CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'OCSE, per prima, nella raccomandazione del 26 maggio 1972 n. 128, ha formulato, a livello internazionale il principio «chi inquina, paga», affermando la necessità che all'inquinatore fossero imputati «i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento come definite dall'Autorità pubblica al fine di mantenere l'ambiente in uno stato accettabile»;
    con la revisione del trattato di Roma ad opera dell'Atto unico europeo del 1987, il principio «chi inquina, paga trova definitivo riconoscimento nell'articolo 130, oggi articolo 174, quale principio fondamentale della politica comunitaria in materia ambientale»;
    nel 2010 la Commissione europea ha presentato una «Strategia europea per incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico» corredata da un piano d'azione che prevede, tra l'altro, di assicurare che i veicoli a propulsione elettrica siano sicuri come quelli a trazione endotermica, di promuovere norme comuni che consentano a tutti i veicoli elettrici di essere ricaricati ovunque sul territorio nazionale, di aggiornare le regole e promuovere la ricerca sul riciclaggio e la capacità delle batterie;
    a questa strategia sono seguite diverse iniziative tra cui:
     nel 2012, la presentazione del piano d'azione CARS 2020 volto a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'industria automobilistica italiana nella prospettiva del 2020;
    la creazione di un Osservatorio sulla mobilità elettrica che ha il compito anche di sviluppare raccomandazioni politiche e la piattaforma europea per l'elettrificazione dei trasporti di terra che comprende reti e imprese europee e ha l'obiettivo di promuovere investimenti nelle infrastrutture elettriche (veicoli a due ruote, autobus, metropolitana, ferrovie);
    la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
    il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ha attuato la direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
    con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 è stata recepita la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
    il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;Pag. 128
    i princìpi di derivazione comunitaria possono ritenersi costituzionalizzati in considerazione del fatto che il nuovo articolo 117 della Costituzione prevede che i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dai princìpi generali su cui esso si fonda, devono essere osservati dallo Stato e dalle regioni;
    l'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalità del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
    inoltre, l'articolo 17-septies al medesimo decreto-legge evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica debba essere redatto un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti;
    il Piano nazionale sopracitato prevede i seguenti obiettivi:
     obiettivo 2016 – 90.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;
     obiettivo 2018 – 110.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;
     obiettivo 2020 – 130.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;
    la crisi energetica ed economica, gli oneri di manutenzione dei mezzi pubblici, il crescente inquinamento acustico e ambientale necessitano di soluzioni perseguibili attraverso una maggiore offerta del trasporto pubblico, il maggior riciclo possibile e l'utilizzo di veicoli a basse emissioni complessive,

impegna il Governo:

   ad adottare una politica industriale che, in conformità alle direttive, alle strategie e ai piani di azione europei in materia ambientale e di mobilità sostenibile, sostenga le imprese italiane per quanto riguarda la produzione, prototipazione, omologazione di veicoli elettrici, la conversione di veicoli da endotermici ad elettrici, nonché la ricerca e lo sviluppo nell'ambito che ruota attorno ai veicoli a basse emissioni;
   ad adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, misure che favoriscano e sostengano le piccole e medie imprese italiane per quanto riguarda la realizzazione, l'istallazione e l'omologazione dei kit di conversione ed i centri di prova italiani quali le università, i centri di ricerca e l'Enea;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative che regolino la riconversione elettrica o ibrida dei mezzi pubblici e privati, assumendo iniziative per l'estensione dell'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 134 del 2013 a tutte le categorie di mezzi di trasporto, senza limiti di età, l'omologazione dei veicoli, trasformati e dei kit di conversione e che sostengano la qualificazione degli operatori e professionisti italiani impiegati sia nella produzione che nei servizi che operano nelle filiere della mobilità elettrica;
   a stimolare le case automobilistiche italiane a progettare mezzi di trasporto che durante la loro vita possano essere convertibili;
   a valutare di programmare iniziative per il recupero di realtà produttive e del terziario potenzialmente convertibili;
   a destinare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, fondi che consentano Pag. 129alle aziende italiane di attuare progetti di conversione elettrica e/o ibrida e di omologazione;
   a sostenere tutte le realtà imprenditoriali italiane che si occupano della realizzazione di sistemi di diagnostica in rete per la gestione degli interventi di manutenzione predittiva e di assistenza;
   a stimolare i settori della ricerca e dello sviluppo relativamente alla produzione e al riciclaggio delle batterie nonché alla creazione di ulteriori smart grid e all'attuazione di sistemi di gestione G2V e V2G (V= vehicle, G= grid, 2= verso).
(8-00045) «Mucci, Crippa, Da Villa, Catalano, Cristian Iannuzzi, Prodani, Rizzetto».

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    in data 10 dicembre 2013, il Ministro Trigilia ha presentato la bozza di accordo di partenariato sulla programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020;
    la distribuzione dei fondi dell'Unione europea, pari a 32.268 milioni di euro, decisa dal Governo prevede l'assegnazione di 7.695 milioni di euro alle regioni dell'obiettivo competitività; 1.102 euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 22.334 milioni di euro per le regioni convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, più la Basilicata);
    inoltre, il Governo ha stanziato 24 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale nell'ambito della legge di stabilità insieme a 54 miliardi di euro per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo aree sottoutilizzate) per un totale di 109 miliardi di euro per le politiche di coesione del settennato 2014-2020;
    al fine di garantire la realizzazione dei progetti di lunga durata, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato destinato al finanziamento di grandi opere infrastrutturali, con particolare attenzione al settore dei trasporti e all'ambiente;
    i fondi strutturali, invece saranno dedicati al sostegno delle imprese e delle persone, alle aree territoriali, alla realizzazione di piccole opere infrastrutturali;
    nell'ambito delle 11 aree di intervento individuate dalla strategia europea, l'Italia ha deciso di concentrarsi su un numero limitato di obiettivi, in particolare su ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e competitività delle piccole e medie imprese, che otterranno il 37 per cento dei fondi, rispetto al 10 per cento della precedente programmazione e sulla promozione dell'occupazione, che passa dal 4,1 per cento delle risorse, nel periodo 2007-2013, al 14 per cento;
    le altre priorità riguarderanno la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la formazione, i programmi urbani, con particolare attenzione ai temi della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica e dell'economia digitale, le aree interne;
    per favorire la ripresa nel Sud, il Governo supporterà azioni che si concentreranno su temi e filiere produttive comuni, quali manifatturiero, agroalimentare e turismo, e la realizzazione di infrastrutture leggere,

impegna il Governo:

   a prevedere, in accordo con regioni ed enti locali, lo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo in riferimento alla rotta 5 – Via Romea Francigena (Londra-Roma e Brindisi 3.900 chilometri) e all'itinerario 7 – Sun Percorso (Capo Nord-Malta 7409 chilometri);Pag. 131
   a definire, in accordo con regioni ed enti locali, azioni e tempi di realizzazione del progetto VENTO, quale volano per un turismo e una mobilità sostenibili tale da innescare un processo virtuoso che abbia come prevedibile conseguenza benefici economici per le comunità locali grazie ad una maggiore spesa da parte dei cicloturisti che attraversano il territorio lentamente e senza proprie risorse, attingendo altresì ai commerci, ai ristoranti e agli alberghi dei piccoli centri, che sono quelli elettivamente scelti dal turista in bicicletta e l'induzione ad un maggiore utilizzo del trasporto pubblico con evidenti ripercussione di minore impatto ambientale nonché di realizzazione di cicloitinerari locali beneficamente influenzati dagli itinerari europei e risvolti occupazionali attesi pari a 2.000 posti di lavoro;
   ad attivare programmi di carattere nazionale per promuovere la conversione dei distretti industriali in APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata), già prevista dal decreto-legge n. 112 del 1998, che rappresenta uno strumento di valorizzazione ecologico-ambientale del territorio, ma al tempo stesso un fattore di crescita della competitività del sistema produttivo grazie ad una caratterizzazione fortemente innovativa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti del risparmio energetico, della logistica e della tutela delle risorse ambientali;
   ad adottare programmi operativi nazionali che prevedano azioni che realizzino una politica industriale che, in conformità alle direttive e alle strategie europee in materia ambientale e di mobilità sostenibile, sostenga le imprese italiane per quanto riguarda la produzione, prototipazione, omologazione di veicoli elettrici, la conversione di veicoli da endotermici ad elettrici, nonché la ricerca e sviluppo nell'ambito dei veicoli a basse emissioni;
   ad avviare interventi nazionali che, attraverso la promozione turistica, tutelino e sostengano il patrimonio ambientale, culturale, storico, archeologico, enogastronomico e imprenditoriale.
(8-00044) «Mucci, Vallascas, Crippa, Prodani, Da Villa, Fantinati».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Europeo e Faram sono due aziende storiche del territorio dell'area trevigiana (TV), del comparto del legno arredo.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito le problematiche del mobilificio Europeo, per affrontare le quali è già aperto un tavolo di confronto.
  L'ultimo incontro si è svolto il 27 gennaio 2014. Durante tale riunione i rappresentanti aziendali hanno comunicato che la società è in concordato preventivo, dopo averne fatto domanda il 17 luglio 2013.
  A metà marzo è loro intenzione avanzare richiesta al Tribunale di Treviso per l'ammissione al concordato liquidatorio col quale verrà nominato un Commissario.
  Il rappresentante aziendale ha dichiarato che un'asta è già andata deserta e se l'azienda verrà ammessa al concordato, si dovrà procedere alla cessione nella fase liquidatoria.
  In tale sede è stata, inoltre, espressa preoccupazione per lo stallo in cui versa l'economia veneta in generale e, prendendo atto che il Mobilificio Europeo è stato posto nelle condizioni di cessare la propria attività, anche, a causa della mancanza di azioni volte all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, è stato preso l'impegno dai partecipanti all'incontro, di verificare se vi siano le condizioni per avviare un tavolo di sviluppo al fine di stilare un piano industriale con le aziende venete operanti nel settore del legno.
  Le OO. SS hanno mostrato forte preoccupazione sia per il futuro dell'azienda sia per le industrie dell'intero territorio. È stata chiesta la possibilità di fare ricorso a un Accordo di Programma (AdP).
  Il MiSE prendendo atto della istanza del territorio di avviare l'iter di definizione dell'AdP, si è impegnato a verificare con la Regione Veneto e la provincia di Treviso le condizioni e gli obiettivi produttivi e occupazionali che necessariamente devono essere alla base di ogni Accordo di Programma.
  Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver convocato per il 27 marzo 2014 la società Europeo al fine di procedere con l'esame congiunto funzionale alla richiesta di CIGS per concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le sedi di Cessalto e Motta di Livenza (TV).
  Per quanto riguarda la situazione dell'azienda Faram, che insiste anch'essa sullo stesso territorio ed è afferente al medesimo comparto del legno-arredo, vista la disponibilità di tutti i partecipanti all'incontro di trovare una soluzione che sia condivisibile per tutte le criticità produttive d'area e di comparto, sarà oggetto di un approfondimento in tale ambito così come auspicato dall'Interrogante.
  Inoltre il MiSE assicura la propria disponibilità ad aprire uno specifico confronto al fine di affrontare la questione dell'azienda Faram.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01671 Bombassei: Interventi di politica economica a favore delle imprese per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La politica industriale europea punta con decisione a rafforzare la base produttiva manifatturiera del continente, fino a raggiungere una quota del 20 per cento sul valore aggiunto complessivo rispetto all'attuale 15,2 per cento.
  L'Italia è oggi il secondo paese manifatturiero dell'Europa dopo la Germania che vanta un peso nel settore superiore rispetto alla media europea pari al 15,5 per cento sul valore aggiunto totale dell'economia.
  Per tutelare questo tessuto imprenditoriale con politiche adeguate è necessario sostenere chi già vi opera mirando a incrementarne la competitività, ed a tal fine si segnalano diversi strumenti di intervento.
  Il credito d'imposta incrementale di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013 (Destinazione Italia) che prevede l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio, subordinato alla preventiva approvazione della Commissione europea, spetta nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016. Le risorse finanziarie sono individuate a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2016 dei fondi strutturali comunitari.
  Tale credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute (valore minimo dell'investimento agevolabile pari a 50.000 euro) e spetta per un ammontare non superiore a 2,5 milioni annui per ciascuna impresa beneficiaria. Il beneficio spetta per le spese sostenute nel periodo compreso tra quello indicato dal decreto ministeriale di attuazione (che stabilirà la decorrenza) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  Al riguardo, si fa presente che gli Uffici ministeriali interessati hanno preparato lo schema del decreto ministeriale attuativo che è stato trasmesso al MEF per l'acquisizione di un parere preliminare prima della fase di concertazione vera e propria.
  Un altro strumento importante è rappresentato dal credito d'imposta per l'assunzione di professionalità altamente qualificate, prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83/2012, che istituisce un credito d'imposta per agevolare l'occupazione stabile di personale altamente qualificato, contribuendo così all'innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo. Il credito d'imposta si configura come misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, giustificata dall'obiettivo di politica generale di favorire l'occupazione di personale qualificato e la ricerca di tutti i tipi di imprese, in particolare delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale del 23 ottobre 2013, che pone le modalità attuative per beneficiare del credito.
  Per quanto concerne il Programma «Horizon 2020», che orienterà i fondi tematici europei per la ricerca nel prossimo settennio, questo presenta importanti novità rispetto al passato, proprio con riferimento alla componente «ricerca applicata». È infatti previsto un pilastro Industrial Leadership che finanzierà con Pag. 13417 miliardi di euro progetti mirati alla applicazione della ricerca, nelle fasi di sviluppo delle tecnologie più prossime al mercato.
  Il Governo intende valorizzare questa opportunità, favorendo la massima partecipazione di imprese ed enti di ricerca italiani ai bandi europei, indirizzando altresì i fondi strutturali per l'innovazione alla realizzazione di specializzazioni intelligenti nei territori regionali.
  A questo fine, il MISE in coordinamento con il MIUR sta definendo una Strategia nazionale per la ricerca e innovazione al fine di attivare azioni e misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea, anche nel programma «Horizon 2020».
  La Strategia Nazionale costituisce il quadro di riferimento per l'identificazione delle priorità da realizzare da parte delle amministrazioni centrali e per l'attuazione delle politiche territoriali delle Regioni. L'obiettivo è evitare azioni frammentate e non coordinate, duplicazioni di attività sui singoli territori con conseguente spreco di risorse.
  La Strategia nazionale per la ricerca e innovazione consentirà di:
   impostare le traiettorie di sviluppo del Paese in grado di rispondere alle sfide sociali definite a livello comunitario nel programma HORIZON 2020;
   costituire un quadro comune di riferimento degli ambiti scientifici e tecnologici (tecnologie abilitanti) prioritari per lo sviluppo del Paese;
   concordare le modalità d'ingaggio tra i diversi livelli di governo delle politiche di ricerca e innovazione: comunitario, nazionale e regionale;
   valorizzare ed integrare le offerte tecnologiche dei territori;
   promuovere l'incontro tra domanda ed offerta d'innovazione tecnologica dei territori.

  Sulla base di queste priorità, verranno definiti interventi puntuali finalizzati allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, alla ricerca applicata e all'innovazione industriale delle imprese.
  Quanto allo strumento espressamente richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, ovvero il credito d'imposta per le imprese e reti d'impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, inserito nella legge di stabilità 2013 (commi 95 - 97 dell'articolo 1, legge n. 228/2012), risulta che la misura non ha mai trovato attuazione non essendo stato alimentato il fondo previsto presso la Presidenza del Consiglio. Peraltro, per la parziale coincidenza delle finalità può dirsi che tale misura sia stata assorbita dal più recente credito di imposta incrementale, di cui in precedenza riferito, introdotto dal decreto «Destinazione Italia».

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01721 Prodani: Sviluppo del turismo accessibile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede quali iniziative questo Ministero intende porre in essere per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile.
  Come sappiamo il turismo rappresenta, ormai da anni, una delle modalità più comuni di utilizzo del tempo libero, modalità sulla quale esercitano la loro influenza fattori di tipo culturale, economico e sociale che ne condizionano la fruizione stessa.
  In questo contesto, il turismo per le persone con disabilità può rappresentare una modalità di impiego del tempo libero estremamente proficua. Infatti, sul piano psico-fisico, il turismo costituisce una opportunità di incontri e di socializzazione, capace di stimolare nuovi interessi e nuove spinte alla realizzazione di progetti e obiettivi che la condizione di disabilità e l'indifferenza di molti spesso rende difficile.
  Indubbiamente esistono ancora numerose barriere architettoniche e culturali che limitano notevolmente la partecipazione di persone disabili alle attività turistiche; tuttavia, con lo scenario che negli ultimi anni si sta delineando, grazie ai nuovi progetti e alle nuove iniziative promosse anche a livello comunitario, il settore del turismo dedicato si proietta nel futuro con un maggior slancio e una migliore prospettiva di sviluppo.
  Al di là degli aspetti sociali e culturali, il turismo accessibile assume una certa rilevanza anche sotto il profilo economico. Esso, infatti, può costituire una occasione di sviluppo economico, oltre che di integrazione sociale.
  Il prodotto turistico, ossia la vacanza, il viaggio di cui fruiscono i diversamente abili, muove una domanda e una offerta che, solamente in parte, è assimilabile all'offerta di strutture e servizi (servizi di prenotazione, trasporto, alloggio, ristorazione) utilizzata dalla domanda turistica in generale. Nel caso specifico infatti, la domanda è particolarmente condizionata dalla tipologia di offerta presente sul mercato e dalle sue capacità di rispondere adeguatamente ad una richiesta di ospitalità che comporta un insieme di conoscenze tecniche e di competenze di un certo tipo.
  Molti operatori del settore tendono a sottovalutare il potenziale economico di questo segmento di domanda turistica, nella errata convinzione che esso comporti prevalentemente dei costi aggiuntivi.
  Anche la mancanza di informazioni di carattere quantitativo e qualitativo sulla popolazione disabile, presente in Italia, disposta a viaggiare, costituisce un elemento che indebolisce il prodotto turistico accessibile.
  La conoscenza del volume potenziale di domanda di turismo accessibile potrebbe costituire un incentivo, per quanti operano nel settore (tour operator, albergatori, ristoranti), a pianificare iniziative e progetti a favore di questo particolare target.
  Per quanto riguarda le misure da adottare per favorire lo sviluppo del turismo accessibile, bisogna tenere presente come l'incremento di offerta del turismo accessibile necessiti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato. Un operatore privato, ad esempio, nell'offrire un pacchetto turistico ad un disabile deve tener conto di un insieme di elementi Pag. 136accessori (escursioni, visita a monumenti, musei) che per essere realizzati richiedono una serie di servizi integrati (esempio, trasporti), il più delle volte di responsabilità del settore pubblico.
  A tale proposito, e proprio perché qui rappresento l'Amministrazione che più ha contribuito, negli ultimi anni a finanziare progetti per l'accessibilità dei beni culturali, vorrei segnalare, brevemente i principali progetti che sono stati portati a termine o sono in corso di realizzazione.
  Mi riferisco a «AD ARTE – L'informazione – Un sistema informativo per la qualità della fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con esigenze specifiche”, che si può consultare dalla home page del sito web della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ed il cui scopo principale è quello di dare una risposta di qualità alle esigenze di quanti – visitatori, studiosi, esperti – vogliono avvicinarsi alla cultura avendo informazioni, certe e verificate, sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi del patrimonio statale italiano.
  Il progetto è stato gestito, oltre che dal Ministero, dalla Cooperativa sociale integrata Tandem, composta da esperti nel settore, come pure da osservatori europei e da numerose associazioni del mondo della disabilità.
  Per l'accessibilità fisica dei luoghi della cultura sono stati finanziati:
   il progetto «Un ascensore per Michelangelo» per rendere fruibili a tutti il Complesso Monumentale delle Cappelle Medicee di Firenze, attraverso l'installazione di un ascensore vetrato e di un elevatore;
   il progetto «Area Archeologica del Palatino», consistito nella realizzazione di rampe di accesso all'area archeologica, appositamente progettate, per raggiungere «con facilità» uno dei siti più significativi della storia dell'antica Roma;
   la realizzazione di un ascensore vetrato al Castello di Miramare di Trieste.

  È stato inoltre finanziato uno studio di fattibilità per l'accessibilità alla Necropoli di Tarquinia ed il progetto Tomba della Pulcella nell'area archeologica di Tarquinia, sito UNESCO, al fine di consentire la fruizione «per tutti» della tomba della Pulcella, attraverso lo studio di un percorso dedicato ai pubblici con esigenze specifiche. Allo studio seguirà, a breve, la realizzazione del progetto.
  Altri progetti hanno riguardato le disabilità psico-sensoriali come il progetto «Hendrick Andersen e Olivia Cushing. Tra utopia e realtà» che ha realizzato un libro parlato (per i disabili del visus) e una visita virtuale anche in LIS alla casa- museo, attraverso la presentazione di oltre tremila foto di archivio sulla vita e le opere dell'artista, digitalizzate; il progetto «La memoria del bello» realizzato con la GNAM e dedicato ai pazienti con malattia di Alzheimer, replicando un progetto del MOMA di New York.
  Tutti progetti realizzati con la collaborazione ed il supporto delle Soprintendente competenti per territorio e degli uffici (come la Galleria Nazionale di Arte Moderna) che hanno fornito il loro insostituibile contributo.
  Ritornando al profilo più strettamente legato al settore turismo occorre segnalare che la carenza di corsi di formazione spesso rende il personale non adeguatamente preparato all'accoglienza di questo tipo di clientela, le risorse umane costituiscono un fattore strategico essenziale che andrebbe sostenuto e supportato più di quanto non sia stato fatto finora.
  Peraltro la predisposizione di un servizio accessibile spesso comporta una crescita degli standard qualitativi della stessa struttura di cui potranno beneficiare tutti i clienti che abbiano per età o per circostanze diverse necessità di avvalersene.
  Oggi, nel contesto turistico, risulta sempre più indispensabile ribaltare la prospettiva dalla quale nel nostro Paese spesso si continua ad affrontare il tema del turismo accessibile: il centro della discussione va spostato dalle limitazioni fisiche e dalla necessità/diritto di un prodotto turistico dedicato ai visitatori con disabilità alle vere potenzialità che una maggior attenzione e considerazione delle diverse possibili Pag. 137esigenze nella creazione del prodotto e nella gestione del servizio possono generare nel miglioramento della qualità dell'offerta turistica per tutti.
  Al fine di delineare e promuovere politiche, strategie e progetti atti a favorire la fruizione dei servizi turistici per tutte le tipologie di turisti e rilevata la necessità di adottare opportune politiche di promozione del turismo accessibile anche in attuazione e sulla base dei principi enunciati dell'articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, era stato istituito dal Ministro per gli affari regionali e lo sport, con decreto del 18 maggio 2012, il Comitato per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile.
  Il Comitato ha il compito primario di elaborare iniziative volte a favorire l'accesso e la fruibilità dell'offerta turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche. Con l'obiettivo di mettere la persona, con i suoi bisogni, al centro del sistema turistico nell'ottica di rafforzare l'immagine del turismo italiano nel mondo e di incrementare il livello qualitativo della nostra offerta ricettiva. In particolare il Comitato lavora all'individuazione dei criteri di accessibilità perché una destinazione turistica si possa definire realmente accessibile, all'elaborazione di strumenti e progetti che facilitino l'acquisizione di informazioni inerenti l'accessibilità delle strutture ricettive, attrazioni turistiche, pubblici esercizi. Può, inoltre, proporre campagne di comunicazione e informazione sul tema dell'accessibilità.
  Il Comitato è stato ricostituito con il recente decreto ministeriale in data 13 febbraio 2014 nell'ambito della Direzione generale per le politiche del turismo del mio Ministero. Sarò felice di aggiornare la Commissione sull'operato del Comitato stesso non appena avranno inizio i lavori.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01748 Vallascas: Quadro normativo vigente in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti si riferiscono all'obbligo di presentazione di talune Relazioni informative al Parlamento previste:
   dall'articolo 20 della legge n. 10 del 1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) avente a oggetto i risultati ottenuti in attuazione della legge medesima e i programmi predisposti dall'Enea, appositamente finanziata, con un accordo di programma avente validità triennale (ex articolo 3 della stessa legge n. 10/1991 che ha previsto a tale fine, uno stanziamento non superiore al 10 per cento delle risorse complessivamente stanziate dalla legge medesima, calcolato in via definitiva in 251,1 miliardi di lire – v. punto sub 4). Il piano triennale dell'Accordo era articolato su quattro aree di intervento;
   dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, poi abrogata dalla direttiva 2009/28/CE, recepita con il d.lgs. n. 28 del 2011) avente ad oggetto, in particolare, un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali al 2010, i risultati conseguiti con l'applicazione delle norme di semplificazione dei regimi di autorizzazione e l'indicazione di eventuali misure aggiuntive necessarie per favorire il perseguimento di detti obiettivi. Tale Relazione doveva essere predisposta sulla base dei dati forniti dal Gestore di rete e dei lavori dell'Osservatorio nazionale delle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali di energia, incardinato presso il Ministero dell'ambiente (nel seguito, osservatorio FER).

  Gli interroganti osservano, inoltre, che per il funzionamento di tale organismo l'articolo 16, comma 6, del citato d.lgs. n. 387 del 2003 ha previsto la spesa massima di euro 750.000/anno (a valere sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica).
  Gli interroganti, premesso che la relazione di cui al primo punto risulta presentata solo per il 2004, che della relazione di cui al secondo punto non vi è traccia, così come non vi è notizia dell'osservatorio FER, e che le norme intervenute successivamente non hanno previsto l'abrogazione delle disposizioni che hanno posto il predetto obbligo informativo, chiedono di chiarire:
   1) il quadro normativo vigente in materia;
   2) se le funzioni previste dalle norme citate siano coincidenti;
   3) se le funzioni previste dalle norme citate siano ancora espletate, da chi e sotto il controllo di quale organo istituzionale;
   4) come siano state spese e se siano state spese le somme previste dalle norme citate.

  Per quanto riguarda la prima richiesta, va osservato che il tema dell'attività informativa al Parlamento nel settore delle energie rinnovabili (FER) è caratterizzato Pag. 139da una notevole stratificazione normativa, a partire dalla legge 10 del 1991, cui sono succeduti il d.lgs. 387 del 2003 e il d.lgs. 28 del 2011 (di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili). Un altro riferimento si trova, anche, nella finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, all'articolo 2, comma 169, prevede una relazione biennale al Parlamento sui risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi regionali in termini di produzione di energia da FER.
  Come correttamente riferito nell'atto di cui si discute, le disposizioni sopravvenute non hanno esplicitamente abrogato le precedenti e, tuttavia, da un'analisi dei contenuti di tali Relazioni e delle funzioni amministrative ad esse sottese, emerge con evidenza un implicito superamento delle norme più risalenti, nel senso di un progressivo aggiornamento degli obblighi informativi e dei soggetti incaricati delle attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi in ambito FER, ciò a fronte dei mutamenti del contesto normativo, anche europeo.
  In particolare, la legge 10 del 1991 rappresenta il primo intervento legislativo in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili, mentre una disciplina organica in materia è stata introdotta solo a partire dal d.lgs. 387, di recepimento della prima direttiva europea in materia (2001/77/CE). Tale d.lgs. ha delineato infatti un nuovo quadro di riferimento, caratterizzato dalla previsione di specifici obiettivi nazionali in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla conseguente disciplina degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi stessi, che vanno dalle semplificazioni amministrative a vari meccanismi di incentivazione (conto energia, scambio sul posto, garanzie d'origine, ecc.).
  A sua volta, il d.lgs. 387 è stato ampiamente revisionato alla luce della nuova direttiva 2009/28/CE che ha stabilito gli obiettivi al 2020, più impegnativi in termini di quota di consumi di energia da FER sui consumi complessivi. Tale direttiva è stata recepita dal d.lgs. 28/2011 che ha definito un quadro più complesso e articolato di strumenti, ivi compresi quelli di incentivazione. In tal senso l'articolo 41 del citato decreto legislativo 28 prevede una relazione al Parlamento, da presentare dopo i primi due anni di applicazione dei nuovi meccanismi di sostegno alle FER ivi stabiliti (dall'articolo 24, commi 3 e 4, cui si è data attuazione con il decreto ministeriale 6 luglio 2012, di incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica). Tale relazione, che non ha carattere di periodicità, ha ad oggetto i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse nell'applicazione di detti sistemi. Il termine per riferire al Parlamento è fissato al luglio 2014.
  Medio tempore, la citata legge 244 del 2007 ha incaricato il Ministero dello Sviluppo Economico di verificare, previa emanazione del decreto di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta da FER, la congruenza delle misure e degli interventi regionali per il raggiungimento degli obiettivi regionali, relazionando ogni 2 anni al Parlamento.
  In attuazione di tale legge è stato emanato il decreto ministeriale 15 marzo 2012 (cd. decreto ministeriale Burden Sharing) per la ripartizione tra le Regioni dell'obiettivo nazionale al 2020 in termini di quota di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici, coordinato con le disposizioni del citato d.lgs. 28 del 2011 (specificamente articolo 37, comma 6).
  Esposto il quadro delle disposizioni in materia di controllo del Parlamento sull'attività di Governo e dei rapporti tra le stesse, per quanto concerne la seconda richiesta, (sub 2) vale a dire se le funzioni previste dalle norme citate siano coincidenti, si fa presente che l'impegno stabilito dall'articolo 20, comma 1, della legge 10 del 1991, consistente nella trasmissione annuale di una relazione sullo stato di attuazione del Piano energetico nazionale, con apposito capitolo dedicato ai risultati conseguiti e ai programmi predisposti dall'ENEA (per migliorare i processi di trasformazione dell'energia, ridurre i consumi e le condizioni di compatibilità ambientale) è stato assolto da questo Ministero Pag. 140dal 1991 al 2004, con una relazione complessiva per gli anni dal 1991 al 1997, trasmessa alla Presidenza della Camera il 30 aprile 1998 e successivamente con invii annuali fino al 2004.
  A partire dal 2005, l'obbligo informativo, da ottemperare, trova la sua fonte normativa, non più nella legge n. 10/1991, bensì nel richiamato articolo 3, comma 3, del citato d.lgs. 387. Come detto, la Relazione in questione doveva essere predisposta sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dall'attività dell'osservatorio FER. La difficoltà di reperire i dati necessari e la complessità delle richieste informative hanno comportato l'invio di un unico contributo nel 2009 che non risulta tuttavia annunciato in Assemblea, presumibilmente per la irritualità della trasmissione, effettuata dall'osservatorio e non dal Ministro dello sviluppo economico, come invece stabilito dall'articolo 3 in esame.
  In conclusione, per rispondere al quesito sub 2), le funzioni informative di cui all'articolo 20 (legge 10/1991) e di cui all'articolo 3 (d.lgs. 387/2003) non coincidono né temporalmente né dal punto di vista contenutistico, atteso che il contesto di riferimento è, come detto, profondamente mutato.
  Per quanto concerne la terza richiesta (sub 3) e cioè se le funzioni previste dalle norme citate siano ancora espletate, da chi e sotto il controllo di quale organo istituzionale, nel ribadire che l'articolo 20 della legge 10 del 1991 non è più attuale, si fa presente che il citato osservatorio FER ha cessato la sua attività. Alcune delle sue funzioni sono state rinnovate in capo a soggetti diversi e ciò anche in relazione alla diversa architettura istituzionale che oggi presiede al settore in questione. Al riguardo si segnala che la funzione di monitoraggio complessivo sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica è oggi svolta nell'ambito dell'osservatorio cd. per il Burden Sharing, istituito dall'articolo 5, comma 5, del DM 15 marzo 2012 (nel seguito, osservatorio burden sharing). A tale organismo, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico e operativo dal 2013, sono attribuite infatti funzioni consultive, di confronto tecnico e diffusione di buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi ripartiti tra le Regioni e le Province autonome dallo stesso DM (articolo 5, comma 6).
  Sempre in tema di monitoraggio si segnalano le attività oggi svolte dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. e dall'ENEA (articolo 40 d.lgs. 28/2011).
  Il GSE gestisce, infatti, il sistema nazionale per il monitoraggio della diffusione delle fonti rinnovabili finalizzato, tra l'altro, a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La valutazione delle prestazioni delle tecnologie di settore è oggi svolta dall'ENEA che riferisce al Ministero attraverso un apposito rapporto biennale sullo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti nonché delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica. Il rapporto in questione è in via di definizione.
  Per quanto riguarda infine la quarta richiesta (sub 4) vale a dire se e come siano state spese le somme previste dall'articolo 3 della legge 10/1991 (per l'Accordo di programma con l'ENEA) e dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 387/2003 (per il funzionamento dell'osservatorio FER) si fa presente quanto segue.
  Il finanziamento dell'Accordo di programma con l'ENEA, in applicazione del criterio stabilito dal predetto articolo 3, era stato fissato in complessivi 261,1 miliardi di lire, successivamente ridotti a 251,1 miliardi di lire dalla legge n. 500/1992 (finanziaria 1993). Tali risorse risultano totalmente impiegate alla data di chiusura dell'Accordo, come illustrato nella Relazione per l'anno 2000, trasmessa al Parlamento il 10 luglio 2001 (Tavola 7). I risultati delle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo sono stati puntualmente illustrati nelle Relazioni inviate annualmente al Parlamento. Tali Relazioni sono consultabili anche sul sito web della Camera, (classificate come DOC. CXXXIV Pag. 141n. 1-5 per gli anni 2000 al 2004 – XIV legislatura e DOC CXXXIV n. 1-3 per gli anni dal 1991 al 1999 – XIII legislatura).
  Per quanto concerne, infine, le spese per il finanziamento dell'osservatorio FER, fissate nella misura massima di 750.000 euro/anno, a valere sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, da contatti intervenuti per le vie brevi con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, risulta effettuato un unico pagamento di 750.000 euro nell'aprile 2005 a copertura dei costi sostenuti nel 2004, a valere sulla componente A3. Successivamente, non vi sono state altre richieste alla Cassa conguaglio del settore elettrico. Più puntali informazioni e dettagli sull'impiego di dette risorse per il 2004 potranno essere fornite dal Ministero dell'ambiente.
  A margine, si ritiene utile ricordare che il settore delle fonti rinnovabili è oggetto di un controllo anche «esterno» da parte della Commissione UE in relazione ai citati obblighi assunti dall'Italia con il d.lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva 2009/28/CE, in termini di quota di consumi da fonti rinnovabili al 2020.
  In tal senso, nel luglio 2010, l'Italia ha inviato alla Commissione europea, il Piano di azione nazionale (PAN) in cui si illustrano le politiche e le misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali; per tale Piano, inoltre, non è stato necessario un aggiornamento, atteso che l'Italia è in linea con gli obiettivi intermedi, che, anzi, sono superati, a livello complessivo e di singoli settori (elettricità, calore e trasporti).
  Sono stati poi inviati alla Commissione europea, per il 2011 e il 2013 i Rapporti biennali in merito ai progressi realizzati nella promozione e nell'uso delle energie rinnovabili (ex articolo 22 della direttiva 2009/28/CE) che, tra l'altro, includono, i dati per i bienni 2009-2010 e 2011-12 al fine di consentire un'analisi esaustiva dei progressi ottenuti nel sostegno delle fonti rinnovabili nel nostro Paese.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01899 Colletti: Rilancio della produzione industriale nel sito di Celano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello sviluppo economico continua a seguire con attenzione le problematiche dell'azienda Trafilerie Zincherie Pittini di Celano, sito produttivo precedentemente detenuto dal Gruppo Maccaferri.
  Nel 2008, il Gruppo Pittini acquistò uno stabilimento a Celano in Abruzzo dal Gruppo Maccaferri (un grande gruppo che opera in diversi settori, dall'ingegneria meccanica, all'agroalimentare, dall'energia alla produzione di sigari). Lo stabilimento abruzzese, dove lavoravano circa 100 dipendenti, operava nel mercato del filo zincato.
  Il Ministero dello Sviluppo ha seguito gli sviluppi di questa acquisizione fin dal 2010, con l'obiettivo di salvaguardare una realtà produttiva importante per il territorio abruzzese. In tale ambito il Gruppo Pittini già manifestava la gravità della situazione industriale ed economica a Celano illustrando le decisioni che, avevano portato lo stesso a rilevare dalla Maccaferri il sito aquilano. Infatti fin da allora il Gruppo Pittini palesava alle parti sociali ed istituzionali la determinazione di cessare la produzione di una commessa riconducibile ad un accordo con il Gruppo Maccaferri che, venuta meno, aveva determinato la relativa messa in mobilità di parte dei lavoratori dovuta alla riduzione dei volumi di attività.
  Il MISE segnala che persistono contatti anche con la società Maccaferri – considerata centrale per invertire la sempre più difficile situazione dello stabilimento – per incentivare un interessamento al proprio ex stabilimento, ma, al momento, non vi sono stati riscontri positivi.
  Nel prendere atto della delicata situazione illustrata dall'Onorevole interrogante, il Ministero dello sviluppo economico assicura la disponibilità, ove richiesto dalle parti, a convocare il più rapidamente possibile un tavolo di confronto per avviare una discussione costruttiva con tutti i soggetti interessati.