CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 2/14 recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione (C. 2149 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
   esaminato il D.L. 2/2014
   premesso che:
    il D.L. 2/2014 in questione non adotta un sistema organico per garantire le missioni militare dell'Italia nei Paesi esteri in cui il nostro Paese dovrebbe essere impegnato esclusivamente dal punto di vista umanitario per la costruzione della pace e della stabilizzazione, ma che spesso si sono trasformate in veri e propri teatri di guerra, in cui peraltro sono assenti le strategie di fondo e il coordinamento con le istituzioni dell'Unione Europea laddove quest'ultima risulta impegnata in numerose missioni come la Atalanta, EUTM, EUPOL e EUCAP Nestor;
    considerato che in tale materia si rende necessaria una legge quadro che disciplini in maniera dettagliata le missioni internazionali e il nostro impegno fuori dei confini nazionali poiché la disciplina precaria che presenta il provvedimento in questione non rende giustizia né a chi lavora nei teatri operativi esteri né ai Paesi con i quali e nei quali interveniamo;
    considerato che l'attuale vigenza dell'accordo tra l'Italia e la Libia sottoscritto da Berlusconi e Gheddafi per la collaborazione tra i due paesi nel respingimento ha comportato immense tragedie umane e la sistematica violazione dei più elementari diritti della persona;
    ritenuto che è assolutamente illegittimo e inopportuno da parte del Governo reperire le risorse per dare copertura alla missione solo per i primi 6 mesi del 2014 e precisamente fino al 30 giugno 2014 senza tra l'altro una specificazione dettagliata delle varie voci di spesa per ogni singola missione ma solo il riferimento a un impegno generale per le varie missioni che si rivela non avere alcun impatto positivo sui beneficiari, in particolare sul personale impegnato;
    considerato che sono tra l'altro previste molte disposizioni derogatorie e molti riferimenti alla normazione precedente che non rende in alcun modo accessibile e interpretabile le finalità e gli obiettivi che sottendono il presente provvedimento e ciò in totale spregio alle numerose comunicazioni della Commissione europea che invitano gli Stati Membri alla chiarezza delle disposizioni normative;
    ritenuto che mancano disposizioni che assicurano che le competenti autorità nazionali ed europee impegnate nelle varie missioni siano sempre informate sull'emergere di criticità nelle eventuali zone di crisi;
    considerato che non sono state in alcun modo indicati gli obiettivi cui mirano le diverse missioni rifinanziate, mentre si rende necessario precisare il loro carattere umanitario tendente in particolare Pag. 69a sradicare la povertà estrema e la fame, promuovere la pace, rendere universale l'istruzione, promuovere l'uguaglianza di genere, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute, combattere HIV/AIDS e altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo, così come, tra l'altro, indicato tra i fini di cui all'articolo 214 TFUE;
    ritenuto che manca il coinvolgimento delle attività delle O.N.G. finalizzate ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e il sostegno alla ricostruzione civile;
    ritenuto che manca ogni riferimento alla dichiarazione di cessazione delle missioni italiane allo scadere dei finanziamenti;
    considerato che manca l'indicazione della missione in particolare il riferimento della durata, mandato, sede, scadenza, nonché i dettagli delle spese di ogni missione e la continua e costante conoscenza da parte del Parlamento dello Stato della situazione corrente di ogni singola missione e del raggiungimento e dell'attuazione dei fini di ogni singola missione umanitaria Per alcune di queste missioni, per esempio l'Afghanistan infine, il confine tra l'intervento di pace e l'azione di guerra è così sottile da renderne indistinguibile la stessa natura; occorre inoltre ricordare che accettare un intervento, non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) conduce de facto al superamento di questi principi costituzionali;
    considerata la disposizione di cui all'articolo 10 che, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative previste dal provvedimento, specifiche disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici per gli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 4 dell'articolo 7 del precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali (decreto-legge n. 227 del 2012);
    andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere a fattispecie ben delimitate l'ambito di applicazione delle norme, recanti deroghe al codice dei contratti, previste al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, richiamato espressamente al comma 1 dell'articolo 10, garantendo, ove possibile, il rispetto del principio di trasparenza;
    sottolineato che l'onere complessivo necessario per la prosecuzione delle numerose missioni internazionali in cui è impegnato il nostro paese ammonta a 619 milioni di euro, cifra che potrebbe risultare molto più utile se venisse utilizzata a supporto di una corretta ed efficace politica ambientale;

  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Atto n. 69).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) atto n. 69;
   considerato che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, reca un principio di portata generale, secondo cui tutti i soggetti che si trovano a dover gestire un RAEE, siano essi produttori del rifiuto o detentori, sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilità di indirizzare i RAEE alla preparazione per il riutilizzo, non sussistendo invece un obbligo dei gestori dei centri di raccolta comunali di effettuare la suddivisione dei RAEE da avviare alla preparazione per il riutilizzo;
   considerato altresì che: 1) devono essere a carico dei produttori il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei limiti di raccolta e delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile; 2) i produttori devono adempiere ai propri obblighi nel rispetto del principio «chi inquina paga» sostenendo per intero i costi per raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE conferiti ai loro consorzi; 3) i premi massimi di efficienza devono essere idonei a coprire gran parte dei costi dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE effettivamente sostenuti dai comuni per i RAEE conferiti ai produttori dai Centri di raccolta; 4) l'efficienza va misurata non solo in termini quantitativi assoluti ma secondo il rapporto tra quantità raccolta e numero di abitanti residenti;
   ritenuto che il deposito preliminare richiamato all'articolo 7, comma 2, è il deposito di cui all'articolo 4, comma 1 lettera cc);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, lettera l), la parola «usati» sia sostituita con la seguente «usate»;
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera n), siano soppresse le parole «che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura»;
   3) all'articolo 4, comma 1, lettera mm), siano aggiunte le seguenti parole «e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2008, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, le diverse tipologie di rifiuti.»;
   4) all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola «materiali» siano aggiunte le seguenti «con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita.»;Pag. 71
   5) all'articolo 8 sia chiarito che l'eco-contributo può essere indicato, nel suo ammontare, al momento della vendita delle AEE all'utente finale, al fine di non vanificare il raggiungimento dell'obiettivo di adeguata informazione del consumatore, ritenuto prioritario in sede Europea;
   6) all'articolo 9, sia soppresso il comma 3 e al comma 4 sia aggiunto infine il seguente periodo: «Sino a tale momento il produttore è comunque tenuto ad aderire ad uno dei seguenti sistemi collettivi di cui all'articolo 10 al fine di garantire la gestione dei RAEE generati dalle proprie AEE immesse sul mercato»;
   7) all'articolo 10, comma 10, sia aggiunti infine il seguente periodo: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»; coerentemente la medesima novella sia apportata all'articolo 9 che riguarda i sistemi individuali»;
   8) all'articolo 11, comma 1, sia prevista adeguata pubblicità anche sui siti web dei soggetti distributori degli AEE della gratuità del sistema del ritiro «uno contro uno» effettuato ad opera dei medesimi distributori al momento della fornitura di nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico;
   9) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole «ai centri di raccolta» siano aggiunte le seguenti «di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   10) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «dei produttori» siano aggiunte le seguenti «e delle imprese che effettuano la raccolta»;
   11) all'articolo 15, sia sostituito il comma 5 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli accordi di programma intercorrenti tra le parti»;
   12) all'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo le parole «n. 185» siano aggiunte le parole» o ai centri di raccolta di sistemi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).» e conseguentemente sia sostituita la lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 16 con la seguente: «b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1) lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   13) all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «della distribuzione» siano aggiunte le seguenti «e dei produttori di AEE.»;
   14) all'articolo 18, il comma 4 sia sostituito con il seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE entro tre mesi dalla loro adozione»;
   15) all'articolo 18, comma 7, dopo le parole «dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti «da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
   16) all'articolo 19, sia modificato il comma 5 con il seguente: «I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, Pag. 72di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti», conseguentemente sia soppresso il comma 6 dello stesso articolo 19;
   17) all'articolo 23, comma 1, le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento» siano sostituite con calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento»;
   18) all'articolo 23, comma 2, lettera b), le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi» siano sostituite con «calcolata in base al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi»;
