CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    i Fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per riequilibrare e ridistribuire le risorse all'interno del territorio europeo. La loro evoluzione è andata di pari passo con l'evoluzione e lo sviluppo delle priorità e degli obiettivi prefissati a livello comunitario. Nel corso degli anni i fondi sono stati oggetto di riforme, anche rilevanti, hanno visto definiti sempre più dettagliatamente gli obiettivi da conseguire, ma lo scopo ultimo del loro ruolo è, con le dovute specificazioni, rimasto sempre lo stesso: il raggiungimento della coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e la riduzione del divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo;
    i finanziamenti previsti per l'Italia nei prossimi sette anni ammontano a quasi 30 miliardi di euro ai quali si deve aggiungere una cifra all'incirca dello stesso ammontare come cofinanziamento nazionale; va considerato, inoltre, anche il Fondo sviluppo e coesione con una dotazione prevista dalla legge di stabilità di circa 54 miliardi; tali fondi costituiscono, dunque, sempre di più, una fondamentale leva per promuovere e orientare lo sviluppo del Paese;
    la strategia e le priorità di intervento di ogni Stato membro viene definito in un documento chiamato Accordo di partenariato, che dettaglia la strategia, i risultati attesi, le priorità, i metodi di intervento e di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020, con l'obiettivo di perseguire la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
    si tratta di un documento importante nel contesto della gravissima crisi che da tempo colpisce l'Italia. Queste politiche svolgeranno un ruolo fondamentale per la crescita, per il rilancio del sistema produttivo, l'incremento dell'occupazione e il miglioramento della coesione sociale nel nostro paese, in tutte le sue regioni ed è dunque particolarmente importante definire le priorità nel loro utilizzo;
    inoltre, il nuovo approccio per l'utilizzo dei fondi del quadro strategico comune è volto a garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata. Infatti, il forte allineamento con le priorità politiche dell'Agenda Europa 2020, le condizionalità macroeconomiche ed ex ante, la concentrazione tematica e gli incentivi legati al conseguimento di risultati attuano principi che si traducono concretamente in una spesa più efficace. I fondi del quadro strategico comune costituiranno quindi un'importante fonte d'investimento pubblico e fungeranno da catalizzatore per la crescita sostenibile e l'occupazione supportando gli investimenti in capitale fisico e umano; l'identificazione dei bisogni di sviluppo deve tener debitamente conto, tra l'altro, delle raccomandazioni specifiche per Paese formulate dal Consiglio europeo al termine del cosiddetto semestre europeo, che intervengono sulle criticità strutturali del sistema economico italiano, della distanza del Paese e dei suoi territori dai traguardi fissati nell'ambito Pag. 88della strategia Europa 2020 e della lettura in termini di contesto macroeconomico e risposte di policy offerta dal Programma nazionale di riforma;
    peraltro, dalla loro istituzione, i fondi strutturali europei sono stati indirizzati in maniera consistente sulla tutela ambientale sostenendo la definizione e l'adozione di interventi che hanno riguardato, fra l'altro, la messa in sicurezza dei siti, la manutenzione dei corsi d'acqua e la protezione delle coste, piani di sostegno dell'assetto idrogeologico;
    nei precedenti cicli di spesa, 2000-2006 e 2007-2013 si è registrato un assorbimento limitato delle risorse messe a disposizione, si è cioè riscontrato un rilevante problema di capacità di spesa con la difficoltà di completare gli interventi di rilievo in tempi compatibili con la possibilità di spendere i fondi a disposizione. Di tali ritardi hanno risentito, in particolar modo, i programmi operativi sui temi culturali e ambientali;
    in tal senso, la strategia per la valorizzazione delle risorse culturali e naturali, non può che fiondarsi su una scelta di necessaria discontinuità rispetto alle modalità di attuazione sperimentate con il ciclo di programmazione 2007-2013 (cooperazione istituzionale e tecnica inefficace, forte frammentazione degli interventi, carenza generalizzata di progetti di qualità, difficoltà ed eccessiva lentezza nelle realizzazioni, mancata pianificazione, sin dall'inizio, della puntuale destinazione d'uso del patrimonio oggetto di intervento e del necessario corredo di piani di gestione e manutenzione in termini di costi e responsabilità) e adotta gli stessi criteri di selezione stringenti che hanno guidato la costruzione del Piano d'azione per la coesione: rigore e rapidità nella programmazione e messa in opera, concentrazione, chiarezza degli obiettivi, cooperazione attiva fra i diversi attori coinvolti nel processo, modalità di realizzazione improntate alla tutela di valori di legalità e trasparenza;
    all'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi appare dunque necessario stabilire regole certe e rapide di progettazione e di controllo sull'attuazione degli interventi e in particolare misure specifiche di sostegno e accompagnamento alla progettazione in modo da porre rimedio a quelle debolezze progettuali, organizzative e amministrative che hanno caratterizzato l'azione dell'Italia fino ad ora;
    è di particolare rilievo individuare direttrici precise e prevalenti nell'utilizzo dei fondi a disposizione per la programmazione 2014-20 in modo da sostenere l'azione di riqualificazione territoriale, di messa in sicurezza del territorio, di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati di interesse nazionale e di promozione della green economy,

impegna il Governo:

   1) a dare centralità agli Obiettivi Tematici 4 – Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio), 5 – Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) e 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse), che sono da considerare tra gli indirizzi principali per l'utilizzo dei fondi strutturali nel nuovo ciclo di programmazione e nelle risorse a disposizione del Fondo coesione e sviluppo;
   2) a garantire che le priorità strategiche indicate nell'Accordo di partenariato si traducano in azioni concrete per l'impiego efficace delle risorse finanziarie disponibili segnatamente anche sotto i seguenti profili:
    a) promuovere, nell'ambito del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, la partecipazione attiva delle comunità interessate dai gravissimi fenomeni di inquinamento;Pag. 89
    b) la promozione di specifiche azioni di formazione, informazione, sia per quanto riguarda i percorsi formativi sia per il reinserimento lavorativo, da inserire nei vari programmi del Fondo sociale europeo, anche per mitigare il «danno sociale» subito dalle comunità interessate;
    c) il finanziamento, tramite le risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 (fondi comunitari e FSC), della bonifica e riqualificazione delle aree SIN volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta Terra dei Fuochi;
    d) l'attuazione, nell'ambito dei fondi comunitari, di specifiche azioni di comunicazione e accesso alle informazioni da parte dei cittadini, con la realizzazione di portali WEB nazionali e regionali sullo stato ambientale e sanitario delle aree dei SIN e dei SIR;
    e) la promozione di reti d'impresa specializzate nella bonifica, anche per la promozione dei posti di lavoro nel campo della bonifica, con il sostegno alla ricerca nel campo ambientale e idro-geo-chimico connesso alle bonifiche, anche per creare spin-off e «cantieri sperimentali» per le bonifiche dove ideare ed attivare nuove tecniche anche per la richiesta di brevetti nel campo ambientale;
    f) l'introduzione del tema delle bonifiche e della prevenzione di nuove situazioni di inquinamento come elemento trasversale a tutte le politiche di cui all'accordo di partenariato e in particolare quali aree prioritarie per le varie azioni e misure previste;
   3) a indirizzare prioritariamente verso il sostegno della green economy, la maggiore efficienza energetica nei cicli produttivi e l'uso efficiente di materia con riciclo e recupero anche le risorse stanziate per gli interventi dell'Obiettivo Tematico 3 – Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura);
   4) a predisporre la definizione di regole ed indirizzi comuni per la coprogettazione, il sostegno tecnico e il monitoraggio di interventi e azioni per poter disporre di una tempistica di spesa più adatta a realizzazioni grandi e complesse sotto il profilo amministrativo e tecnico;
   5) a promuovere la definizione di linee di indirizzo omogenee per l'intero territorio pur nella necessaria condivisione con le amministrazioni locali per rafforzare la leva di sviluppo attivabile con le risorse a disposizione;
   6) a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi dei negoziati a livello europeo, nonché sul processo di attuazione delle linee strategiche, delle priorità e delle azioni indicate nella bozza di accordo e sui progressi ottenuti.
(8-00049) «Mariastella Bianchi, Daga, Borghi, Busto, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, D'Agostino, De Rosa, Gadda, Mannino, Mariani, Matarrese, Micillo, Morassut, Giovanna Sanna, Segoni, Terzoni, Zardini, Zolezzi».

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 34 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (C. 2208 Governo);
   rilevato che con decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state definite le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC, prevedendo, all'articolo 8, le cause non ostative al rilascio del documento;
   sottolineato, in particolare, che il comma 3 del citato articolo 8 prevede che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile e che la medesima norma non considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5 per cento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC;
   considerata pertanto l'opportunità che l'interrogazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 fornisca, al pari della richiamata disciplina attuativa vigente, indicazioni puntuali sulla soglia di gravità dell'eventuale inadempienza prevista come causa di esclusione dalla gara pubblica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disposto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di prevedere che l'esito dell'interrogazione ivi prevista dia evidenza delle irregolarità che non costituiscono cause ostative al riconoscimento della regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 4, che il decreto del Ministro del lavoro ivi previsto sia adottato anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione dell'impatto della nuova procedura di verifica sulla disciplina dei contratti pubblici.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il Disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese»;
   per quanto concerne la disciplina in materia di attestazione di regolarità contributiva, l'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 interviene senza operare alcun coordinamento con i molteplici provvedimenti di rango primario e secondario che sono stati adottati negli ultimi mesi sulla materia, salvo disporre una generale abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell'articolo in questione che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, non vengono puntualmente elencati;
   con riferimento a uno dei provvedimenti di rango primario intervenuti sulla materia negli ultimi mesi, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – che contiene un articolo, il 31, rubricato «Semplificazioni in materia di DURC» – nella «Guida alle semplificazioni del decreto del fare» pubblicata dal Ministero della Funzione Pubblica, in merito alle nuove disposizioni sul DURC, è stato scritto che «la disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici (...)»
   l'articolo 4 del decreto legge 34/2014, dunque, per quel che concerne la cosiddetta «smaterializzazione» non sembra introdurre alcuna effettiva e concreta innovazione rispetto alla normativa e alla prassi che le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare, ma interviene sulla materia con l'ennesimo annuncio di «semplificazione», (operazione in linea di principio senz'altro auspicabile), affidata tuttavia a un decreto interministeriale che, nel caso di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 400/1988, presupponendo il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti, difficilmente verrebbe adottato nel termine di sessanta giorni previsto;
   in relazione a tale decreto, qualora emanato, non è chiaro cosa si intenda per «requisiti di regolarità «contenuti», «modalità della verifica» e «ipotesi di esclusione». In relazione al primo requisito, desta perplessità l'ipotesi che i «limiti» possano essere rivisti dal decreto per «eccesso», diminuendo in tal caso la tutela per i lavoratori. In relazione, invece, all'ultimo requisito, non sono facilmente comprensibili eventuali ipotesi di doppio binario tra interrogazione digitale e modalità diversa;
   lo stesso articolo 4, stabilendo soltanto che «chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei Pag. 92confronti delle Casse edili», non chiarisce se resti comunque fermo l'obbligo – a carico delle Pubbliche Amministrazioni per i lavori soggetti a rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) e delle Stazioni Appaltanti per contratti pubblici di lavori servizi e forniture – di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva ovvero se detto onere possa essere assolto dalle stesse imprese; Sul medesimo punto, quando si parla di «verifica in tempo reale» non è chiaro si faccia riferimento alla verifica della regolarità contributiva alla data dell'autodichiarazione, alla data dell'aggiudicazione della procedura, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto oppure in fase di esecuzione, prima di ogni pagamento delle prestazioni. Resta, inoltre, irrisolta la questione legata alla eventuale compensazione dei crediti che si vantano nei confronti della PA e si procede, salvo diversa indicazione, ad una soppressione dell'istituto del preavviso di accertamento negativo che permette alle società, prima dell'emissione del DURC negativo, di sanare le irregolarità pregresse,
   l'articolo 31 del citato decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 5, ha stabilito, altresì, che le norme relative alla validità, per centoventi giorni, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) trovano applicazione anche ai lavori per i soggetti privati fino al 31 dicembre 2014;
   l'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, con riferimento alla fase che precede l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 4 non prevede – ove il predetto decreto entri in vigore dopo il 31 dicembre 2014 – che le semplificazioni in materia di DURC introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, continuino a trovare applicazione anche dopo il termine citato in precedenza, con il risultato di esporre le amministrazioni locali e gli operatori all'ennesima modifica degli adempimenti previsti nel campo dell'edilizia privata;
   esprime

PARERE CONTRARIO