CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01541 Oliverio: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nella provincia di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01541 presentata dall'onorevole Oliverio, con la quale si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo che ha colpito la regione Calabria nel novembre 2013 e nel contempo di conoscere se negli accordi di programma siano previsti stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio della provincia di Catanzaro, si rappresenta quanto segue.
  La Regione Calabria, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio regionale nei giorni dal 15 al 16 e dal 18 al 19 novembre 2013, con nota del 20 novembre 2013, ha richiesto la deliberazione dello stato di emergenza e, in relazione a ciò, con nota del 29 novembre 2013, il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato la Regione Calabria ad integrare la richiesta formulata in conformità alle indicazioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 recante «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100» secondo la procedura richiamata dallo stesso onorevole interrogante. Il predetto Dipartimento, acquisita la documentazione richiesta ed esperiti i sopralluoghi con propri funzionari nei giorni 22 e 24 gennaio 2014, ha ritenuto opportuno richiedere alla predetta Regione una integrazione sulla stima del danno, con nota del 29 gennaio scorso, ad oggi senza riscontro. Non appena in possesso degli elementi integrativi richiesti, il Dipartimento di Protezione Civile attiverà con immediatezza i procedimenti successivi.
  Riguardo, invece, alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, in attuazione a quanto disposto dal Governo con la Legge Finanziaria 2010 (articolo 2, comma 240, legge n. 191 del 2009), inerente la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, già dai primi mesi del 2010, ha avviato le procedure per dare attuazione alle citate disposizioni normative, avviando una serie di consultazioni con tutte le regioni interessate coinvolgendo le Autorità di bacino competenti, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
  Le consultazioni avviate con le regioni si sono concluse con la sottoscrizione di specifici accordi di programma, che individuano e finanziano gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, e, per favorire l'accelerazione dell'attuazione degli stessi, per ogni regione, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010).Pag. 116
  In particolare, l'Accordo di Programma stipulato con la Regione Calabria è stato firmato il 25 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011, per l'importo complessivo di euro 220.000.000,00, di cui euro 110.000.000,00 da parte del Ministero dell'ambiente ed euro 110,000.000,00 da parte della Regione Calabria, per il finanziamento di complessivi 185 interventi.
  Riguardo al territorio della provincia di Catanzaro, figurano complessivamente n. 34 interventi per un importo complessivo pari ad euro 37.900.000,00.
  In merito a quale sia lo stato di avanzamento di tali interventi, i dati di sintesi tratti dal documento del 9 dicembre 2013 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), mostrano che:
   per un intervento è stata fatta la progettazione esecutiva per un importo complessivo di euro 1.000.000,00;
   per tre interventi è stata eseguita la progettazione definitiva per un importo complessivo di euro 2.600.000,00;
   per ventiquattro interventi è stata eseguita la progettazione preliminare per un importo complessivo di euro 24.700.000,00.

  Non sono ancora disponibili invece i dati per gli altri sei interventi, per un importo complessivo di euro 9.600.000,00.
  Le criticità riscontrate nel corso dell'attuazione del programma, sono numerose e distribuite tra i diversi livelli decisionali. Una prima annotazione riguarda la dimensione del Programma, caratterizzato da 185 interventi, corrispondenti al 36 per cento del totale degli interventi della delibera 8/2012.
  Altro importante elemento di criticità è rappresentato dalle difficoltà riscontrate nella collaborazione tra la struttura commissariale e le Amministrazioni locali, in particolare con la stessa Regione Calabria. Solo il 30 ottobre 2013, dopo una fase di negoziazione durata oltre un anno, si è giunti alla firma della Convenzione quadro tra il Commissario ed il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione, atto preliminare al successivo trasferimento delle risorse di competenza regionale.
  In riferimento al trasferimento delle risorse, va anche evidenziato il ritardo con il quale sono state rese disponibili le somme nella contabilità speciale intestata al Commissario. La quota di risorse del Ministero dell'ambiente, pari ad euro 39.071.177,08, sono state versate nella contabilità commissariale in diverse tranche tra giugno 2011 e gennaio 2013. La quota di competenza regionale, pari ad euro 180.928.822,24, pur non essendo mai stata versata al Commissario in assenza di una Convenzione, è divenuta «disponibile» solo a febbraio 2013, dopo che, con nota del Ministero dello sviluppo economico del 11 febbraio 2013, veniva chiarita la possibilità di impegnare le risorse assegnate dalla delibera anche in assenza della disponibilità di cassa.
  Per completezza di informazione, si segnala che la stipula della Convenzione, pur se avvenuta in grande ritardo, dovrebbe consentire una migliore collaborazione tra la struttura commissariale ed i dipartimenti regionali oltre al superamento delle criticità finanziarie dovute al mancato trasferimento della quota di risorse al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione regionali.

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ALLEGATO 2

5-01854 Albanella: Iniziative urgenti per l'adozione di provvedimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto della cenere vulcanica prodotta durante le eruzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla richiesta dell'onorevole interrogante, il Ministero dell'ambiente concorda pienamente nell'opportunità di avviare le iniziative tematiche e regolamentari per verificare e disciplinare quando, e a quali condizioni, la «cenere vulcanica proveniente dall'Eruzione dell'Etna» può essere utilizzata come prodotto nel settore dell'edilizia. Infatti tale soluzione ha una innegabile rilevanza economica per tutto il settore dell'edilizia.
  Inoltre, consente di conseguire l'ulteriore obiettivo di limitare il flusso di materiali avviati a smaltimento e i conseguenti maggiori oneri che lo smaltimento determina a carico dei cittadini e attua correttamente i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
  Si deve oltretutto rilevare che sul piano giuridico la chiarificazione delle ceneri in questione presenta una certa complessità.
  Per legge, il rifiuto è qualcosa di cui qualcuno si disfa, volontariamente e per obbligo di legge; ed è evidente che la cenere, in quanto evento naturale, non può soddisfare di per sé questa definizione ed essere classificata rifiuto.
  Dunque, in teoria, se qualcuno raccogliesse parte di questo materiale per utilizzarlo nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, nonché nel rispetto di disciplinari tecnici dei manufatti che con tale materiale vengono prodotti, non gestirebbe un rifiuto.
  In effetti, la cenere diventa rifiuto a seguito dello spostamento dalle strade, dalla relativa raccolta e dal deposito, in attesa del recupero o smaltimento.
  Più precisamente si viene a configurare come rifiuto urbano, in quanto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «sono rifiuti urbani .... omissis. .... lettera C) i rifiuti dallo spazzamento dalle strade ..... i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strada d'aree pubbliche o strade d'aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua».
  Di conseguenza, la relativa gestione deve avvenire nel rispetto della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
  Tuttavia, anche in tal caso è già altresì possibile avviare le ceneri nella filiera del recupero, compreso il riutilizzo, per la produzione del materiale dell'edilizia.
  Tale attività, è autorizzata ai sensi della normativa vigente sui rifiuti.

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ALLEGATO 3

5-01959 Mariastella Bianchi: Intendimenti circa l'individuazione del sito per la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del connesso parco tecnologico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione formulata dall'onorevole Mariastella Bianchi ed altri, con la quale si chiede al Ministro dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare di fornire informazioni sulla predisposizione dei criteri per la localizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico per i rifiuti radioattivi, si riferisce quanto segue.
  Il procedimento relativo all'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, incluso in un Parco Tecnologico, e alla realizzazione e messa in esercizio dello stesso è regolato dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i. che disciplinano anche le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e i benefici economici relativi alle attività di esercizio dello stesso da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.
  In data 23 luglio 2012, il Ministero dello sviluppo economico, con una nota trasmessa al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, ha chiesto che l'ISPRA avviasse entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 31/2010, le attività per la definizione dei criteri tecnici per la localizzazione del Deposito nazionale, precisando che tale struttura è ritenuta di urgente necessità per il Paese.
  In tale contesto, l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale – ha predisposto nel dicembre 2012 una versione preliminare dei criteri tecnici per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi scegliendo di elaborarli sotto forma di guida tecnica (Guida Tecnica n. 29, «Criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività») ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 230/1995 e s.m.i.. La versione preliminare della Guida Tecnica è stata inviata, in data 18 febbraio 2013, ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Successivamente l'ISPRA ha sottoposto la suddetta Guida Tecnica ad un processo di revisione internazionale.
  In data 19 dicembre 2013 l'ISPRA ha trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una versione aggiornata della Guida Tecnica, predisposta sulla base degli esiti del confronto effettuato con le autorità di sicurezza nucleare di paesi europei, che già eserciscono analoghe strutture di deposito, nonché di una revisione internazionale effettuata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).
  La versione aggiornata della Guida Tecnica, è attualmente in una fase finale di consultazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Istituto Geografico Militare (IGM) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) Pag. 119affinché possano formulare eventuali osservazioni, come previsto dalla normativa vigente e dalle prassi internazionali, prima della sua emanazione definitiva.
  Ciò nonostante l'ISPRA ha espresso richiesta di pubblicare sul proprio sito web, salvo diverso avviso da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la versione aggiornata della Guida Tecnica, in linea con quanto indicato nell'articolo 10 (Trasparenza) della Direttiva 2011/70/Euratom, nonché in analogia alle prassi comunemente adottate in altri Paesi dell'Unione Europea.
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenendo insussistenti motivi ostativi di natura normativa e tecnico-amministrativa alla pubblicazione sul sito web dell'ISPRA, da parte della medesima, dell'attuale versione di Guida Tecnica, ha espresso il proprio nulla osta in data 24 gennaio 2014 in un'ottica di trasparenza e di informazione del pubblico.
  Ad oggi, non risulta espresso il nulla osta da parte del Ministro dello sviluppo economico pertanto l'ISPRA non ha poi proceduto ad effettuare la suddetta pubblicazione, rinviando la stessa alla fase di emanazione definitiva.
  L'ISPRA ha, inoltre, inteso trasmettere la versione aggiornata della Guida Tecnica alla Sogin S.p.A., in qualità di soggetto attuatore ai sensi del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i., per eventuali motivate proposte di modifica e procederà all'emanazione definitiva della Guida Tecnica, a valle della fase di consultazione, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte di modifica ricevute, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31/2010 e s.m.i.
  Si segnala, infine, che nell'ambito della predisposizione dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, relativa alla istituzione di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e per arrivare alla definizione di proposta per l'individuazione delle aree idonee alla costruzione del Deposito nazionale e del parco tecnologico in modo scientificamente corretto, oggettivo e trasparente, è stata introdotta anche la validazione dei risultati cartografici e la verifica della coerenza degli stessi con i criteri tecnici di localizzazione delle aree idonee, da parte dell'Autorità di regolamentazione competente, che sostituirà l'ISPRA – Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale col nome di Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Lo schema di decreto legislativo, dopo il previsto iter parlamentare, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2014, firmato dal Presidente della Repubblica in data 4 marzo 2014 e attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Conclusa la suddetta fase di validazione, la Sogin S.p.A. provvederà ad elaborare la Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il sito sul quale sorgerà il Parco tecnologico, comprendente il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi che, redatta sulla base dei criteri tecnici indicati dall'Autorità di regolamentazione competente, consentirà l'avvio delle fasi di analisi dirette del territorio.
  Sarà compito del Ministero dello sviluppo economico esercitare l'azione di vigilanza sulla Sogin S.p.A. in ordine al puntuale rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

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ALLEGATO 4

5-02142 Prodani: Intendimenti circa lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 25 maggio 2012 per la riqualificazione ambientale e la reindustrializzazione delle aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale si chiedono informazioni in merito alla vigenza dell'Accordo di Programma stipulato in data 25 maggio 2012 per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Trieste, allo stato dei lavori e ai finanziamenti pubblici erogati, si riferisce quanto segue.
  Il Sito di Interesse Nazionale di Trieste, è stato istituito con il decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468. Con successivo decreto ministeriale del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, è stato definito il perimetro delle aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. Tale perimetro comprende circa 1.200 ettari di aree a mare e 500 ettari di aree a terra (di cui 150 ettari di aree pubbliche e 350 ettari di aree private).
  L'area a terra compresa nella perimetrazione è in parte di competenza del demanio marittimo dello Stato, amministrato dall'Autorità Portuale di Trieste, ed in parte di proprietà di soggetti privati (circa 350 soggetti). L'elevato frazionamento tra un numero così alto di soggetti privati determina un'elevata complessità nella gestione dell’iter di bonifica del SIN.
  Le potenziali fonti della contaminazione sono costituite dalle attività industriali attive e pregresse, nonché da materiali vari (tra i quali anche rifiuti) utilizzati come riporto: infatti, lo sviluppo dell'intera zona industriale di Trieste avvenne verso il mare attraverso opere di bonifica idraulica e di interramento delle aree costiere in cui vennero utilizzati sia inerti (macerie derivanti dai bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale), sia rifiuti pericolosi (ceneri generate dagli impianti di incenerimento rifiuti). Inoltre, esistono diverse aree che nel passato erano adibite a discariche (al tempo autorizzate ed oggi dismesse) in cui venivano conferiti sia rifiuti solidi urbani che rifiuti industriali.
  A partire dal 2003, sono stati presentati e approvati dalle Conferenza dei Servizi decisorie i Piani di Caratterizzazione di aree a terra per la quasi totalità dell'estensione del SIN (circa il 92 per cento dei 500 ettari ricompresi nella perimetrazione a terra). Inoltre, la quasi totalità di tali Piani (circa il 90 per cento) è stata attuata dai soggetti titolari ed i risultati sono stati presentati al Ministero dell'ambiente.
  Nel dettaglio:
   Aree pubbliche: con legge regionale n. 15 del 24 maggio 2004 la Regione Friuli Venezia Giulia ha identificato nell'EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste il soggetto attuatore per la predisposizione dei Piani di Caratterizzazione di tutte la aree pubbliche e delle aree di soggetti privati non ancora caratterizzate o che necessitano indagini di caratterizzazione integrativa ai fini della determinazione dei parametri per l'elaborazione dell'analisi di rischio. In questo modo è stata assicurata la caratterizzazione di una superficie di circa 200 ettari;Pag. 121
   Aree private: la maggior parte delle aree private sono state oggetto di caratterizzazione da parte dei soggetti titolari;
   Aree a mare: è stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19 maggio 2004 il «Piano di Caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Trieste», predisposto da ICRAM (oggi ISPRA). L'attuazione della caratterizzazione procede per lotti funzionali agli specifici interventi dell'Autorità Portuale di Trieste.

  In merito alle misure di prevenzione/messa in sicurezza e di bonifica, solo alcune aziende, a seguito dei risultati delle indagini, hanno attivato o hanno in corso di esecuzione specifici interventi sulla matrice suolo/sottosuolo insaturo (principalmente mediante rimozione degli stessi e successivo smaltimento in discarica), così come hanno attivato interventi di mitigazione sulla matrice acque sotterranee (principalmente mediante emungimento delle acque di falda medesime e successivo invio ad impianto di trattamento).
  Per quanto riguarda l’iter di bonifica delle aree di ricomprese all'interno del SIN, si riportano le percentuali delle aree, rispetto all'area totale perimetrata, che sono oggetto di caratterizzazione, di interventi di prevenzione/messa in sicurezza, di progetti di bonifica approvati:
   Aree a terra: Piani di caratterizzazione presentati: 92 per cento sul totale del SIN;
   Area a terra: Piani di caratterizzazione eseguiti: 80 per cento sul totale del SIN;
   Aree oggetto di interventi di messa in sicurezza d'emergenza: 13 per cento sul totale del SIN;
   Aree con Progetto di Bonifica approvato: 15 per cento sul totale del SIN;
   Aree restituite agli usi legittimi: 6 per cento sul totale del SIN.

  Tutte queste attività confermano, pertanto, la vigenza dell'Accordo di Programma siglato in data 25 maggio 2012 fra il Ministero dell'ambiente, gli enti pubblici locali e l'Autorità Portuale.
  Per quanto attiene la questione inerente i finanziamenti pubblici impiegati per la bonifica del sito si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stanziato, a favore del SIN di Trieste, complessivi euro 15.016.644,71, di cui:
   euro 12.416.644,71 a valere sui fondi della legge n. 426 del 1998 e successivamente ripartiti con il decreto ministeriale n. 468/01;
   euro 2.600.000,00 a valere su risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente, già trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto direttoriale del 15 ottobre 2012.

  Quota parte delle citate risorse stanziate con il decreto ministeriale n. 468/01, pari ad euro 10.832.000,00 nonché l'ulteriore contributo ministeriale di euro 2.600,000,00, per un totale di euro 13.432.000,00, sono stati disciplinati nell'Accordo di Programma «Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste», sottoscritto in data 25 maggio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente Zona Industriale Trieste (EZIT). Per quanto riguarda l'impiego dei fondi pubblici stanziati, si rinvia alle tabelle in allegato 4 e 5, stralcio della «Scheda annuale di rilevazione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che verranno depositate unitamente alla copia della presente, a disposizione dell'onorevole interrogante. Si precisa che le cifre riportate nelle tabelle sono aggiornate al 31 dicembre 2012 poiché, a seguito di richiesta di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7, del decreto ministeriale 468/01, «sull'utilizzo dei finanzia- Pag. 122menti pubblici» aggiornata al 31 dicembre 2013, nulla è pervenuto ad oggi alla competente Direzione Generale.
  L'Accordo del 25 maggio 2012, è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste, funzionali agli obiettivi di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo che insiste sul medesimo e di infrastrutturazione dell'area portuale di Trieste.
  L'articolo 11 del richiamato Accordo prevede che le modalità di attuazione degli interventi ivi disciplinati siano definite dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
  Al riguardo, si precisa che la Regione Friuli ha già affidato all'EZIT, mediante delegazione amministrativa, la realizzazione della caratterizzazione delle «aree a terra» nonché di ulteriori attività, il cui costo ammonta a complessivi euro 10.232.000,00, e che risultano tuttora in corso.

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ALLEGATO 5

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Sistema nazionale delle agenzie per la protezione ambientale).

  1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica è istituito il sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
  2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio chi inquina paga, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) Sistema nazionale: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
   b) stato dell'ambiente: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
   c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovute alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, e l'uso e il consumo di risorse naturali;
   d) impatti: effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali in particolare anche con riferimento ai programmi europei circa la salute e l'ambiente;
   e) livello essenziale di prestazione: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambiente.

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Art. 3.
(Funzioni del Sistema nazionale).

  1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
   a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
   b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
   c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
   d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove sia necessaria la individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici.
   e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinati ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
   g) collaborazione con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;
   h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
   i) capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
   l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;Pag. 129
   m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
   n) funzioni di benchmarking su modelli e strutture organizzative, funzioni e servizi erogati sistemi di misurazione e valutazioni delle performance quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico popolamento ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di benchmarking dell'intero sistema.

  2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, anche in forma associata tra loro ed in concorso con gli altri soggetti della ricerca, ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche mediante la redazione di convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le Università, l'ENEA, il CNR, laboratori pubblici, che concorrono alla costruzione del sapere in campo ambientale, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

Art. 4..
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

  1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di seguito denominato ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA, nonché il nuovo statuto.
  3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
  4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
  5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti ottenendo e favorendo le più ampie sinergie.
  6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

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Art. 5.
(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA).

  1. Le funzioni di indirizzo, e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema, nell'ambito del Consiglio di cui al successivo articolo 11. Tali funzioni ricomprendono:
   a) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 3;
   b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;
   c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;
   d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del relativo processo di accreditamento dei laboratori;
   e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;
   f) elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   g) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67; aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   h) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;
   i) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;
   l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
   m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.

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Art. 6.
(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

  1. Le agenzie sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 8.
  3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.
  4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 7 e 8, a valere sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
  5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
  6. Le attività di cui al comma 6 devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali).

  1. Il direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie è nominato, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano destinatari di condanna penale con sentenza passata in giudicato e di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici.
  2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie costantemente aggiornata contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale. In fase di prima applicazione, sono iscritti all'anagrafe i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).

  1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 Pag. 132che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e avanguardia a livello nazionale, fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
  3. I LEPTA e i criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale del servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema Nazionale di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA ed il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati, secondo le modalità di cui al comma 3,, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
  5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere prioritariamente nella pianificazione delle proprie attività il raggiungimento dei LEPTA.

Art. 8.
(Programmazione delle attività).

  1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.
  2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.
  3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 9.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

  1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti, SINA, PFR e SIRA e costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
  2. Nella gestione integrata di SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali e con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.Pag. 133
  3. È garantita, a prescindere dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti ed in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET.
  4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e dell'articolo 23, comma 12- quaterdecies, del decreto-legge n. 95 del 7 luglio 2012, convertito, con modifiche dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.
  5. Il Sistema nazionale concorre per le materie di propria competenza, in coerenza e nel rispetto con quanto dettato dai commi 2 e 3, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012 per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati devono essere liberi ed interoperabili.

Art. 10.
(Rete nazionale dei laboratori accreditati).

  1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
  2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.
  3 Il Sistema nazionale ricorre per le proprie attività ordinarie e straordinarie in via prioritaria alla rete nazionale di laboratori interni; qualora si rendessero necessarie urgenti prestazioni esterne, in nome di una coerente organizzazione e di una gestione economica parsimoniosa, si predilige il ricorso a laboratori di enti pubblici, in accordo alle indicazioni dell'articolo 3 comma 1.

Art. 11.
(Consiglio del Sistema nazionale).

  1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le provincie autonome, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, tra i quali viene eletto dal Consiglio un vice presidente con funzioni vicarie, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti e l'attività del Consiglio non deve comportare ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
  2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1, nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale.
  3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.Pag. 134
  4. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. In tale regolamento è espressamente dichiarato che per lo svolgimento delle loro attività, ai membri del Consiglio del Sistema nazionale non spetta nessun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.

Art. 12.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

  1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora basandosi su principi di meritocrazia uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, il codice etico e le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In attuazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
  4. Il personale di cui al comma 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
  5. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio dello loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'Ente.

Art. 13.
(Modalità di finanziamento).

  1. Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
  2. In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 3, vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei Pag. 135LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
  4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 5 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
  7. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 13.
  2. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. La vigente legge entra in vigore entro 180 giorni dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Entro tali termini Regioni e Province autonome dovranno recepire nella propria normativa le disposizioni della presente legge.

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ALLEGATO 6

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

Elementi MISE

  A parte il punto «b», si ritiene che la risoluzione sia da respingere principalmente per le seguenti ragioni
   1) sussistono dubbi sull'efficacia del sistema di trattamento di rifiuti che ne deriverebbe, con il rischio in caso di insuccesso anche parziale, che il combinato disposto dei punti «a» e «c» porterebbe alla crisi del sistema dei rifiuti. In proposito, si osserva che i paesi europei che presentano elevate quote di rifiuti destinati al riciclo e al recupero di materia hanno anche una significativa quota di recupero energetico o, in alternativa a quest'ultimo, di destinazione a discarica;
   2) non si comprende il senso dell'introduzione di sistemi di valutazione dell'impatto che «ciascuno valore fattore antropico» può produrre sull'ambiente, in particolare per la produzione di energia: gli impianti di produzione energetica sono, sotto questo profilo, assoggettati a valutazione di impatto ambientale e, a seconda della tipologia di impianti, a controllo emissioni e periodica autorizzazione integrata ambientale;
   3) le garanzie per i cittadini di accesso alla giustizia e alle informazioni ambientali e al processo autorizzativo degli impianti sono già previste dalle norme in materia ambientale e di svolgimento del procedimento autorizzativo.

Elementi MATTM

  La Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, adottata nel 2005, stabilisce per l'Unione Europea l'obiettivo di diventare una società fondata sul riciclaggio, impegnata ad evitare la produzione di rifiuti e ad utilizzarli come risorsa.
  In seguito, la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 – relativa ai rifiuti – ha previsto disposizioni che introducono l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, con l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti.
  Oltre a stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità ed al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, la stessa direttiva all'articolo 4, paragrafo 1 stabilisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
   a) prevenzione;
   b) preparazione per il riutilizzo;
   c) riciclaggio;
   d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
   e) smaltimento.

  La gerarchia su delineata pone l'incenerimento dei rifiuti associato al recupero di energia come opzione residuale rispetto alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia o altro tipo.Pag. 137
  In tale contesto, è opportuno riportare alcuni dati nazionali per illustrare un quadro si sintesi generale sulla gestione dei rifiuti a livello nazionale.
  Infatti, nel rapporto annuale sui Rifiuti Urbani 2013 elaborato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si è evidenziato come la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata, nell'anno 2011, a poco meno di 31,4 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quali 1,1 milione di tonnellate rispetto al 2010. I dati relativi all'anno 2012 confermano un ulteriore calo di circa 1,4 milioni di tonnellate (dato inferiore pari a 4,5 per cento rispetto al 2011) con un valore di produzione al di sotto di 30 milioni di tonnellate.
  Tale riduzione ha portato ad una diminuzione significativa della produzione dei rifiuti in ambito nazionale dovuta principalmente ai seguenti fattori:
   trend negativo degli indicatori socio-economici quali il prodotto interno lordo e consumi delle famiglie;
   diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale;
   riduzione delle quote relative ai rifiuti assimilabili a seguito di gestione diretta da parte dei privati;
   azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche misure di prevenzione messe in atto a livello regionale.

  Il calo sulla produzione dei rifiuti, dunque, è associato alla progressiva crescita della raccolta differenziata che passa da un quantitativo inferiore alle 300 mila tonnellate rilevato nel 2005 a circa 1,1 milioni di tonnellate del 2012 portando il dato complessivo, espresso in percentuale, pari a 41,5 per cento di raccolta differenziata.
  L'aumento della raccolta differenziata, accompagnato da una riduzione delle produzione totale dei rifiuti, si traduce in un minor ricorso all'impiantistica di trattamento dedicata alla valorizzazione energetica dei rifiuti. Infatti, a fronte dei 55 inceneritori/termovalorizzatori citati nelle premesse dell'interrogazione in parola, solo 46 risultano essere operativi nel corso dell'anno 2012 per una quantità totale di rifiuti trattati pari a 5.590.753 tonnellate, (Dato ISPRA).
  Tale risultato risulta essere in linea con le strategie comunitarie citate nell'interrogazione ed in premessa.
  Sul punto, si rappresentare che il Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità 2014 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), contiene una specifica disposizione relativa all’«individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti» – che si pone come obiettivo di individuare la disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, in modo da determinare, a medio termine, una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani (in linea con quella di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE). Tale disposizione prevede l'individuazione nel territorio nazionale di impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, approvati e oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza Pubblica e quelli già avviati.
  La costruzione della rete nazionale permetterà anche di valutare la possibilità di individuare eventuali impianti che necessitano di adeguamento funzionale e tecnologico e quelli da riconvertire.
  Sul punto, occorre rappresentare che gli impianti dotati di tecnologia a caldo come gli inceneritori risultano di difficile riconversione tout court con impianti dotati di meccanica a freddo come gli impianti di compostaggio, riciclaggio ed impianti di trattamento meccanico e biologico.
  Pertanto è possibile addivenire a esprimere i seguenti orientamenti sugli impegni al Governo recati dalla risoluzione.

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   a) ad assumere iniziative dirette a riconvertire i vecchi impianti di incenerimento in centri di compostaggio, riciclaggio ed impianti per il TMB (trattamento meccanico biologico) a freddo allo scopo di recuperare ulteriore materia da avviare a riciclo e non alla combustione (CDR e CSS) e per stabilizzare il restante, posto che questo tipo di impianti sono meno costosi, creano più occupazione ed hanno un impatto ambientale nullo;   si respinge il primo impegno proposto, per quanto sopra rappresentato, mentre si rappresenta che sono in corso ulteriori iniziative per l'applicazione pratica della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, come la definizione di procedure amministrative e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti per poter essere sottoposti al riutilizzo e preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché, l'attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti emanato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2013.
   b) ad individuare sistemi premiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni e delle società di erogazione di tali servizi, anche attraverso sistemi di tariffazione puntuali, al fine di raggiungere le percentuali di RD previste dalla legge;   si accoglie il secondo impegno e si rappresenta che nel corso dell'anno 2013 è stato costituito un gruppo di esperti per supportare il Ministro nella definizione degli strumenti economici con cui dovrà essere organizzata la gestione dei rifiuti urbani e consentire, pertanto, l'applicazione di tariffe puntuali che i Comuni potranno scegliere in sostituzione della tassa. Inoltre, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – prevede, all'articolo 1 comma 667 che, con «regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
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integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea». Inoltre, il successivo comma (668), ha fatto salvo l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
   c) ad assumere iniziative per azzerare progressivamente le discariche, contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento e l'eliminazione di tutti gli inceneritori entro il 2020, attraverso la riconversione industriale verso impianti di riciclo e recupero di materia, come già previsto ai punti 12 e 33 della risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse»; del 26 giugno 1998.   si respinge il terzo impegno proposto così come formulato in quanto, in diverse realtà regionali, l'emergenza sulla gestione dei rifiuti risulta essere ancora attuale e l'impegno ad azzerare progressivamente le discariche e contestualmente disponendo una moratoria per i nuovi impianti di incenerimento potrebbe comportare una ulteriore difficoltà per superare tale emergenza soprattutto nelle realtà dove il ciclo integrato di rifiuti è lontano da essere realizzato. Il solo raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata prevista dalla legge non è di per se sufficiente per superare l'emergenza sulla gestione dei rifiuti nei territori regionali se non si garantisce la presenza di un rete integrata di impianti dedicati alla preparazione al riutilizzo, al riciclaggio al recupero di materia ed, in via del tutto residuale, al recupero energetico e allo smaltimento. Tale impostazione risulta essere coerente con il dettato comunitario contenuto nella Direttiva quadro, in quanto oltre al rispetto delle scala gerarchica su descritta, prevede che gli Stati Membri assicurano una «rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica». (articolo 16)
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   d) a valutare complessivamente l'impatto che ciascun fattore antropico può produrre sull'ambiente, con particolare riguardo alla tecnologia, al lavoro, alla produzione di energia e all'urbanizzazione, sulla base dei principi e delle azioni che garantiscono benefici alla salute delle persone, come previsto dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute del 17-21 novembre 1986 (...);   Le tipologie di impianto citate sono soggette alla Valutazione di impatto Ambientale in virtù delle normative vigenti (nello specifico l'Autorità Competente è la Regione in quanto tali impianti sono ricompresi negli allegati III e IV del Titolo II del D.Lgs. 152/2006) e in linea con le Direttive Europee sulla VIA.
  Per tali impianti è monitorato inoltre l'esercizio in quanto soggetti alle norme in tema di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di recepimento delle Direttive Europee IED (Industrial emissions Directive) che hanno codificato i cosiddetti principi di IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
  Non è quindi chiaro, in tale contesto, l'impegno richiesto, o in che misura si ritenga che le recenti Direttive europee (VIA e AIA) citate non siano in linea con la Carta di Ottawa che è del 1986.
   e) a garantire ai cittadini l'accesso alla giustizia, alle informazioni ambientali ed a tutte le fasi del processo decisionale autorizzativo per nuovi impianti di trattamento ed al monitoraggio degli impianti attualmente in esercizio, come già previsto dalla Convenzione di Aarhus.   ACCOGLIBILE
  per il quinto impegno si osserva che la normativa nazionale nel pieno rispetto della Convenzione di Aarhus prevede in tutte le fasi dei procedimenti autorizzativi idonee procedure per l'accesso, l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia ambientale.
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ALLEGATO 7

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  a rafforzare le politiche ambientali a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare anche procedendo a prevedere una detraibilità non inferiore a dieci punti percentuali rispetto a quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia con materiali convenzionali, per le spese per ristrutturazioni eco-sostenibili secondo i criteri della bioedilizia, e in particolare per i materiali biocompatibili certificati. MISE
  Si conferma l'impegno del Governo nel rafforzamento delle politiche per l'efficienza energetica, in particolare per ciò che concerne la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, anche al fine di favorire l'edilizia ecosostenibile.
  Diversamente, la richiesta di impegnare il governo di innalzare di ulteriori 10 punti percentuali la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie realizzate con materiali biocompatibili segue una logica in parte diversa da quella dell'efficienza energetica in quanto non valorizza la «prestazione» ma il materiale utilizzato.
  In parte i due approcci hanno delle convergenze: infatti, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati con le detrazioni del 65 per cento prevedono anche l'impiego di materiali e prodotti ecocompatibili innovativi, quali, a titolo di esempio, materiali isolanti per l'involucro edilizio, infissi a bassa trasmittanza, impianti termici ad alta efficienza.
  In considerazione dell'opportunità di riservare un maggior livello di detrazione fiscale agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici e alla protezione antisismica, certamente più onerosi e con maggior impatto in termini di sicurezza e di sostenibilità ambientale si esprime parere negativo.
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MATTM
  Il Ministero Ambiente non è contrario ad aggiungere un livello di detrazione

fiscale del 10 per cento per interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, secondo i criteri della bioedilizia, e in particolare per i materiali biocompatibili certificati. Questo può significare il raggiungimento del livello del 75 per cento di detrazione fiscale rispetto all'investimento effettuato. Si ricorda che questa verifica di Governo andrà effettuata anche con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero economia e finanze.
  Per quanto riguarda l'ecobonus attuale il Ministero dell'Ambiente ritiene peraltro necessario e urgente rimodulare le valutazioni del 65 per cento secondo criteri equilibrati (es: utilizzo del livello del 55 per cento per qualunque ristrutturazione) e non in contrasto con i meccanismi attuali di incentivazione di altro tipo (conto termico e certificati bianchi). Nella fase di razionalizzazione dei meccanismi promozionali dell'efficienza energetica, nell'ambito del recepimento della direttiva 27/2012/UE, si può intraprendere l'incentivazione corretta del contributo legato alla bioedilizia.

MEF
  Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'impegno, potrebbe essere accolto con la seguente riformulazione «a rafforzare le politiche ambientali a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, anche la possibilità di usufruire di percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti qualora nelle ristrutturazioni vengano utilizzati materiali eco-sostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per i materiali biocompatibili certificati.»

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ALLEGATO 8

7-00185 Daga: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, in data 13 febbraio u.s., sia all'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la Politica di Coesione, sia al DPS, una prima proposta programmatica che, partendo dalla rispondenza della verifica degli obiettivi tematici 4, 5, 6, di cui all’ articolo 9 Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, declinati nella Bozza di Accordo di Partenariato, nella versione del 9 dicembre 2013 inoltrata alla Commissione Europea, delinea quelle che sono le linee di intervento di matrice ambientale ritenute strategiche per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese.
  La scelta del Ministero dell'Ambiente di elaborare un documento programmatico unitario con l'individuazione di azioni/interventi, che trovano collocazione sia sui Fondi Strutturali sia sul Fondo di Sviluppo e Coesione, si basa sull'indicazione contenuta nella Nota Tecnica divulgata dal DPS (Prot. n. DPS 10468 del 9 agosto 2013) dove, nel proporre un'ipotesi di allocazione dei fondi strutturali, si fa riferimento ad «ulteriori e necessarie operazioni di infrastrutturazione e di interventi assimilabili alla categoria delle opere pubbliche» che «troveranno maggiore spazio e tempo di progettazione sulla nuova dotazione del FSC».
  L'impostazione data al documento programmatico intende ottemperare, altresì, alle disposizioni poste dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) che dispone l'assegnazione ai sensi dell'articolo 1 – comma 7 – di pertinenti risorse finanziarie sui temi di competenza, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sottolineando che la destinazione di tali risorse deve essere rivolta/focalizzata su interventi ed investimenti infrastrutturali, lasciando consequenzialmente «scoperte» tutte le iniziative di governance e di sistema che, diversamente, richiedono un approccio congiunto e funzionale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ambientali, strategici per la ripresa e la crescita del Paese.
  La ratio alla base della scelta del Ministero dell'Ambiente di proporre e sostenere una programmazione unitaria nazionale sulle tematiche ambientali ritenute prioritarie, il cui finanziamento dovrà trovare pertinente collocazione sulle risorse sia comunitarie che nazionali risiede nell'assicurare la contestuale fattibilità delle iniziative sia strutturali che di governance. L'efficacia dell'azione di governo è subordinata, infatti, al contestuale avvio delle iniziative proposte con l'avvio della programmazione comunitaria e non subordinato alla disponibilità di fondi FSC che, come si evince dalla Legge di stabilità sopra menzionata, è temporalmente posticipata.
  Relativamente alle bonifiche in area SIN sulla base di quanto precedentePag. 144mente esposto, queste troveranno allocazione sul Fondo Sviluppo e Coesione.
  Ciò premesso, è possibile addivenire ai seguenti orientamenti sui singoli impegni recati dalla risoluzione:

  a garantire che le priorità strategiche indicate nell'Accordo di partenariato si traducano in azioni concrete per l'impiego efficace delle risorse finanziarie disponibili segnatamente sotto i seguenti profili:
   a) la redazione del piano nazionale delle bonifiche, da costruire attraverso la partecipazione attiva delle comunità interessate dai gravissimi fenomeni di inquinamento e il supporto dei vari enti di ricerca e delle università;
MATTM
   a) NON ACCOGLIBILE in quanto l’articolo 1 della legge n. 426/98 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» ha già previsto l'istituzione del c.d. «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati».
  Nell'ambito del suddetto «Programma» sono stati istituiti n. 57 Siti di bonifica di Interesse Nazionale.
  In attuazione della sopra richiamata normativa, il Dicastero dell'Ambiente ha emanato i Decreti ministeriali n. 468/01 e n. 308/06 che hanno disciplinato il funzionamento e ripartito le risorse stanziate per il citato «Programma» che ammontano a complessivi euro 650.756.880,99.
  Con successivi decreti direttoriali le predette risorse sono state trasferite alle Regioni, ai Commissari delegati e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai quali è stata demandata, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale n. 468/01, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, mediante l'emanazione di apposita «disciplina» o il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata (DM. n. 308/06).
  Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come stabilito dall'articolo 252 del D.Lgs. n. 152/06, è responsabile del procedimento di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ed ha assunto, nel corso degli ultimi anni, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di programmazione negoziata, numerosi impegni con le Regioni, gli Enti Locali ed i Commissari di Governo per i Siti posti in stato di emergenza. Tali impegni riguardano, in particolare, la realizzazione di interventi di bonifica in aree pubbliche nonché le anticipazioni dei fabbisogni per gli interventi in regime sostitutivo, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda.
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  A tal fine, oltre al citato importo di euro 650.756.880,99, il Dicastero dell'Ambiente ha assegnato ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 1,5 miliardi di euro, a valere sui propri stanziamenti di bilancio.
  Le risorse stanziate dal Dicastero dell'Ambiente a favore del «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati» sono costantemente monitorate dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine di verificare l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti ed eventualmente rimodulare o riprogrammare quanto già disciplinato.
  Si segnala, infine, che con il decreto ministeriale Ambiente n. 7 del 11 gennaio 2013, pubblicato sul GURI n. 60 del 12/03/2013, sono stati individuati i siti «che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252 comma 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 36 della Legge 7 agosto 2012, n. 134» e che, pertanto, non sono più ricompresi tra i siti di interesse nazionale. Per i suddetti 18 siti la competenza sui procedimenti di verifica e di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/06, è transitata alle Regioni territorialmente competenti.
  Resta fermo che sulla base della vigente normativa, un sito contaminato potrà essere classificato di interesse nazionale e, quindi, inserito nel Programma nazionale qualora soddisfi tutti i requisiti di cui al comma 2 o comma 2 bis dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/06.
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MISE e Ministero coesione territoriale
  Con riguardo alla redazione del piano nazionale delle bonifiche (lettera a), si precisa che la politica di coesione già nei precedenti cicli di programmazione (2000-2006 e 2007-2013) ha posto quale condizione per l'efficacia degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la definizione della pianificazione di settore. In molti casi, soprattutto in campo ambientale, sono state destinate a tale finalità anche risorse del Programma di Assistenza Tecnica. Nel 2014-2020 la presenza della pianificazione di settore, che dovrà essere integrata e aggiornata con risorse ordinarie, sarà una condizione necessaria per l'ammissibilità degli interventi.

Ministero del Lavoro.

   b) la promozione di specifiche azioni di formazione, informazione, sia per quanto riguarda i percorsi formativi sia per il reinserimento lavorativo, da inserire nei vari programmi del Fondo sociale europeo, anche per mitigare il «danno sociale» subito dalle comunità interessate;    b) Per l'obiettivo tematico 6 – Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse), tra i risultati attesi è previsto quello di «garantire migliori servizi ambientali per i cittadini», in particolare per l'aspetto della gestione del ciclo dei rifiuti e recupero dei siti inquinati; l'azione che a tal fine potrebbe sostenere il FSE è un'azione di «rafforzamento del capitale umano nella ricerca e sviluppo di prodotti e tecnologie per la gestione di rifiuti». Nell'ambito del medesimo obiettivo sono previsti interventi miranti a «tutelare e promuovere gli asset naturali» che prevedono attività formative per elevare le competenze e la qualificazione del capitale umano per la gestione di servizi e sistemi innovativi.
  Inoltre, relativamente alla «promozione di specifiche azioni di formazione, informazione, sia per quanto riguarda i percorsi formativi, sia per il reinserimento lavorativo, da inserire nei vari programmi del Fondo Sociale Europeo, anche per mitigare il «£danno sociale» subito dalle comunità interessate, si precisa quanto segue:
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   Nell'obiettivo tematico 8 – occupazione (promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) sono previste azioni per favorire l'occupazione o la permanenza nel mercato del lavoro di diversi gruppi target (giovani, donne, lavoratori anziani, immigrati, disoccupati di lunga durata, lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, soggetti svantaggiati);
   Nell'obiettivo tematico 9 – inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione) sono comprese azioni per aumentare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente svantaggiate;
   Nell'obiettivo tematico 10 – istruzione e formazione (investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente) sono previsti interventi per il miglioramento dell'offerta formativa ed educativa per agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo e accrescere le competenze della forza lavoro.

  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE

MATTM

   c) il finanziamento, tramite i fondi strutturali europei della bonifica e riqualificazione di tutti i siti SIN da individuare quali aree prioritarie nell'ambito dei programmi comunitari, a partire dalla tristemente nota «terra dei fuochi», fino ad arrivare ad aree altrettanto pesantemente contaminate presenti in tutte le regioni, da Priolo a Bussi, da Brindisi a La Spezia, dal Sulcis a Taranto e altro;    c) Il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo una proposta di Progetto, da finanziare a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 (fondi comunitari e FSC), dedicato alla riqualificazione integrata della aree SIN (che in seguito alla revisione avvenuta con il suddetto decreto ministeriale Ambiente n. 7 del 11 gennaio 2013 sono complessivamente pari a n. 39), volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo. Il Progetto in questione potrà essere realizzato attraverso una condivisione degli interventi con i diversi attori istituzionali coinvolti per competenza (Regioni, MiSE, MIT, Ministero del Lavoro), che tenga conto delle risorse/competenze e del potenziale innovativo del territorio, individuando priorità di intervento e di investimento anche rispetto allo sviluppo della green economy.
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  Il Progetto troverà declinazione in uno specifico Programma Operativo Ambiente a gestione diretta del Ministero dell'Ambiente (unitamente alle ulteriori iniziative nei settori ambientali di competenza del Dicastero), ovvero, in un'ottica di trasversalità delle tematiche ambientali e quindi anche del tema delle bonifiche, con iniziative mirate in programmi la cui titolarità è, comunque, in capo ad altre Amministrazioni centrali (es. MIUR, MIT ecc.). L'attività del Ministero dell'Ambiente potrà essere altresì rivolta ad assicurare, nella fase di elaborazione delle proposte operative, che ciascuna Regione destini nel proprio programma operativo una consistente quota di risorse per interventi nei SIN che ricadono sul proprio territorio.
  Rispetto al processo di programmazione dei fondi 2014-2020, si rappresenta che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo in esame, prevedendo che il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destini, ai sensi del D. Lgs n. 88/2011, quota parte delle risorse di cui sopra al «finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali».
  Tale destinazione delle risorse, che richiede l'intesa con i Ministri interessati, è funzionale alla successiva proposta che il Ministro per la coesione territoriale presenterà al CIPE al fine di addivenire alla ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate della dotazione del FSC 2014-2020.
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  Ai fini del raggiungimento dell'intesa con il Ministro per la coesione territoriale, che deve necessariamente precedere la proposta al CIPE di ripartizione programmatica, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad elaborare, in raccordo con le Regioni interessate, un quadro programmatico chiaro degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari per i settori di propria competenza, tra i quali la tematica delle bonifiche in area SIN.
  Da ultimo si rappresenta che nel processo di programmazione dei fondi per il periodo in parola, un'attenzione specifica sarà dedicata alla gestione di processi di riqualificazione ambientale di preminente urgenza, come nel caso della bonifica della cosiddetta «Terra dei Fuochi» (non ricadente in area SIN), facendo fronte al gravissimo allarme sociale, con pesanti ricadute economiche, provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari di quella Regione. Al riguardo si fa presente che il DL 10 dicembre 2013, n. 136 (c.d. «decreto Terra dei fuochi») è stato recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  Il provvedimento prevede un piano d'azione a tutela dell'ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni prevedendo il monitoraggio e la classificazioni dei suoli, l'accertamento dello stato d'inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l'accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della «Terra dei Fuochi».
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  Il Programma potrà essere infatti finanziato, oltre che con le risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, con le risorse finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la Regione Campania e della quota nazionale del Fondo FSC relativa alla medesima Regione, determinata sulla base delle procedure individuate dalla citata Legge di Stabilità 2014. Per la realizzazione delle sole indagini ambientali, il provvedimento prevede inoltre uno stanziamento di complessivi euro 4.000.000,00, da coprire a valere sulle risorse europee disponibili nell'ambito del POR Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati (per euro 3.000.000,00) nonché nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica (per euro 1.000.000,00).

MISE e Coesione Territoriale

  Con riferimento alla problematica dei siti inquinati (lettera c), si rappresenta che, per il ciclo di programmazione 2014-2020, come previsto dai Regolamenti comunitari che lo normano, le allocazioni delle risorse finanziarie sono per gran parte vincolate al raggiungimento degli obiettivi in tema di ricerca, innovazione, competitività delle imprese ed energia (c.d. ring-fencing). La parte rimanente dei fondi potrà essere impiegata su pochi altri temi in risposta ai molteplici fabbisogni territoriali. In merito agli interventi di bonifica dei Siti Inquinati Nazionali, durante il confronto partenariale con le Regioni e le Amministrazioni centrali di settore si è condivisa l'impossibilità di un esteso intervento a valere sui Fondi strutturali in questo ambito, prevedendo, allo stesso tempo, che a questa finalità possano contribuire le risorse nazionali e, segnatamente, il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Ciò in ragione della necessaria specializzazione nell'utilizzo delle diverse fonti finanziari e in considerazione dei tempi di intervento in materia di bonifiche, di fatto molto lunghi, e spesso incompatibili con la stringente tempistica per la spesa dei Fondi

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Strutturali. Nei precedenti cicli di programmazione, infatti, gli interventi di bonifica programmati sui fondi europei hanno registrato notevoli difficoltà nella fase di avvio dei cantieri e, soprattutto per gli interventi più complessi quali generalmente sono i SIN, essi hanno accumulato ritardi insostenibili per i trend di spesa richiesti dai Regolamenti comunitari. Stante tale premessa, si sottolinea che nell'Accordo di Partenariato è comunque inserita la previsione di interventi di bonifica, ma soltanto nei casi in cui risultino garantite ex ante le condizioni di fattibilità tecnica ed economica e nel rigoroso rispetto del principio «chi inquina paga».
  L'azione del Mise in ordine al finanziamento tramite fondi strutturali europei della bonifica e riqualificazione di tutti i siti SIN, si sta muovendo su due direzioni:
   1) Con Decreto del 7.02.2014 ha programmato, a valere sulle risorse dell'attuale Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013, 90 milioni di euro a favore di programmi di investimento innovativi realizzati da imprese localizzate in sette siti di interesse nazionale ricadenti nelle regioni dell'obiettivo confergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio;
   2) Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «interventi urgenti di avvio del piano destinazione italia (...)» il Mise è impegnato nella definizione delle norme attuative dell'articolo 4 che istituisce un credito di imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma per la realizzazione di progetti volti a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, per un importo pari a 70 milioni di euro.
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  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE se riformulato nei seguenti termini:
   «c) il finanziamento, tramite le risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 (fondi comunitari e FSC), della bonifica e riqualificazione delle aree SIN volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta «Terra dei Fuochi».

MATTM

   d) l'attuazione, nell'ambito dei fondi comunitari, di specifiche azioni di comunicazione e accesso alle informazioni da parte dei cittadini, con la realizzazione di portali WEB nazionali e regionali sullo stato ambientale e sanitario delle aree dei SIN e dei SIR;    d) Con riferimento a quanto già avvenuto nei precedenti cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 le attività di comunicazione e di informazione sono state inserite in uno specifico «Piano di Comunicazione» a titolarità del MISE – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS).
  Pertanto, l'attività del Ministero dell'Ambiente potrà essere rivolta a promuovere, nella fase di predisposizione di un eventuale nuovo Piano di Comunicazione 2014-2020, una linea di attività di informazione e comunicazione dedicata allo stato ambientale e sanitario delle aree dei SIN e dei SIR finanziati con i fondi europei.

Ministero coesione territoriale
  In merito all'aspetto della comunicazione e dell'accesso alle informazioni sugli interventi finanziati (lettera d), si fa rilevare che il rafforzamento della trasparenza è una delle innovazioni di metodo a cui la programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali darà maggiore rilevanza. Si tratta di un aspetto che questo Dipartimento ha già messo in atto pubblicando sul portale OpenCoesione.it

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i dati su tutti i progetti finanziati. Tale innovazione dovrà essere estesa ad altri campi, soprattutto su quelli che hanno un impatto sulla salute pubblica; anche utilizzando a tale scopo le risorse destinate all'Obiettivo tematico riguardante l'attuazione dell'Agenda Digitale.
  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE

Ministero coesione territoriale e MISE

   e) la promozione di reti d'impresa specializzate nella bonifica, anche per la promozione dei posti di lavoro nel campo della bonifica, con il sostegno alla ricerca nel campo ambientale e chimico connesso alle bonifiche, anche per creare spin-off e «cantieri sperimentali» per le bonifiche dove ideare ed attivare nuove tecniche anche per la richiesta di brevetti nel campo ambientale;    e) Sul tema della promozione di reti di impresa specializzate nella bonifica (lettera e), si segnala che l'Accordo di partenariato prevede di destinare consistenti risorse alla ricerca e alla competitività delle imprese, nell'ambito delle quali potranno trovare spazio iniziative di innovazione ambientale e a sostegno della green economy.
  In particolare, nell'ambito del programma operativo nazionale imprese e competitività 2014 /2020 è previsto il cofinanziamento del fondo crescita sostenibile per il cofinanziamento di bandi a favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
  Attualmente è in via di elaborazione uno specifico bando per ricerca, sviluppo e innovazione che assume come campo di applicazione predeterminate aree tecnologico-produttive, tra cui ne è contemplata una relativa a tecnologie ambientali, rispetto alle quali attualmente sono state identificate le seguenti due aree applicative prioritarie:
   Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale;
   Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito.

  All'interno della prima area vengono affrontate le sfide legate alla compensazione e mitigazione delle esternalità ambientali in riferimento specificatamente alle due matrici ambientali: acqua e suolo, prevedendo il finanziamento di

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progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi materiali, tecniche, metodologie e sistemi per la rimozione o la riduzione degli inquinanti.
  In tale ambito la sfida principale è quella di individuare nuove tecnologie per la bonifica in situ delle matrici ambientali presenti in un sito contaminato, tecnologie in grado di promuovere una maggiore efficienza e flessibilità dei trattamenti, ridurre i costi di investimento e di gestione, garantire la sostenibilità ambientale dei processi di deputazione e decontaminazione.
  All'interno della seconda area vengono affrontate le sfide per una gestione sostenibile dell'ambienta naturale e costruito, concentrandosi sullo sviluppo di nuove tecniche, metodologie e sistemi per il controllo e la gestione della qualità ambientale, per ridurre i livelli di inquinamento me per prevenire comportamenti dannosi per la salute e per l'ambiente.
  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE

MATTM

   f) l'introduzione del tema delle bonifiche e della prevenzione di nuove situazioni di inquinamento come elemento trasversale a tutte le politiche di cui all'accordo di partenariato e in particolare quali aree prioritarie per le varie azioni e misure previste;

   f) L'ultima bozza allo stato disponibile dell'Accordo di Partenariato (datata 15 luglio 2013), nell'obiettivo strategico 6 «Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l'ambiente e promuove l'uso efficiente delle risorse)», prevede tra gli interventi strategici il recupero dei siti inquinati (Azione 6.3 «Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate»). Rispetto a tale tema l'Accordo evidenzia infatti che, nel rigoroso rispetto del principio «chi inquina paga» la politica di coesione, laddove risultino garantite ex ante le condizioni di fattibilità tecnica ed economica, può intervenire anche sul recupero dei siti inquinati al fine di arginare i rischi per la salute pubblica e incentivarne il riutilizzo per finalità produttive, favorendo così la crescita occupazionale e riducendo il consumo di suolo.

  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE

MATTM

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   g) a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi dei negoziati a livello europeo, nonché sul processo di attuazione delle linee strategiche, delle priorità e delle azioni indicate nella bozza di accordo e sui progressi ottenuti.    g) Si rammenta, al riguardo, che con la legge n. 125/2013 di conversione del decreto-legge 101/2013, è stata prevista l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché la costituzione di un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che collaborerà con il Ministro per la Coesione territoriale per le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche di coesione compresa la programmazione del nuovo ciclo 2014-2020.
  Pertanto, tutto l'andamento sul processo di attuazione dell'Accordo di Partenariato e dei relativi Programmi operativi dovrà essere oggetto di informazione al Parlamento da parte del suddetto Dipartimento.
  Per quanto detto l'impegno appare ACCOGLIBILE
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ALLEGATO 9

7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Relativamente allo stato dei lavori riguardante le politiche di coesione 2014-2020, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, in data 13 febbraio 2014, sia all'Ufficio di Gabinetto del Ministero per la Politica di Coesione, sia al DPS, una prima proposta programmatica che, partendo dalla rispondenza della verifica degli obiettivi tematici 4, 5, 6, di cui all’ articolo 9 Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, declinati nella Bozza di Accordo di Partenariato, nella versione del 9 dicembre 2013 inoltrata alla Commissione Europea, delinea quelle che sono le linee di intervento di matrice ambientale ritenute strategiche per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese.
  La stessa propone un approccio programmatico in grado di consentire nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 uno scatto di qualità anche in Italia nell'attuazione dell'obiettivo dell'Unione relativo allo sviluppo sostenibile e ad un elevato livello di protezione della qualità dell'ambiente (articolo 3, TUE). Intendendo altresì consolidare in maniera decisiva il principio di integrazione della protezione ambientale nella definizione e attuazione nelle politiche economico-finanziarie e settoriali in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile (articolo 11, TFUE). L'obiettivo che si intende perseguire corrisponde pienamente ad almeno quattro importanti sviluppi recenti, economici, strategici ed istituzionali:
   le raccomandazioni del Semestre Europeo per l'Italia per il 2013, che includono lo spostamento del carico fiscale dal lavoro e dalle imprese verso l'ambiente (inquinamento e risorse naturali): ciò comporterebbe tra l'altro la promozione di attività economiche sostenibili, la decarbonizzazione delle attività produttive, l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e la piena applicazione del principio «chi inquina paga», ad esempio nei settori tradizionali ambientali relativi ad acqua, rifiuti, suolo e rischio idrogeologico, e nei settori chiave dell'energia e dei trasporti, promuovendo eco-innovazione e occupazione;
   la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile;
   l'iniziativa faro sull'Efficienza delle Risorse, lanciata dall'Unione su impulso della Commissione;
   le iniziative nazionali ed internazionali (ad esempio Agenda Verde del Governo, Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità e Stati Generali della Green Economy in Italia; iniziative Rio+20, G-20, OCSE, UNEP e GGGI a livello globale) tese ad un riorientamento dell'economia e dello sviluppo su sentieri sostenibili nel breve e nel lungo periodo (Green Growth, Green Economy e Greener Economy, Beyond GDP e misurazione del progresso e del benessere) che, in particolare in un periodo di crisi economico-finanziaria, consentano l'attivazione di posti di lavoro e attività economiche sostenibili, con significativi ritorni anche in termini di PIL, di riduzione della disoccupazione e di promozione dell'ecoinnovazione.Pag. 157
  Rispetto alle disposizioni poste dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) che dispone l'assegnazione ai sensi dell'articolo 1 – comma 7 – di pertinenti risorse finanziarie sui temi di competenza, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), l'approccio che il Ministero dell'Ambiente ha nel documento in questione, è quello di una programmazione unitaria nazionale sulle tematiche ambientali ritenute prioritarie, il cui finanziamento dovrà trovare pertinente collocazione sulle risorse sia comunitarie che nazionali assicurando la contestuale fattibilità delle iniziative sia strutturali che di governance. L'efficacia dell'azione di governo è subordinata, infatti, al contestuale avvio delle iniziative proposte con l'avvio della programmazione comunitaria e non subordinato alla disponibilità di fondi FSC che, come si evince dalla Legge di stabilità sopra menzionata, è temporalmente posticipata.
  Partendo da tale assunto, le iniziative da porre in essere sono aggregate in tre macrolinee di intervento:
   infrastrutture ambientali strategiche (su scala nazionale) con compiti diretti di gestione da parte del MATTM;
   azioni integrate ambientali (su scala nazionale ovvero mezzogiorno, secondo il PO sul quale poggia l'azione) con compiti diretti di gestione da parte del MATTM in qualità di Organismo Intermedio;
   governance dei processi – assistenza tecnica e azioni di sistema per il miglioramento della capacità amministrativa.

  Rispetto alla governance delle tematiche e degli interventi ambientali, la proposta assegna al Dicastero un ruolo preminente/di regia e non subordinato o servente rispetto ad organismi e strutture istituite ad hoc per la gestione delle politiche di coesione.
  I temi ambientali individuati dal Ministero, sui quali si intende investire ed operare nel ciclo di programmazione in esame sono:
   Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
   Bonifica e riqualificazione dei Siti Inquinati di Interesse Nazionale (SIN);
   Gestione integrata dei rifiuti;
   Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e adattamento al cambiamento climatico;
   Biodiversità;
   Efficienza energetica;
   Qualità dell'aria;
   Innovazione tecnologica e riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e delle organizzazioni della Grande distribuzione Organizzata (GDO);
   Produzione e consumi sostenibili in agricoltura;
   Mobilità sostenibile.

  L'individuazione dei temi ambientali sui quali focalizzare l'attenzione e l'azione dell'Amministrazione nel ciclo di programmazione 2014-2020, si è basata, principalmente, su due elementi:
   1) le priorità di politica ambientale promosse da Ministero dell'Ambiente, da ultimo quanto previsto nell’Agenda Verde del Governo, di cui al collegato ambientale alla legge di stabilità, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013;
   2) il valore aggiunto che una gestione organica e coordinata in capo al Ministero dell'Ambiente può garantire, al fine del superamento delle criticità sia attuative che gestionali che hanno caratterizzato le precedenti programmazioni. La disamina dei limiti della programmazione 2007-2013 ha incluso anche la verifica dei punti deboli delle azioni di assistenza tecnica sostenute dall'Amministrazione nel ciclo in questione.

  Tutte le iniziative incluse nella proposta operano al fine di perseguire l'obiettivo della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione Pag. 158dell'uso dei suoli e la promozione e diffusione della green economy nelle sue diverse declinazioni e contestualizzazioni.

  Ciò premesso, è possibile addivenire ai seguenti orientamenti sugli impegni al Governo recati dalla risoluzione:

   a) a dare centralità all'asse legato alla valorizzazione, gestione e tutela dell'ambiente tra gli indirizzi principali per l'utilizzo dei fondi strutturali nel nuovo ciclo di programmazione e nelle risorse a disposizione del Fondo coesione e sviluppo;   ACCOGLIBILE
   b) a considerare prioritari gli interventi di messa in sicurezza del territorio per fare della prevenzione la chiave principale per affrontare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese anche nel quadro della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;   ACCOGLIBILE
   c) a destinare l'uso delle risorse anche per l'attuazione di un piano nazionale di bonifiche che riparta dalla effettiva caratterizzazione delle aree inquinate e proceda con tempi e risorse certe a partire dalla terra dei fuochi e dagli altri siti da bonificare;   ACCOGLIBILE se riformulato nei seguenti termini:
   c) a destinare l'uso delle risorse anche al finanziamento degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN partendo dalla effettiva caratterizzazione di tali aree inquinate e procedendo con tempi e risorse certe, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta «Terra dei Fuochi».
   d) a indirizzare le risorse anche verso il sostegno della green economy e della riduzione dei consumi energetici nei cicli produttivi;   ACCOGLIBILE
   e) a predisporre la definizione di regole ed indirizzi comuni per la coprogettazione, il sostegno tecnico e il monitoraggio di interventi e azioni per poter disporre di una tempistica di spesa più adatta a realizzazioni grandi e complesse sotto il profilo amministrativo e tecnico;   ACCOGLIBILE
   f) a promuovere la definizione di linee di indirizzo omogenee per l'intero territorio pur nella necessaria condivisione con le amministrazioni locali per rafforzare la leva di sviluppo attivabile con le risorse a disposizione.   ACCOGLIBILE
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ALLEGATO 10

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

PARERE SUGLI EMENDAMENTI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 1836 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento Manfredi 1.1;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Vignaroli 1.4.

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ALLEGATO 11

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo.

PARERE SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminati gli emendamenti di propria competenza riferiti al disegno di legge n. 1864 (Legge europea 2013-bis),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento Colonnese 14.1, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole «senza alcuna limitazione» con le seguenti: «con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195»;
   sugli emendamenti Prataviera 15.8, Carrescia 17.1 e Pannarale 17.7, nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore 18.01;

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento Colonnese 15.9, sugli identici emendamenti Matarrese 15.2 e Tancredi 15.7;
   sugli emendamenti Matarrese 15.3, 15.4 e 15.5, Nesci 16.1, Lorefice 16.2 e 16.3, Tancredi 17.10 e 17.11, Matarrese 17.3, 17.4 e 17.5, Pannarale 17.8, Ricciatti 17.9, e sugli identici emendamenti Matarrese 17.2 e Tancredi 17.12, e sull'emendamento Fico 18.1.