CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2208, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese»;

  rilevato che:
   l'articolo 2, comma 1, lett. c), modifica il comma 3 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere possano – e non più debbano, come precedentemente previsto – integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;
   la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «formazione professionale», ma limitatamente alla formazione professionale pubblica (ossia erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale privata (ossia quella offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011 anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;
   la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo (previsto dal citato articolo 4, comma 3, prima della sua modifica ad opera del decreto-legge in esame) di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria (come prevedeva la norma citata) nella misura in cui sia disciplinata come Pag. 161tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli standard minimi definiti dalle stesse Linee guida;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, comma 1, lett. c), ripristinando l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica, ovvero in via subordinata prevedere che la Conferenza Stato-regioni riveda le Linee guida adottate su questa materia il 20 febbraio 2014 in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013.

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ALLEGATO 2

Imprese artigiane (testo unificato S. 264 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 264, S. 268, S. 652 e S. 869, recante disposizioni in materia di imprese artigiane, adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   premesso che il provvedimento persegue finalità di indiscutibile rilievo, quali il contrasto della disoccupazione, soprattutto giovanile; lo sviluppo delle attività produttive, e nello specifico delle imprese artigiane; e la tutela dei mestieri artigiani quali attività meritevoli di tutela e valorizzazione sotto il profilo culturale e della memoria storica;
   dato atto del lavoro svolto dalla Commissione di merito per stabilire una disciplina nazionale quadro per la promozione di iniziative di sostegno dell'artigianato, al quale, del resto, la Costituzione (articolo 45, ultimo comma) guarda con particolare favore, stabilendo il principio che la legge deve provvedere alla sua tutela e al suo sviluppo;
   considerato tuttavia che la materia dell’«artigianato» è oggi demandata alla competenza legislativa residuale delle regioni: infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale, l'articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma del titolo V della parte II, non annovera l'artigianato tra le materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva statale o a quella concorrente e quindi implicitamente demanda tale materia alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, modificando in tal senso la precedente previsione costituzionale (sentenza n. 162 del 2005);
   rilevato altresì che il provvedimento contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di formazione professionale degli aspiranti artigiani e di connessa offerta formativa da parte delle regioni (articolo 7, comma 2, articolo 8 e articolo 15) e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 287 del 2012), la materia della formazione professionale è anch'essa rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE CONTRARIO