CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

EMENDAMENTI

  All'allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo inserire le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
3. 1. Bernardo.

  Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie inserire le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.

3. 2. Bernardo.

  Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.
3. 2. (Nuova formulazione) Bernardo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
3. 3. Bernardo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2) dopo le parole: 5 milioni di euro inserire le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.
3. 4. Bernardo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.
8. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,»;
   b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
23. 01. Il Relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 3. Formisano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 8. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 24. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
   b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 1. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
  b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 7. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
  b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 26. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
  b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalia Commissione nazionale per le società e fa Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al Considerandum 55.
**3. 16. Buttiglione.

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  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE. 
***3. 2. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
***3. 9. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
***3. 3. Galgano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
***3. 25. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.
3. 17. Barbanti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza previa deliberazione del con le seguenti: d'intesa con il.
3. 4. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.     
3. 5. Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis). Entro il 31 marzo 2014. il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.
3. 6. Prataviera.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.
3. 15. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti. Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
3. 13. Ginato.

  Al comma 1. lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.
3. 12. Ginato.

  Al comma 1. lettera i), numero 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.  
3. 19. Barbanti.

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  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
3. 11. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.
3. 10. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).
3. 14. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
  r) prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapitalizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.
3. 18. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
  r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.
3. 21. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.
4. 1. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.
4. 2. Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifizi a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.
4. 3. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) prevedere forme di verifica e controllo dei rating emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
4. 5. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Pag. 82

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di rating che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.
4. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare, le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

4. 7. Luigi Di Maio, Colonnese, Carinelli, Fico, Nesci. Vignaroli.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
5. 1. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole: adeguato scambio, con le seguenti: costante scambio.
5. 7. Prataviera.

  Al comma 2, capoverso lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
5. 2. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Ruocco.

ART. 8.

  All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione con: si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
8. 1. Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

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ART. 23.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1o marzo 2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 23. 01. Sottanelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1o marzo 2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006. n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012.;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 23. 04. Ruocco.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK).

  1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando la scissione si realizzi mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».
  2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: «Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, Pag. 85delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».
23. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).

  1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a).»;
   b) al comma 2, le parole: al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
23. 07. Il Relatore.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Emendamenti C. 1836 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», trasmessi dalla XIV Commissione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sugli identici emendamenti Formisano 3.2, Prataviera 3.9, Galgano 3.23 e Tancredi 3.25, sull'emendamento Ginato 3.11 e sull'emendamento Prataviera 4.2;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento Ginato 3.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole:  delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti, ;
   sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating;
   ed esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli identici emendamenti Formisano 3.3, Prataviera 3.8 e Tancredi 3.24; sugli identici emendamenti Formisano 3.1, Prataviera 3.7 e Tancredi 3.26; sugli emendamenti Buttiglione 3.16, Barbanti 3.17, Prataviera 3.4, Prataviera 3.5, Prataviera 3.6, Barbanti 3.19, Carinelli 3.18, Colonnese 3.21, Prataviera 4.1, Fico 4.3, Nesci 4.5 e Carinelli 4.6.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (Emendamenti C. 1864 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti al disegno di legge C. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», trasmessi dalla XIV Commissione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sugli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, sull'articolo aggiuntivo 23.05 del Relatore e sull'articolo aggiuntivo 23.07 del Relatore
   ed esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti Prataviera 5.7, Ruocco 7.5 e Cancelleri 8.1.

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ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;
   rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;
   evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi comunitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;
   sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di rating del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di rating;
   richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;
   rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e come per alcune di Pag. 89esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;
   b) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale;
   c) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

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ALLEGATO 8

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;
   rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;
   evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi comunitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;
   sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di rating del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di rating;
   richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;
   rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati Pag. 91a livello europeo, e come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale,

  e con le seguenti osservazioni:
   a) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;
   b) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

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ALLEGATO 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1864, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
   rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;
   evidenziato come risulti importante consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia sui profili affrontati dal provvedimento ed evitare la comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese;
   sottolineato, con riferimento agli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, come gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del disegno di legge, i quali intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali e sul regime tributario agevolato applicabile ai cosiddetti contribuenti minimi in relazione ai soggetti non residenti, sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, sull'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sul meccanismo per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e di IVA all'importazione, nonché in materia di autorità competenti circa il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 relativamente agli strumenti derivati (cosiddetto EMIR – European Market Infrastructure Regulation), rispondano all'esigenza di evitare, in tali ambiti, contrasti, evidenziati dalla Commissione europea, tra norme nazionali e previsioni comunitarie,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE