CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 aprile 2014
217.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (C. 2208 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Prima dell'articolo, inserire il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Al fine di avviare un processo complessivo di riordino e semplificazione del quadro normativo in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme contrattuali, nella prospettiva del rilancio dell'occupazione e del superamento del dualismo nel mercato del lavoro e della precarietà, il presente decreto dispone, in particolare, misure per favorire il ricorso ai contratti a tempo determinato e di apprendistato e per la loro trasformazione a tempo indeterminato.
01. 01. Baruffi, Albanella, Boccuzzi, Giacobbe, Giorgio Piccolo, Zappulla, Petitti.

  Sopprimerlo.
* 1. 14. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto.

  Sopprimerlo.
* 1. 49. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Sopprimerlo.
* 1. 174. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1.
(Contratto di lavoro).

  1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva provvede, a stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
  2. Dopo l'articolo 2096 del codice, è aggiunto il seguente: «Art. 2096-bis. (Patto di prova lunga). 1. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi.

Art. 2.
(Contratto acausale).

  1. Solo nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato è consentita l'apposizione Pag. 24di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione o missione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché il primo contratto abbia una durata minima di sei mesi.
  2. Il termine di sei mesi, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi continuativi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione o missione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui al presente comma, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore ai ventiquattro mesi. Per l'assunzione di lavoratori in Cig, di lavoratori percettori dell'Aspi o dell'indennità di mobilità, di uomini con più di 50 anni e di donne con più di 45 anni, di giovani da 30 a 34 anni, di soggetti appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999, le parti, in deroga alla durata minima di sei mesi, possono stabilite una durata diversa, anche inferiore, da quella stabilita. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria, se non i ventiquattro mesi non ne puoi fare un altro per terminare i ventiquattro mesi.
  3. Il contratto di cui al comma 1, è ammesso solo una volta nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. In caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di 24 mesi, ovvero si accerti un ulteriore rapporto di lavoro con contratto di cui al presente comma, con lo stesso lavoratore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla sua prima instaurazione.
  4. In deroga a quanto disposto al comma 3, un ulteriore successivo contratto acausale fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata massima del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
  5. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine.

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Art. 3.
(Contratto a termine).

  1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.
   e) copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.

  2. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al all'articolo 3, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito, per cause a lui non imputabili, risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, in caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 deve essere indicata anche tramite nota la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui all'articolo 3 non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. Il periodo di prova è stabilito dalla contrattazione collettiva.
  3. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trova a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Art. 4.
(Specifiche ai limiti numerici).

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 della presente Legge, il numero complessivo di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, costituiti da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 30 per cento dell'organico complessivo con arrotondamento all'unità superiore, considerando sia i contratti a termine diretti, sia i contratti a termine in regime di somministrazione. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti ai sensi dell'articolo 2 e 3, intendendo il momento di stipula del contratto individuale di lavoro definitivo. Nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto delle percentuale del 30 per cento, si deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:
   a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori a domicilio;
   c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro anche reversibile;
   d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;
   e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
   f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.

  2. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del complesso di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.
  3. I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato o in regime di apprendistato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
   a) nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi;
   b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
   c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
   d) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
   e) con lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.

  I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi posso prevedere, in deroga al presente articolo, limiti diversi, sia in aumento che in diminuzione.
  4. Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi degli articoli 2 e 3, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base della denuncia contributiva mensile, l'accertamento sull'organico aziendale e il rispetto delle percentuali stabilite. Successivamente, provvede, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, alla denuncia della situazione aziendale sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale competente. Laddove l'istituto riscontra, per Pag. 27effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente.
  I datori di lavoro che ai successivi controlli, risultano irregolari per effetto di nuove assunzioni a termine, sono passibili di sanzioni di cui all'articolo 12 del presente.
  5. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
   c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
   d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto-legge 14 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;
   e) con il solo riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, con lavoratori che hanno già svolto presso lo stesso datore di lavoro, un periodo di apprendistato di cui al decreto-legge 14 settembre 2011, n. 167;
   f) con il solo riferimento ai contratti di cui all'articolo 2, con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;
   g) ai fini della stipulazione di contratti di cui all'articolo 2, nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con tali soggetti è ammessa solo la stipulazione di contratti di cui all'articolo 3, a condizione che, nel nuovo contratto, siano previsti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato;
   h) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi dell'ex comma 1-bis decreto-legge 368/2001;
   i) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi dell'ex articolo 1-bis decreto-legge n. 368 del 2001 anche se di durata inferiore ai 36 mesi.

  6. In ogni modo, non è mai possibile stipulare entrambi i contratti con lo stesso lavoratore in quanto non compatibili con le finalità della presente proposta di legge.

Pag. 28

Art. 5.
(Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali).

  1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1o gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1o gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.».
1. 93. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva provvede a stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
   02. Dopo l'articolo 2096 del codice civile, è aggiunto il seguente: «Art. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi».
   03. la contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi.
1. 63. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva può stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
  02. Dopo l'articolo 2096 del codice civile, è aggiunto il seguente: «Art. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base Pag. 29alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi».
  03. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi.
1. 62. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva provvede, a stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
  02. Dopo l'articolo 2096 del codice civile, è aggiunto il seguente articolo «Art. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi».
1. 64. Rostellato, Rizzetto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.
  1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:
   a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;
   b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;
   c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;
   d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;
   e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;
   f) assunzione per prestazioni intermittenti;
   g) assunzione di dirigenti;
   h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

  1-ter. L'assunzione con contratto a termine e il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.
  1-quater. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato».
1. 107. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

Pag. 30

  Alla lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
    01) al comma 1, le parole da: «a fronte» fino a «sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. La proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio».

  Conseguentemente:
   a) alla medesima lettera a), sopprimere le parole da: di durata a: proroghe;
   b) sopprimere la lettera b).
1. 106. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
* 1. 17. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
* 1. 173. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
  1) Il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Solo nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione o missione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché il primo contratto abbia una durata minima di sei mesi.
  1.1. Il termine di sei mesi, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi continuativi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione o missione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui al presente comma, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore ai ventiquattro mesi. Per l'assunzione di lavoratori in Cig, di lavoratori percettori dell'Aspi o dell'indennità di mobilità, di uomini con più di 50 anni e di donne con più di 45 anni, di giovani da 30 a 34 anni, di soggetti appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999, le parti, in deroga alla durata minima di sei mesi, possono stabilite una durata diversa, anche inferiore, da quella stabilita. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria, se non i ventiquattro mesi non ne puoi fare un altro per terminare i ventiquattro mesi.
  1.2. Il contratto di cui al comma 1, è ammesso solo una volta nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore. Pag. 31Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 1.1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. In caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di 24 mesi, ovvero si accerti un ulteriore rapporto di lavoro con contratto di cui al presente comma, con lo stesso lavoratore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla sua prima instaurazione.
  1.3. In deroga a quanto disposto al comma 1.2, un ulteriore successivo contratto acausale fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata massima del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
  1.4. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza o alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione».

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 4 è soppresso.
1. 119. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1 dopo le parole: «organizzativo o istitutivo» sono inserite le seguenti: «che devono essere indicate espressamente nel contratto».
1. 172. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1-bis, le parole da: «nell'ipotesi» a: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ipotesi di unico rapporto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi».

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2.
1. 201. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1-bis, le parole da: «nell'ipotesi» a: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ipotesi di successione dopo il primo rapporto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi».

Pag. 32

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2.
1. 202. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: di durata non superiore a 36 mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine, il seguente periodo: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per una sola volta a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1. 169. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: di durata non superiore a 36 mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine, il seguente periodo: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per due volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1. 168. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: di durata non superiore a 36 mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine, il seguente periodo: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per tre volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1. 167. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: di durata non superiore a 36 mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine, il seguente periodo: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1. 170. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: di durata non superiore a 36 mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.
1. 171. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: non superiore a trentasei mesi con le seguenti: non inferiore a trentasei anni.
1. 129. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

Pag. 33

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b), con la seguente:
    b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concludesse prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non potrà instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. (Contratto a termine) 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
    a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
    b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
    c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
    d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la Pag. 34documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1, non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva potrà stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
  Art. 1-ter. (Incompatibilità del contratto acausale e con causale). 1. Il contratto di cui all'articolo 1, comma 1 e il contratto di cui all'articolo 1-bis non potranno essere applicati, per tutta la durata della vita lavorativa, allo stesso lavoratore».
1. 120. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b), con la seguente:
    b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concludesse prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non potrà instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore».
1. 57. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 114. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai ventiquattro mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concludesse prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di Pag. 35lavoro non potrà instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Contratto a termine).

  1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al camma precedente, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata anche tramite nota la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 , non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva potrà stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di Pag. 36missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 1-ter.
(Incompatibilità del contratto acausale e con causale).

  1. Il contratto di cui all'articolo 1, comma 1 e il contratto di cui all'articolo 1-bis non potranno essere applicati, per tutta la durata della vita lavorativa, allo stesso lavoratore».
1. 121. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 22. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai ventiquattro mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concludesse prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe e/o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non potrà instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.
1. 55. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), al primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuale, ulteriore proroga o rinnovo del contratto finalizzato al completamento, in un'unica soluzione, del periodo massimo di trentasei mesi è ammessa alle condizioni di cui al presente comma.
1. 213. Baruffi, Miccoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 60. Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
* 1. 177. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
* 1. 210. Vaccaro, Borghi, Di Stefano, Galperti.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: trentasei mesi aggiungere le seguenti: di cui il primo non inferiore ad almeno sei mesi.
1. 91. Rostellato, Rizzetto.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: trentasei mesi aggiungere le seguenti: ovvero quarantotto mesi per i soggetti di età superiore ai trent'anni.
1. 178. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: eventuali proroghe, aggiungere le seguenti: stipulati direttamente con il medesimo datore di lavoro.
1. 147. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: sia nell'ambito fino a: dicembre 2003, n. 276.
1. 146. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2016.
1. 160. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2015.
1. 161. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

  Conseguentemente, al medesimo numero, secondo periodo sostituire la parola: 20 con la seguente: 10.
1. 105. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non sarà più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore.

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 sono abrogati.
1. 98. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non sarà più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
1. 78. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti: Tale termine trova applicazione anche per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 179. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. con le seguenti: Fatto salvo Pag. 38quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro, causali e acausali, inclusi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo.
1. 164. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, aggiungere le seguenti: sulla individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: il numero complessivo di rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: subordinato a tempo determinato costituiti dopo il 21 marzo 2014;
   b) dopo le parole: organico complessivo aggiungere le seguenti: in forza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
1. 203. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, aggiungere le seguenti: il cui ricorso deve essere esplicitato nell'atto di assunzione.
1. 197. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: il numero complessivo di aggiungere le seguenti: tutti i.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: ai sensi del presente articolo con le seguenti: esclusi quelli impiegati a tempo indeterminato e con partita IVA.
1. 54. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 275.
1. 89. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: esclusi i contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro e i lavoratori stagionali.
1. 136. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: e con ogni altra forma di contratto differente dal contratto a tempo indeterminato.
1. 145. Baruffi, Giacobbe.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo con le seguenti: è definito dalla contrattazione collettiva fino al limite massimo del 20 per cento dell'organico complessivo.
1. 162. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Pag. 39

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 2 per cento.
1. 126. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 3 per cento.
1. 125. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 4 per cento.
1. 124. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 5 per cento.
1. 123. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: del 20 per cento dell'organico complessivo. con le seguenti: del 5 per cento dell'organico complessivo. Ai sensi del presente comma, per organico complessivo si intende esclusivamente la somma del numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere al momento dell'assunzione.
1. 127. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: non può eccedere il limite del 20 per cento con le seguenti: non può eccedere il limite del 15 per cento.
1. 165. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 180. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 102. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: dell'organico complessivo, con le seguenti: del totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, tenendo conto anche dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, considerando, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
1. 198. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: dell'organico complessivo, con le seguenti: del totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
1. 148. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Giacobbe, Maestri, Martelli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: dell'organico complessivo con le seguenti: della somma dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in atto al momento dell'assunzione.
1. 182. Fedriga.

