CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (S. 1299 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1299, approvato, con modificazioni, dalla Camera, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», in corso di discussione presso le Commissioni riunite 6a e 10a del Senato;
   richiamato il parere espresso il 29 gennaio 2014 sul testo iniziale del provvedimento (C. 1920), durante il suo esame da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera;
   rilevato che:
    il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;
    secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
    numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
   considerato, in particolare, che:
    il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;
    la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» Pag. 63(n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;
    analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13 che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;
    le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
    la misura introdotta dalla Camera con il comma 15-bis dell'articolo 13, volta a fissare il valore massimo dei parametri per l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, evoca l'esigenza di mettere in atto strumenti efficaci affinché essa venga applicata da tutte le regioni interessate da traffico di aviazione civile;
    le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»,
    evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica, da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   3) all'articolo 6, per quanto ivi previsto ai fini del sostengo all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;
   4) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli Pag. 64interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;
   5) all'articolo 13, comma 15-bis, introdotto dalla Camera e finalizzato a fissare a 0,50 euro il valore massimo dei parametri per l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, sia indicato l'impegno a stabilire d'intesa tra lo Stato e le regioni un termine entro il quale dar corso all'applicazione dell'imposta stessa su tutto il territorio nazionale, nonché siano indicati i meccanismi di riparto, tra le differenti regioni, delle risorse introitate attraverso le società di gestioni degli scali, quando il disagio provocato dalla emissioni sonore degli aeromobili ricade su più di un territorio regionale;
   6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziate per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) appare auspicabile che si provveda quanto prima all'integrale ripristino delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 146 del 2006 per il completamento dello Schema idrico Basento-Bradano;
   b) si valuti l'opportunità di coinvolgere, d'intesa con le regioni, il personale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

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ALLEGATO 2

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 2096 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2096, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;
   preso atto che l'articolo 5, comma 4, prevede che alle fondazioni e alle associazioni i cui organi direttivi siano determinati nella composizione in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o di movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino a titolo di liberalità somme o contribuiscano in misura rilevante al finanziamento di iniziative – oltre che di partiti, movimenti politici o parlamentari – anche di consiglieri regionali, si applicano le disposizioni dettate per la trasparenza e la pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE