CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (Atto n. 83).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 – Legge di delegazione europea 2013 – è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, entrato in vigore il 1o marzo 2013, che impone una serie di obblighi, in particolare, a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.
  In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento comunitario, l'Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal citato regolamento è stato individuato nell'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201 del 2011 (Salva Italia).
  Si ritiene, infatti, che la suddetta Autorità rispecchi pienamente i requisiti di indipendenza da qualsiasi vettore, operatore turistico e ente di gestione delle stazioni, requisiti che devono essere assicurati sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. L'Organismo responsabile vigila sulla corretta applicazione del Regolamento, ed a tal fine esercita funzioni di monitoraggio, di vigilanza nonché sanzionatorie e riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento stesso.
  Per i servizi di competenza regionale e locale, si prevede che i reclami possano essere prodotti dai passeggeri alla stessa Autorità, la quale dà informazione alle competenti strutture regionali circa la presentazione e l'esito di questi ultimi.
  Conformemente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, si prevede un procedimento sanzionatorio con un eventuale ampia fase di contraddittorio tra l'Organismo ed il soggetto ritenuto responsabile dell'infrazione.
  Lo schema di provvedimento reca sanzioni per la violazione di clausole inerenti al contratto di trasporto, all'obbligo di assistenza in caso di incidente, agli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta, alla violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo, sanzionando il vettore per non aver garantito la continuazione, il reinstradamento e non aver ottemperato al rimborso, in modo conforme a quanto previsto dal regolamento, oppure sanzionando il vettore o l'ente gestore della stazione per non aver informato i passeggeri circa le cancellazioni od i ritardi ed il solo vettore per non aver prestato l'assistenza prevista.
  Si segnala, in particolare, a tutela delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il pieno riconoscimento del diritto al trasporto, con conseguente diritto a non dover pagare oneri aggiuntivi in ragione di tale condizione di disabilità; la predeterminazione ed informazione in ordine alle condizioni ed alle modalità pratiche che consentano l'accessibilità al servizio di Pag. 28trasporto; l'assistenza di cui possono beneficiare nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus; la formazione a cui sono soggetti tutti coloro che hanno rapporti con i passeggeri.
  In conformità a quanto previsto dal medesimo regolamento, si prevede che lo stesso non si applica:
   fino al 28 febbraio 2015 ai servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km;
   fino al 28 febbraio 2018, ai servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure della Confederazione elvetica, relativamente all'obbligo di formazione dei conducenti;
   fino al 28 febbraio 2017, ai servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, in virtù della loro peculiare disciplina dettata da accordi internazionali bilaterali, periodo, peraltro, qualora ritenuto necessario, ulteriormente prolungabile, ma non oltre il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 20 febbraio u.s., il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, reso in senso favorevole subordinatamente all'accoglimento della riformulazione dell'articolo 3, comma 6: con tale riformulazione si è precisato che spetta alle Regioni ed alle Province autonome l'indicazione delle stazioni che forniscono assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta, mentre compete al MIT designare le stesse in sede UE, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 181/2011.