Pag. 40

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: dell'organico complessivo con le seguenti: del personale in forza al momento dell'assunzione.
1. 183. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1),dopo le parole: 20 per cento dell'organico complessivo aggiungere le seguenti: a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.
1. 181. Labriola.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto delle percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:
   a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori a domicilio;
   c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro (anche reversibile);
   d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;
   e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
   f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.
1. 88. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: organico complessivo aggiungere i seguenti periodi: L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive dovranno dotarsi e diffondere on line.
1. 34. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: organico complessivo aggiungere il seguente periodo: Il datore di lavoro che abbia stipulato prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare Pag. 41rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee.
1. 36. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dell'organico complessivo aggiungere il seguente periodo: All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche, ed il Centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddistinto per tipologie contrattuali utilizzate».
1. 133. Gregori, Baruffi, Boccuzzi, Airaudo, Giacobbe, Miccoli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le imprese con meno di quindici dipendenti è sempre possibile stipulare fino a cinque contratti di lavoro a tempo determinato.
1. 186. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
  I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
   a) nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi;
   b) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
   c) con lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.

  I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi posso prevedere, in deroga al presente articolo, limiti diversi, sia in aumento che in diminuzione.
1. 100. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
  I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi.
1. 82. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato.
*1. 86. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera a), numero 1), ultimo periodo, sostituire la parola: Per le imprese con le seguenti: per i datori di lavoro.
*1. 33. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), ultimo periodo, sostituire le parole: Per le imprese con le seguenti: per i datori di lavoro.
*1. 137. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: Per le imprese con le seguenti: Per i datori di lavoro.
*1. 185. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: Per le imprese con le seguenti: Per i datori di lavoro.
*1. 194. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto con le seguenti: fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un solo contratto.
1. 166. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del controllo soffia corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile uniemens, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapporti a termine a quella data. Laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione similare a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima potrà effettuare sulla base dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente del decreto.
1. 84. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1), aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile, stipulati ai sensi del presente comma 1, è costituita presso l'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati on line. Ciascun datore di lavoro comunica, entro i termini indicati successivamente dall'INPS, i seguenti dati:
   a) il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato;
   b) le schede anagrafiche e professionali dei singoli lavoratori alle proprie dipendenze;
   c) le mansioni tecniche o professionali svolte dai singoli dipendenti assunti a tempo determinato;
   d) la retribuzione percepita dai singoli dipendenti con contratto a termine.

Pag. 43

  I dati ottenuti a seguito del monitoraggio sono resi accessibili sulla rete internet.
1. 128. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo alle aziende e ai Centri impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore.
1. 163. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Ferma restando la percentuale richiamata, nelle imprese con più di dieci dipendenti l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato è subordinata alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di almeno il 30 per cento dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive.
1. 6. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
1. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, il seguente periodo:
  Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi.
1. 99. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Solo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere, in deroga al presente articolo, la possibilità di stipulare un numero maggiore di contratti a tempo determinato.
1. 101. Rostellato, Rizzetto.

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  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che prevedono per le assunzioni a tempo determinato percentuali superiori a quella prevista dal presente comma, mantengono in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
*1. 184. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che prevedono per le assunzioni a tempo determinato percentuali superiori a quella prevista dal presente comma, mantengono in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
*1. 195. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato».
1. 158. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato. Il ricorso a contratti a tempo determinato nel termine di cui al precedente periodo abilita il lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato a chiedere, anche giudizialmente, la propria assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato».
1. 156. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero n. 2) è sostituito dal seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato».
1. 157. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero n. 2) con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La contrattazione collettiva definisce criteri uniformi a livello nazionale per formare l'esercizio del diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiamo fatto ricorso a contratti a tempo determinato, prevedendo la predisposizione di graduatorie e l'obbligo per l'impresa di motivare la mancata assunzione con contratto dipendente a tempo indeterminato del lavoratore che sia stato impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato».
1. 159. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Pag. 45

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero n. 2) con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I contratti di lavoro stipulati per le ragioni di cui all'articolo 10, comma 7, oltre al limite quantitativo di cui all'articolo 1, devono contenere, a pena di nullità nella clausola impositiva del termine di durata del rapporto, le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo».
1. 138. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora il contratto a termine di cui al comma 1 cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore è dovuta una indennità di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto di lavoro. Detta indennità è esente da contribuzione previdenziale ed è soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto».
1. 187. Tinagli, Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.
1. 18. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) Al comma 4 le parole: «non è tuttavia necessaria» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre necessaria anche».
1. 42. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
* 1. 19. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 152. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si riferisca aggiungere la seguente: alla.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: si riferiscano aggiungere le seguenti: allo stesso individuo per la.
1. 12. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: una volta.
1. 2. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: due volte.
1. 153. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: una volta ogni dodici mesi.
1. 151. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: tre volte.
* 1. 8. Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: tre volte.
* 1. 155. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: quattro volte.
** 1. 154. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: quattro volte.
** 1. 188. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: cinque volte, nell'arco dei trentasei mesi complessivi.
1. 130. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Petitti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: cinque volte.
1. 204. Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: otto volte con le seguenti: sei volte.
1. 211. Vaccaro, Ascani, Borghi, Di Stefano, Galperti, Francesco Sanna, Mosca, Dal Moro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attività con la: mansione.
1. 142. Venittelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo le parole: «del rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei rapporti».
1. 112. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

  1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
   c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
   d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di Pag. 47apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;
   f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;
   g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità;
   h) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis;
   i) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis a meno che la durata di tale contratto sia stata inferiore ai 36 mesi. In quest'ultimo dal datore di lavoro potrà comunque stipulare un ulteriore contratto a termine, ma la durata dello stesso dovrà essere tale da evitare che la sommatoria dei due contratti superi i trentasei mesi complessivi.

  2. In ogni modo, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi».
1. 97. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis. all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis) a meno che la durata di tale contratto sia stata inferiore ai 36 mesi. In quest'ultimo caso il dato e di lavoro potrà comunque stipulare un ulteriore contratto a termine, ma la durata dello stesso dovrà essere tale da evitare che la sommatoria dei due contratti superi i trentasei mesi complessivi».
1. 96. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
   «d-bis) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno sei mesi».
1. 43. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d)» è inserita la seguente:
   «d-bis) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di Pag. 48somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;».
1. 44. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità».
1. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis».
1. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 190. Labriola.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
Al comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore».
1. 90. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non sarà più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine».
1. 113. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere i seguenti:
   b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformato a tempo indeterminato.»;
   b-ter) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti»; Pag. 49
   b-quater) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.».
1. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato».
1. 30. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  All'articolo 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis). All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La disciplina delle proroghe dei contratti a termine di cui all'articolo 5, comma 4-ter, è affidata ai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
1. 209. Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma verrà erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico-organizzativa che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate dovranno essere una di quelle di seguito indicate:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del Pag. 50lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.».
1. 110. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma verrà erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».
1. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, dell'articolo 4 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine.».
1. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indenni precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma verrà erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».
1. 111. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 51

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
  «1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».
1. 108. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso.
*1. 139. Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso.
*1. 196. Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 1, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento» e le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «settanta per cento».
1. 65. Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il ventesimo giorno» e le parole: «oltre il cinquantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno».
1. 35. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'ipotesi di superamento del limite massimo di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1, per le aziende che occupano complessivamente più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, i contratti stipulati in eccesso rispetto al predetto limite si considerano a tempo indeterminato».
1. 140. Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da ai fini «ai fini del computo» fino a «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato pari a trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti dai medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.»
1. 132. Giacobbe, Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di Pag. 52superamento del termine stabilito nei medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra un datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato».
1. 103. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 4-quater dell'articolo 5, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 191. Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 4-quater dell'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità di condizioni, ai sensi del presente comma, ha diritto di precedenza la lavoratrice che ha usufruito di un periodo di astensione obbligatoria».
1. 192. Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, il comma 4-sexies, è sostituito dal seguente: «4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è esercitato anche senza che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro provvede a comunicare al lavoratore, con modalità di riscontro certa, anche via posta elettronica, la possibilità di assunzione. Il lavoratore, per esercitare il diritto di precedenza, è tenuto a rispondere entro i successivi quindici giorni dal recepimento della comunicazione.»
1. 205. Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:
  «4-septies. La lavoratrice che, durante la durata del contratto a tempo determinato, usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria acquisisce una priorità in caso di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del diritto di precedenza di cui ai commi precedenti».
1. 206. Polverini.

  Al comma 1 è aggiunta la lettera c).
   c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Periodo transitorio) – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto immediato per i contratti in essere stipulati ai sensi del presente articolo 1, comma 1-bis. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo 1 continuano ad avere efficacia fino alla scadenza. Per quest'ultimi, laddove sia riscontrato il superamento dei limiti numerici previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, e non sia stata effettuata ancora la proroga prevista, la stessa è ammessa per la durata massima di sei mesi. I datori che hanno già stipulato e concluso un contratto ai sensi del presente articolo 1, comma 1-bis, potranno stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore ma la sommatoria dei due contratti a termine non potrà comunque superare i trentasei mesi.
1. 95. Rostellato, Rizzetto.

Pag. 53

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».
1. 29. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».
1. 28. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».
1. 20. Baldassarre, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 10, comma 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «anche al relativo personale educativo e scolastico» sono aggiunte e seguenti parole: «ivi compreso quello assunto con incarichi annuali».
1. 134. Coscia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 10, comma 7, alinea, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
  «Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1.»
*1. 119. Tinagli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 10, comma 7, alinea, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
  «Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1.»
*1. 208. Polverini.

Pag. 54

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dal sindacati comparativamente più rappresentativi» sono sostituite dalle seguenti: «ai contratti collettivi di lavoro stipulati dal sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o territoriale».
1. 189. Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, la parola: «nazionali» è soppressa.
1. 141. Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 10, comma 7, le parole: «comparativamente più rappresentativi» sono soppresse.
1. 1. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: «più rappresentativi» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai contratti territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative o ai contratti aziendali».
1. 11. Rizzetto, Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
  4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3».
  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  « 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo Pag. 5539, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. 104. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di analisi e studio per la valorizzazione del benessere e della qualità della vita del lavoratore assunto a tempo determinato e per le finalità di contrasto e prevenzione degli effetti derivanti dalla condizione del lavoratore a tempo determinato e flessibile dovute a incertezza del lavoro, impossibilità di progettazione, blocco della carriera, insufficienza delle promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro svolto, stress psico sociale, riduzione della capacità di progettualità sociale e di sviluppo della personalità e delle proprie aspirazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono designati cinque componenti della Commissione tra esperti di medicina del lavoro, psicologi e sociologi del lavoro. I componenti durano in carica quattro anni e devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza della Commissione, adeguate esperienze nell'ambito del diritto ed organizzazione del lavoro, della gestione del personale e della medicina del lavoro. L'incarico è gratuito. Entro il 30 marzo di ogni anno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione dettagliata riguardante l'analisi e le conclusioni dello studio.
1. 50. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti» sono da intendersi nel senso che il limite percentuale previsto dall'articolo 1, comma 1, si riferisce esclusivamente ai contratti a tempo determinato che siano stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, fatte sempre salve le eccezioni previste all'articolo 10, comma 7, lettere da a) a d).
1. 200. Tinagli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «sulla gestione dei fondi» sono aggiunte le seguenti: «e sulle attività formative dei fondi medesimi. I fondi interprofessionali, gli enti bilaterali e i fondi di cui al presente articolo sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti web le iniziative da essi promosse e le modalità di utilizzo delle risorse da essi riscosse in virtù di obblighi legislativi e contrattuali.
1. 193. Baldelli, Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003».
1. 175. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 56

  Sopprimere il comma 2.
1. 16. Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «da sindacati comparativamente più rappresentativi» sono sostituite con le seguenti: «dai sindacati».
1. 3. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 63:
  1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
  2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;
   b) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».
1. 27. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
  2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;
1. 26. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto.»;
1. 25. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «di carattere stagionale effettuate» sono aggiunte le seguenti: «da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,».
1. 176. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 57

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Contratto a termine).

  1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al comma 1, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1, non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva potrà stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche Pag. 58in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
1. 122. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
  2-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 2-bis sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2-ter.
  2-quinquies. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-sexies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento».
1. 23. Rizzetto, Rostellato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
  «Art. 56-bis. – (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro) – 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

  2-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento».
1. 24. Rizzetto, Rostellato.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, Pag. 59qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
1. 4. Sibilia, Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda anche tramite somministrazione di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore di tale diritto con una comunicazione scritta al momento della stipula del contratto. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire modalità di gestione del diritto di precedenza e criteri di priorità.
1. 131. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Petitti, Malisani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche, ed il Centro per l'Impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddistinto per tipologie contrattuali utilizzate.
1. 32. Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».
1. 135. Coscia, Gnecchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre mesi» e dopo le parole: «di inizio del congedo» sono aggiunte le seguenti: «e fino a un mese dopo la fine del congedo».
1. 53. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

Pag. 60

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, aree geografiche, genere, qualifiche professionali, durata dei contratti e quant'altro utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tale tipologia contrattuale, con particolare riferimento alle altre tipologie contrattuali.
1. 149. Baruffi, Boccuzzi, Martelli, Miccoli, Rotta, Malisani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contratti a tempo determinato entro limiti quantitativi di utilizzazione, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o, qualora più ravvicinato, fino alla scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali.
1. 144. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in essere alla data del 20 marzo 2014 continuano ad applicarsi le regole vigenti a quella data. Le clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti alla data del 20 marzo 2014 che, in attuazione della disciplina previgente, consentono di stipulare contralti a tempo determinato entro limiti quantitativi di utilizzazione, mantengono, in via transitoria e salvo diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, almeno fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 207. Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 150. Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Simoni, Malisani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 143. Venittelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di collaborazione a progetto).

  1. Allo scopo di estendere agli impiegati con contratti di collaborazione a progetto, di seguito denominati «lavoratori a progetto», di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, le misure di protezione sociale e i diritti sindacali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito un fondo per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, di sospensione del lavoro e di scadenza del termine del contratto di lavoro.
  2. Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per Pag. 61scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di dodici mesi se il lavoratore non ha compiuto 55 anni di età e di diciotto mesi se ha già compiuto tale attività.
  3. La prestazione previdenziale di cui al comma 2 è sostituiva di quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Ai lavoratori a progetto è altresì garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con la sola esclusione di coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
  6. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ai sensi degli articoli 61 eseguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
   b) il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   c) le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. 01. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente).

  1. Entro i primi 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando sia stato superato il periodo di prova il datore può recedere dal rapporto stesso senza necessità di motivazione, fermo l'obbligo del preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, corrispondendo al prestatore un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto stesso. Nella durata del rapporto si computa anche la durata dei contratti a termine che abbiano preceduto il contratto a tempo indeterminato.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente articolo.
1. 02. Tinagli, Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Sopprimerlo.
*2. 64. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera i) è abrogata;Pag. 62
    2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
   c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, è integrata, di regola, salvo che il contratto collettivo disponga altrimenti in riferimento alle esigenze specifiche dell'apprendistato in un determinato comparto professionale,»;
   d) all'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il rapporto di apprendistato.».

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
2. 71. Tinagli, Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, all'articolo 3 dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Previsione di un monte ore di formazione esterna, anche on-line, o interna all'azienda, finalizzata al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. 10. Rizzetto, Rostellato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  Al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza.
2. 11. Rizzetto, Rostellato.

  Sopprimere il comma 1.
2. 35. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 3. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Baldassarre.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 56. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Petitti, Malisani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 63. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*2. 72. Labriola.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire di norma sulla base di moduli e formulari standard stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli enti bilaterali, da accordi fra le Regioni e le Province autonome o desumibili dal Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
2. 86. Polverini.

  Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla presente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e, solo per il contratto di apprendistato di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a), del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del Lavoro, sentito l'ISFOL, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro o in alternativa il tutor e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro o tutor aziendale e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla presente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del Lavoro, sentito l'ISFOL, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro o in alternativa il tutor e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro o tutor aziendale e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 64

  Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla presente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del Lavoro, sentito l'Isfol, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro (o in alternativa il tutor) e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro (o tutor aziendale) e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 36. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 37. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente forma scritta del contratto, del patto di prova e, limitatamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
2. 42. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   al comma 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto secondo il livello e la qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 44. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e definizione del relativo piano formativo individuale da registrare sul libretto formativo, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti Pag. 65bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
2. 73. Dambruoso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5» aggiungere le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato.»;
    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo».
2. 74. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 61. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1 lettera a) sopprimere il numero 2).
*2. 4. Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Tripiedi, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1 lettera a) sopprimere il numero 2).
*2. 62. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1 lettera a) sopprimere il numero 2).
*2. 75. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) assicurare il rispetto di una quota minima di partecipazione delle persone con disabilità, pari ad almeno un terzo di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68».
2. 58. Coccia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*2. 31. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*2. 76. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con i seguenti:
   3) al comma 3-bis, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) prima delle parole: «L'assunzione di nuovi apprendisti» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento»;
    b) le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

