CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario (S. 1288 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1288, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», in corso di discussione presso la 2a Commissione del Senato;
   richiamato il parere espresso sul testo iniziale del decreto il 15 gennaio 2014 in occasione del suo esame da parte della II Commissione della Camera;
  rilevato che:
   il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – con riferimento all'articolo 8 – lettera e) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;
   l'articolo 3, comma 1, lettera a), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;
   in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;
   secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio»;
   potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo;
   considerato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non incidono su questioni regionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, dopo le parole «i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti», e all'articolo 7, dopo le parole «i garanti territoriali», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: «ove previsti», in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

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ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;
  rilevato che:
   l'articolo 7, comma 1-ter, aggiunto dal Senato, prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1o gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi;
   il medesimo comma stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione degli atti in questione;
   appare opportuna una valutazione della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;
  rilevato altresì che:
   l'articolo 9, comma 8-bis, aggiunto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per la decorrenza di applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
   in particolare, l'articolo 38 citato ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118 (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014;
   l'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato una disciplina speciale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il termine di decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 nei confronti Pag. 350delle predette regioni e province, nonché degli enti locali ubicati nelle medesime, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi;
   lo stesso articolo 37 aveva previsto anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi la cui adozione era prevista a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse;
   su quest'ultima disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;
   la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome potrà quindi determinarsi soltanto all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
  rilevato infine che:
   l'articolo 13, comma 2, del decreto in esame prevede che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;
   il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012;
   il medesimo comma 1 dell'articolo 3-bis prevede che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
   anche in questo caso appare opportuna una valutazione della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;
   al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di avvio del procedimento Pag. 351di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1-ter, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi previsti con le garanzie stabilite per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione;
   b) all'articolo 9, comma 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei termini di decorrenza per l'applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e Bolzano e negli enti locali ubicati in queste regioni e province – delle disposizioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, avviene fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo decreto legislativo;
   c) all'articolo 13, comma 2, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi attribuiti al prefetto con le garanzie previste per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che la disciplina su cui incide il citato comma 2 (ossia l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011) già prevede una disposizione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando alla disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
   d) al medesimo articolo 13, comma 2, appare in ogni caso opportuno verificare, con riferimento a quanto indicato nelle premesse, il coordinamento tra i termini di cui il comma 1 e i termini di cui al comma 2.

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ALLEGATO 3

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 1092 Distaso).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1092, recante «Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921», in corso di discussione presso la VII Commissione della Camera;
  considerato che:
   l'articolo 9 della Costituzione chiama la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione;
   le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando lo Stato avoca a sé l'esercizio di funzioni amministrative di rilevanza nazionale, può dettare la relativa disciplina legislativa anche quando questa incida in materie di legislazione concorrente, ma deve assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni;
   sottolineata l'importanza del ruolo e della funzione svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio;
   evidenziato come il contributo straordinario una tantum disposto dal provvedimento a favore della Fondazione Di Vagno sia destinato alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa per servire quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   anche se la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno, potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento della regione in quanto tale nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico del Premio Di Vagno e dei «tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea» che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fanno parte della giuria.