CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 150/2013 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2027, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013;
   rilevato che il decreto persegue la finalità di prorogare o differire termini previsti dalla legislazione nell'ambito di diversi settori;
   preso atto che il testo approvato dal Senato reca anche proroghe di termini su materie di interesse della XI Commissione, che possono considerarsi in termini positivi;
   rilevato che, a tale riguardo, un particolare interesse sembra assumere l'articolo 8, che, anzitutto, al comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità;
   preso atto che il medesimo articolo 8, al comma 2-bis, proroga il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, alle disposizioni della legge n. 92 del 2012;
   valutato che il comma 2-ter dello stesso articolo 8 prevede che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo;
   rilevato poi che, in ordine al comma 3 dell'articolo 1, che interviene sulle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, sarebbe più opportuno parlare di differimento delle assegnazioni temporanee piuttosto che di proroga, tenuto conto che i comandi presso il Ministero dei beni e le attività culturali sono già cessati il 24 novembre 2013;
   valutato che il provvedimento interviene altresì in tema di proroga di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, valorizzando, in particolare la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   preso atto, infine, che il testo in esame proroga il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, intervenendo altresì sulla facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Pizzolante, Bosco.

  Sostituirlo con il seguente: Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è soppresso.
1. 2. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

  Sopprimere il comma 1.
1. 3. Pizzolante, Bosco.

  Al comma 1, sostituire le parole: gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego con le seguenti: con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 4-bis.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili:
   a) attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) attraverso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

  4. I moduli di cui al comma 3, lettera a), una volta compilati, sono presentati attraverso la Posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  4-bis. I moduli di cui al comma 3, lettera b), numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente Pag. 110della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero.
  5. All'attuazione della presente legge, per quanto riguarda la modulistica di cui al comma 3, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi a maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
1. 4. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: direzioni provinciali del lavoro con le seguenti: direzioni territoriali del lavoro.
1. 5. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: dagli uffici comunali.
1. 6. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 7. Pizzolante, Bosco.

  Sopprimere il comma 3.
1. 8. Pizzolante, Bosco.

  Sopprimere il comma 4.
1. 9. Pizzolante, Bosco.

  Al comma 4, sopprimere la parola: anche.
1. 10. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati.
1. 11. Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Ai moduli di cui ai commi 1 e 3 è allegata una nota sintetica relativa alle conseguenze delle dimissioni volontarie, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato accesso agli ammortizzatori sociali e alle indennità di disoccupazione, comunque denominate.
1. 12. Polverini.

  Sopprimere il comma 5.
1. 13. Pizzolante, Bosco.

  Sopprimere il comma 6.
1. 14. Pizzolante, Bosco.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La disciplina della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad applicarsi nei casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni siano presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, Pag. 111o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
1. 15. Polverini.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 16. Pizzolante, Bosco.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 17. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.