Pag. 66

  3-bis) Al comma 3-ter, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unità».
2. 55. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Petitti, Malisani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 3-bis le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento» e all'articolo 1, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
2. 87. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
  3-bis) All'articolo 2 del decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base in base al livello ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
   b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;
   c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;
   d) divieto di retribuzione a cottimo;
   e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
   f) presenza di un tutore o referente aziendale;
   g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
   h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
   i) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
   l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo (2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, Pag. 67il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi;
   n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni».
2. 53. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
  3-bis) All'articolo 2 è aggiunta la lettera a-bis: «a-bis) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino sarà acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che dovrà prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:
   a) competenze di base in merito al diritto del lavoro;
   b) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso potrà durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvederà a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione potrà organizzare tali corsi anche in modalità e-learning o blended. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato «patentino dell'apprendista» il lavoratore potrà proporsi presso qualunque azienda e sarà esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi.
2. 49. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) possibilità di formulare un piano formativo per l'acquisizione di competenze professionali, attraverso una formazione sul lavoro, che, anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, consenta di adibire l'apprendista a mansioni plurime, per un periodo che sarà specificato nel contratto individuale e che, comunque, non potrà essere superiore ai due terzi del periodo formativo programmato nel piano formativo. Al termine di questo primo periodo, il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, ovvero definire, in forma scritta, la qualifica che potrà essere acquisita dall'apprendista al termine del periodo formativo e, conseguentemente, integrare il piano formativo.».
2. 85. Tinagli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) All'articolo 2 del decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 è aggiunta la seguente lettera:
   «m-bis) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto, anche presso altri datori di lavoro, un periodo di apprendistato per una durata complessiva pari a sette anni anche con mansioni differenti».
2. 52. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 68

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) All'articolo 2 del decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 è aggiunta la seguente lettera:
   «m-bis) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi».
2. 51. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «possibilità di inquadrare» sono inserite le seguenti: «, ai soli fini retributivi,».
2. 84. Tinagli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 6. Chimienti, Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 60. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 167 del 2011 è inserito il seguente:
  « 2-bis. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato per l'istruzione e la formazione si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista».

  Conseguentemente sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011 è inserito il seguente: «3-bis in assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista».
2. 34. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva applicata agli apprendisti in forza prima della data dell'entrata in vigore della presente normativa, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore di nuova assunzione è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 20 per cento del relativo monte ore complessivo».
2. 77. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della contrattazione collettiva aggiungere le seguenti: e aziendale.
2. 9. Rizzetto, Rostellato.

Pag. 69

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: riconosciuta con la seguente: attribuita.
2. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: tenga con la seguente: tiene.
2. 14. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: effettivamente con la seguente: realmente.
2. 13. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: nonché delle ore di formazione strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo nel primo anno di contratto, nella misura almeno del 55 per cento del relativo monte ore complessivo nel secondo anno di contratto e nella misura almeno del 75 per cento del relativo monte ore complessivo nel terzo anno di contratto.
2. 19. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: nonché delle ore di formazione strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 100 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 26. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: nonché delle ore di formazione strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura dell'80 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 21. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: nonché delle ore di formazione strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 50 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 20. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: nonché delle ore di formazione strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 23. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di formazione, aggiungere la seguente: almeno.

  Conseguentemente, il medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente Pag. 70periodo: Qualora venga accertato, anche attraverso lo strumento del libretto formativo del cittadino, che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte.
2. 16. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di formazione, aggiungere la seguente: almeno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora venga accertato che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte.
2. 17. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di formazione, aggiungere la seguente: almeno.
2. 18. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento delle istituzioni formative o di ricerca e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
  2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui al precedente comma 2 può essere integrata dalla offerta formativa pubblica delle Regioni, interna o esterna alla azienda, nei limiti delle risorse annue di ciascuna e nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2.
2. 83. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 197, al comma 1, sono aggiunti, in fine, le parole: e cinque nel caso di diploma quinquennale.
2. 82. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 30. Tripiedi, Baldassarre, Ciprini, Bechis.

Pag. 71

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 59. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 78. Labriola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 4:
    1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, o dall'offerta di soggetti privati accreditati, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali ed è in ogni caso obbligatoria per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.»;
    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di imprese multi localizzate di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, di cui al precedente comma 3, avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale.».
2. 79. Dambruoso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal presente: «3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità e-learning o blended i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto.
2. 50. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 4, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'azienda, nell'ambito della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la propria responsabilità, si rivolge all'ente erogatore dell'offerta formativa pubblica al fine di assicurare l'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. La formazione, interna o esterna all'azienda, eventualmente anche in forma di voucher spendibili presso enti accreditati o autorizzati, è disciplinata dalle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendistato. L'azienda non può essere sanzionata in caso di inadempienza dell'ente erogatore dell'offerta formativa pubblica. In tal caso, l'obbligo di cui al primo periodo si intende comunque evaso».
2. 89. Polverini.

Pag. 72

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora la Regione non provveda a comunicare all'azienda, entro quarantacinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, il datore di lavoro è esonerato dall'integrazione di cui al primo periodo.»
2. 54. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Petitti, Malisani.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: può essere integrata aggiungere le seguenti: grazie all'assegnazione di voucher formativi, che l'apprendista può utilizzare nell'intero territorio nazionale.
2. 1. Vaccaro, Ascani, Borghi, Di Stefano, Galperti, Marco Meloni, Francesco Sanna, Dal Moro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole:, può essere integrata, aggiungere le seguenti: da parte del datore di lavoro,.
2. 65. Taglialatela, Balduzzi, Cicu, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;
   e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «per la durata del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata del quadriennio».
2. 67. Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni».
2. 69. Fedriga.

  Al comma 1), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «quindici anni» con le seguenti: «sedici anni».
2. 33. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «trentesimo anno di età».
2. 70. Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.Pag. 73
  5-ter. Le materie di cui al comma 5-bis sono:
   a) diritto e sicurezza sul lavoro;
   b) nozioni di primo soccorso;
   c) lingua inglese;
   d) normativa europea sui diritti del lavoratore».
2. 43. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista»
2. 28. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, la Conferenza unificata definisce entro il 30 giugno 2014 gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall’ apprendista».
2. 29. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 4, al comma 1, le parole: «ventinove anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
2. 68. Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «ventinove anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
2. 66. Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni Pag. 74di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604».
    2) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Per i lavoratori in mobilità nonché per quelli beneficiari di prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga, di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
  4-ter. Per i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
2. 80. Baldelli, Polverini.

