CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di aree protette (testo unificato S. 119 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 119 D'Alì, 1004 De Petris e 1034 Caleo, adottato dalla Commissione di merito come testo base nell'ambito della discussione dei predetti provvedimenti;
  rilevato che:
   il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);
   secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della tutela dell'ecosistema, oltre che dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);
   in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);
  considerato che:
   non vengono modificati né l'articolo 2, comma 7, della legge quadro, nella parte in cui prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni, né l'articolo 11, comma 6, nella parte in cui prevede che il regolamento del parco è approvato dal ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;
   per l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine è previsto il semplice parere (e non l'intesa) delle regioni interessate ed è eliminato il parere regionale sulla designazione dei componenti del consiglio direttivo del parco nazionale, nel quale organo viene peraltro assicurata una congrua presenza di esponenti delle autonomie locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si preveda che l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine avvenga d'intesa con le regioni interessate.

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ALLEGATO 2

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2162, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», in corso di discussione presso le Commissioni riunite V e VI della Camera;
   rilevato che il provvedimento contiene disposizioni riconducibili a vari ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra i quali i seguenti: sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie (lett. e)), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), ordinamento civile (lett. l)); nonché ad ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, governo del territorio e grandi reti di trasporto;
   considerato che, con riferimento alle disposizioni in favore del comune di Roma, possono essere richiamati l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore, tra l'altro, di determinati comuni, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che prevede un ordinamento speciale per Roma in quanto capitale della Repubblica;
   considerato altresì che, a fronte degli interventi speciali a favore del comune di Roma, l'articolo 16 prevede che il medesimo comune trasmetta al Governo e alle Camere un rapporto sulle cause di formazione del disavanzo di parte corrente e sull'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, nonché un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, e che alla predisposizione di quest'ultimo, oltre che alla verifica della sua attuazione, concorra con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;
   rilevato che il provvedimento contiene in parte disposizioni già esaminate da questa Commissione in occasione della discussione parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, nonché del disegno di legge S. 1322,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si invitano le Commissioni di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione Pag. 152dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, laddove dispone che la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;
   b) nel valutare positivamente le disposizioni dell'articolo 3 (concernenti gli enti locali in difficoltà finanziarie), in quanto volte ad effettivamente incentivare comportamenti virtuosi degli enti locali, si richiama l'attenzione sull'opportunità di un futuro intervento legislativo di riordino complessivo della materia del dissesto finanziario degli enti locali, anche al fine di un maggiore coinvolgimento dell'ente regione nelle relative procedure.