CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   ritenuto che, in ragione della particolare rilevanza di alcuni reati sanzionati dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia in termini di allarme sociale e di impatto ambientale, sia in termini di conseguenze finanziarie derivanti dalla condotta sanzionata (si pensi ad esempio all'ipotesi del disastro ambientale causato dal naufragio di una petroliera o all'inquinamento di un sito industriale), l'istanza con cui viene richiesta l'applicazione della messa alla prova dell'imputato debba essere corredata, a pena di inammissibilità, dell'indicazione degli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato;
   valutato molto positivamente il fatto che dalla delega prevista all'articolo 2 per la depenalizzazione dei reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, attraverso la loro trasformazione in illeciti amministrativi, restano esclusi sia i reati in materia di edilizia e di urbanistica che quelli in materia di ambiente, territorio e paesaggio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 464-bis», comma 4, lettera b), aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'indicazione di tali elementi è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza»;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere chiaro nel testo che dalla citata delega per la depenalizzazione restano esclusi non solo le fattispecie di reato contenute nel Codice dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), nel Codice del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) o nel Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), ma anche tutte quelle ulteriori fattispecie penali in materia di edilizia e di urbanistica e in materia di ambiente, territorio e paesaggio, che risultano collocate in testi normativi diversi da quelli indicati, a partire dalle fattispecie penali previste dagli articoli 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice penale.