CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2014
183.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  considerato che:
    all'articolo 2, comma 2, lettera e), il riferimento, nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione, agli «impianti industriali fissi di grande dimensioni» non rappresenta la traduzione più corretta dell'espressione «large scale fixed installation» prevista dalla direttiva 2011/65/UE, più propriamente identificabile nell'espressione «installazioni fisse di grandi dimensioni», peraltro prevista nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE (atto n. 69);
    il riferimento alle «installazioni fisse di grandi dimensioni» in luogo di quello agli «impianti industriali fissi di grande dimensioni» consentirebbe di escludere anche per le installazioni diverse dagli impianti industriali una serie di adempimenti amministrativi e di costi che – qualora continuassero a sussistere – comporterebbero una penalizzazione rispetto a imprese di altri Paesi;
   rilevato che, all'articolo 2, comma 2, lettera i), è richiamato, relativamente alla qualificazione degli installatori di pannelli fotovoltaici, solo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che disciplina il programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili e i crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore, mentre andrebbe più opportunamente inserito il riferimento anche al comma 1 dello stesso articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che rinvia al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 relativo ai requisiti tecnico-professionali degli installatori;
   constatato che all'articolo 9, comma 2, la modifica del verbo «verificano» con il verbo «assicurano» consentirebbe una maggiore responsabilizzazione dell'importatore delle apparecchiature elettriche e elettroniche ai fini del rispetto delle disposizioni europee;
   rilevato che all'articolo 9, comma 6, l'espressione « non sia conforme all'articolo 4» non risulta conforme al dettato della direttiva 2011/65/UE che fa riferimento alla conformità alle disposizioni in generale della direttiva, rischiando quindi di introdurre una limitazione della responsabilità dell'importatore;
   ritenuto che all'articolo 10 i «documenti prescritti», oggetto di obbligo dei distributori, sono da identificare nelle istruzioni d'uso e nelle avvertenze, e quindi in documenti facilmente compresi dal consumatore e dall'utente finale, come previsto dall'articolo 10 della direttiva, Pag. 63stante peraltro che la documentazione tecnica non deve accompagnare il prodotto essendo oggetto di conservazione da parte dei fabbricanti, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di prevedere nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione il riferimento alle «installazioni fisse di grandi dimensioni» in luogo degli «impianti industriali fissi di grandi dimensioni»,
   b) all'articolo 2, comma 2, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di prevedere il rinvio anche al comma 1 del richiamato articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
   c) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il verbo «verificano» con il verbo «assicurano»;
   d) all'articolo 9, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «non sia conforme all'articolo 4» con l'espressione «non sia conforme alle presenti disposizioni»;
   e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 10, che i «documenti prescritti», oggetto di obbligo dei distributori, sono le istruzioni d'uso e le avvertenze, e pertanto documenti facilmente compresi dal consumatore e dall'utente finale, come richiesto dall'articolo 10 della direttiva.

Pag. 64

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
   considerato che lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'articolo I, allegato B), recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 nonché le direttive 2012/50/UE e 20 12/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda relativa alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio;
   ritenuto che l'adozione della predetta direttiva 2011/65/UE è nata dall'esigenza di estendere le restrizioni all'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell'ambiente;
   considerate, infine, che in base all'articolo 19 le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvalgono per tali compiti delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza e, per ciò che concerne le funzioni di controllo alle frontiere esterne, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 20, comma 1, si consideri l'opportunità di accompagnare in ogni caso alle verifiche documentarie anche le verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento delle AEE al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente;
   b) all'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6, qualora l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 disponga il divieto temporaneo di circolazione delle AEE non conformi alle disposizioni del presente decreto, siano individuati appositi siti di stoccaggio a carico dei soggetti responsabili delle violazioni.