CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00320 Mognato: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:
    il Ministero dell'interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, aveva previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno esposto si desse luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria nota prot. n. 74779 del 30 luglio 2007, ha invece chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso soltanto il pagamento della differenza eccedente quanto attestato dal contrassegno di sosta, integrato da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;
    il rappresentante del Governo, in risposta all'interrogazione Mognato e altri n. 5-02362, nella seduta della IX Commissione del 20 marzo 2014, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 157, comma 6, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio; in tali luoghi pertanto la mancata indicazione dell'orario di inizio costituisce un'infrazione del codice della strada, mentre non costituisce infrazione il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento;
    per questa ultima fattispecie le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, devono essere stabilite con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni stabilite dal codice civile, dal codice del consumo, nonché dall'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, e possono essere affidate al gestore del servizio;
    il rappresentante del Governo ha altresì precisato che su questa interpretazione normativa, inizialmente avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha successivamente convenuto anche il Ministero dell'interno, correggendo con successive note del 18 gennaio 2010 e del 28 agosto 2010 il precedente parere del 2003; il rappresentante del Governo si è inoltre detto disponibile a intervenire con le ulteriori azioni del caso per meglio chiarire le argomentazioni esposte nella risposta all'interrogazione, fermo restando che non si ravvisa la necessità di ulteriori interventi normativi;
    nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, permangono interpretazioni difformi, come segnalato Pag. 121anche dalla presa di posizione dell'ANCI dello scorso 24 marzo,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente con apposita circolare interpretativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di rendere nota in modo inoppugnabile la corretta interpretazione normativa in merito alla sosta di autoveicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato e assicurare pertanto, da parte dei soggetti preposti, un trattamento uniforme di tale fattispecie.
(8-00046) «Mognato, Oliaro, Tullo, Vitelli, Furnari, Quaranta, Berretta, Nardi».

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ALLEGATO 2

7-00323 Cristian Iannuzzi: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:
    la disciplina sulla sosta degli autoveicoli è stata di recente oggetto di un vivace contrasto interpretativo in ordine al regime sanzionatorio applicabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'associazione nazionale comuni italiani, in contrasto fra loro, hanno fornito due approdi interpretativi divergenti;
    il caso controverso, specificamente, riguarda l'esatta individuazione della sanzione per l'ipotesi in cui un soggetto parcheggi il suo veicolo in un area riservata soggetta a sosta regolamentata e provveda al regolare pagamento del titolo di sosta, ma non rispetti i limiti temporali previsti;
    in linea generale l'ANCI opta per un regime sanzionatorio di stampo pubblicistico, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece non ritiene applicabile la sanzione amministrativa, sostenendo che l'ipotesi in esame rappresenti un illecito civile, soggetto alla sanzione privatistica dell'inadempimento contrattuale;
    l'assetto normativo che ha dato origine al contrasto presenta dei profili di contraddittorietà e difetta di organicità e chiarezza normativa. I principali elementi di confusione sono, a detta dei proponenti, determinati dalla apparente sovrapposizione di una serie di norme in contrasto fra loro. I precetti in contrasto sono rappresentati dagli articoli 7, commi 1, lettera f), 14 e 15 e l'articolo 157, commi 6 e 8 del codice della strada, oltre che dall'articolo 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997;
    nel citato groviglio di norme, a fronte di duplicazioni e contrasti, di fatto non esiste alcuna disposizioni che esplicitamente disciplini la fattispecie della sosta effettuata con ticket regolarmente acquistato ma poi scaduto. L'assenza di tale disposizione esplicita, oltre ai citati conflitti, è la principale causa del contrasto;
    la vigente disciplina presenta palesi profili di contrasto con le disposizioni costituzionali e comunitarie. Ad assetto vigente, non risulta possibile offrire una lettura costituzionalmente e comunitariamente univoca, orientata a sanare tali contrasti e tali illegittimità;
    i principi contenuti nel Libro bianco sui trasporti e nella direttiva in fase di approvazione sulla mobilità urbana prospettano sistemi di gestione della sosta che dovrebbero trovare uniforme applicazione in tutti i Paesi dell'Unione europea;
    la soluzione ANCI appare in palese contrasto con il principio di offensività e quindi con gli articoli 25, 27 della Costituzione e al combinato disposto 117 della Costituzione e articolo 6 CEDU, in quanto portano alla punizione di comportamenti eventualmente inoffensivi;
    il conflitto reale o apparente fra norme riflette un problema di natura metagiuridica. Da qui l'esigenza di individuare una soluzione concreta che salvaguardi le esigenze privatistiche di tutela del cittadino con quelle pubblicistiche di razionale utilizzo del suolo e di rispetto delle norme di circolazione stradale; Pag. 123
    sussiste il rischio effettivo che siano incentivati comportamenti opportunistici di utenti che scelgano scientemente di pagare la tariffa minima, sfruttando le lacune dell'ordinamento. Ciò oltre a mettere in crisi le finalità della sosta regolamentata (contenimento della domanda di mobilità privata), ridurrebbe anche le fonti di sostegno economico alle politiche per la mobilità sostenibile (articolo 7 del codice della strada);
    la soluzione pubblicistica proposta dall'ANCI può sacrificare eccessivamente i diritti dei cittadini. Tale opzione interpretativa, infatti, oltre a presentare concreti profili di illegittimità costituzionale, quali ad esempio il principio di offensività, crea nel contempo situazioni di iniquità sostanziale. Situazioni inique possono determinarsi nel caso in cui un soggetto abbia sbagliato il calcolo sull'orario di sosta e «sfori» il tempo consentito anche di pochi minuti. Infatti, per tale ricostruzione interpretativa, rispettando alla lettera il dettato normativo, il soggetto in questo caso va sanzionato. Pertanto, anche la permanenza di un solo minuto in violazione delle norme previste dal codice implica l'applicazione della sanzione piena con il conseguente rischio che, avallando questa ricostruzione, venga conferita eccessiva discrezionalità all'organo accertatore, che si troverà nella situazione di dover decidere se procedere all'irrogazione della sanzione o soprassedere. Oltretutto, ragionando al contrario, vigente questa ricostruzione, il cittadino sarà obbligato a pagare quote orarie di sosta non usufruita, perché, nella valutazione degli orari di sosta, dovrà ricorre a criteri prudenziali;
    nell'ordinamento esistono soglie di tolleranza. Fra tutte, proprio in materia di circolazione stradale e in particolare di limiti di velocità, si veda l'articolo 1, decreto ministeriale 29 ottobre 1997, secondo il quale nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 chilometri/orari. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale;
    nel caso della sosta la stima sui tempi di permanenza è, talvolta, difficile da quantificare in anticipo e quindi se ragioni di tolleranza esistono nel caso dei limiti di velocità, tanto più devono valere in questo in cui le esigenze di sicurezza sono minori e il calcolo è più complesso;
    in alcuni comuni è già in vigore la prassi secondo cui l'organo accertatore, nell'immediata scadenza della tariffa di sosta, provvede al deposito del preavviso di ricorso, documento di moral suasion con il quale si ammonisce il trasgressore della futura sanzione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per rivedere l'attuale normativa relativa alla sosta tariffata al fine di risolvere i profili di contraddittorietà di cui in parola;
   ad assumere iniziative per introdurre un sistema sanzionatorio graduale che tenga conto dei tempi di permanenza illegittimi e stabilisca una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione;
   ad assumere iniziative per istituire, per legge, una procedura amministrativa che imponga all'organo accertatore di lasciare sul veicolo il preavviso di sanzione.
(8-00047) «Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto».