CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 75).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75)
  premesso che:
   l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta particolarmente urgente, in considerazione del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la designazione di un effettivo organismo di controllo nazionale dotato dei necessari poteri e l'istituzione di un effettivo regime sanzionatorio;
   la materia oggetto dello schema di decreto legislativo è riconducibile alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;
   l'Autorità di regolazione dei trasporti risulta, a decorrere dal 15 gennaio 2014, nella sua piena operatività;
   appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   l'attribuzione in via diretta e immediata all'Autorità delle funzioni di Organismo di controllo risulta tanto più opportuna, in quanto nell'ambito della procedura di infrazione sopra richiamata la Commissione europea ha rilevato che la Direzione generale per il trasporto ferroviario non sembra idonea a svolgere il ruolo di vero e proprio Organismo di controllo;
   appare conseguentemente opportuno prevedere per l'Autorità dei trasporti, anziché per la Direzione generale, il potenziamento di personale indicato dal comma 2 dell'articolo 3 dello schema in esame;
   appare altresì opportuno demandare a provvedimenti dell'Autorità la definizione della disciplina attuativa concernente modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;
   non risultano inoltre chiaramente individuate le finalità alle quali, sulla base del comma 10 dell'articolo 5 dello schema in esame, dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, dal momento che la citata disposizione prevede, in termini generici, che le somme in questione dovrebbero essere impiegate «per Pag. 8l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo»; al riguardo, appare opportuno che tali somme siano destinate al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, al quale è destinato, in generale, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   occorre infine osservare che a livello di ordinamento dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche con riferimento ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; risulta pertanto opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), sostituire le parole: «Autorità dei trasporti» con le seguenti: «Autorità di regolazione dei trasporti»;
    b) sostituire la lettera e) con la seguente:
   «e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti»;
   2) sostituire l'articolo 3 con il seguente:
  «Art. 3. – (Organismo di controllo). – 1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.
  2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate dieci ulteriori unità di personale, in aumento rispetto alla pianta organica, come determinata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera b-bis).»;
   3) all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
   4) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «Ogni passeggero» inserire le seguenti: «, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta,»;
    b) sostituire le parole: »con successivo decreto ministeriale» con le seguenti: «con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo»;
   5) all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «la non manifesta infondatezza», inserire Pag. 9le seguenti: «e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta» e sopprimere le seguenti parole: «con periodicità mensile»;
    b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro» con le seguenti: «Con provvedimento dell'Organismo di controllo»;
    c) sopprimere l'ultimo periodo;
   6) all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:
  «1. L'Organismo di controllo, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni»;
   7) all'articolo 5, sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni è destinato al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I progetti finanziati con le risorse di cui al presente comma derivanti dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome»;
   8) all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: «anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni»;
  e con la seguente osservazione:
   si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto.