CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
   esaminato per le parti di competenza, ai fini della trasmissione di rilievi alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), lo schema di accordo di partenariato, atto n. 86, che rappresenta una versione preliminare di accordo in sede europea per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020;
   considerato che, in base alle recenti norme in materia introdotte dalla legge di stabilità 2014, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, lo schema di accordo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire e che il medesimo parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorsi i quali l'accordo può comunque essere stipulato;
   tenuto conto delle osservazioni informali di dettaglio che la Commissione europea ha fatto pervenire al Governo per la revisione dello schema che ciascuno Stato membro deve trasmettere formalmente alla Commissione entro il prossimo 22 aprile;
   valutato favorevolmente, nel complesso, l'impianto strategico definito dal Governo per gli obiettivi di interesse della Commissione VII (Obiettivi tematici: 10 – Istruzione e formazione, 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali, 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e 2 – Agenda digitale) e condivise le osservazioni della Commissione europea di carattere propositivo volte a migliorare il testo del documento;
   considerati inoltre gli interventi più recenti approvati per l'istruzione e la formazione, decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), e per la cultura, decreto-legge n. 91 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013);
   tenuto conto dei punti più rilevanti del programma nazionale di riforme per il prossimo anno che il Governo si accinge a presentare,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con i seguenti rilievi:
   1) ai fini di una più compiuta valutazione della concreta portata degli interventi e del loro coordinamento per livello di governo, si ritiene auspicabile un'indicazione più dettagliata dell'articolazione degli interventi a livello nazionale e regionale;
   2) con riferimento all'Obiettivo tematico 10, appare opportuno che il Governo:
    utilizzi prioritariamente le risorse provenienti dai fondi europei che saranno assegnati per risolvere le criticità riguardanti i due principali obiettivi posti dalla strategia Europa 2020, riferiti alla riduzione della dispersione scolastica – per la Pag. 68quale occorrerebbe valutare l'utilizzo di indicatori che diano conto dell'abbandono anche per fasce di età più precoce rispetto a quella scelta per l'obiettivo (18-24 anni) – ed all'innalzamento della quota dei giovani 30-34enni in possesso di un titolo di istruzione terziaria;
    sostenga i rapporti scuola-formazione-impresa per incrementare l'efficacia degli interventi, ai fini un più tempestivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio;
    favorisca l'utilizzo delle risorse già destinate all'edilizia scolastica da parte dei soggetti destinatari delle risorse, puntando – in particolare – ad aumentare la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici;
    rafforzi le misure dirette sia al sistema di valutazione della scuola – per aumentare l'efficacia dell'obiettivo del miglioramento dei rendimenti degli studenti – sia alla diffusione delle nuove tecnologie per l'istruzione e la formazione, in conformità agli obiettivi posti dall'Agenda digitale italiana ed europea;
   3) rispetto all'Obiettivo tematico 6, appare necessario distinguere la parte delle risorse dirette all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale da quelle che andranno impiegate, più in generale, ai fini ambientali;
   4) riguardo all'Obiettivo tematico 1, nell'auspicare un incremento delle risorse dirette alla ricerca, in modo da incrementare la percentuale dei fondi stanziati in rapporto al PIL, si sottolinea l'opportunità di coordinare le risorse previste nella programmazione dei fondi europei con quelle destinate al programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 85.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale Atto n. 85, recante la ripartizione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) vigilati dal MIUR per il 2013;
   rilevato che, in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), la ripartizione della quota premiale è effettuata tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;
   riscontrato che, a fronte della lettera della disposizione – in base alla quale si sarebbe dovuto fare riferimento a nuovi programmi e progetti proposti dagli enti, da sottoporre a valutazione – la procedura sottesa allo schema ha utilizzato le tornate di valutazione effettuate nel 2011 e nel 2012 per programmi e progetti già presentati dagli enti e pesati con un parametro dipendente dalla qualità dell'ente desunto dalla VQR;
   evidenziato che l'interpretazione seguita nella predisposizione del decreto non appare pienamente convincente, in quanto sono stati utilizzati i risultati di una valutazione già effettuata di progetti presentanti in passato e non di una nuova valutazione concernente il merito di progetti da realizzare;
   riscontrato, inoltre, che per tre enti, per i quali non sono presenti i risultati della VQR, in assenza della valutazione di nuovi programmi e progetti, la quota premiale 2013 è attribuita esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali 2011 e 2012;
   sottolineata l'esigenza che le risorse destinate alla quota premiale del fondo ordinario siano aggiuntive rispetto al fondo medesimo, e quindi effettivamente premiali;
   riscontrato che la diversità dei criteri adottati negli ultimi anni per il riparto della quota premiale ha pregiudicato la programmazione dell'attività degli Enti;
   evidenziato che la Tabella degli EPR vigilati dal MIUR include strutture scientifiche molto diverse fra loro quali enti di ricerca multidisciplinari, enti monodisciplinari, enti specialistici, agenzie, musei, istituti di specializzazione scientifica e culturale;
   rilevata, tuttavia, l'urgenza di assegnare tempestivamente le risorse, pari complessivamente, a 121.922.155 euro, agli enti di ricerca, al fine di non pregiudicare la funzionalità degli stessi;
   ravvisata, infine, l'esigenza di ripensare il meccanismo di attribuzione della quota premiale per gli anni a venire,Pag. 70
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti raccomandazioni:
   1. provveda il Governo ad apportare correzioni e miglioramenti alla disciplina legislativa relativa alla quota premiale del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, che tengano conto in particolar modo della necessità che la suddetta quota sia aggiuntiva rispetto al FOE, ed abbia quindi natura realmente premiale, e in quest'ottica sia previsto che la ripartizione interna delle relative risorse da parte degli enti tenga conto delle valutazioni meritocratiche e dei criteri di trasparenza;
   2. in quella sede provveda altresì il Governo ad individuare una differenziazione nella valutazione degli enti, in grado di considerare adeguatamente le loro specificità, così da dare stabilità ai criteri valutativi e certezze agli enti stessi.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientali. Testo unificato C. 68 Realacci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il testo unificato in titolo;
   visto che si tratta di un testo elaborato dalla VIII Commissione ambiente in sede referente, che si compone di 16 articoli, con i quali si istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, disciplinando altresì l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
   visto che il suddetto Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui allo stesso progetto di legge (articolo 1);
   visto che si tratta di un testo adottato sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, che tiene conto anche dell'istruttoria realizzata nel corso della XVI legislatura su proposte di legge di analogo contenuto;
   valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento di sviluppo coordinato del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale;
   considerata in particolare la valenza positiva della scelta di sviluppare, attraverso la ricerca, la collaborazione con istituzioni dell'istruzione e delle università, un'azione estesa di divulgazione ed educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;
   valutata positivamente la creazione del sistema informativo nazionale ambientale, teso alla libera e accessibile divulgazione delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientale generate dall'attività del sistema nazionale stesso;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) considerato il riferimento ai «punti focali regionali» (PFR), contenuto all'articolo 11, comma 1, appare opportuno l'inserimento, all'articolo 2, della corrispondente definizione di «punto focale»;
   b) con riferimento all'articolo 12, che reca la disciplina della rete nazionale dei laboratori accreditati, occorre un chiarimento circa i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori.