CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 aprile 2014
213.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (Atto n. 83).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (atto n. 83);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni della normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, analogamente a quanto è già stato fatto con lo schema di decreto legislativo di cui all'Atto n. 75, riguardo ai i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e a quanto dovrà essere fatto riguardo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
    occorre preliminarmente ribadire l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75, di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria da adottare nell'ordinamento nazionale per le violazioni dei diritti dei passeggeri relativamente alle diverse modalità di trasporto; a tal fine risulterebbe opportuno raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo, concernente tutte le modalità di trasporto, compreso il trasporto aereo, che potrebbe avere una parte generale comune e fattispecie sanzionatorie diversificate con riferimento alle singole modalità;
    per quanto riguarda in modo specifico lo schema di decreto in esame, l'adozione è resa urgente dal fatto che la Commissione europea, anche in questo caso, come per il trasporto ferroviario e per quello marittimo, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione stessa delle misure sanzionatorie adottate in relazione al regolamento (UE) n. 181/2011; la procedura di infrazione si trova attualmente allo stadio di messa in mora; una ulteriore procedura di infrazione è stata altresì avviata a carico dell'Italia con riferimento al regolamento (CE) n. 261/2004, che, per quanto concerne il trasporto aereo, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
    lo schema di decreto in esame individua l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento nell'Autorità di regolazione dei trasporti; tale individuazione appare appropriata in considerazione delle competenze che in via generale sono attribuite all'Autorità stessa in materia di tutela dei diritti degli utenti dei trasporti;
    al fine di semplificare e rendere più efficace lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Autorità per quanto concerne l'esame, l'istruttoria e la valutazione dei reclami degli utenti, appare opportuno avvalersi della facoltà, espressamente prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, comma Pag. 132, del regolamento (UE) n. 181/2011, ai sensi del quale «gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo», per cui l'organismo nazionale responsabile si configura come organo di secondo grado per i reclami non risolti direttamente dal vettore;
    occorre pertanto, all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, fare riferimento al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 28 del regolamento, anziché al primo comma;
    sempre a fini di semplificazione e di maggiore efficacia delle attività affidate all'Autorità, appare altresì opportuno demandare a provvedimenti dell'Autorità stessa la definizione della disciplina attuativa concernente modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;
    con riferimento al comma 7 dell'articolo 3 dello schema in esame, appare opportuno specificare che i proventi delle sanzioni siano destinati al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità; a tale fondo, infatti, affluisce, in generale, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    in considerazione del complesso delle attività concernenti l'attuazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni relative ai diritti dei passeggeri nelle diverse modalità di trasporto, emerge infine l'esigenza di dotare l'Autorità di risorse umane adeguate in rapporto ai compiti ad essa attribuiti;
    nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'atto n. 75 è stato richiesto di incrementare la dotazione dell'Autorità di dieci unità, modificando in questo senso il testo trasmesso dal Governo, nel quale si prospettava un aumento di almeno dieci unità della dotazione di personale del competente ufficio della direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    appare opportuno inserire una analoga previsione nello schema di decreto legislativo in esame, prevedendo un aumento di ulteriori dieci unità della pianta organica dell'Autorità, fissata in ottanta unità ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in aggiunta alle unità già indicate nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75;
    in ogni caso, come espressamente precisato nel parere reso dalle Commissioni riunite sull'Atto n. 75, il personale in aumento dovrebbe essere reperito nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera b-bis);
    occorre evidenziare che tale previsione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto in una prima fase, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il personale in questione sarebbe comandato dall'amministrazione di provenienza, mantenendo il trattamento economico già in godimento a carico di quest'ultima, e, a regime, la relativa spesa sarebbe finanziata a valere sul contributo stabilito dall'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento» Pag. 14con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento»;
   2) all'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.»;
   3) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «devono essere presentati all'Autorità» con le seguenti: «sono istruiti e valutati dall'Autorità con le modalità di cui al comma 1, lettera b)»;
   4) all'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.»;
   5) all'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «sono destinati all'Autorità.» con le seguenti: «sono destinati al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
   6) all'articolo 4, sostituire i commi da 2 a 9 con il seguente: «2. L'Organismo responsabile, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.»;
   7) all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «inefficaci» con la seguente: «nulle»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di fissare un termine entro il quale le regioni e le province autonome devono individuare le stazioni site nel proprio territorio nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della successiva designazione e informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 181/2011;
   b) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, valuti il Governo la praticabilità di prevedere un termine più ravvicinato rispetto al 28 febbraio 2018 per l'applicazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 181/2011 riguardo alla formazione in materia di disabilità del personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori;
   c) valuti il Governo l'opportunità di incrementare, anche in misura significativa, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di regolamento in esame, al fine di potenziarne l'efficacia dissuasiva, con particolare riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 17.