CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 febbraio 2014
186.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2121, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», approvato, con modificazioni, dal Senato, in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;
   richiamato il parere espresso il 29 gennaio 2014 sul testo iniziale del decreto-legge, in occasione del suo esame al Senato;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 2, lettera c) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);
    l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi «a carico del bilancio regionale»;
    appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di «Finanze – Demanio e patrimonio» e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, «in ogni caso sentita la regione»;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera a) pone in capo al commissario ad acta per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro) il potere di adottare provvedimenti in materia di rimodulazione del servizio, di costi standard e di politica tariffaria integrata e aziendale;
    appare opportuno che gli interventi del commissario su queste materie siano coordinati con la programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 3, lettera a) sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo Pag. 26che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;
    la lettera b) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;
    il citato comma 9-ter prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;
    sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;
   preso atto che:
    l'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune fino a un massimo di 115 milioni di euro le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti inseriti nella massa attiva di cui al citato documento vantati verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi piani pluriennali (massimo decennali) per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;
    a fronte delle predette misure di sostegno previste in favore del comune di Roma, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 – introdotti dal Senato – impegnano il medesimo comune a trasmettere al Governo e alle Camere sia un rapporto che evidenzi le cause di formazione del disavanzo di parte corrente e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, sia un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, alla cui predisposizione (oltre che alla verifica della cui attuazione) concorre con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;
   preso altresì atto che:
    l'articolo 6, comma 1, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto Pag. 27fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;
    il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 2, lettera c), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: «adotta i provvedimenti più idonei», le seguenti parole: «sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale»;
   b) all'articolo 3, comma 3, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   c) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.

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