CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (Atto n. 76).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE, nonché del regolamento (CE) n.547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (Atto n.76);
   preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 6 febbraio 2014;
   considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che il regolamento (CE) n.1107/2009, all'articolo 72, prevede che gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento, prendendo i provvedimenti necessari per la loro applicazione, e che le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
   considerato che occorre dotarsi di sanzioni efficaci, non eccessivamente gravose per gli operatori, soprattutto laddove le violazioni dipendano da un mero errore che esula dalla volontà dell'operatore, e commisurate alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'operatore nell'accaduto nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
   rilevato come occorra, nel momento in cui si dettano le sanzioni per il mancato rispetto delle rigorose prescrizioni della legislazione europea in materia di prodotti fitosanitari, rivolgere particolare attenzione, in termini di controllo e repressione, anche ai prodotti di importazione, che possono essere stati sottoposti a trattamenti vietati dalla legislazione europea;
   ritenuto che occorre impostare le indicazioni contenute nel piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'esigenza di assicurare Pag. 13l'effettività delle prescrizioni in materia di prodotti fitosanitari e delle disposizioni sanzionatorie previste nel provvedimento in esame;
   preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto, tra l'altro, che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere agli articoli 2 e 3 che, in caso di particolare tenuità del comportamento, la sanzione prevista venga stabilita in un minimo, rispettivamente, di 1.000 e 2.000 euro;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, sull'immissione nel mercato di prodotti fitosanitari senza autorizzazione o con composizione chimica differente da quella autorizzata, sia esclusa la previsione di sanzioni per coloro che abbiano inconsapevolmente introdotto o impiegato prodotti alterati da terzi;
   b) agli articoli 2 e 3, si preveda che, nei casi di particolare tenuità della violazione, sia comminata una sanzione amministrativa pari nel massimo a 20.000 euro e nel minimo, rispettivamente, a 1.000 (articolo 2) e 2.000 euro (articolo 3);
   c) all'articolo 5, che detta le sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, sia comminata una sanzione meno grave per gli utilizzatori, in particolare per il caso di utilizzo di modica quantità di prodotto o di mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione del prodotto stesso;
   d) all'articolo 13, comma 1, si segnala che potrebbe risultare più efficace, ai fini dissuasivi, imporre la pubblicazione dell'estratto del provvedimento di condanna su un giornale a diffusione locale, laddove il fatto abbia avuto un'incidenza circoscritta ad un determinato territorio;
   e) all'articolo 15, comma 1, lettera a), si ritiene necessario ridurre la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto degli obblighi di conservare correttamente il prodotto fitosanitari da parte degli utilizzatori, prevedendo che sia fissata nel pagamento di una somma da 1.000 a 6.500 euro;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'esigenza di assicurare, in termini di controlli e di sanzioni, che i prodotti importati da Paesi extracomunitari offrano garanzie equivalenti a quelli prodotti nell'Unione europea, dal punto di vista della sicurezza alimentare e della tutela della salute dei consumatori;
   b) si sottolinea la necessità che il piano nazionale annuale per il controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, preveda modalità di svolgimento dei controlli atte a garantire l'effettività delle prescrizioni in materia di prodotti fitosanitari e delle disposizioni sanzionatorie previste nel provvedimento in esame;
   c) si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per rendere obbligatoria la precisa indicazione, nell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, dell'identità delle sostanze utilizzate come coformulanti e solventi e della loro concentrazione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (Atto n. 76).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e del regolamento (CE) n.547/2011 della Commissione in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitaria (Atto n. 76),

  premesso che:
   lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per inadempimenti alle norme contenute dei due regolamenti comunitari (CE) n. 1107/2009 e n. 547/2011 in materia di prodotti fitosanitari;
   l'apparato sanzionatorio interessa l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, le informazioni contenute in etichetta ed il suo periodico aggiornamento ed adeguamento, lo smaltimento delle scorte ed il loro illegittimo utilizzo, i casi di omissione delle varie comunicazioni da inviare al Ministero della salute, la violazione degli obblighi in materia di imballaggio, presentazione, pubblicità e tenuta dei registri, le sanzioni accessorie e la loro pubblicazione sui quotidiani e presso il Ministero della salute;
   lo schema di decreto interessa una pluralità di soggetti, quali coloro che immettono i prodotti fitosanitari nel mercato, i distributori o rivenditori al dettaglio e gli utilizzatori, ovvero gli imprenditori agricoli che acquistano e impiegano un prodotto fitosanitario;
   la disciplina nei controlli sulla sicurezza alimentare effettuati all'interno dell'Unione europea appare ben più severa rispetto alla disciplina dei controlli posti in essere sulle merci importate, a causa degli accordi di libero scambio tra l'Unione europea ed alcuni Paesi extracomunitari, tra cui il Marocco, con preoccupanti rischi di contaminazione e di concorrenza sleale con le produzioni italiane certificate;
   la normativa vigente non prevede, per alcuni coformulanti e solventi anche di pericolosità scientificamente riconosciuta, a differenza dei principi attivi, l'obbligatorietà della dichiarazione in etichetta relativamente all'identità e alla concentrazione delle sostanze utilizzate, per le quali è indicato solo il nome collettivo (coformulanti e solventi) e la percentuale cumulativa presente nel prodotto, senza l'identificazione specifica di ogni sostanza;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'introduzione di misure atte a garantire che la severità che l'ordinamento europeo adotta nel suo mercato interno, a tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, trovi eguale riscontro nelle verifiche compiute dall'Unione europea riguardo all'ingresso nel territorio di merci che possono essere esposte alla contaminazione di sostanze da tempo vietate in Europa;
   si valuti l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio nei confronti dell'utilizzatore finale, ossia colui che acquista e impiega il prodotto fitosanitario finito, finanche rivolta ad una riduzione della sanzione amministrativa, come peraltro proposto dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   si valuti l'opportunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'identità e della concentrazione delle sostanze utilizzate come coformulanti e solventi all'interno del preparato commerciale.
Lupo, Benedetti, Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.