  Sopprimere il comma 2.
2. 8. Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Ai datori di lavoro che stabilizzeranno, al termine del periodo di apprendistato, di sistema duale d'istruzione o che assumeranno dopo il periodo di prova, lavoratori a tempo indeterminato, saranno riconosciuti sgravi contributivi pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo di 36 mesi. Il beneficio è elevato al 100 per cento per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
2. 81. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Ai contratti di apprendistato in essere alla data del 20 marzo 2014 continuano ad applicarsi le regole vigenti a quella data.
2. 88. Polverini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis) Il comma 3, lettera e) dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è così modificato:
   «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere Frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, ovvero essere titolare di contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere regolamentato, con particolare riferimento agli aspetti formativi, da accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, oppure, in via transitoria e fino al 20 marzo 2016, avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico;».
2. 92. Polverini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:
  «1-bis. In deroga alla disciplina delineata al comma precedente e in attesa di Pag. 75una riforma organica dello strumento del tirocinio, fino al 31 dicembre 2017, al fine di favorire l'alternanza scuola - lavoro, gli studenti iscritti agli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e ai corsi di istruzione superiore frequentano un tirocinio formativo e di orientamento non curriculare. La durata, che non può essere inferiore alla media delle ore di studio settimanali, è fissata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previo confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».
2. 90. Polverini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis.
A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, il primo periodo dell'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione anche per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a dieci. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 91. Polverini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al decreto legislativo 167 del 14 settembre 2011 l'articolo 1 è sostituito dal presente:
  «Art. 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
  2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
   a) apprendistato scuola-lavoro;
   b) apprendistato di mestiere;
   c) apprendistato di alta formazione e ricerca».
2. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono aggiunte le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167».
2. 57. Ghizzoni, Incerti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione Irpef e decontribuzione per favorire l'occupazione degli over cinquantenni).

  1. Limitatamente per i soggetti di età superiore ai cinquant'anni, con l'obiettivo di favorire nell'immediato la ricollocazione lavorativa dei soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale, in via sperimentale sono riconosciuti in favore dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente, una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché la totale decontribuzione degli oneri dovuti dal datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
2. 03. Fedriga.

Pag. 76

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione Irpef per i neo-assunti under trent'anni).

  1. Limitatamente ai soggetti di età inferiore ai trenta anni, nell'ottica di sostenere nell'immediato l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.
2. 02. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Per agevolare la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23, che interviene in materia di revisione dei catasto, gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado nei quali è previsto l'insegnamento delle discipline estimo e topografia possono stipulare delle convenzioni con gli enti locali, in qualità di uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di effettuare un'esperienza professionale mediante la collaborazione attiva ai rilevamenti catastali.
2. 04. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Battelli, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Bechis, Baldassarre, Tripiedi, Chimienti, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire esperienze lavorative degli studenti).

  1. Al fine di favorire le esperienze lavorative dei giovani studenti con meno di 18 anni nel periodo delle vacanze estive, la corrispondente contribuzione a carico dei datori di lavoro, per una durata non superiore a tre mesi, è equiparata a quella degli apprendisti. A tal fine è prevista una formazione preliminare, organizzata da centri di formazione professionale durante l'anno scolastico la cui disciplina è demandata alle regioni. La formazione certificata dà luogo a crediti formativi riconosciuti.
2. 01. Arlotti, Baruffi, Giacobbe.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 2. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1 sostituire le parole: comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con le seguenti: e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. 3. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

Pag. 77

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, il primo periodo è sostituito dal seguente: Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei servizi competenti, indipendentemente dal luogo della propria residenza, tutti i cittadini italiani aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, i soggetti comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia all'atto di ricezione del permesso di soggiorno, che siano inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro.
3. 1. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: in qualsiasi ambito con le seguenti: in ogni ambito.
3. 23. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro il 20 ottobre 2014».
3. 4. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, alla lettera a) le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
3. 5. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   «b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione».
3. 6. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: «competenze professionali del disoccupato» sono aggiunte le seguenti: «, tale formazione deve essere mirata all'integrazione delle competenze professionali o alla riqualificazione delle stesse con il chiaro obiettivo di un efficace reinserimento nel contesto territoriale».
3. 7. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche può essere registrata su supporto audiovideo e messa a disposizione gratuitamente anche sul web».
3. 8. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

Pag. 78

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla normativa concernente i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro).

  1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino ed alla razionalizzazione dei Centri che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, mediante soppressione e relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino.
  2. Per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ivi prevista è revocata.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità per attribuire al Sistema Informativo Lavoro (SIL) l'informatizzazione e la digitalizzazione dei contratti di lavoro.
  4. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1o giugno 1977, n. 285, entro il 1o settembre di ogni anno provvede al monitoraggio dei corsi di formazione promossi nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché connessi alla ripartizione del Fondo di rotazione per la formazione professionale. Le attività di formazione che entro un anno dal termine non ricollocano almeno il 50 per cento dei partecipanti non possono più essere rifinanziate».
3. 01. Fedriga.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).

  1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di documento di regolarità contributiva e prevenire la possibilità di interventi normativi non coordinati e organici che possono determinare un abbassamento del controllo di legalità e della trasparenza, penalizzando le imprese che operano correttamente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali e rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili per l'elaborazione di proposte di modifica dell'attuale disciplina del documento di regolarità contributiva. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è presentato al Governo e al Parlamento un documento contenente le proposte elaborate dal tavolo tecnico.
4. 6. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: vi abbia interesse aggiungere le seguenti: compresa la medesima impresa.
4. 3. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Piccolo.

  Al comma 1 sostituire le parole: esito con la parola: La risultanza.
4. 24. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

Pag. 79

  Al comma 1 sostituire la parola: 120 con la parola: 140.
* 4. 21. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 130.
* 4. 20. Bechis, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 122.
4. 19. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 122.
4. 18. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 121.
4. 11. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 114.
4. 17. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 115.
4. 16. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 116.
4. 15. Chimienti, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 117.
4. 14. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 118.
4. 13. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la parola: 119.
4. 12. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire la parola: acquisizione con la seguente: ottenimento.
4. 25. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire le parole: fatta eccezione per con la seguente: escluse.
4. 32. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le imprese tenute ad esibire il documento unico di regolarità contributiva possono altresì avvalersi dell'autocertificazione. L'Ente e la società devono verificare la veridicità del documento presentato Pag. 80attraverso apposite banche dati così come previsto dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. 7. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentiti con la parola: consultati.
4. 33. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sentiti INPS e INAIL con le seguenti: sentiti INPS, INAIL e Commissione nazionale per le Casse edili.
4. 9. Polverini.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: INPS e INAIL con le seguenti: INPS, INAIL e le Casse edili.
4. 10. Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Petitti, Malisani.

  Al comma 2, sostituire la parola: definiti con la seguente: determinati.
4. 26. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire la parola: requisiti con la seguente: presupposti.
4. 28. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire la parola: modalità con la seguente: criteri.
4. 30. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire la parola: le ipotesi con la seguente: i casi.
4. 29. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2 lettera a), sostituire la parola: antecedente con la seguente: precedente.
4. 34. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2 lettera b), sostituire la parola: negli archivi con la seguente: presso gli archivi.
4. 35. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: tipologie con la seguente: fattispecie.
4. 36. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
non costituisce causa di irregolarità contributiva, ai fini della verifica di cui al precedente comma 1, l'eventuale scostamento, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, tra il dovuto e il versato pari o inferiore al 5 per cento (o maggiore percentuale).
4. 38. Mucci.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la verifica tiene conto dell'eventuale esercizio del diritto di cui all'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio Pag. 812012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
4. 4. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Giorgio Piccolo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) gli enti interrogati devono garantire la massima tempestività e completezza nell'aggiornamento degli archivi.
4. 2. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Piccolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La regolarità contributiva è verificata anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, che attesi sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
4. 37. Mucci.

  Al comma 3 sostituire le parole: l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo con le seguenti: con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve all'obbligo.
4. 31. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo con le seguenti: con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve alla necessità.
4. 40. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
4. 22. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 31 nei commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340 del 2000 dopo le parole: «periti commerciali», sono aggiunte: «nonché da parte dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 2 del 1979.
4. 39. Luigi Di Maio, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero l'interrogazione di cui al comma 1 del presente articolo, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva.
4. 8. Fedriga.

Pag. 82

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, una relazione alle Camere.
4. 1. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Piccolo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1 il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
   a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;
   b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

  4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:
   a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);
   b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).

  Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) nella misura di 43 milioni di euro nel 2014 e di 56 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis.

  b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) All'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «articolo 4, comma 4, lettere a) e b); 4-bis e 4-ter, lettere a) e b)» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014».
   2) Alla lettera d), sostituire le parole: «a 6,15 milioni di euro» con le seguenti: «a 62, 71 milioni di euro».

  2. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.
4. 04. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata).

  1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».Pag. 83
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330. primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
4. 01. Senaldi, Martelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Incentivi alle imprese).

  1. Per gli anni 2014 e 2015, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento».
4. 03. Fedriga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.
4. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, con le seguenti: sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva.
5. 4. Placido, Airaudo, Di Salvo.

  Al comma 1, dopo le parole: entro i limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: il 50 per cento delle quali è comunque destinato alle piccole e medie imprese.
5. 5. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: è pari ad euro 15 milioni annui, con le seguenti: è pari ad euro 50 milioni annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 3. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Pag. 84

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la stipulazione di contratti di solidarietà alle imprese di cui all'articolo 5, commi 5 e 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 2. Di Salvo, Placido, Airaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, tenuto ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
5. 1. Polverini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 25, comma 2 lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologia e programma di software originali. In particolare l'organizzazione di servizi rivolti alle imprese turistiche, con riferimento a quelli relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazioni di imprese turistiche, associazioni imprese culturali, strutture museali, agenzia di viaggio al dettaglio, uffici turistici informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto e le, informazioni, in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; l'organizzazione e la razionalizzazione della raccolta dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese start-up innovative di cui al comma 2, possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
  2-ter. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a Pag. 85decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 07. Mucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione di Italia Lavoro Spa).

  1. Al fine di razionalizzare le risorse atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle politiche attive, con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
  2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.
5. 08. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per l'attuazione di percorsi formativi di studio e di tirocinio per l'inserimento lavorativo nel settore turistico).

  1. Al fine di promuovere percorsi formativi di studio, nonché percorsi tirocinio, finalizzati al futuro inserimento lavorativo nel settore mercato turistico dei giovani laureati e diplomati, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca è autorizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitaria, e con altri enti di formazione italiani ed esteri, per l'individuazione, la predisposizione e lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione degli studenti, con particolare riferimento gli studi propedeutici ai servizi alberghieri e della ristorazione, ovvero per l'incentivazione di esperienze tirocinio presso strutture di interesse turistico. A tal fine la Fondazione studi Universitari e perfezionamento del turismo di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013 n. 134 elabora una proposta contenente i fabbisogni formativi del settore.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 06. Mucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla Pag. 86legge 9 agosto 2013 n. 99, l'articolo 1 è abrogato».
5. 01. Rostellato, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività stagionale estetista).

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 all'allegato, dopo il numero 52, è aggiunto il seguente:
   «52-bis) le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».
5. 05. Della Valle.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 1, comma 2, le parole: «compresa tra i 18 e i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di età superiore ad anni trenta».
5. 02. Rostellato, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 90, all'articolo 3 comma 1, lettera c) le parole: «compresa tra i 18 e i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ad anni trenta».
5. 04. Rostellato, Rizzetto.