CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2014
205.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 16/2014 (C. 2162) recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;
   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), abroga l'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani il comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della parte variabile proporzionate alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, producendo così chiarezza interpretativa sul fatto che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, secondo quanto previsto dal successivo comma 661;
   ritenuto invece che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 649, e quindi della possibilità per i comuni di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti assimilati avviati al recupero, potrebbe determinare notevoli criticità, espropriando le amministrazioni territoriali del potere di conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con politiche di incentivo e di stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti e determinando una significativa riduzione del gettito TARI;
   rilevata l'opportunità di rivedere la disposizione del comma 5 dell'articolo 67 quater del decreto legge n. 83 del 2012, nella parte in cui subordina la fruizione dei benefici per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate a L'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, alla delega volontaria al comune, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, stante la natura espropriativa delle scelte spettanti al privato sul proprio bene immobile insita nella disposizione in questione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma» con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente Pag. 74rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, siano finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 prevedendo la soppressione del comma 661 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in luogo dell'attuale soppressione dell'ultimo periodo del comma 649.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII commissione,
   esaminato decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;
   considerato preliminarmente che il decreto in esame risulta carente dei requisiti di necessità, urgenza e straordinarietà richiesti dall'articolo 77 della Costituzione in relazione alle disposizioni destinate a «salvare» Roma, in quanto la reiterazione stabilizza e prolunga nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, così come ha in modo inequivocabile chiarito la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 nella quale è stata dichiarata illegittima la reiterazione dei decreti-legge decaduti. In particolare la Corte ha rilevato che «il decreto-legge reiterato – per il fatto di riprodurre nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale sotto più profili;
   considerato inoltre, che l'articolo 1, comma 1, operando delle modifiche in materia di Tari e Tasi introdotte dalla legge di stabilità del 2014, delinea in particolare la facoltà per i comuni di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) al fine di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa. In tal caso attraverso l'aumento in oggetto si avrebbero ricadute che rischiano di essere paradossali nel momento in cui la nuova tassa (TASI) si rivelerebbe più onerosa di quella che è andata a rimpiazzare (IMU);
   ritenuto che l'articolo 2, comma 1 lettera e), dispone in materia di esenzione dei rifiuti speciali assimilati dal pagamento della TARI. La disposizione appare corretta nel momento in cui è finalizzata ad eliminare una manifesta antinomia tra il comma 649 che disponeva che il comune con proprio regolamento, può concedere delle riduzioni della TARI proporzionali alla quantità ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al recupero tali rifiuti e il comma 661 che stabiliva, invece nei casi citati, l'esclusione tout court della tassa. Va segnalato, tuttavia, che la norma, così come sollecitato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014 (LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147), richiama al fine dell'esenzione dalla TARI il concetto di recupero e non quello di «riciclaggio» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, riservando, dunque, l'esenzione per tutti i rifiuti destinati al recupero, senza circoscrivere il perimetro di applicazione all'avviamento al recupero di materia e non di energia;
   ritenuto, altresì che non risultano nel medesimo articolo chiarite le modalità con cui il produttore possa dimostrare l'avvenuto Pag. 76avviamento a recupero (o riciclaggio come qui lamentato) stante il regime di privativa connesso alla raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui all'articolo 198, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se non a fronte di calcoli presuntivi non coerenti con il principio «chi inquina paga» così come, del pari, avviene per il compostaggio domestico al fine delle riduzioni sulla tariffa rifiuti ove previste,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 16/2014 C. 2162 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;
   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), abroga l'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani il comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della parte variabile proporzionate alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, producendo così chiarezza interpretativa sul fatto che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, secondo quanto previsto dal successivo comma 661;
   ritenuto invece che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 649, e quindi della possibilità per i comuni di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti assimilati avviati al recupero, potrebbe determinare notevoli criticità, espropriando le amministrazioni territoriali del potere di conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con politiche di incentivo e di stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti e determinando una significativa riduzione del gettito TARI;
   rilevata l'opportunità di rivedere la disposizione del comma 5 dell'articolo 67 quater del decreto legge n. 83 del 2012, nella parte in cui subordina la fruizione dei benefici per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate a L'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, alla delega volontaria al comune, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, stante la natura espropriativa delle scelte spettanti al privato sul proprio bene immobile insita nella disposizione in questione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma» con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, siano finalizzate risorse nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di Pag. 78euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
   2) sia modificata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendosi, in luogo della statuita soppressione dell'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, la soppressione del comma 661 del medesimo articolo.