CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01858 Gagnarli: Sulla riduzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla diminuzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori (ANA) ed in particolare all'associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC), ricordo innanzitutto che tali associazioni provvedono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la «disciplina della riproduzione animale», alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, nonché allo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze o specie di competenza.
  Le ANA sono diciotto di cui sette per bovini da latte o a duplice attitudine, tre per razze bovine da carne, quattro per i cavalli, ed una per ciascuna delle specie ovi-caprini, suini, bufalini e conigli.
  Alcune di queste, laddove previsto dai programmi di selezione, gestiscono i centri genetici per la raccolta di dati su animali allevati in condizioni standard per il calcolo di indici genetici per caratteri non facilmente misurabili in condizioni di campo.
   Attualmente sono operanti 7 centri genetici per i bovini, 2 per i suini, e uno ciascuno per ovi-caprini e conigli e in due casi (cioè per ovini e conigli) si attua presso i centri anche la riproduzione degli animali selezionati.
  Lo svolgimento delle attività predette è sostenuto dai finanziamenti previsti sui capitoli ordinari di bilancio del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e da ulteriori importi stabiliti annualmente con il rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante la «razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» e della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico».
   Con tali fondi, che hanno subito una riduzione da 22,923 milioni di euro riferiti al 2010 a 6,7 milioni di euro per il corrente anno 2014, si provvede al finanziamento dei programmi presentati dalle singole ANA.
  Per contenere l'impatto della drastica riduzione di disponibilità finanziaria sulle attività da garantire, il Ministero è intervenuto ricorrendo a una razionalizzazione rigorosa dei criteri di allocazione delle risorse e procedendo pertanto a:
   riconoscere, nell'ambito dei programmi presentati, le sole attività strettamente indispensabili (con conseguente blocco dei finanziamenti a mostre, fiere e manifestazioni materiale divulgativo ecc.);
   sviluppare le sinergie tra le associazioni verso l'unificazione dei centri genetici, il ricorso ad esperti multi-razza, la concentrazione di servizi di contabilità e dei servizi informatici;
   implementare l'innovazione tecnologica massimizzando l'uso di internet e la condivisione delle banche dati;
   bloccare il turnover e i rinnovi contrattuali, anche del parco macchine e delle attrezzature tecniche.

  Tuttavia, nella consapevolezza che la mera razionalizzazione delle spese non è Pag. 177sufficiente, si è dato corso ad una radicale riorganizzazione del sistema degli allevatori, procedendo contestualmente all'individuazione di nuove e diverse forme di finanziamento sia nazionali che europee per garantire, nel prossimo futuro, il prosieguo delle attività ANA e ANABIC.
   In particolare è in esame la percorribilità dei seguenti veicoli di finanziamento:
   piani e programmi previsti nell'ambito della nuova Politica agricola comune (PAC) con particolare riferimento allo Sviluppo rurale (Benessere animale, Biodiversità ecc.);
   accordi di settore, quali strategie congiunte tra associazioni e consorzi di valorizzazione;
   progetti o programmi di filiera finalizzati ad una più efficiente distribuzione del valore aggiunto sulla filiera stessa.

   Queste forme nuove di finanziamento in esame potrebbero anche essere coniugate ad una richiesta di maggior partecipazione diretta degli allevatori con riferimento al sostegno del costo delle attività di selezione.

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ALLEGATO 2

Interrogazioni 5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante: Sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto concerne l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari con particolare riferimento alle carni suine e le altre iniziative a tutela dell'agroalimentare made in Italy, ritengo importante ricordare innanzitutto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre svolto un suolo determinante nelle sedi europee, concertando la posizione negoziale in materia di tracciabilità con il Ministero della salute, al fine di coniugare le esigenze di tutela dei consumatori e di difesa della produzione italiana sui mercati nazionali ed esteri.
  Ciò premesso, segnalo con soddisfazione la recente adozione, anche grazie al sostegno dell'Italia, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che stabilisce i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, quindi nel rispetto del termine del 13 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
   Tra le nuove prescrizioni è stata introdotta quella relativa all'indicazione trasparente del Paese di origine, o il luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, dando così attuazione concreta al citato articolo 26 del regolamento (CE) n. 1169/2011.
  La modifica del quadro giuridico europeo di riferimento rappresenta, dunque, un risultato notevole a beneficio dei consumatori poiché garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy.
  A tal proposito si può affermare che le modifiche apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il raddoppio, del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale, sono state sostenute in sede negoziale dalla delegazione italiana proprio con la finalità di evitare di fornire al consumatore informazioni con modalità poco trasparenti o addirittura fuorvianti rispetto alla realtà produttiva, contribuendo quindi a dare maggiore chiarezza circa le procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta che segue anche la carne suina nelle varie fasi di commercializzazione e alla tutela del «made in Italy».
  Il regolamento di esecuzione suindicato prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni secondo lo schema seguente:
   PER TUTTE LE SPECIE – l'indicazione «ORIGINE ITALIA» può essere utilizzata Pag. 179solo se: l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;
   SUINI – l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; l'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore agli 80 kg; l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 kg ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
   OVI-CAPRINI: l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; l'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
   POLLAME: l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia; l'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.

  Nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il citato regolamento di esecuzione n. 1337/2013 consente anche la possibilità di integrare le informazioni sull'origine sopra sintetizzate, con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne, tra cui un livello geografico più dettagliato.
  Il sistema europeo sintetizzato si applicherà a partire dal 1o aprile 2015.
  Nella consapevolezza della valenza concreta di quanto raggiunto a livello europeo, le istituzioni italiane saranno impegnate affinché il predetto regolamento sia applicato in modo concreto e conforme in relazione a tutte le disposizioni in esso contenute.
  Si fa presente, comunque, che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento degli allevatori di suini italiani produce carne nel rispetto dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
  I disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello comunitario, impongono che i suini appartenenti a razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e seguendo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento.
  Gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati da questo Ministero, i quali monitorano la certificazione dei suini destinati alla trasformazione, le movimentazioni degli animali lungo tutto la filiera, attraverso dei sistemi di tracciabilità degli animali nonché dei trasformati.
  L'allevatore degli animali destinati all'allevamento applica all'animale il proprio codice e il mese di nascita tramite un timbro indelebile sulla coscia entro 30 giorno dalla nascita. I suini destinati al macello, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), vengono certificati attraverso i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita, alla partita ed al tipo genetico prevalente. La CUC è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini nel corso della loro vita in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone il proprio codice di identificazione (PP) su ogni coscia, dopo aver accertato che essa possieda i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tale codice sarà necessario allo stagionatore per identificare e registrare la carne all'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.
  Pertanto, risulta evidente che per i prodotti di qualità le azioni fraudolente hanno margini ridotti e che i sistemi di controllo e di vigilanza adottati offrono valide garanzie per i consumatori.
  Per ciò che concerne il sistema di tutela del made in Italy e fanti-contraffazione, mi preme anche ricordare che l'articolo 4, Pag. 180comma 49, della legge n. 350 del 2003 prevede anche il divieto dell'uso ingannevole «di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana» allorché ciò non risulti conforme a verità, con conseguente applicabilità dell'articolo 517 del codice penale.
  Rimane la possibilità legittima, ai sensi del codice unico doganale europeo (Reg. UE 2913/92), di produrre con materia prima importata da Stati esteri, ma garantendo al consumatore la trasparente informazione sulla provenienza della materia utilizzata e quindi sull'origine del prodotto finale.
  I controlli per la tutela e la riconoscibilità del made in Italy sono, pertanto, svolti in tutte le fasi della filiera produttiva secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali ed europee.
  L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'autorità nazionale specificatamente impegnata a garantire l'efficacia delle azioni volte a difendere la qualità e l'identità dei nostri prodotti e che, a tal fine, collabora strettamente con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.
   Data l'ampiezza delle varianti fraudolente nel settore agroalimentare, l'impegno nell'attività e la condivisione di banche dati è sempre più in rete interforze. A livello nazionale, infatti, oltre alle istituzioni già segnalate, opera con costante efficacia a tutela dei consumatori anche il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC – nuclei antifrodi Carabinieri) con attività di riscontro effettuate sulla rintracciabilità dei lotti di produzione e con analisi di laboratorio e, sin dai primi mesi del 2012, è stato implementato anche il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato in una vera e propria campagna di monitoraggio ed intervento a tutela del made in Italy.
  Attraverso i comandi territoriali dei vari corpi ispettivi e di polizia vengono verificati i prodotti appartenenti a tutte le filiere alimentari – tra cui i prodotti lattiero caseari, i diversi tipi di prosciutti crudi e stagionati, pasta, olio, olive, grappe – che appongono la dicitura made in Italy o richiamano esplicitamente l'origine nazionale, rilevando le fattispecie di falsa o fallace indicazione.
   Inoltre, sul fronte internazionale, sono state attivate le procedure di cooperazione internazionale di polizia sulle reti Interpol ed Europol.
  L'obiettivo complessivo è garantire sui mercati nazionali ed esteri le condizioni di conoscibilità delle filiere e di tracciabilità degli alimenti, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali, ambientali, culturali del made in Italy rappresentano un bene collettivo dell'Italia da valorizzare e difendere in modo specifico e diversificato rispetto agli altri settori manifatturieri sia a beneficio dei consumatori che a vantaggio della competitività dei nostri produttori.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
(riferiti al testo base adottato nella seduta del 4 marzo 2014)

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: 3 novembre 2001, inserire le seguenti: e nell'individuazione delle priorità e degli interventi volti a garantire la conservazione della diversità biologica anche a livello regionale;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi;
   c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Le regioni, nell'ambito delle politiche di sviluppo e di salvaguardia degli ecosistemi, favoriscono e promuovono la preservazione e la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e naturale minacciate di erosione genetica e per le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale.
  5-ter. Costituiscono princìpi generali di riferimento per la tutela delle risorse genetiche:
   a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;
   b) la caratterizzazione;
   c) l'iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali;
   d) la conservazione;
   e) la valorizzazione.

  5-quater. Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti.
1. 1. Caon.

  Al comma 1, dopo le parole: 3 novembre 2001, inserire le seguenti: e nell'individuazione delle priorità e degli interventi volti a garantire la conservazione della diversità biologica anche a livello regionale.
1. 2. Caon.

  Al comma 1, sostituire le parole: e non dal rischio di estinzione con le seguenti: e minacciate da erosione genetica e o estinzione.
1. 3. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità Pag. 182tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi.
1. 4. Caon.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole:
d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7;
   b) all'articolo 6, commi 1 e 4, sopprimere le parole da: e sentito fino a: articolo 7.
   c) sopprimere l'articolo 7.
1. 5. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono altresì progetti rivolti a singoli agricoltori o loro associazioni che svolgono la loro attività secondo metodi e sistemi agricoli tradizionali, sostenibili ed ecocompatibili.
1. 6. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le regioni, nell'ambito delle politiche di sviluppo e di salvaguardia degli ecosistemi, favoriscono e promuovono la preservazione e la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e naturale minacciate di erosione genetica e per le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale.
  5-ter. Costituiscono princìpi generali di riferimento per la tutela delle risorse genetiche:
   a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;
   b) la caratterizzazione;
   c) l'iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali;
   d) la conservazione;
   e) la valorizzazione.

  5-quater. Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti.
1. 7. Caon.

ART. 2.

  Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sementi, razze e varietà.
2. 1. Catania.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e cloni.
2. 2. Catania.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, si siano naturalizzate nel territorio ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: conservati con le seguenti: ex situ.Pag. 183
   b) al comma 1, lettera d) sostituire le parole da:
orti fino alla fine del periodo con le seguenti: banche del germoplasma, orti botanici, giardini botanici, allevamenti e centri di ricerca italiani ed esteri.
2. 3. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e cloni.
2. 4. Catania.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai fini della presente legge si definisce biodiversità agraria ed alimentare l'insieme delle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.
2. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agricoltori custodi).

  1. Sono agricoltori custodi i coltivatori e gli allevatori che si occupano della conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione.
  2. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle varietà locali iscritte nel repertorio regionale.
  3. In particolare, il coltivatore custode provvede:
   a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
   b) alla diffusione della conoscenza e alla coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;
   c) al rinnovo dei semi di specie erbacee eventualmente conservati nella banca regionale del germoplasma.

  4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
  5. Ai fini della presente legge si definisce allevatore custode chi provvede alla conservazione on farm delle razze locali iscritte nel repertorio regionale.
  6. In particolare, l'allevatore custode provvede:
   a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
   b) alla promozione di azioni di recupero, conservazione e difesa delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione;
   c) all'identificazione e al recupero delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione presenti nelle aree marginali;
   d) alla valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono, quali terreni marginali montani e sub-montani;
   e) ad attività di conservazione, collezione, documentazione, caratterizzazione, valutazione e utilizzazione delle risorse genetiche vegetali necessarie per la conservazione delle aree di cui alla lettera d);Pag. 184
   f) alla predisposizione di modelli di valorizzazione delle produzioni derivanti dalle razze e dalle popolazioni autoctone a rischio di estinzione.

  7. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali preposti alla gestione del territorio.
  8. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.
  9. Le regioni riconoscono il ruolo fondamentale affidato agli agricoltori custodi e incentivano e promuovono l'attività da essi svolta.
2. 6. Caon.

  Al comma 2, sostituire le parole: on farm e in situ con le seguenti: aziende ubicate nell'area di origine.
2. 7. Catania.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.
2. 8. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Repertorio regionale delle razze e varietà locali).

  1. Il repertorio regionale delle razze e varietà locali è costituito dalla banca dati delle razze e varietà locali individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti e iscritte a seguito della valutazione positiva da parte della commissione tecnica, istituita dalla giunta regionale.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
raccogliere i dati del repertorio regionale delle razze e varietà locali presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali.
2. 01. Caon.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità, di seguito denominata «Anagrafe», al fine di:
   a) costituire una banca dati delle sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;
   b) consentire la diffusione delle informazioni sulle sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;
   c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.
3. 1. Catania.

  Al comma 1, sostituire la parola: agrobiodiversità con la seguente: biodiversità agraria;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera
a), sostituire la parola: non con le seguenti: nazionali ed internazionali;Pag. 185
   b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
3. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'iscrizione all'Anagrafe di sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali è subordinata all'assolvimento di un'istruttoria, all'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa e di una sua adeguata conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata in situ, della sua conservazione presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominata ex situ o della sua conservazione in azienda agricola nonché all'indicazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti dati non si può procedere all'iscrizione all'Anagrafe.
3. 3. Catania.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I repertori o registri delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
3. 4. Catania.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le sementi, specie, razze, varietà, cultivar iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali sementi, specie, razze, varietà, cultivar. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone le pertinenti procedure presso i competenti organi dell'Unione europea onde assicurare il rispetto della presente disposizione.
3. 5. Catania.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: altresì fino alla fine del periodo.
3. 6. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Caratterizzazione).

  1. La caratterizzazione della risorsa genetica, razza o varietà locale individuata ai sensi dell'articolo 1, tiene conto degli elementi morfologici e genetici, della cultura rurale locale e della tradizione agraria del territorio, identificato in base all'area in cui la risorsa si è caratterizzata, conservata e valorizzata nel tempo.
  2. La documentazione tecnico-scientifica e i risultati della ricerca storico-documentale predisposti ai sensi del comma 1 sono inviati alla commissione tecnica, istituita dalla giunta regionale, incaricata di valutare la risorsa genetica ai fini della sua iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali.
3. 01. Caon.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Rete di conservazione e sicurezza).

  1. La protezione delle risorse genetiche autoctone di interesse regionale iscritte nel repertorio regionale delle razze e varietà locali è attuata mediante la conservazione in situ e on farm ed ex situ delle razze e Pag. 186varietà locali nelle banche regionali del germoplasma.
  2. Le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata «Rete», cui possono aderire enti pubblici e privati e produttori singoli e associati.
  3. Al fine di realizzare un sistema di custodia realmente integrato tra la conservazione in situ ed ex situ, la rete provvede alla conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui al comma 1 e alla moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne fanno richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e per il miglioramento.
  4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi ed un limitato numero di esemplari da loro prodotti stabiliti per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.
  5. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposti le specie vegetali autoctone e i relativi habitat vitali, le regioni predispongono avvalendosi del supporto di enti regionali, università e centri di ricerca pubblici, liste di riferimento per la conservazione di specie sia comuni sia rare, particolarmente esposte al pericolo di estinzione.
4. 1. Caon.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: sementi, varietà e razze con le seguenti: sementi, specie, razze, varietà e cultivar.
5. 2. Catania.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Conservazione in situ ed ex situ.
5. 1. Catania.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sostituire le parole: tale piano deve essere aggiornato con cadenza quinquennale con le seguenti: tale piano può essere aggiornato qualora il Comitato di cui all'articolo 7 lo ritenga necessario.
6. 2. Catania.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 1. Catania.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2015.
9. 1. Catania.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'utilizzo fino alla fine del periodo.
9. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Valorizzazione).

  1. Ai fini della valorizzazione e del rilancio produttivi, tramite commercializzazione delle sementi di varietà locali, le Pag. 187regioni istituiscono il registro regionale delle varietà da conservazione.
  2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su richiesta di privati interessati al rilancio produttivo, le varietà già presenti nei repertori regionali e a rischio di estinzione.
  3. La produzione e la commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro regionale delle varietà da conservazione sono sottoposte a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con regolamento regionale.
9. 01. Caon.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Sostituire il comma 1 con il seguente.
  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
  «6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta, nonché il diritto al libero scambio all'interno della rispettiva Rete locale dei coltivatori custodi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.».
10. 2. Antezza.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inquinamento genetico).

  1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, e da materiale OGM, le regioni, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale mediante la predisposizione di appositi provvedimenti normativi, sostenendone l'utilizzo negli interventi pubblici.
10. 01. Caon.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inquinamento genetico).

  1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale ed ingegneria naturalistica, nonché da Organismi geneticamente modificati, le regioni, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale mediante la predisposizione di appositi provvedimenti normativi, sostenendone l'utilizzo negli interventi pubblici.
10. 02. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Pag. 188

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: Lo Stato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: Lo Stato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. 1. Catania.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: del cibo e con le seguenti: per la tutela.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del cibo e con le seguenti: per la tutela
12. 1. Catania.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Comunità per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).
12. 2. Catania.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) lo studio, il recupero, la conservazione e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle specie spontanee affini, per fare fronte ai mutamenti climatici e alla gestione degli habitat.
12. 3. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
12. 4. Tentori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contrassegno regionale).

  1. Per favorire le più ampie conoscenza e informazione dei cittadini sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, la regione può istituire un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
  2. L'uso del contrassegno regionale è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, o secondo il metodo della produzione integrata.
  3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre un'idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.
12. 01. Caon.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione Pag. 189dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.
14. 1. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
14. 01. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).

  1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.
  2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:
   a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;
   b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione ex situ delle specie e dei biotipi;
   c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.
14. 02. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).

  1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
  2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.
  3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:
   a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
   b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
   c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
   d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;Pag. 190
   e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.
14. 03. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).

  1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, appositi centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.
  2. I centri di cui al comma 1, in particolare, provvedono:
   a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
   b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
   c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
   d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;
   e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.
14. 04. Caon.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio).

  1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione.
  2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.
  3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2.
14. 05. Caon.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Conservazione degli habitat delle specie a rischio).

  1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione Pag. 191anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.
  2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.
  3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro riserve botaniche di cui al comma 2.
14. 06. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.