CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2014
189.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. (Atto n. 70).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70);
   rilevato che:
    l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), di cui il presente schema di decreto ministeriale è attuazione, è coerente con la previgente norma primaria (articolo 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale);
    il presente schema di decreto è diretto ad individuare i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 247 del 2012 che, da un lato, rimane coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9, del decreto legge n. 1 del 2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), e, dall'altro, se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge;
    in massima parte le criticità poste in evidenza sia nel corso dei lavori in Commissione che da parte di soggetti esterni non sembrano tener conto del superamento del sistema tariffario, sancito dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e ribadito dalla legge n. 247 del 2012;
    la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice è il risultato di una valutazione discrezionale sulla base di parametri e criteri, per cui appare opportuno che tale determinazione sia succintamente motivata;
    all'articolo 12 appare opportuno prevedere anche la fase post decisoria nella quale ricomprendere una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione;
    la mancata previsione della fase post decisoria potrebbe comportare la conseguenza di dover conferire un nuovo incarico per l'espletamento delle predette attività con un aggravio dei costi a carico del cittadino utente del servizio giustizia;Pag. 17
    l'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, per cui si pone la questione del rapporto tra questa disposizione e l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame secondo cui, nella liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento;
    appare opportuno sopprimere quest'ultima disposizione in quanto è del tutto evidente come le due diverse riduzioni dei compensi previste da due fonti normative di grado diverso, quali la legge ed il decreto ministeriale, non debbano sommarsi, ma debba rimanere fermo quanto stabilito dalla norma di grado primario;
    l'articolo 26 suscita forti perplessità laddove stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, in quanto la disposizione si applica sia nel caso di amministrazione di beni di alto valore che di valore scarso se non addirittura nullo, senza tener conto che in questo ultimo caso l'incarico è generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si troverebbero a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta;
    al fine di evitare sperequazioni sarebbe opportuno che all'articolo 26 non si prevedesse il parametro della percentuale al fine di determinare il compenso della prestazione, quanto piuttosto sarebbe opportuno prevedere un compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
    appare opportuno sopprimere all'articolo 26 il criterio accessorio della durata dell'incarico, considerato che i criteri della complessità dell'incarico e dell'impegno profuso sono sufficienti per poter determinare un compenso congruo, senza correre il rischio che alcuni incarichi possano prolungarsi più del necessario al solo fine di aumentare il compenso;
    per quanto attiene alle tabelle: 1) alla tabella 26 in materia di arbitrato sarebbe opportuno prevedere una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale; 2) sarebbe opportuna la previsione di una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili, considerata la peculiarità della materia;
   rilevato peraltro che lo schema di decreto contiene alcuni refusi, evidenziati peraltro nei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale Forense, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle, che dovranno necessariamente essere corretti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice sia succintamente motivata;
   2) all'articolo 12 sia prevista anche la fase post decisoria rispetto alla conclusione di un processo ordinario;
   3) all'articolo 12, comma 2, siano soppresse le parole: «e gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento»;Pag. 18
   4) all'articolo 26 sia previsto il parametro del compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
   5) alla tabella 26 in materia di arbitrato sia prevista una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale;
   6) all'articolo 26, siano sostituite le parole: «della durata dell'incarico, della sua complessità» con le seguenti: «della complessità dell'incarico».
  e con la seguente osservazione:
   il Governo valuti l'opportunità di prevedere una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili.

Pag. 19

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. (Atto n. 70).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70);
   rilevato che:
    l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), di cui il presente schema di decreto ministeriale è attuazione, è coerente con la previgente norma primaria (articolo 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale);
    il presente schema di decreto è diretto ad individuare i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 247 del 2012 che, da un lato, rimane coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9, del decreto legge n. 1 del 2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), e, dall'altro, se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge;
    in massima parte le criticità poste in evidenza sia nel corso dei lavori in Commissione che da parte di soggetti esterni non sembrano tener conto del superamento del sistema tariffario, sancito dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e ribadito dalla legge n. 247 del 2012;
    la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice è il risultato di una valutazione discrezionale sulla base di parametri e criteri, per cui appare opportuno che tale determinazione sia motivata dal giudice;
    l'articolo 2 introduce il rimborso forfettario per spese generali quantificato in una misura percentuale tra il 10 ed il 20 per cento del compenso, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione della misura da applicare al caso concreto, mentre, proprio in considerazione della natura forfettaria del rimborso, sarebbe opportuno che lo schema di decreto ministeriale individui una percentuale fissa che potrebbe essere scelta dal Governo in un valore ricompreso tra il 10 ed il 20 per cento;
    all'articolo 12 appare opportuno prevedere anche la fase post decisoria Pag. 20nella quale ricomprendere una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione;
    la mancata previsione della fase post decisoria potrebbe comportare la conseguenza di dover conferire un nuovo incarico per l'espletamento delle predette attività con un aggravio dei costi a carico del cittadino utente del servizio giustizia;
    l'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, per cui si pone la questione del rapporto tra questa disposizione e l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame secondo cui, nella liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento;
    appare opportuno sopprimere quest'ultima disposizione in quanto è del tutto evidente come le due diverse riduzioni dei compensi previste da due fonti normative di grado diverso, quali la legge ed il decreto ministeriale, non debbano sommarsi, ma debba rimanere fermo quanto stabilito dalla norma di grado primario;
    l'articolo 26 suscita forti perplessità laddove stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, in quanto la disposizione si applica sia nel caso di amministrazione di beni di alto valore che di valore scarso se non addirittura nullo, senza tener conto che in questo ultimo caso l'incarico è generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si troverebbero a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta;
    al fine di evitare sperequazioni sarebbe opportuno che all'articolo 26 non si prevedesse il parametro della percentuale al fine di determinare il compenso della prestazione, quanto piuttosto sarebbe opportuno prevedere un compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
    appare opportuno sopprimere all'articolo 26 il criterio accessorio della durata dell'incarico, considerato che i criteri della complessità dell'incarico e dell'impegno profuso sono sufficienti per poter determinare un compenso congruo, senza correre il rischio che alcuni incarichi possano prolungarsi più del necessario al solo fine di aumentare il compenso;
    per quanto attiene alle tabelle: 1) alla tabella 26 in materia di arbitrato sarebbe opportuno prevedere una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale; 2) sarebbe opportuna la previsione di una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili, considerata la peculiarità della materia;
   rilevato peraltro che lo schema di decreto contiene alcuni refusi, evidenziati peraltro nei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale Forense, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle, che dovranno necessariamente essere corretti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice sia motivata; Pag. 21
   2) all'articolo 12 sia prevista anche la fase post decisoria rispetto alla conclusione di un processo ordinario;
   3) all'articolo 12, comma 2, siano soppresse le parole: «e gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento»;
   4) all'articolo 26 sia previsto il parametro del compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
   5) alla tabella 26 in materia di arbitrato sia prevista una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale;
   6) all'articolo 26, siano sostituite le parole: «della durata dell'incarico, della sua complessità» con le seguenti: «della complessità dell'incarico».
  e con la seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2 il Governo valuti l'opportunità di individuare la misura del rimborso forfetario per le spese generali in un valore fisso ricompreso tra il 10 ed il 20 per cento del compenso per la prestazione;
   b) il Governo valuti l'opportunità di prevedere una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili.