ragione degli effetti positivi determinati dalla riduzione dei tassi di interesse sui titoli di debito, nonché dalla più robusta crescita del PIL;
   evidenziato come, in coerenza con l'orientamento, indicato dal DEF, di rafforzare la ripresa economica attraverso il sostegno della domanda interna, il primo passo della strategia di politica economica del nuovo Governo sia costituito dalla prossima adozione di un provvedimento per la riduzione del cuneo fiscale, che comporterà, entro maggio 2014, la destinazione di 10 miliardi all'aumento del reddito disponibile dei lavoratori dipendenti a medio e basso reddito, il quale potrà avere effetti strutturali di stimolo all'offerta di lavoro e alla riduzione della povertà;Pag. 136
   segnalato come un ulteriore passo della politica tributaria sia indicato dal DEF in una riduzione dell'IRAP del 10 per cento, la quale sarà adottata non appena saranno state individuate le risorse finanziarie necessarie che, secondo quanto indicato dal DEF, saranno reperite attraverso il contemporaneo aumento della tassazione sulle attività finanziarie;
   rilevati i positivi risultati registratisi negli ultimi anni sul fronte del contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, tematica sulla quale si deve tuttavia affermare definitivamente come tale gravissimo fenomeno, il quale ha pochi eguali negli altri Paesi avanzati, possa e debba essere superato, sia per recuperare risorse da destinare allo sviluppo, sia, soprattutto, per ripristinare una condizione di equità tra i contribuenti e gli operatori economici;
   rilevato come le riforme strutturali prospettate dal PNR dovrebbero determinare effetti espansivi sull'economia quantificati dal DEF, in via preliminare, in 0,3 punti percentuali nel 2014 e in 0,8 punti nel 2015, fino a raggiungere gradualmente, nel 2018, un livello di 2,4 punti percentuali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si rileva la centralità, rispetto alla politica tributaria del Governo, della delega per la riforma del sistema fiscale conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, sottolineandosi a tale riguardo la necessità del massimo coinvolgimento preventivo del Parlamento anche nella fase di predisposizione, da parte del l'Esecutivo, degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega stessa, in linea con gli stessi impegni assunti in materia in sede parlamentare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) si sottolinea come l'attuazione della delega fiscale dovrà costituire l'occasione fondamentale per realizzare una serie di obiettivi prioritari, quali la maggiore equità del sistema tributario nel suo complesso, anche attraverso la riforma del catasto, la semplificazione dell'ordinamento di settore, la riduzione degli adempimenti per i cittadini e le imprese, il sostegno alla crescita, la garanzia della stabilità e la certezza del diritto;
   c) si evidenzia positivamente la scelta, indicata dal DEF, di concentrare i primi sforzi della politica tributaria verso una misura, quello della riduzione del cuneo fiscale, in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati a basso reddito, la quale certamente potrà avere importanti effetti di ampliamento del reddito disponibile per un'ampia fascia di popolazione che ha particolarmente risentito della crisi economica, e che quindi potrà costituire un rilevante sostegno della domanda interna ed un moltiplicatore per la ripresa economica;
   d) si condivide inoltre la scelta, indicata dal Governo, di reperire le risorse finanziarie necessarie per coprire il predetto taglio del cuneo fiscale e i successivi interventi per l'alleggerimento dell'IRAP sulle imprese attraverso una riduzione della spesa, e di escludere comunque aggravi di tassazione sul lavoro e sulle attività produttive;
   e) in merito si segnala l'esigenza di valutare attentamente le conseguenze restrittive che un eventuale aggravio di tassazione sulle attività finanziarie, a copertura dei predetti interventi sul cuneo fiscale e sull'IRAP, potrebbe, almeno indirettamente, determinare sull'erogazione del credito bancario alle imprese;
   f) si sottolinea, in tale contesto, come uno snodo essenziale per assicurare risorse da destinare agli interventi tributari di sostegno alla ripresa economica senza aggravi di imposizione complessiva sia rappresentato dalla realizzazione del processo, contemplato dalla già citata delega fiscale, di revisione delle cosiddette «spese fiscali» (tax expenditures) ingiustificate, obsolete, ovvero duplicate, nonché dei trasferimenti alle imprese;Pag. 137
   g) si segnala l'esigenza, indicata dalla stessa delega per la riforma del sistema fiscale, di assicurare ancora maggiore efficienza e trasparenza al sistema della riscossione dei tributi, sia per quanto riguarda i tributi locali sia per quanto riguarda tributi statali, anche attraverso interventi di riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
   h) si sottolinea come un obiettivo della politica economica del Governo, segnalato dalla Commissione Finanze nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali», debba essere rappresentato dalla riattivazione del credito alle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, anche attraverso un ampliamento delle fonti di finanziamento per le imprese, il superamento dell'eccessivo «bancocentrismo» che storicamente caratterizza il sistema imprenditoriale nazionale, il rafforzamento degli strumenti delle cambiali finanziarie e della cartolarizzazione dei crediti alle PMI, la promozione del ruolo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e il superamento della condizione di sottodimensionamento della Borsa italiana;
   i) a tale riguardo si evidenzia come uno dei passaggi cruciali per ripristinare un adeguato flusso di credito al sistema produttivo sia costituito dall'aggiornamento dei sistemi di vigilanza sulle banche, che consenta di assicurare la piena stabilità dei singoli operatori e del sistema finanziario nel suo complesso, e che al tempo stesso eviti improprie restrizioni delle erogazioni di credito alle famiglie e alle imprese, attraverso: il superamento degli svantaggi competitivi, anche sul piano regolamentare, che appesantiscono l'operatività del sistema creditizio nazionale; l'implementazione della vigilanza bancaria unica e dei meccanismi di risoluzione delle crisi a livello europeo; il ripristino della capacità degli operatori bancari di effettuare un'autonoma valutazione del merito di credito; la riduzione del ricorso automatico alle valutazioni delle agenzie di rating; la valorizzazione delle specificità del sistema creditizio nazionale, in particolare delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo; il riconoscimento prioritario dell'attività creditizia non finalizzata a obiettivi speculativi, nonché interventi per agevolare la risoluzione dei prestiti in sofferenza iscritti nel bilancio delle banche;
   l) si segnala altresì l'esigenza di dare concretezza alla strategia, da molto tempo perseguita, per un'effettiva valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che si realizzi sia attraverso interventi di dismissione o cartolarizzazione, sia mediante forme innovative di valorizzazione e di coinvolgimento degli enti locali e dei privati, anche riattivando il processo di federalismo demaniale, sia attraverso una più attenta gestione di tale patrimonio, volta ad evitare sprechi di risorse e il depauperamento di tale fondamentale risorsa della collettività;
   m) si condivide l'esigenza, evidenziata dal DEF, di rafforzare l'efficacia della lotta all'evasione tributaria, attraverso il miglioramento della qualità delle azioni di contrasto a tale fenomeno, concentrando gli sforzi sui settori e le tipologie a più elevato rischio di evasione e nei quali è più elevata la quota di imponibile evaso, utilizzando in modo più coordinato le informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria, nonché incentivando l'adempimento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali e contenendo conseguentemente l'impatto dell'attività di accertamento sullo svolgimento dell'attività economica dei contribuenti stessi;
   n) a tale proposito si ribadisce come l'ottenimento di risultati effettivi sul piano dell'evasione tributaria costituisca un elemento decisivo per realizzare una riduzione strutturale e duratura della pressione fiscale, la quale deve costituire un obiettivo, condiviso da tutte le forze politiche, di ogni strategia complessiva di politica economica di medio-lungo periodo, Pag. 138come del resto indicato dalla stessa delega fiscale, non solo per ridare ossigeno alle famiglie ed alle iniziative imprenditoriali, ma anche per instaurare un rapporto di maggiore serenità e collaborazione tra fisco e contribuenti;
   o) si evidenzia come un fattore fondamentale per il successo dell'azione di contrasto all'evasione sia costituito dal rafforzamento della cooperazione internazionale per la definizione di un modello comune di scambio automatico reciproco delle informazioni in materia fiscale e finanziaria detenute dai diversi Paesi, che deve portare al superamento a livello mondiale dei paradisi fiscali e del segreto bancario;
   p) si sottolinea come un importante passaggio in questa direzione, nonché in quella di un maggior livello di adeguamento spontaneo agli obblighi fiscali, debba essere realizzato attraverso la tempestiva approvazione delle proposte di legge C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone, le quali riprendono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, al fine di introdurre nell'ordinamento una disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale che consenta la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all'estero, senza tuttavia riproporre alcuna misura di carattere «condonistico», in linea con l'obiettivo di riportare a tassazione nel nostro Paese ingentissime attività spesso frutto di evasione;
   q) si sottolinea come l'efficacia e il livello di adesione alle misure di voluntary disclosure appena richiamate potranno essere significativamente rafforzati dalla positiva conclusione del negoziato in corso tra Italia e Svizzera per la stipula di un accordo in materia di scambio di informazioni fiscali e finanziarie.

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ALLEGATO 2

5-02588 Villarosa: Iniziative contro il riciclaggio e l'elusione della normativa fiscale nell'ambito delle sale gioco dove sono installate le videolotteries.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al documento in esame si rappresenta quanto segue.
  I sistemi di gioco VLT sono stati introdotti a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Abruzzo. I concessionari della rete tramite apparecchi da intrattenimento possono chiedere la verifica di conformità dei sistemi alle regole tecniche emanate con decreto direttoriale 22 gennaio 2010. Molti sistemi di gioco già erano in esercizio in molti paesi del mondo e sono stati parzialmente riadattati prevedendo regole stringenti di controllo delle operazioni di gioco, di conservazione delle informazioni sul sistema stesso, nonché di comunicazione al sistema di controllo di Sogei.
  I ticket emessi dal sistema sono titoli che riportano il valore nominale di tutte le operazioni compiute su un apparecchio videoterminale a partire da un primo inserimento di banconote o ticket e fino all'emissione del ticket stesso. In sostanza il valore nominale riporta la somma algebrica di tutti gli inserimenti di denaro e delle vincite, detratti gli importi scommessi.
  Se è vero che il ticket consente pertanto di conoscere solo un valore riassuntivo delle operazioni compiute, è vero anche che, tramite puntuali interrogazioni sul sistema di gioco, si può avere esatta conoscenza della circostanza che, durante una «sessione di gioco», vi siano state o meno vincite e l'importo delle medesime.
  È pertanto solo parzialmente vero quanto ipotizzato dagli onorevoli interroganti in quanto la presunta ripulitura di denaro potrebbe soltanto risultare tentata; se, infatti, la presunta ripulitura si basa sul presupposto – come si legge dall'interrogazione – della mancata conoscenza della realizzazione di vincite, tale circostanza è smentita da quanto descritto. Infatti attraverso un'apposita interrogazione è possibile conoscere tutte le operazioni presenti sulla «sessione».
  Proprio al fine, comunque, di evitare anche tentativi del genere, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha agito su vari fronti:
   1. un apposito gruppo di lavoro ha analizzato possibili miglioramenti da apportare alle attuali regole tecniche, ipotizzando anche alcuni accorgimenti da realizzare direttamente sui ticket: su tuffi la possibilità di riportare sul ticket il dato cumulato dell'importo introdotto, dell'importo scommesso e dell'importo vinto, nonché la possibilità di identificare direttamente le giocate ascrivibili ad un giocatore. Come tutte le modifiche di sistemi di gioco non si può sottacere il gravoso impatto e la necessità di implementazione dei sistemi di gioco;
   2. è stata definita ed è in via di implementazione una metodologia di analisi che, sulla base delle elaborazioni delle informazioni, presenti nelle banche dati (informazioni dettagliate a livello di sistema di gioco, di singola sala e di singolo apparecchio videoterminale) ha già evidenziato, al termine di specifici accertamenti, compiuti di recente, comportamenti Pag. 140anomali da segnalare agli organi di polizia;
   3. sono in corso di intensificazione appositi controlli sia sulle sale sia direttamente sui sistemi di gioco presso la sede dei concessionari;
   4. l'Agenzia sta collaborando attivamente con le strutture competenti in materia (Dipartimento del tesoro, Guardia di finanza, UIF, con il supporto anche di esperti del Ministero della giustizia) al fine di fornire una analisi di rischio specifica sul fenomeno del riciclaggio in tutte le attività di gioco – secondo le direttive emanate dalla struttura comunitaria competente – GAFI – nonché per l'applicazione della emananda quarta direttiva in materia.

  Rispetto a possibili interventi normativi, la soluzione dell'identificazione del giocatore, secondo quanto rappresentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, – la cui previsione in norma primaria è necessaria, in considerazione anche degli impatti che inevitabilmente deriverebbero sulla raccolta e sulla protezione dei dati personali – potrebbe costituire un ulteriore strumento di sicurezza.
  A tal fine, tale previsione potrà essere inserita in sede di attuazione della legge di delegazione in materia fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23).

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ALLEGATO 3

5-02589 Causi: Eventuali profili di elusione fiscale nell'attività del gruppo ENI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'onorevole interrogante, chiede chiarimenti in merito all'importo delle imposte versate dalla società ENI S.p.a nel 2008.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Da una prima analisi della dichiarazione consolidata del gruppo ENI S.p.a per l'anno 2008, emerge che la società ha corrisposto imposte sul reddito per un importo pari a circa 1.370 milioni di euro, con crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero pari a 65,1 milioni di euro.
  In relazione alla localizzazione dei ricavi all'estero, occorre rilevare che la scarsa disponibilità di risorse nazionali, rende fisiologicamente necessaria la localizzazione delle attività estrattive in Paesi esteri, anche a fiscalità privilegiata nei quali vengono insediate, solitamente, entità che generano dividendi per la controllante.
  Quanto all'attività di controllo che ha interessato la società in questione, l'Agenzia precisa che rientrando ENI S.p.a. nel novero dei cosiddetti «grandi contribuenti», a partire dal 2009, è sottoposta al cosiddetto «tutoraggio», ossia ad un particolare tipo di controllo sostanziale previsto dall'articolo 27, commi da 9 a 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che l'Agenzia delle entrate attiva di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e delle dichiarazioni IVA.
  In attuazione di tali disposizioni la società, nel corso degli ultimi anni, è stata sottoposta a tutoraggio; inoltre, i controlli svolti dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza hanno dato luogo a contestazioni prive di profili di carattere elusivo.
  L'ENI S.p.a rappresenta quanto segue.
  Con riguardo alla società controllate da Eni S.p.a, aventi sede in stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'ENI S.p.a sottolinea che delle 301 società estere controllate, solo 23 sono residenti o hanno filiali in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di queste 23:
   16 sono soggette ad imposizione in Italia;
   2 sono oggetto di un'istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate;
   5 non sono soggette ad imposizione in Italia a seguito dell'esito favorevole delle istanze di interpello presentate all'Agenzia delle Entrate.

  La struttura estera del Gruppo è composta da società che operano principalmente nel settore Exploration & Production, con attività connesse alla ricerca, produzione e coltivazione di idrocarburi. Tali attività sono ovviamente ubicate nei Paesi di produzione, quali ad esempio Kazakistan, Libia, Nigeria, Norvegia, Congo, USA, eccetera.
  Negli allegati alle note del bilancio consolidato di ENI al 31 dicembre 2008 e seguenti, viene riportato l'elenco delle imprese controllate, tra cui sono anche riportate le holding di partecipazioni ENI International BV, con sede in Olanda, e Pag. 142BNl Investment Plc, con sede a Londra, le quali hanno distribuito i relativi dividendi alla capogruppo ENI Spa.
  Per quanto riguarda le imposte sul reddito del bilancio consolidato, sempre dal bilancio 2008 risulta che la parte più rilevante degli oneri per imposte correnti, quindi per imposte effettivamente versate, è sostenuta dalle imprese estere del settore Exploration & Production, il cui tax rate è di circa il 60 per cento. Il totale della voce imposte sul reddito per il Gruppo beneficia per il 2008 del rilascio di fiscalità differita e calcolo di quella anticipata che, senza modificare le imposte correnti, cioè quelle effettivamente versate, determina per il Gruppo un minore tax rate effettivo di 3,8 punti percentuali del bilancio consolidato ed un saldo complessivo per imposte sul reddito di 9.692 milioni di euro.
  Come riportato in dettaglio nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2008 di ENI Spa, al totale della voce «imposte sul reddito» (306 milioni di euro) concorrono primariamente l'IRES e l'IRAP correnti, quindi effettivamente versate, di competenza dell'esercizio 2008, che calcolate sulla base della stima del reddito imponibile ammontano a 1.455 milioni di euro. Concorrono inoltre in saldo algebrico, a livello contabile senza effetti sulle imposte correnti versate, il rilascio della fiscalità differita ed il calcolo della fiscalità anticipata calcolate sulle differenze temporanee tra i valori fiscali delle attività e passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, il rilascio della fiscalità differita consegue all'emanazione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008) che, da una parte, ha abolito per le imprese del settore energia la possibilità di valutare le scorte secondo il metodo LIFO, dall'altra ha previsto un'imposta sostitutiva del 16 per cento (227 milioni di euro da versare in tre rate di pari importo nel 2009, 2010, 2011) sulla differenza di valore tra LIFO e costo medio ponderato con un effetto netto di 294 milioni di euro.
  A fronte di un risultato al lordo delle imposte di ENI Spa di 7.050 milioni di euro, i dividendi ammontano a 5.693 milioni di euro, di cui 4.496 milioni provenienti dall'estero. Tali dividendi, provenendo da utili già tassati nei Paesi dove si svolge l'attività di ENI, sono soggetti ad imposizione per il solo 5 per cento del loro ammontare al fine di evitare la doppia imposizione.
  Come si legge dal fascicolo di bilancio 2008, la quota di produzione estera del settore exploration and production è stata dell'89 per cento. Conseguentemente, così come la maggior parte della produzione è localizzata nei Paesi esteri che possiedono risorse naturali, l'onere per imposte estere non può che essere superiore a quello per imposte italiane.
  Pertanto, ENI S.p.a evidenzia che ad una quota di produzione fatta all'estero dell'89 per cento corrispondono oneri tributari correnti esteri pari all'84 per cento del totale degli oneri tributari correnti, come da consolidato.

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ALLEGATO 4

5-02590 Paglia: Effetti tributari derivanti dalla fusione di Fiat S.p.a. con Chrysler Group.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito agli effetti fiscali dell'annunciata fusione tra Chrysler e Gruppo FIAT.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Come è noto, nell'ambito del Gruppo Fiat è stata portata a compimento, nel corso del 2013, una complessa operazione societaria che ha interessato il comparto dei veicoli industriali, Tale operazione ha comportato l'incorporazione della società FIAT INDUSTRIAL Spa in una società di diritto olandese e residente, ai fini fiscali, nel Regno Unito (CNH Industrial).
  Inoltre, come riportato da organi di stampa e segnalato nelle informative rese nell'ambito dei consigli di amministrazione di FIAT Auto Spa, è stata recentemente costituita, nell'ambito del comparto «Auto» del Gruppo Fiat, una nuova società di diritto olandese, denominata Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).
  Le stesse fonti riportano che tale società sarebbe destinata a diventare in futuro la holding del gruppo, anche a seguito di una prossima incorporazione di FIAT Auto Spa. Tuttavia, allo stato attuale, detta operazione non risulta essere stata ancora perfezionata.
  Sotto il profilo fiscale, l'attuale normativa prevede che, in caso di incorporazione di una società italiana da parte di una società non residente, venga applicata una cosiddetta «exit tax» sui beni che perdono il legame con il Fisco italiano. Nel valutare l'effetto fiscale complessivo dell'operazione, compresa l'applicazione dell’exit tax, si dovrà, peraltro, tener conto della circostanza che la società incorporata faccia parte di un gruppo societario ed abbia aderito al regime di tassazione di gruppo, cosiddetto consolidato fiscale.
  Resta fermo l'impegno espresso dal Governo e dall'Agenzia delle Entrate, in occasione della prima operazione di fusione, di vigilare sul pieno rispetto della normativa fiscale italiana, per i tributi di competenza, da parte della nuova società di diritto olandese (CNH Industrial) risultante dalla fusione; impegno che sarà senz'altro assolto non appena le operazioni giuridicamente perfezionate avranno una manifestazione con rilievo fiscale, attraverso la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.
  Va da sé che analogo impegno sarà profuso nel momento in cui fosse perfezionata l'operazione di fusione relativa al comparto Auto, in ordine agli effetti fiscali che troveranno manifestazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti interessati.
  Giova osservare, peraltro, che per la categoria dei grandi contribuenti, cui sono riconducibili i soggetti coinvolti nelle operazioni in questione, è stata prevista – in virtù della loro rilevanza economico-fiscale – una vigilanza specifica.
  In particolare, l'Agenzia delle Entrate attiva, per i tributi di competenza, di norma entro l'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, un controllo sostanziale a carico delle imprese di più rilevante dimensione, sia in materia di imposte dirette che di Iva.Pag. 144
  Tale controllo viene attivato in base alle risultanze di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, il profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate (tra le quali, assumono particolare significatività le operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale), desunto anche dai precedenti fiscali.

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ALLEGATO 5

5-02591 Busin: Revisione della disciplina che prevede il versamento su conto corrente dedicato dei corrispettivi per il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'onorevole interrogante, chiede chiarimenti in merito alle precipue finalità sottese alla novità normative introdotte dai commi 63-67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
  In particolare, l'onorevole interrogante, pur apprezzando l'intento del legislatore di assicurare il finanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese, manifesta l'opportunità di individuare nuovi e più appropriati strumenti di copertura tali da non recare un ulteriore aggravio per gli scambi tra operatori privati.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha introdotto anche nell'ordinamento italiano il sistema del deposito del prezzo dinanzi al notaio.
  Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 63, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce innanzitutto, alla lettera a), che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria.
  Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato, ai sensi della lettera b) del comma 63, anche ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione.
  Infine, il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato, ai sensi della lettera c) del comma 63, l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
  Il notaio provvede allo svincolo delle somme depositate a titolo di prezzo o corrispettivo, ai sensi del comma 66, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti.
  Nel caso in cui l'atto preveda che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse Pag. 146modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
  Del deposito di dette somme si avvantaggia anche l'erario, in quanto viene espressamente disposto che gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di attuazione.
  Ciò premesso, appare evidente che il sistema di garanzia introdotto può contribuire ad aumentare la sicurezza della circolazione giuridica e delle transazioni finanziarie alla stessa collegate.
  Tale finalità, in uno con il carattere imperativo e inderogabile delle norme introdotte dalla legge n. 147 del 2013, fa sì che l'intervento normativo in esame possa farsi rientrare nell'ambito del cosiddetto ordine pubblico di protezione (qual è, ad esempio, la normativa in materia di tutela dei consumatori che si è andata consolidando nel tempo).
  Tenendo conto di tale precipua finalità giova sottolineare che non si ravvisa alcun aggravio per i privati contraenti, la cui posizione giuridico patrimoniale viene semmai ulteriormente protetta dalla nuova normativa (ad esempio: contro le possibili truffe a danno dell'acquirente).
  Al contempo non può sottacersi che la scelta di acquisire il gettito derivante dagli interessi sulle somme in argomento, depositate dal notaio, per destinarlo al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato è perfettamente conforme all'esigenza di incrementare l'accesso al credito per gli operatori economici tanto più stringente nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria.

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ALLEGATO 6

5-02638 Sottanelli: Rinvio al 30 settembre del termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770 da parte dei sostituti di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo se intenda procedere ad un rinvio al 30 settembre 2014 della scadenza della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta, ed auspicano che il Governo fissi stabilmente al 30 settembre di ogni anno il termine di scadenza di detto adempimento attraverso apposito provvedimento normativo.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'attuale termine del 31 luglio per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta, stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, consente di evitare una sovrapposizione degli adempimenti connessi alla presentazione di tale modello con quelli relativi alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, da effettuarsi entro il 30 settembre. Al contrario, il differimento al 30 settembre, auspicato dall'onorevole interrogante, del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta potrebbe determinare un accumulo di scadenze proprio in corrispondenza di tale data.
  Il Governo si riserva, comunque, di valutare la proposta di differimento del termine una volta effettuati i necessari approfondimenti per verificare l'impatto dell'eventuale accoglimento della medesima e le eventuali economie che ne deriverebbero nei confronti dei diversi soggetti interessati.
  In ogni caso, si evidenzia che un'eventuale fissazione a regime al 30 settembre del termine di presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta dovrebbe risultare compatibile con il progetto di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, posto che alcuni dei dati da inserire in tale dichiarazione potrebbero essere conoscibili dall'Amministrazione finanziaria proprio mediante un'estrazione delle informazioni contenute nei modelli dei sostituti d'imposta.