CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1212, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni», adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1a Commissione del Senato;
  rilevato che:
   in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adattamento alle diverse realtà territoriali;
   in questa ottica, non appaiono sufficienti la generica previsione che resta ferma la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 2, comma 1) e che l'eventuale costituzione (rimessa in forma facoltativa allo statuto della città metropolitana) di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana debba avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, salvo che la mancata intesa può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi (articolo 2, comma 8, lettera c));
  considerato che:
   l'articolo 3, comma 9, consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana stessa e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per la parte di territorio relativa ai comuni non aderenti;
   la possibilità di una scissione della originaria provincia è opportunamente esclusa dall'articolo 3, comma 9, penultimo periodo, in base al quale «Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia»;
   nel dibattito nella Commissione di merito sono state avanzate proposte (gli emendamenti 2.502, 3.500 e 3.600 del relatore) che, tra l'altro, escludono la possibilità che una parte dei comuni della provincia cessante resti costituita in provincia accanto alla città metropolitana;
   il problema della specificità di quei comuni che, sebbene inclusi nel territorio di una provincia destinata alla trasformazione in città metropolitana, siano però estranei alla conurbazione metropolitana e non vogliano, non possano per ragioni di continuità territoriale o di continuità di «sistemi territoriali» o comunque non ottengano di aggregarsi a province limitrofe può essere adeguatamente affrontato Pag. 234dalla futura città metropolitana mediante il ricorso alla previsione dell'articolo 2, comma 8, lettera c), ai sensi della quale lo statuto della città metropolitana può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana: tale soluzione appare ancor più soddisfacente in quanto la costituzione delle zone omogenee deve avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, anche se la mancata intesa con la regione può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi;
   è tuttavia opportuno che la Commissione di merito introduca principi di organizzazione concernenti tali zone omogenee, atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano nella predetta situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana;
  rilevato che:
   l'articolo 2, comma 2, prevede che nelle province con più di un milione di abitanti possano essere costituite città metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate direttamente dalla legge,
   tale possibilità rischia di dare luogo ad un'ingiustificata moltiplicazione delle città metropolitane, anche in assenza di un'effettiva realtà metropolitana, ed appaiono pertanto condivisibili le proposte emerse nel dibattito nella Commissione di merito (emendamento 2.501 del relatore) per la soppressione del citato comma 2;
   peraltro, nei territori che non sono vere e proprie aree metropolitane, ma che presentano conurbazioni tali da ingenerare alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, si pone effettivamente la questione dei rapporti tra le grandi città e i comuni satellite: tale questione potrebbe essere affrontata demandando al legislatore regionale l'individuazione di apposite forme di cooperazione tra i comuni appartenenti a tali conurbazioni, attivabili dai comuni capoluogo di provincia, previa intesa con la regione e con i comuni satellite interessati; in questo modo si introdurrebbe un meccanismo flessibile di cooperazione diverso dall'unione e funzionale alle specifiche esigenze del governo urbano e nel contempo si recupererebbe alla legislazione regionale uno spazio di governo del territorio e di codeterminazione delle politiche urbane;
  rilevato che:
   in base all'articolo 4, comma 4 (e all'emendamento 4.43 del relatore), lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco (oltre che del consiglio metropolitano), nelle forme che saranno disciplinate con legge statale;
   l'elezione diretta può essere prevista a condizione che il territorio del comune capoluogo sia stato articolato in più comuni (su proposta del consiglio e previ svolgimento di un referendum e istituzione dei nuovi comuni con legge regionale) o, per le città metropolitane con più di tre milioni di abitanti, che il comune capoluogo abbia articolato il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa e lo statuto della città metropolitana abbia previsto le zone omogenee;
   l'elezione diretta del sindaco metropolitano – implicando la possibile compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi eletti direttamente dai cittadini – rischia di dare vita a situazioni di ambiguità o a conflitti non superabili tra le due figure;
   nell'ottica di evitare tale rischio, la soluzione prospettata nel provvedimento appare equilibrata nella misura in cui individua nell'elezione indiretta del sindaco metropolitano l'opzione di base, consentendo tuttavia l'elezione diretta dell'organo a condizione che il comune capoluogo si divida in più comuni o (in caso di città metropolitane con più di tre milioni Pag. 235di abitanti) che articoli il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa;
  rilevato che:
   appare condivisibile la previsione dell'articolo 17, comma 6, del testo approvato dalla Camera, che – integrando il disegno di legge originario del Governo – demanda alle leggi statali o regionali di sopprimere gli enti o le agenzie operanti nei servizi a rete di rilevanza economica e di attribuirne le funzioni alle province; prevede inoltre misure premiali per le regioni che riorganizzano le funzioni relative ai servizi in questione con la soppressione di uno o più enti o agenzie;
   proposte avanzate nel dibattito nella Commissione di merito condivisibilmente sopprimono nel predetto comma 6 le parole «a rete», ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica (emendamento 17.501 del relatore), e prevedono che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, il quale deve comprendere la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza (articolo aggiuntivo 28.01 del relatore);
   sarebbe peraltro opportuno coinvolgere nella riorganizzazione degli enti anche le autonomie funzionali;
  considerato che:
   appare necessario incentivare il più possibile, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, il superamento della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;
   2) si introducano principi di organizzazione concernenti le zone omogenee di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano in una situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana, ad esempio individuando una denominazione apposita e inequivoca (»comprensori» o «circondari» o «zone autonome» o altra idonea a distinguerle da altre figure); stabilendo per i comuni in questione il riconoscimento di forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana; prevedendo la presenza di un rappresentante unitario presso gli organi metropolitani e di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressivi dei comuni ricompresi nella zona medesima; e demandando allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima;
   3) si sopprima l'articolo 2, comma 2, nel contempo prevedendo che la legge regionale possa individuare forme di cooperazione (denominabili, ad esempio, «area urbana di» o «polo urbano di» o con altra formula idonea a identificare la peculiarità di tale figura associativa) liberamente attivabili dai comuni appartenenti a conurbazioni significative, ma diverse dalle aree metropolitane vere e proprie, in conformità ai seguenti principi (espressamente finalizzati a garantire il coordinamento di tale figura con la disciplina statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione relativa ai comuni e alle città metropolitane): Pag. 236popolazione del comune capofila non inferiore a 100.000 abitanti; presenza di comuni circonvicini che intrattengano con il comune capofila rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali; popolazione totale dell'area non inferiore a 150.000 abitanti; elezione indiretta degli organi di governo nell'ambito dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati; riconoscimento al sindaco del comune capofila del ruolo di vertice dell'ente;
   4) all'articolo 17, comma 6, appare opportuno sopprimere le parole «a rete», ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica; in generale, appare opportuno prevedere che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza, fermo restando che sarebbe utile coinvolgere nella riorganizzazione in questione anche le autonomie funzionali;
   5) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla regione il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni e fusioni di comuni in modo da tenere conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (S. 1194, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1194, approvato dalla Camera, in corso di discussione presso la 7a Commissione del Senato, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri»;
   richiamato il parere espresso sul provvedimento il 6 novembre 2013, in occasione del suo esame da parte della VII Commissione della Camera;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e che il terzo comma della medesima disposizione include la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione delle attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
   evidenziato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra lo Stato e le regioni;
   rilevato che, con riferimento al menzionato riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha precisato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;
   considerato che la composizione del Comitato di cui all'articolo 3 del disegno di legge prevede una adeguata rappresentanza della regione e delle autonomie locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.