   19) all'articolo 33, comma 5, lettera f), siano soppresse le parole «ed e)»;
   20) all'articolo 35, comma 1, lettera i), siano sostituite le parole «articolo 30, comma 2» con le seguenti «articolo 31 comma 2»,
   21) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole da «la reiterata violazione» fino a «collettivi» con le seguenti: «La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio»;
   22) all'articolo 38, comma 10, dopo le parole «all'articolo 29» sia aggiunto il seguente periodo: «Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro Nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni successivi.»;
   23) all'articolo 40, comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: «Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici professionali installati ai sensi dei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, si applica l'articolo 24, comma, 1 del presente decreto legislativo. Al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il GSE, per il restante periodo di incentivazione, trattiene dalla tariffa una quota finalizzata a coprire i suddetti costi di gestione a carico del detentore beneficiario dell'incentivo. La somma trattenuta viene restituita al detentore, qualora dimostri di aver correttamente gestito i rifiuti dei propri pannelli fotovoltaici, oppure qualora, a seguito di sostituzione, la responsabilità ricada sul produttore. Entro 180 giorni, il GSE provvede a definire il metodo di calcolo della quota trattenuta sull'entità complessiva dell'incentivo erogato a garanzia della gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.»;
   24) all'articolo 40, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3 bis. Sono considerati rifiuti da AEE domestiche i pannelli fotovoltaici installati di potenza nominale inferiore a 10 KW; essi vanno conferiti ai Centri di raccolta di cui all'articolo 4 lettera mm) nel raggruppamento n. 4 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185 di cui alla lettera oo) del medesimo articolo.»;
   25) all'Allegato X, lettera B, numero 3), dopo le parole «se del caso» sia aggiunto «nonché la tipologia specifica di AEE indicata negli Allegati II e IV».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Atto n. 69).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (atto n. 69);
   considerato che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, reca un principio di portata generale, secondo cui tutti i soggetti che si trovano a dover gestire un RAEE, siano essi produttori del rifiuto o detentori, sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilità di indirizzare i RAEE alla preparazione per il riutilizzo, non sussistendo invece un obbligo dei gestori dei centri di raccolta comunali di effettuare la suddivisione dei RAEE da avviare alla preparazione per il riutilizzo;
   considerato altresì che: 1) devono essere a carico dei produttori il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei limiti di raccolta e delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile; 2) i produttori devono adempiere ai propri obblighi nel rispetto del principio «chi inquina paga» sostenendo per intero i costi per raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE conferiti ai loro consorzi; 3) i premi massimi di efficienza devono essere idonei a coprire gran parte dei costi dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE effettivamente sostenuti dai comuni per i RAEE conferiti ai produttori dai Centri di raccolta; 4) l'efficienza va misurata non solo in termini quantitativi assoluti ma secondo il rapporto tra quantità raccolta e numero di abitanti residenti;
   ritenuto che il deposito preliminare richiamato all'articolo 7, comma 2, è il deposito di cui all'articolo 4, comma 1 lettera cc);
   considerata l'opportunità, anche in ragione del fatto che i LED sono già oggi oggetto di recupero e smaltimento da parte del sistema RAEE, che il Governo valuti la possibilità di anticipare l'applicazione della normativa recata dallo schema di decreto in esame anche ai medesimi LED, attualmente menzionati nell'Allegato III, intendendoli pertanto ricompresi nelle categorie residuali di AEE di cui all'Allegato I;
   valutata, infine, l'opportunità di ricomprendere anche il ciclo di vita medio delle AEE fra i criteri e i parametri di cui tenere conto ai fini della determinazione del contributo previsto dall'articolo 23 dello schema di decreto a carico dei produttori;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, lettera l), la parola «usati» sia sostituita con la seguente «usate»;Pag. 74
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera n), siano soppresse le parole «che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura»;
   3) all'articolo 4, comma 1, lettera mm), siano aggiunte le seguenti parole «e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2008, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, le diverse tipologie di rifiuti.»;
   4) all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola «materiali» siano aggiunte le seguenti «con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita.»;
   5) all'articolo 8 sia chiarito che l'eco-contributo può essere indicato, nel suo ammontare, al momento della vendita delle AEE all'utente finale, al fine di non vanificare il raggiungimento dell'obiettivo di adeguata informazione del consumatore, ritenuto prioritario in sede Europea;
   6) all'articolo 9, sia soppresso il comma 3 e al comma 4 sia aggiunto infine il seguente periodo: «Sino a tale momento il produttore è comunque tenuto ad aderire ad uno dei seguenti sistemi collettivi di cui all'articolo 10 al fine di garantire la gestione dei RAEE generati dalle proprie AEE immesse sul mercato»;
   7) all'articolo 10, comma 10, sia aggiunti infine il seguente periodo: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»; coerentemente la medesima novella sia apportata all'articolo 9 che riguarda i sistemi individuali»;
   8) all'articolo 11, comma 1, sia prevista adeguata pubblicità anche sui siti web dei soggetti distributori degli AEE della gratuità del sistema del ritiro «uno contro uno» effettuato ad opera dei medesimi distributori al momento della fornitura di nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico;
   9) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole «ai centri di raccolta» siano aggiunte le seguenti «di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   10) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «dei produttori» siano aggiunte le seguenti «e delle imprese che effettuano la raccolta»;
   11) all'articolo 15, sia sostituito il comma 5 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli accordi di programma intercorrenti tra le parti»;
   12) all'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo le parole «n. 185» siano aggiunte le parole» o ai centri di raccolta di sistemi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).» e conseguentemente sia sostituita la lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 16 con la seguente: «b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1) lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   13) all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «della distribuzione» siano aggiunte le seguenti «e dei produttori di AEE.»;
   14) all'articolo 18, il comma 4 sia sostituito con il seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di coordinamento e dell'ISPRA, determina con Pag. 75decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE entro tre mesi dalla loro adozione»;
   15) all'articolo 18, comma 7, dopo le parole «dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti «da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
   16) all'articolo 19, sia modificato il comma 5 con il seguente: «I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti», conseguentemente sia soppresso il comma 6 dello stesso articolo 19;
   17) all'articolo 23, comma 1, le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento» siano sostituite con «»calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento»;
   18) all'articolo 23, comma 2, lettera b), le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi» siano sostituite con «calcolata in base al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi»;
   19) all'articolo 33, comma 5, lettera f), siano soppresse le parole «ed e)»;
   20) all'articolo 35, comma 1, lettera i), siano sostituite le parole «articolo 30, comma 2» con le seguenti «articolo 31 comma 2»,
   21) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole da «la reiterata violazione» fino a «collettivi» con le seguenti: «La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio»;
   22) all'articolo 38, comma 10, dopo le parole «all'articolo 29» sia aggiunto il seguente periodo: «Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro Nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni successivi.»;
   23) all'articolo 40, comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: «Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici professionali installati ai sensi dei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, si applica l'articolo 24, comma, 1 del presente decreto legislativo. Al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il GSE, per il restante periodo di incentivazione, trattiene dalla tariffa una quota finalizzata a coprire i suddetti costi di gestione a carico del detentore beneficiario dell'incentivo. La somma trattenuta viene restituita al detentore, qualora dimostri di aver correttamente gestito i rifiuti dei propri pannelli fotovoltaici, oppure qualora, a seguito di sostituzione, la responsabilità ricada sul produttore. Entro 180 giorni, il GSE provvede a definire il metodo di calcolo della quota trattenuta Pag. 76sull'entità complessiva dell'incentivo erogato a garanzia della gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.»;
   24) all'articolo 40, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3 bis. Sono considerati rifiuti da AEE domestiche i pannelli fotovoltaici installati di potenza nominale inferiore a 10 KW; essi vanno conferiti ai Centri di raccolta di cui all'articolo 4 lettera mm) nel raggruppamento n. 4 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185 di cui alla lettera oo) del medesimo articolo.»;
   25) all'Allegato X, lettera B, numero 3), dopo le parole «se del caso» sia aggiunto «nonché la tipologia specifica di AEE indicata negli Allegati II e IV».